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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 3

 

VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e progetti “aventi effetti significativi sull’ambiente” - Significato. La versione originaria dell’art. 22 del D.LGS n.152/2006 demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati) e altro (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3
 

 

 

 

N. 00003/2010 REG.SEN.
N. 00070/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 70 del 2008, proposto da:
Osvaldo Pin, Giovanni Bombardella, Luigi Francescutto, Armando Aprilis, Susanna Pitaccolo, Antonio Bertoia, Nensi Benvenuto, Edi Aprilis, Mario Sergio Bagnarol, Cornelio Miglioranza, Monia Pizzolitto, Angelo Finos, Rosanna Finos, Luigi Bagnarol, Antonella Miglioranza, Silvia Beriotto, Dina Benvenuto, Pietro Pizzuto, Elisa Marina Bagnarol, Emanuela Petracco, Valeria Faelis, Gianfranco Santin, Anna Maria Faelis, Carlo Mussio, Gianpaolo Pizzuto, Danilo Pizzuto, Mario Bortolussi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;
Provincia di Pordenone, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea De Col, Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;
Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 dd. 14.11.2007 di adozione del progetto di variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale, nonchè della deliberazione giuntale n. 142 dd. 25.6.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito al Tagliamento e della Provincia di Pordenone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Oggetto del ricorso n. 70/2008 è la variante n. 32 al PRG del Comune di San Vito al Tagliamento adottata con l’impugnata deliberazione n. 67/07 e concernente la nuova circonvallazione che va ad interessare anche i terreni di proprietà dei ricorrenti, i quali hanno già impugnato con ricorso straordinario sia la delibera della Giunta regionale di adozione del progetto preliminare alla circonvallazione comunale che la delibera della giunta provinciale di adozione del progetto definitivo.


Vengono dedotti i seguenti motivi:


1) Invalidità derivata dai vizi di legittimità fatti valere nei confronti delle presupposte deliberazioni della Giunta Regionale 6.8.07 n. 1969 di approvazione del progetto preliminare nonché della giunta provinciale n. 183 del 22.8.07, e cioè degli atti impugnati con il ricorso straordinario.


2) Eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza istruttoria e di motivazione; violazione di legge per violazione dell’art. 19 commi 2 e 3 del DPR 327/2001; si ricorda che la delibera consiliare impugnata è stata adottata all’unico scopo di adattare il PRG al contenuto del progetto definitivo, per le parti in cui questo si discosta dal progetto preliminare già introdotto nel PRG con la variante 6, come la stessa delibera ricorda; tuttavia tale assunto denoterebbe un travisamento di fatto perché il progetto preliminare, introdotto con la variante 6 di cui alla deliberazione n. 3 del 13.2.2004, alla data del 13.2.04 non esisteva ancora, essendo stato approvata solo il 6.8.2007 con la deliberazione della giunta regionale n. 1969 sopracitata.


3) Violazione degli artt. 32 e 32 bis della l.r. 52/1992 in relazione al richiamo dell’ art. 63 della l.r. n. 5/2007 ed eccesso di potere per travisamento di fatto e carenza di motivazione: violazione dei principi sul giusto procedimento; sarebbe stato superato il limite della c.d. flessibilità del PRG – all’interno del quale il PRG può essere modificato con ricorso alla procedura semplificata ex art. 32bis cit.; infatti, data la previa inesistenza del progetto preliminare ed il fatto che esso ha iniziato ad esistere solo con la sua approvazione avvenuta in data 6.8.07, la variante impugnata non sarebbe stata di mera modifica al Prg per l’adattamento al contenuto del progetto definitivo difforme dal preliminare, bensì per l’intera portata progettuale dell’opera pubblica, il che avrebbe richiesto il procedimento di variante ordinario sottoposto al controllo regionale.


4) Violazione dell’art. 7 del d.lgs n. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per contraddittorietà tra atti; la delibera n. 67 assume di essere sottratta alla procedura di valutazione ambientale strategica ( VAS) facendo riferimento alla posizione al riguardo assunta dalla Regione con il decreto del Direttore Regionale all’ambiente del 27.12.2002, ancorchè tale posizione sia poi stata cambiata con il successivo decreto n. 1369/SCR/532 del 2.8.07 del Servizio valutazione impatto ambientale, per cui la deliberazione di adozione della variante avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura di Valutazione ambientale strategica.


4.1.) Vi sarebbe carenza istruttoria perché non si tiene conto del fatto che con la stessa delibera regionale n. 1969 del 6.8.06 si affermava la sottoponibilità del progetto allo screening di VIA regionale.


4.2) Vi sarebbe contraddittorietà rispetto al parere della Commissione tecnica consultiva VIA che fissava il rispetto di precise prescrizioni e raccomandazioni, alla delibera regionale n. 1969 che enuncia apposite prescrizioni (sia pure antecedenti al decreto del Direttore del Servizio VIA N. 1369/07 e che quindi non tengono conto delle indicazioni da questo fornite), mancherebbe alcun richiamo alle raccomandazioni formulate dalla commissione suddetta ed al decreto n. 1369 succitato.


Si sono costituiti in giudizio il Comune di S. Vito e la Provincia di Pordenone ed hanno contro dedotto per il rigetto del ricorso. In via preliminare la Provincia ha sollevato l’eccezione di tardività, cui ha aderito anche il Comune, nell’assunto che il ricorso sarebbe stato notificato per posta con spedizione effettuata mediante consegna all’Ufficio Postale nell’ultimo giorno utile ( 29.1.08) e conseguente arrivo a termine scaduto e che, trattandosi di notifica effettuata in proprio dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 l. 53/1994, non si potrebbe giovare del meccanismo anticipatorio del perfezionamento della notifica previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 per il momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, come del resto sancito con la riformulazione dell’art. 149 cpc.
Il Collegio non ritiene necessario affrontare la problematica relativa alle controverse opinioni giurisprudenziali in relazione al momento del perfezionamento della notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, dal momento che il ricorso è comunque da respingere perché infondato.


Per quanto riguarda il primo mezzo, e la dedotta invalidità derivata, basta dire che, con parere della III Sez. del Consiglio di Stato n. 873 del 5.5.2009, il ricorso è stato ritenuto inammissibile e che la decisione del ricorso straordinario deve conformarsi a tale parere per dimostrare l’infondatezza della censura.
Il secondo motivo è del pari infondato perché parte dall’errato assunto che possano essere in questa sede esaminati possibili vizi di un atto ormai divenuto inoppugnabile ed esecutivo, come la variante 6 al PRGC, e che comunque il Comune non potesse e/o non dovesse tener conto di tale precedente deliberato. E’ invece principio generale che l’atto esecutivo ed inoppugnabile produce i suoi effetti e pertanto, del tutto correttamente, il Comune ha tenuto conto del già avvenuto inserimento nel PRGC del tracciato della circonvallazione provvedendo, con l’impugnata variante n. 32, unicamente ad inserire nel PRGC le modifiche che intercorrono tra il tracciato della circonvallazione desunto dal progetto preliminare e quello contenuto nel progetto definitivo. Né parte ricorrente dimostra in alcun modo che in punto di fatto ciò fosse un assunto scorretto, perché, in fatto, il progetto della circonvallazione già inserito nel PRGC con la variante 6 divergesse da quello approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 1969/2007.


Il percorso pianificatorio comunale è comunque basato su atti che sono autonoma espressione della volontà e della potestà pianificatoria comunale e che possono vivere quindi anche di vita autonoma, indipendentemente da possibili vizi di atti cui pure si ricolleghino ma da cui non dipendono, qualora divenuti inoppugnabili ed esecutivi.


Quanto sopra va ribadito anche a proposito dell’assunto di cui alla terza censura, dove si sostiene, con affermazione che il Collegio ritiene assolutamente non condivisibile, che la variante impugnata non sarebbe stata di mera modifica al Prg per l’adattamento al contenuto del progetto definitivo difforme dal preliminare bensì per l’intera portata progettuale dell’opera pubblica. Il Comune aveva invece già adottato al riguardo una precedente variante e da questa poteva e doveva partire. Basterebbe questa osservazione per dimostrare l’infondatezza della terza censura. In ogni caso va anche precisato che la deliberazione n. 67 del 14.11.2007 di adozione della variante n. 32 non opera alcun riferimento all’art. 32 bis della l.r. 52/1991 ma invece, come espressamente precisato nell’avviso di pubblicazione sul BUR di tale deliberazione (BUR n. 49 del 5.12.2007), risulta essere stata adottata ai sensi dell’art. 32, comma 1 della l.r. 52/1991. Del tutto in conferenti si rivelano quindi le argomentazioni relative al presunto superamento del limite della c.d. flessibilità del PRG che legittima il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 32 bis.


Con il quarto motivo si censura sostanzialmente il mancato esperimento dello screening VAS. A quanto risulta la assoggettabilità della variante 32 a procedura di VAS è stata attentamente vagliata dalla amministrazione comunale, la quale, con la deliberazione giuntale n. 142 del 25.6.2007, – anch’essa impugnata in qualità di atto presupposto – ha deliberato la mancanza di effetti ambientali della Variante ai fini VAS. Tale decisione è stata presa alla luce dei contenuti dell’elaborato M.V.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ – Relazione tecnica – a firma dell’ing. Claudio Rocca allegato al progetto definitivo dei lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento dal quale emerge:
- “che la variazione del PRG dovuta alle modifiche progettuali introdotte nella progettazione definitiva ha un puro valore formale e non sostanziale perché non è dovuta a modifiche degli effetti (strategici) dell’opera e tanto meno da mutate condizioni della domanda/offerta insediativa;”
- e che, con riferimento alla l.r. 11/2005 “i contenuti previsti dall’art. 7 della norma regionale per l’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 5 sono ampiamente sviluppati all’interno dello Studio di impatto ambientale dell’opera. In particolare nel SIA del progetto sono state ampiamente analizzate le alternative di tracciato, che costituiscono il tema principale della VAS, assieme alla consultazione, e i possibili effetti significati indotti dall’opera”.”


La scelta comunale risulta quindi motivata sulla base di valutazioni tecniche rientranti nella discrezionalità a tale organo spettante e che, inoltre, partono dal corretto assunto della portata limitata della variante, che si limita all’introduzione delle modifiche necessarie ad assicurare la conformità urbanistiche del tracciato definitivo della circonvallazione rispetto a quello già inserito nel PRGC con la variante 6. Anche le prospettazioni di questa censura risultano infatti inficiate dall’erroneo assunto di partenza che vorrebbe la presa in considerazione dell’intera valenza progettuale, essendo ovvio che solo con riferimento all’intero corso del tracciato ha senso effettuare una valutazione ambientale strategica. Ma, come già più volte chiarito, con la variante 6 il PRGC è stato già adeguato con l’inserimento di tale tracciato e non ha alcun senso, in questa sede ed in questo momento, interrogarsi sulla eventuale necessità che tale atto fosse o meno preceduto da screening di VAS.


Per quanto concerne la variante 32, anche a voler ritenere che le modifiche progettuali recepite con tale atto fossero tali da comportare il ricorso alla procedura di VAS, il Collegio osserva che all’epoca della sua adozione ( 14.11.2007) era in vigore la versione originaria dell’art. 22 del D.LGS 152/2006 che demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS e, quindi, in Regione era applicabile la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Nel caso di specie – e con riferimento all’intero progetto – è pacifico che la VIA non fosse obbligatoria ex lege e che il progetto è stato sottoposto a VIA sulla base di una valutazione discrezionale della Commissione Tecnico Consultiva VIA in ragione di talune manchevolezze progettuali. Analogamente è da ritenere che la VAS non fosse all’epoca da ritenersi obbligatoria, per cui la decisione del Comune risulta del tutto immune dalle censure mossele.


Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.


Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di San Vito al Tagliamento ed alla Provincia di Pordenone in solido l’importo delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000 + IVA e CPA.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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