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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 3
VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle
procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia
Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e
progetti “aventi effetti significativi sull’ambiente” - Significato. La
versione originaria dell’art. 22 del D.LGS n.152/2006 demandava alla
legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione
Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma
della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma
solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) ,
intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di
VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di
San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col
e Rosati) e altro (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3
N. 00003/2010 REG.SEN.
N. 00070/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 70 del 2008, proposto da:
Osvaldo Pin, Giovanni Bombardella, Luigi Francescutto, Armando Aprilis, Susanna
Pitaccolo, Antonio Bertoia, Nensi Benvenuto, Edi Aprilis, Mario Sergio Bagnarol,
Cornelio Miglioranza, Monia Pizzolitto, Angelo Finos, Rosanna Finos, Luigi
Bagnarol, Antonella Miglioranza, Silvia Beriotto, Dina Benvenuto, Pietro Pizzuto,
Elisa Marina Bagnarol, Emanuela Petracco, Valeria Faelis, Gianfranco Santin,
Anna Maria Faelis, Carlo Mussio, Gianpaolo Pizzuto, Danilo Pizzuto, Mario
Bortolussi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Longo, con domicilio
eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via
Lazzaretto Vecchio 2;
Provincia di Pordenone, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea De Col,
Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste,
via Donota 3;
Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 dd. 14.11.2007 di adozione del
progetto di variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale, nonchè della
deliberazione giuntale n. 142 dd. 25.6.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito al Tagliamento
e della Provincia di Pordenone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Oria
Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del ricorso n. 70/2008 è la variante n. 32 al PRG del Comune di San Vito
al Tagliamento adottata con l’impugnata deliberazione n. 67/07 e concernente la
nuova circonvallazione che va ad interessare anche i terreni di proprietà dei
ricorrenti, i quali hanno già impugnato con ricorso straordinario sia la
delibera della Giunta regionale di adozione del progetto preliminare alla
circonvallazione comunale che la delibera della giunta provinciale di adozione
del progetto definitivo.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Invalidità derivata dai vizi di legittimità fatti valere nei confronti delle
presupposte deliberazioni della Giunta Regionale 6.8.07 n. 1969 di approvazione
del progetto preliminare nonché della giunta provinciale n. 183 del 22.8.07, e
cioè degli atti impugnati con il ricorso straordinario.
2) Eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza istruttoria e di
motivazione; violazione di legge per violazione dell’art. 19 commi 2 e 3 del DPR
327/2001; si ricorda che la delibera consiliare impugnata è stata adottata
all’unico scopo di adattare il PRG al contenuto del progetto definitivo, per le
parti in cui questo si discosta dal progetto preliminare già introdotto nel PRG
con la variante 6, come la stessa delibera ricorda; tuttavia tale assunto
denoterebbe un travisamento di fatto perché il progetto preliminare, introdotto
con la variante 6 di cui alla deliberazione n. 3 del 13.2.2004, alla data del
13.2.04 non esisteva ancora, essendo stato approvata solo il 6.8.2007 con la
deliberazione della giunta regionale n. 1969 sopracitata.
3) Violazione degli artt. 32 e 32 bis della l.r. 52/1992 in relazione al
richiamo dell’ art. 63 della l.r. n. 5/2007 ed eccesso di potere per
travisamento di fatto e carenza di motivazione: violazione dei principi sul
giusto procedimento; sarebbe stato superato il limite della c.d. flessibilità
del PRG – all’interno del quale il PRG può essere modificato con ricorso alla
procedura semplificata ex art. 32bis cit.; infatti, data la previa inesistenza
del progetto preliminare ed il fatto che esso ha iniziato ad esistere solo con
la sua approvazione avvenuta in data 6.8.07, la variante impugnata non sarebbe
stata di mera modifica al Prg per l’adattamento al contenuto del progetto
definitivo difforme dal preliminare, bensì per l’intera portata progettuale
dell’opera pubblica, il che avrebbe richiesto il procedimento di variante
ordinario sottoposto al controllo regionale.
4) Violazione dell’art. 7 del d.lgs n. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza
istruttoria e difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà tra atti; la
delibera n. 67 assume di essere sottratta alla procedura di valutazione
ambientale strategica ( VAS) facendo riferimento alla posizione al riguardo
assunta dalla Regione con il decreto del Direttore Regionale all’ambiente del
27.12.2002, ancorchè tale posizione sia poi stata cambiata con il successivo
decreto n. 1369/SCR/532 del 2.8.07 del Servizio valutazione impatto ambientale,
per cui la deliberazione di adozione della variante avrebbe dovuto essere
sottoposta alla procedura di Valutazione ambientale strategica.
4.1.) Vi sarebbe carenza istruttoria perché non si tiene conto del fatto che con
la stessa delibera regionale n. 1969 del 6.8.06 si affermava la sottoponibilità
del progetto allo screening di VIA regionale.
4.2) Vi sarebbe contraddittorietà rispetto al parere della Commissione tecnica
consultiva VIA che fissava il rispetto di precise prescrizioni e
raccomandazioni, alla delibera regionale n. 1969 che enuncia apposite
prescrizioni (sia pure antecedenti al decreto del Direttore del Servizio VIA N.
1369/07 e che quindi non tengono conto delle indicazioni da questo fornite),
mancherebbe alcun richiamo alle raccomandazioni formulate dalla commissione
suddetta ed al decreto n. 1369 succitato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di S. Vito e la Provincia di Pordenone
ed hanno contro dedotto per il rigetto del ricorso. In via preliminare la
Provincia ha sollevato l’eccezione di tardività, cui ha aderito anche il Comune,
nell’assunto che il ricorso sarebbe stato notificato per posta con spedizione
effettuata mediante consegna all’Ufficio Postale nell’ultimo giorno utile (
29.1.08) e conseguente arrivo a termine scaduto e che, trattandosi di notifica
effettuata in proprio dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 l. 53/1994, non si
potrebbe giovare del meccanismo anticipatorio del perfezionamento della notifica
previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 per il momento
della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, come del resto sancito con
la riformulazione dell’art. 149 cpc.
Il Collegio non ritiene necessario affrontare la problematica relativa alle
controverse opinioni giurisprudenziali in relazione al momento del
perfezionamento della notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio
postale, dal momento che il ricorso è comunque da respingere perché infondato.
Per quanto riguarda il primo mezzo, e la dedotta invalidità derivata, basta dire
che, con parere della III Sez. del Consiglio di Stato n. 873 del 5.5.2009, il
ricorso è stato ritenuto inammissibile e che la decisione del ricorso
straordinario deve conformarsi a tale parere per dimostrare l’infondatezza della
censura.
Il secondo motivo è del pari infondato perché parte dall’errato assunto che
possano essere in questa sede esaminati possibili vizi di un atto ormai divenuto
inoppugnabile ed esecutivo, come la variante 6 al PRGC, e che comunque il Comune
non potesse e/o non dovesse tener conto di tale precedente deliberato. E’ invece
principio generale che l’atto esecutivo ed inoppugnabile produce i suoi effetti
e pertanto, del tutto correttamente, il Comune ha tenuto conto del già avvenuto
inserimento nel PRGC del tracciato della circonvallazione provvedendo, con
l’impugnata variante n. 32, unicamente ad inserire nel PRGC le modifiche che
intercorrono tra il tracciato della circonvallazione desunto dal progetto
preliminare e quello contenuto nel progetto definitivo. Né parte ricorrente
dimostra in alcun modo che in punto di fatto ciò fosse un assunto scorretto,
perché, in fatto, il progetto della circonvallazione già inserito nel PRGC con
la variante 6 divergesse da quello approvato con la deliberazione della giunta
regionale n. 1969/2007.
Il percorso pianificatorio comunale è comunque basato su atti che sono autonoma
espressione della volontà e della potestà pianificatoria comunale e che possono
vivere quindi anche di vita autonoma, indipendentemente da possibili vizi di
atti cui pure si ricolleghino ma da cui non dipendono, qualora divenuti
inoppugnabili ed esecutivi.
Quanto sopra va ribadito anche a proposito dell’assunto di cui alla terza
censura, dove si sostiene, con affermazione che il Collegio ritiene
assolutamente non condivisibile, che la variante impugnata non sarebbe stata di
mera modifica al Prg per l’adattamento al contenuto del progetto definitivo
difforme dal preliminare bensì per l’intera portata progettuale dell’opera
pubblica. Il Comune aveva invece già adottato al riguardo una precedente
variante e da questa poteva e doveva partire. Basterebbe questa osservazione per
dimostrare l’infondatezza della terza censura. In ogni caso va anche precisato
che la deliberazione n. 67 del 14.11.2007 di adozione della variante n. 32 non
opera alcun riferimento all’art. 32 bis della l.r. 52/1991 ma invece, come
espressamente precisato nell’avviso di pubblicazione sul BUR di tale
deliberazione (BUR n. 49 del 5.12.2007), risulta essere stata adottata ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della l.r. 52/1991. Del tutto in conferenti si rivelano
quindi le argomentazioni relative al presunto superamento del limite della c.d.
flessibilità del PRG che legittima il ricorso alla procedura semplificata di cui
all’art. 32 bis.
Con il quarto motivo si censura sostanzialmente il mancato esperimento dello
screening VAS. A quanto risulta la assoggettabilità della variante 32 a
procedura di VAS è stata attentamente vagliata dalla amministrazione comunale,
la quale, con la deliberazione giuntale n. 142 del 25.6.2007, – anch’essa
impugnata in qualità di atto presupposto – ha deliberato la mancanza di effetti
ambientali della Variante ai fini VAS. Tale decisione è stata presa alla luce
dei contenuti dell’elaborato M.V.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA’ – Relazione tecnica – a firma dell’ing. Claudio Rocca
allegato al progetto definitivo dei lavori di realizzazione della
circonvallazione di San Vito al Tagliamento dal quale emerge:
- “che la variazione del PRG dovuta alle modifiche progettuali introdotte nella
progettazione definitiva ha un puro valore formale e non sostanziale perché non
è dovuta a modifiche degli effetti (strategici) dell’opera e tanto meno da
mutate condizioni della domanda/offerta insediativa;”
- e che, con riferimento alla l.r. 11/2005 “i contenuti previsti dall’art. 7
della norma regionale per l’espletamento della procedura di verifica di cui
all’art. 5 sono ampiamente sviluppati all’interno dello Studio di impatto
ambientale dell’opera. In particolare nel SIA del progetto sono state ampiamente
analizzate le alternative di tracciato, che costituiscono il tema principale
della VAS, assieme alla consultazione, e i possibili effetti significati indotti
dall’opera”.”
La scelta comunale risulta quindi motivata sulla base di valutazioni tecniche
rientranti nella discrezionalità a tale organo spettante e che, inoltre, partono
dal corretto assunto della portata limitata della variante, che si limita
all’introduzione delle modifiche necessarie ad assicurare la conformità
urbanistiche del tracciato definitivo della circonvallazione rispetto a quello
già inserito nel PRGC con la variante 6. Anche le prospettazioni di questa
censura risultano infatti inficiate dall’erroneo assunto di partenza che
vorrebbe la presa in considerazione dell’intera valenza progettuale, essendo
ovvio che solo con riferimento all’intero corso del tracciato ha senso
effettuare una valutazione ambientale strategica. Ma, come già più volte
chiarito, con la variante 6 il PRGC è stato già adeguato con l’inserimento di
tale tracciato e non ha alcun senso, in questa sede ed in questo momento,
interrogarsi sulla eventuale necessità che tale atto fosse o meno preceduto da
screening di VAS.
Per quanto concerne la variante 32, anche a voler ritenere che le modifiche
progettuali recepite con tale atto fossero tali da comportare il ricorso alla
procedura di VAS, il Collegio osserva che all’epoca della sua adozione (
14.11.2007) era in vigore la versione originaria dell’art. 22 del D.LGS 152/2006
che demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS
e, quindi, in Regione era applicabile la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della
quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo
quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) ,
intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di
VIA. Nel caso di specie – e con riferimento all’intero progetto – è pacifico che
la VIA non fosse obbligatoria ex lege e che il progetto è stato sottoposto a VIA
sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione Tecnico Consultiva
VIA in ragione di talune manchevolezze progettuali. Analogamente è da ritenere
che la VAS non fosse all’epoca da ritenersi obbligatoria, per cui la decisione
del Comune risulta del tutto immune dalle censure mossele.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di San Vito al Tagliamento
ed alla Provincia di Pordenone in solido l’importo delle spese e competenze di
giudizio liquidate in complessivi €. 2.000 + IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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