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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 giugno 2010, n. 500
CACCIA - Introduzione di armi in area protetta - Sospensione dall’esercizio
venatorio - Legittimità - Assenza di cartelli di delimitazione dell’area
protetta - Irrilevanza - Ragioni. La sanzione della sospensione
dall’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale è legittimamente
irrogata nei confronti del soggetto che abbia introdotto un’arma da caccia
all’interno del perimetro di un parco naturale, a nulla rilevando l’assenza di
cartelli di delimitazione dell’area protetta. La conoscenza del perimetro di
un’area protetta deve infatti presumersi avendo avuto i confini del Parco la
necessaria, e sufficiente, pubblicità legale; d’altro canto, il cacciatore è
tenuto a conoscere le limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi
compreso il divieto di transitare con armi in zone protette. Pres. f.f.
Settesoldi, Est. De Piero - G.T. (avv. Longo) c. Regione Friuli Venezia Giulia
(avv. Iuri) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 giugno 2010, n. 500
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00500/2010 REG.SEN.
N. 00391/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
Gianni Tondo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio
eletto presso Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia
7;
contro
Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri,
domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
nei confronti di
Ente Parco delle Prealpi Giulie;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 7/08 dd. 16.7.2008, di rigetto del ricorso avverso il
provvedimento della Commissione Disciplinare di primo grado, n. 55/08, oggetto
anch'essa del presente gravame, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso
e/o conseguente con quello impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Rita De Piero e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Col presente ricorso viene impugnato il provvedimento di rigetto del
ricorso gerarchico proposto dall’istante avverso la sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio venatorio sull’intero territorio regionale per il
periodo 1 - 30 ottobre 2008, irrogata dalla Commissione Disciplinare di primo
grado e confermata, in data 16.7.08, dalla Commissione Disciplinare d’appello.
1.1. - In data 23.12.07, le Guardie Forestali contestavano al ricorrente, in
località Cuel Lung Basso, la violazione dell’art. 15 del D.P.G.R. n. 306/99, per
aver lo stesso introdotto un’arma da caccia all’interno del perimetro del Parco
delle Prealpi Giulie. Veniva quindi aperto nei suoi confronti un procedimento
disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare di primo grado per violazione
dell’art. 11, comma 3, della L.394/91.
L’istante, pur non contestando il fatto materiale, si difendeva affermando di
non trovarsi entro il perimetro del Parco.
La Commissione disattendeva la sua prospettazione e irrogava la sanzione della
sospensione dall’attività venatoria per 30 giorni; sanzione confermata, con
l’atto qui impugnato, dalla Commissione Disciplinare d’appello, in sede di
ricorso gerarchico.
1.2. - Questi i motivi:
1) violazione dell’art. 42 della L.r. 42/96 e dell’art. 12 del Regolamento n.
0306/99. Travisamento di fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
2) Violazione dei principi in tema di giusto procedimento di cui all’art. 18
della L. 241/90; travisamento di fatto e carenza di motivazione.
2. - L’Amministrazione costituita, puntualmente controdeduce nel merito del
ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso non è fondato.
Col primo motivo, l’istante lamenta la difficoltà di conoscere i confini esatti
del Parco (ove ammette non essere consentito transitare con armi da caccia), in
quanto non vi è, il loco, un’adeguata tabellazione informativa.
Il confine delle aree del Parco, infatti, si può conoscere solo esaminando la
cartografia, con le indicazioni tecniche topografiche, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale. Dalla pubblicazione derivano un onere e una presunzione di conoscenza
che, in realtà, sono difficili da ottenere in assenza di cartelli di
delimitazione delle aree protette.
Inoltre, la previsione cartografica a dimensione 1: 25.000, indica la
perimetrazione del Parco con una linea continua, di colore rosso, di spessore
tale da ingenerare dubbi sulla sua reale ampiezza, cosicchè lo sconfinamento di
pochi metri (come è avvenuto nel caso di specie) è difficile da provare.
Secondo l’istante, infatti, le Guardie Forestali lo avrebbero fermato mentre, su
di una strada esterna al Parco, stava raggiungendo in auto uno stavolo di sua
proprietà, ugualmente posto in area esterna alla zona protetta. All’uopo,
dimette una relazione tecnica, a firma del geometra Luigino Patat, che
ricostruisce la posizione esatta delle linee di confine del Parco e comprova il
suo assunto.
Conclude affermando che non vi sarebbero quindi stati elementi sufficientemente
precisi perché lo stesso “si sentisse oggettivamente a conoscenza del fatto che
l’area in cui si è verificato il contestato accertamento rientrasse nell’area
del Parco Naturale”. Se così non si dovesse ritenere, ci si troverebbe in
presenza di un- inammissibile -caso di responsabilità oggettiva.
Da ultimo, osserva il ricorrente, va sottolineato che, quando è stato fermato,
non stava cacciando, ma solo percorrendo una strada comunale (come consentito
anche dal Regolamento) per dirigersi verso un’altra zona ove la caccia è libera.
3.1. - Il Collegio osserva, innanzi tutto, la contraddittorietà delle difese
prospettate: da un lato, infatti, il ricorrente lamenta il mancato
riconoscimento della situazione di oggettiva difficoltà di conoscere gli esatti
confini dell’area del Parco, dall’altro afferma senza meno di essere stato
fermato in area esterna alla zona protetta.
3.1.1.- A sostegno della prima affermazione, porta anche un atto del Tribunale
di Udine di annullamento del provvedimento di convalida, da parte del GIP, del
sequestro preventivo di un fucile da caccia di sua proprietà avvenuto in
occasione di un successivo, analogo, episodio.
Il documento dimesso è, nella specie, irrilevante per un triplice ordine di
ragioni: non riguarda lo stesso episodio; concerne la fattispecie penale (e non
quella amministrativa) di cui sembra adombrare la mancanza di elemento
soggettivo; e, infine, non è dato sapere l’esatta dinamica dei fatti.
3.2. - Dal verbale redatto in data 23.12.08 dalle Guardie Forestali (intervenute
su segnalazione di un terzo), risulta che la vettura dell’istante “proveniente
da Cuel Lung Alto era transitata all’interno del Parco Regionale delle Prealpi
Giulie in cui vige il divieto di introduzione di armi”; il fucile, che si
“trovava occultato sotto il sedile posteriore della vettura”, veniva rinvenuto
nel corso dell’ispezione, “dopo che il Tondo aveva negato la presenza di armi a
bordo del veicolo stesso” e si era, in un primo tempo, rifiutato di consentirne
la perquisizione.
A sua discolpa, il ricorrente (come risulta dallo stesso verbale) affermava di
trovarsi al di fuori dell’area del Parco e che, se vi era entrato, lo aveva
fatto perché “invitato dalla persona che” lo aveva fermato, cioè dalla Guardia
Forestale.
La Commissione Disciplinare di primo grado - dato atto che è incontroverso che
il fatto è avvenuto in località “Stavoli Polde”, riteneva le difese esperite dal
ricorrente inattendibili sia perché dalla cartografia ufficiale che reca la
perimetrazione del Parco “risulta in modo chiaro e inequivocabile che il
tragitto compiuto dall’autovettura del Tondo, evidenziato con il tratto blu
nella cartografia allegata al rapporto di servizio, è stato effettuato entro il
Parco” (merita sottolineare che quanto accertato dalle Guardie Forestali è
consacrato in un atto pubblico sorretto da fede privilegiata, che può essere
demolito solo con la querela di falso); sia perché “non vi è ragione di
privilegiare le risultanze tecniche di parte (cioè la perizia del geometra Patat)
assunte in carenza di contraddittorio, rispetto a quanto evidenziato in modo
palese dal documento pubblico ufficiale”; sia, infine, perché “il comportamento
tenuto dal ricorrente… e l’occultamento dell’arma all’interno dell’autovettura
suscitano notevoli perplessità e inducono a ritenere che l’incolpato avesse
buone ragioni per temere controlli da parte degli organi di vigilanza”.
3.3. - In sede di ricorso gerarchico, l’istante cambiava leggermente la sua
versione, ammettendo che se sconfinamento vi è stato, era solo “di pochi metri”.
La Commissione d’appello ribadisce quanto già ritenuto da quella di primo grado,
aggiungendo che l’istante, per sua ammissione, proveniva dalla località Cuel
Lung Alto, “che incontrovertibilmente rientra nel perimetro del Parco”.
La Regione, per parte sua, fa presente che il ricorrente è sicuramente a
conoscenza degli esatti confini del Parco, istituito sin dal 1996, con la L.r.
42/96, sia perchè è un cacciatore la cui conoscenza di luoghi è doverosa ai fini
di un lecito esercizio dell’attività venatoria, sia infine perché lo stesso
appartiene “ad una Riserva di Caccia sul cui territorio insiste un’area protetta
e in ragione dl fatto che l’area protetta è posta a pochi metri dalla sua
proprietà”.
3.5. - Il Collegio ritiene che le difese esperite dal ricorrente siano prive di
fondamento: la ricostruzione in fatto prova che si trovava entro il perimetro
dell’area protetta, la cui conoscenza, da un lato, si presume avendo avuto i
confini del Parco la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale; dall’altro
deve comunque ritenersi sussistente, perché il soggetto risiede in loco e,
essendo cacciatore e Socio dal 1991 della Riserva di Moggio, deve essere a
conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il
divieto di transitare con armi in zone protette.
Del tutto correttamente, la Commissione di primo e secondo grado ha dato
prevalenza alla cartografia ufficiale piuttosto che al documento di parte, privo
di ogni valore legale.
Giustamente, inoltre, è stato dato adeguato rilievo al comportamento incoerente
e contraddittorio del ricorrente stesso, che ha dapprima cercato di evitare la
perquisizione negando la presenza dell’arma; quando il fucile è stato rinvenuto,
occultato sotto il sedile, ha dichiarato di essere entrato nell’area del Parco
solo perché invitato dalle guardie forestali e, infine, ha sostenuto di non
esservi entrato affatto.
In definitiva, il primo motivo va respinto.
3.6. - Col secondo, lamenta che non siano stati presi in adeguata considerazione
i rilievi tecnici svolti dal geometra Patat e si sia omessa una più puntuale
istruttoria volta ad accertare il preciso stato dei luoghi. Lamenta inoltre che
il procedimento disciplinare non sia stato sospeso in attesa dell’accertamento
dei fatti in sede penale.
Anche questo motivo va disatteso.
Infatti, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non era che i confini
del Parco sono imprecisi a causa della larghezza della linea di delimitazione
riportata nella cartografia ufficiale (cosa sulla quale si può convenire), ma
che il luogo preciso in cui si sono svolti i fatti era esterno all’area del
Parco.
Tale dimostrazione non è stata raggiunta.
Né sussiste obbligo di legge, per l’Amministrazione, di sospendere il
procedimento disciplinare in attesa delle risultanze di quello penale.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale
compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente FF
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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