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TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 febbraio 2010, n. 142


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Distinte fattispecie - Negoziale e materiale - Nozione - Art. 18 L. n. 47/85. L'art. 18 della L. 47/85 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima "negoziale”, che si concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di una o più particelle che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore estensione, in funzione di una finalità edificatoria non consentita; laddove, la seconda “materiale”, non postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992, n. 562). Pres. Corsaro, Est. Marra - A.T. e altri (avv. Bianchi) c. Comune di Terracina (avv. Ceccarelli). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 febbraio 2010, n. 142
 

 

 

N. 00142/2010 REG.SEN.
N. 01904/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2000, proposto da:
Anna Turriziani, Maria Benita Domenica Di Ruscio ed Antonio Martini, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Maurizio Bianchi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Latina, Via A. Doria, N. 4;

contro

- Comune di Terracina (Latina), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Americo Ceccarelli ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Latina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza 29.9.2000, n. 600 con cui il Dirigente del Settore IV del Comune di Terracina ha intimato ai ricorrenti congiuntamente ad altri comproprietari si sospendere i lavori intrapresi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina (Lt);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 6.12.2000, tempestivamente depositato, i deducenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe a mezzo della quale il Direttore del Servizio Settore IV^ Territorio- Ambiente Mobilità Urbana del Comune di Terracina intimava ai medesimi la sospensione immediata dei lavori, sul presupposto che sull’area interessata si stesse realizzando una lottizzazione abusiva.

A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, essendo stata preclusa agli istanti ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale; 2) violazione dell’art. 18 della L. 28.2.1985, n. 47; 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti contraddittorietà.

Con ordinanza n. 11 emessa nella camera di consiglio del 11.1.2001 il Collegio respingeva la proposta domanda cautelare.

Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

Anche la ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.

All’udienza del 28.1.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.


DIRITTO


La questione da decidere, si incentra sulla realizzazione o meno di una lottizzazione abusiva di cui all’ art. 18 della legge n. 47 del 1985.

Con l'ordinanza impugnata, infatti, il Comune di Terracina assume che i ricorrenti insieme con altri, hanno dato vita - su di un terreno sito tra la via Pontina (Km 103+850) ed il mare - ad una lottizzazione abusiva, eseguendo interventi edilizi non autorizzati, e non conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche.

Onde viene configurata l’ipotesi di lottizzazione abusiva dei terreni descritta nel comma 1° dell'art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, che va sotto il nome di “lottizzazione abusiva materiale” ove ..sono "iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione"...

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 18 della citata L. 47/85 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima "negoziale”, che si concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di una o più particelle che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore estensione, in funzione di una finalità edificatoria non consentita; laddove, la seconda “materiale”, non postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale , denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza del Giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992 , n. 562) secondo cui: “affinché si integri l’ipotesi della cd. “lottizzazione reale “ è sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in contrasto con le norme vigenti”.

Ne consegue che, nel caso di specie, si è realizzata certamente un’ipotesi di lottizzazione abusiva di tipo “materiale”, avendo i deducenti sul visto appezzamento di terreno …elevato muri di recinzione, installato impianti idrici (doccia, lavabo e box), coperture ombreggianti con sottostanti roulottes, realizzato passi carrabili…, opere che inequivocabilmente denotano l’avvio della situazione adombrata.

Analogamente deve essere disattesa l’ulteriore censura dedotta relativa alla mancata trasmissione dell'avviso del procedimento in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, da cui non può scaturire l'annullamento richiesto, poiché il provvedimento di sospensione di lavori di lottizzazione abusiva, ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del provvedimento, attesa la sua natura sostanzialmente cautelare (T.A.R. Calabria Catanzaro, 5 febbraio 2002, n. 142).

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il TAR del Lazio Sezione staccata di Latina definitivamente pronunciando RESPINGE il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario



L'ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 


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