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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2010, n.34
SICUREZZA SUL LAVORO - DPI - Inesistenza di norme armonizzate CE - D.lgs. n.
475/92 - Certificazione di tipo - Organo competente al rilascio - Verifica di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Nell’ipotesi di inesistenza
di norma armonizzata CE per dispositivi di protezione individuale (nella specie,
protezione delle vie respiratorie da agenti biologici), la certificazione CE di
Tipo per tale protezione deve essere rilasciata dall’organismo notificato
mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione
ai requisiti essenziali di sicurezza , secondo le previsioni dell’art. 7 comma 6
e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva 89/686/CEE). Pres.
Corasaniti, Est. Settesoldi - 3. s.p.a. (avv.ti Cassamagnaghi, Crismani e
Vischi) c. C.S.C. (avv. Rosati) e altri (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA,
Sez. I - 28 gennaio 2010, n.34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00034/2010 REG.SEN.
N. 00130/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 130 del 2009, proposto da:
3M Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Cassamagnaghi, Andrea
Crismani e Andrea Vischi, con domicilio eletto presso Andrea Crismani Avv. in
Trieste, via Valdirivo 13;
contro
Centro Servizi Condivisi, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con
domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;
Regione Friuli-Venezia Giulia, Asl 101 - Triestina, Asl 102 - Isontina, Asl 103
- Alto Friuli, Asl 104 - Medio Friuli, Asl 105 - Bassa Friulana, Asl 106 -
Friuli Occidentale, Azienda Ospedaliera di Udine, Azienda Ospedaliera di
Pordenone, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Irccs Burlo Garofalo di
Trieste, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Kirmed Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Consoli e Giuseppe Sbisa',
con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3; Ad
Servizi Diagnostici Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
il decreto dd. 18.12.2008, con il quale è stato approvato il verbale della
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura di dispositivi
per la protezione individuale, la nota dd. 22.12.2008, tutti i verbali di gara
ed in particolare il verbale dd. 22.10.2008 e tutti i verbali di valutazione
tecnica, ivi compreso il prospetto riepilogativo redatto dalla Commissione
tecnica, le Norme di partecipazione ed il Capitolato Speciale, nonchè per
l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione
della fornitura dei lotti e per il risarcimento di tutti i danni dalla stessa
subiti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro Servizi Condivisi e di
Kirmed Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Oria
Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) La ricorrente impugna i risultati della gara in epigrafe limitatamente ai
lotti 21, per il quale nessuna ditta è risultata ammessa, e 22, aggiudicato alla
contro interessata Kirmed srl previa esclusione della ricorrente.
Viene dedotto per il lotto 22:
1) Violazione della lex specialis di gara; violazione del d.lgs 475/92;
violazione degli artt. 2, 43 e 68 del d.lgs 163/2006; eccesso di potere:
violazione della par condicio tra i concorrenti; illogicità manifesta; la
ricorrente è stata esclusa per aver offerto un DPI “non certificato per la
protezione da agenti biologici” mentre la ricorrente sostiene che il proprio
prodotto è munito di attestato di certificazione CE che lo dichiara conforme
alla norma armonizzata europea ENI 149/2001, il che dimostrerebbe che è da
considerarsi idoneo a proteggere anche dagli agenti biologici. Le due ditte
ammesse avrebbero invece offerto un prodotto non conforme ai requisiti tecnici
richiesti dal bando perché accompagnato da certificato CE di tipo non attestante
la corrispondenza alle norme comunitarie ma basato su alcuni rapporti di prova
effettuati da tale CPT LAB srl sulla base di prove elaborate dallo stesso
produttore, pur se espressamente menzionante l’idoneità del prodotto a
proteggere da “agenti biologici”. Le due concorrenti ammesse avrebbero dovuto
essere escluse e, comunque, avrebbe dovuto essere ammessa la ricorrente, che
doveva essere riconosciuta anche la miglior offerente, sia per quanto riguarda
le caratteristiche tecniche, che sotto il profilo economico e quello dei tempi
di durata.
2) Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 2 e 68 del d. lgs 163/2006.
Eccesso di potere : violazione della par condicio tra i concorrenti, illogicità
manifesta, violazione dei principi di massima partecipazione agli appalti
pubblici, di proporzionalità e dei principi del Trattato CE di libera
concorrenza; contraddittorietà. Carenza di istruttoria e di motivazione; in via
subordinata si deduce l’illegittimità del capitolato speciale per aver richiesto
un requisito di ammissione che non trova riscontro nella normativa di
riferimento. Inoltre si stigmatizza che, mentre per i lotti 21, 23 A e 23 B -
aventi ad oggetto maschere facciali come il lotto 22 - veniva richiesta la
rispondenza alla norma armonizzata europea di riferimento, tale richiesta non
veniva illogicamente ribadita per il lotto 22.
Il capitolato speciale viene impugnato anche con riferimento ai requisiti
richiesti per il lotto 21.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente ed ha eccepito l’irricevibilità
del ricorso avverso le prescrizioni di bando che sarebbero state immediatamente
lesive ed andavano impugnate nei termini decadenziali dalla data di scadenza
delle offerte. Nel merito si contro deduce per il rigetto.
B) Con sentenza parziale n 477/2009 il TAR ha respinto l’eccezione di
irricevibilità ed ha parzialmente accolto il ricorso per quanto concerne l’
impugnazione dell’esclusione della ricorrente dal lotto 21 e le presupposte
previsioni di capitolato, disponendo la riammissione in gara della ricorrente.
C) Per quanto concerne il lotto 22 è stata invece disposta una verificazione ad
opera del Presidente dell’UNI o suo delegato per acclarare se le certificazioni
CE presentate dalla contro interessata e dall’altra ditta ammessa attestavano la
realizzazione dei loro prodotti in conformità alle prescrizioni del d.lgs
475/1992 e se quella presentata dalla ditta ricorrente attestava la conformità
del prodotto alle disposizioni dettate dal d.lgs 475/1992 anche per quanto
concerne la protezione da agenti biologici delle vie respiratorie.
D) Dopo l’espletamento della succitata verificazione il ricorso è tornato in
decisione.
H) Il verificatore ha concluso nel senso di ritenere che la norma UNI EN
149-2003 sia l’unica norma armonizzata sui DPI e che tale norma, per la quale
sono previste prove che riguardano sia le polveri che gli aerosol, preveda anche
una protezione per gli aerosol contenenti “microorganismi ed enzimi”e che,
pertanto, i DPI dichiarati conformi a tale norma siano applicabili anche al caso
di particolati biologici ( con carica batterica).Veniva pertanto specificamente
risposto al quesito posto da questo TAR che le certificazioni emesse da tutte le
ditte interessate “attestano la realizzazione dei loro prodotti in conformità
alle prescrizioni del D.lgs 457/92 ..” e, in particolare, che “ la
certificazione presentata dalla ditta ricorrente attesta la conformità del
prodotto alle disposizioni dettate dal D.lgs 457/92 anche per quanto concerne la
protezione di agenti biologici in quanto gli attestati di certificazione CE del
tipo emessi dal BSI riportano la conformità alla norma armonizzata EN 149 che
copre anche questa protezione come dimostrato in precedenza”.
I) Dopo il deposito della relazione di verificazione l’amministrazione
resistente depositava memoria in cui ne contestava le risultanze alla luce di
una ulteriore documentazione, che solo allora veniva dimessa, includente anche
tre note dell’ISPESL. La prima e la seconda risultano dei pareri tecnici resi a
pagamento, in data 2.5.2008 ed ancora in data 15.9.2009 alla CL.com Advanced
Technology s.p.a. ed affermano la necessità di approntare facciali filtranti e/o
filtri da raccordare a maschere a pieno facciale o semimaschere caratterizzati
da un certificazione CE di tipo che evidenzia la protezione da agenti biologici
quando dalla valutazione del rischio biologico ne deriva la necessità di
proteggere le vie respiratorie degli operatori, ritenendosi che”… Attualmente i
facciali filtranti FFP3 (o N95) ….non possiedono una certificazione CE di Tipo
che indica la protezione da agenti biologici ed il loro impiego per tale
tipologia di rischio, nel momento in cui si possono utilizzare DPI appropriati e
specifici, si configura, ai sensi della vigente legislazione, come una
inadempienza non garantendo inoltre la tutela della salute per una rilevante
modalità espositiva…” Infine il terzo parere ISPESL appare essere stato chiesto
dal resistente CSC proprio in relazione alle risultanze della verificazione
disposta da questo Tar, relazione che l’ISPESL (fax 4.12.2009) ritiene non
coerente con la legislazione vigente perchè “la norma tecnica EN 149.2001 non è
stata elaborata per verificare la protezione da agenti biologici ma solo per
determinare la protezione da polveri e/o da altro particolato non vitale e che
allo stato attuale non esiste alcuna norma tecnica del CEN ( Comitato Europeo di
Normazione), nè di altro ente Normatore Internazionale ( es. ISO) o dei Paesi
dell’UE che disciplini per i DPI delle vie respiratorie la protezione da agenti
biologici. E’ quindi un preciso obbligo del datore di lavoro e/o del management
della struttura, ai sensi del D.lgs 81/2008 ( che comprende gli adempimenti del
D.lgs 476/92 e succ. modif.) con particolare riferimento al titolo X- Titolo I (
per quanto riportato nell’art. 15 ed art. 18) rendere disponibili per la
protezione delle vie respiratorie da agenti biologici DPI con Certificazione CE
che evidenzi nell’estensione del relativo certificato tale specificità di
protezione.”
L) Si è infine costituita in giudizio anche la controinteressata Kirmed,
contestando la correttezza delle conclusioni raggiunte dal verificatore e
controdeducendo per il rigetto del ricorso.
M) Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 il ricorso è stato rinviato alla
pubblica udienza del 13 gennaio 2010 data la necessità di approfondire le molti
questioni sollevate, sia per le parti che per lo stesso Collegio.
N) Con memoria 5 gennaio 2010 la ricorrente 3M ITALIA spa ha eccepito
l’inammissibilità della costituzione di Kirmed, avvenuta il 4 dicembre 2009, e/o
la necessità di espungere dal giudizio la memoria dalla stessa depositata in
data 10 dicembre 2009 per tardività, nell’assunto che la trattazione piena della
causa sarebbe già avvenuta nell’udienza del 4 giugno a seguito della quale il
TAR ha pronunciato sentenza parziale ed ha disposto la verificazione, per cui
Kirmed non avrebbe più potuto intervenire in giudizio addirittura per sindacare
l’esito della verificazione suddetta.
O)Le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla costituzione in
giudizio della controinteressata non sono condivisibili. Infatti il ricorso
aveva per oggetto un atto cumulativo, perché riguardava la definizione di una
gara indetta per l’appalto di forniture diverse suddivise in tanti lotti
separati e l’impugnazione si incentrava sull’esito di due di essi. La sentenza
parziale n. 477/2009 ha definito il giudizio per quanto concerne il lotto n. 21
con l’accoglimento del ricorso che su questo si incentrava ed ha disposto in via
istruttoria per quanto invece riguarda il lotto 22, espressamente affermando al
riguardo sospesa ogni ulteriore pronuncia in merito, sul rito e sulle spese e
fissando per l’ulteriore prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 16
dicembre 2009. E’ pertanto evidente che, con riferimento a tale parte del
giudizio, per la quale questo ancora prosegue, non si è verificata alcuna
preclusione processuale alla costituzione delle altre parti, per cui la
costituzione di Kirmed, essendo avvenuta nei termini di legge prima dell’udienza
del 16 dicembre 2009 - che sono quelli ridotti fissati dall’art. 23 bis della l.
1034/1971- non è inammissibile; allo stesso modo anche il deposito della memoria
di Kirmed risulta rispettare il termine di legge dei 5 giorni anteriori alla
pubblica udienza.
P) Anche se la verificazione non è stata espletata negli esatti termini in cui è
stata disposta, tuttavia se ne possono trarre chiarimenti utili ai fini del
decidere.
Q) Risulta anzitutto confermato, anche dalla succitata relazione, l’assunto di
Kirmed e CSC che l’unica norma armonizzata esistente sui DPI è la norma UNI EN
149-2003 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschera
filtrante contro particelle – Requisiti, prove, marcatura” recepimento italiano
della norma europea EN 149 di pari titolo pubblicata nel 2001 e che tale norma
contiene i requisiti minimi per le semimaschere filtranti utilizzate come
apparecchi di protezione delle vie respiratorie contro le particelle, ovverosia
le semimaschere filtranti antipolvere. E’ stato chiarito che queste devono
soddisfare requisiti specifici verificati attraverso prove che riguardano non
solo le polveri ma anche gli aerosol e che a tale riguardo vengono effettuate
prove con l’utilizzo di un aerosol di sale da cucina, cioè aerosol di Na Cl.
Il verificatore ha poi proseguito il suo ragionamento affermando che il
normatore europeo, avendo dichiarato armonizzata la norma EN 149, avrebbe
evidentemente ritenuto che detta norma preveda una protezione anche per gli
aerosol contenenti “microorganismi ed enzimi”, derivando tale convincimento dal
fatto che in altra norma non armonizzata ( la UNI EN 529) si dettano ulteriori
disposizioni per la cura e la manutenzione dei dispositivi delle vie
respiratorie partendo dall’implicito presupposto che le semimaschere antipolvere
(EN 149) siano utilizzate anche contro “microorganismi ed enzimi” nonchè
“contaminanti tossici in natura, per esempio batteri, virus, polveri
radioattive, enzimi, agenti cancerogeni quali amianto”. Sulla base di tale
ragionamento, che il verificatore condivide, il Gruppo di lavoro “Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie “ della Commissione Sicurezza dell’UNI si è
più volte pronunciato nel senso di ritenere che i facciali filtranti rispondenti
alla norma EN 149 siano adeguati a fornire protezione anche contro particolati
con carica biologica.
Ciò premesso il verificatore, prima di dare risposta conclusiva al quesito
postogli da questo TAR, raggiunge anche un’altra conclusione, per così dire
intermedia nel percorso logico seguito e che di seguito si riporta: “ la norma
armonizzata UNI EN 149 viene considerata dal Gruppo di lavoro “Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie” della Commissione Sicurezza dell’UNI adeguata
a fornire protezione anche contro particolati con carica batterica. Alle stesse
conclusioni sono giunti anche il CEN – Comitato Europeo di Normazione – secondo
quanto riportato nella norma EN 529 e la Commissione Europea che ha dichiarato
armonizzata la norma stessa pubblicandone i riferimenti sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.”
E’ evidente pertanto che il verificatore ha poi potuto concludere nel senso di
ritenere che la certificazione CE di tipo presentata dalla ditta ricorrente
attestava la conformità del prodotto alle disposizioni dettate dal d.lgs
475/1992 anche per quanto concerne la protezione di agenti biologici delle vie
respiratorie.
R) Il Collegio deve peraltro rilevare che tale conclusione poggia su un salto
logico che non permette di ritenerla condivisibile: infatti si parte dalla
constatazione che le prove e le verifiche da effettuarsi per la certificazione
CE di tipo di un dispositivo di classe FFP3 in conformità della norma UNI EN 149
non riguardano anche la verifica dell’indice di penetrazione massima di
particolati biologici per poi concludere che questi dispositivi debbano
ritenersi adeguati a fornire protezione anche contro tali particolati.
E’ invece acclarata l’inesistenza di norma armonizzata CE per dispositivi di
protezione delle vie respiratorie degli utilizzatori da agenti biologici.
S) A questo punto pare al Collegio evidente che la certificazione CE di tipo per
tale tipo di protezione avrebbe dovuto essere rilasciata dall’organismo
notificato – come previsto per i casi di inesistenza di norme armonizzate –
mediante la verifica della conformità delle specifiche tecniche di costruzione
ai requisiti essenziali di sicurezza e quindi in conformità alle previsioni
dell’art. 7 comma 6 e 8 del d.lgs 475/1992 ( art. 10 comma 4 della direttiva
89/686/CEE) secondo i quali:
“6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia
applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo
verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la conformità della
documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche. …
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche
tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire
la rispondenza del modello a dette specifiche. “
T) Questo è quanto risulta essere stato effettuato nel caso di specie dalla
controinteressata KIRMED il cui materiale era corredato dalla certificazione CE
di tipo emessa dall’Organismo notificato n. 0068 Istituto di Ricerche e Collaudi
M. Masini, relativa alla protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 in
riferimento alla Direttiva 2000/54/CE, come riconosciuto dallo stesso
verificatore. Per contro l’efficienza filtrante batterica dei dispositivi di
protezione offerti dalla ricorrente risulta essere stata attestata da un
laboratorio che non è un organismo notificato.
U) Tutto ciò premesso risulta evidente l’infondatezza delle censure dedotte in
ricorso, dato che la richiesta del bando non viola alcuna norma e appare invece
rispettosa delle previsioni del d.lgs 457/92 oltre che pienamente logica e
rispondente ai doveri della pubblica amministrazione di adoperarsi per garantire
il massimo rispetto dell’incolumità del personale, anche in conformità delle
linee guida al riguardo fornite dall’ISPESL. L’operato della Commissione è, a
sua volta, puntualmente rispettoso del bando e anch’esso indenne dai vizi
dedotti.
V) Per quanto riguarda il lotto 22 il ricorso deve essere pertanto respinto.
Z) Le spese dell’intero giudizio possono essere parzialmente compensate data la
parziale reciproca soccombenza e poste parzialmente a carico di 3M Italia spa
per l’importo relativo alla fattura del verificatore per un totale complessivo
di euro 6.960,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa per quanto riguarda la parte ancora da
decidere cioè il gravame afferente il lotto 22, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, lo rigetta.
Le spese per l’espletamento della verificazione vengono poste a carico della
ricorrente soccombente e liquidate in complessivi euro 6.960,00, spese
compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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