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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 febbraio 2010, n. 142
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Distinte fattispecie -
Negoziale e materiale - Nozione - Art. 18 L. n. 47/85. L'art. 18 della L.
47/85 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima
"negoziale”, che si concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di
una o più particelle che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore
estensione, in funzione di una finalità edificatoria non consentita; laddove, la
seconda “materiale”, non postula che siano realizzate delle vere e proprie
costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur
se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un
procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto
con le norme vigenti (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992, n. 562). Pres.
Corsaro, Est. Marra - A.T. e altri (avv. Bianchi) c. Comune di Terracina (avv.
Ceccarelli). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 febbraio 2010, n. 142
N. 00142/2010 REG.SEN.
N. 01904/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2000, proposto da:
Anna Turriziani, Maria Benita Domenica Di Ruscio ed Antonio Martini, tutti
rappresentati e difesi dall’ avv. Maurizio Bianchi ed elettivamente domiciliato
presso la Segreteria del Tribunale in Latina, Via A. Doria, N. 4;
contro
- Comune di Terracina (Latina), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi
in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Americo Ceccarelli ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Latina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza 29.9.2000, n. 600 con cui il Dirigente del Settore IV del Comune
di Terracina ha intimato ai ricorrenti congiuntamente ad altri comproprietari si
sospendere i lavori intrapresi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina (Lt);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 6.12.2000, tempestivamente depositato, i deducenti
hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe a mezzo della quale il
Direttore del Servizio Settore IV^ Territorio- Ambiente Mobilità Urbana del
Comune di Terracina intimava ai medesimi la sospensione immediata dei lavori,
sul presupposto che sull’area interessata si stesse realizzando una
lottizzazione abusiva.
A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto: 1)
violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, essendo stata preclusa agli
istanti ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale; 2)
violazione dell’art. 18 della L. 28.2.1985, n. 47; 3) eccesso di potere per
travisamento dei fatti contraddittorietà.
Con ordinanza n. 11 emessa nella camera di consiglio del 11.1.2001 il Collegio
respingeva la proposta domanda cautelare.
Il Comune di Terracina si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e
svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata
nell’imminenza dell’udienza di discussione.
Anche la ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.
All’udienza del 28.1.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
La questione da decidere, si incentra sulla realizzazione o meno di una
lottizzazione abusiva di cui all’ art. 18 della legge n. 47 del 1985.
Con l'ordinanza impugnata, infatti, il Comune di Terracina assume che i
ricorrenti insieme con altri, hanno dato vita - su di un terreno sito tra la via
Pontina (Km 103+850) ed il mare - ad una lottizzazione abusiva, eseguendo
interventi edilizi non autorizzati, e non conformi alle vigenti prescrizioni
urbanistiche.
Onde viene configurata l’ipotesi di lottizzazione abusiva dei terreni descritta
nel comma 1° dell'art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, che va sotto il nome
di “lottizzazione abusiva materiale” ove ..sono "iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione"...
Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.
Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 18 della citata L. 47/85 configura
due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima "negoziale”, che si
concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di una o più particelle
che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore estensione, in funzione di
una finalità edificatoria non consentita; laddove, la seconda “materiale”, non
postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo
sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale ,
denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione
urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti. In tal
senso si è espressa la costante giurisprudenza del Giudice amministrativo (cfr.
T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992 , n. 562) secondo cui: “affinché si integri
l’ipotesi della cd. “lottizzazione reale “ è sufficiente la sussistenza di opere
le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso
un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in
contrasto con le norme vigenti”.
Ne consegue che, nel caso di specie, si è realizzata certamente un’ipotesi di
lottizzazione abusiva di tipo “materiale”, avendo i deducenti sul visto
appezzamento di terreno …elevato muri di recinzione, installato impianti idrici
(doccia, lavabo e box), coperture ombreggianti con sottostanti roulottes,
realizzato passi carrabili…, opere che inequivocabilmente denotano l’avvio della
situazione adombrata.
Analogamente deve essere disattesa l’ulteriore censura dedotta relativa alla
mancata trasmissione dell'avviso del procedimento in violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990, da cui non può scaturire l'annullamento richiesto,
poiché il provvedimento di sospensione di lavori di lottizzazione abusiva, ai
sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47, non deve essere preceduto
dall'avviso dell'inizio del provvedimento, attesa la sua natura sostanzialmente
cautelare (T.A.R. Calabria Catanzaro, 5 febbraio 2002, n. 142).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il TAR del Lazio Sezione staccata di Latina definitivamente pronunciando
RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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