AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 1 ottobre 2010, n. 1626
DIRITTO URBANISTICO - Deposito di una roulotte all’interno di un suolo
privato - Carattere non precario - Costruzione urbanisticamente rilevante.
Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato deve qualificarsi
quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di
supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania
Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile
1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999). La precarietà di un manufatto,
tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa infatti se
il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel
tempo. In tal caso esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in
modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i
materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di
fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato
nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato,
Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez.
II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Corsaro, Est. Marra - C.I. (avv. Casale)
c. Comune di San Felice Circeo - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 1 ottobre 2010,
n. 1626
N. 01626/2010 REG.SEN.
N. 00026/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 26 del 2002, proposto da:
Calicchia Irene, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Casale, con domicilio
eletto presso Pasquale Avv. Musto in Latina, via G. B. Vico N. 45;
contro
Comune di San Felice Circeo (Lt);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI E DEMOLIZIONE N. 200 DEL 02.10.2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 22.12.2001, tempestivamente depositato, la deducente
ha impugnato l’ordinanza n. 200 del 2.10.2001 con cui il Responsabile del
Settore Urbanistico del Comune di San Felice Circeo le ha ingiunto la immediata
sospensione dei lavori, nonché la demolizione delle opere allegatamente abusive.
Avverso detto provvedimento comunale è stato proposto il presente ricorso, con
cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della L.
7.8.1990, n. 241; 2) violazione della L. 28.2.1985; eccesso di potere per
travisamento dei fatti, contraddittorietà, posto che il terreno su cui sono
sistemate le roulottes non avrebbe subito alcuna modificazione.
Con ordinanza n. 121, emessa nella camera di consiglio dell’8.2.2002, il
Collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione.
Il Comune di San Felice Circeo non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 22.7.2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In punto di fatto occorre evidenziare che non è contestato – come comprovato
dalla documentazione fotografica prodotta - l'uso dell'area di cui trattasi per
il parcheggio o la sosta di roulotte, unitamente ad un insieme di opere in grado
di agevolare la stessa (rete ombreggiante incannucciata, due box punti luce e
predisposizione per allestimento di strutture prefabbricate, costituite da
pannelli perimetrali in liste di metallo con copertura e pannelli pre fabbricati
isopan, pozzo idrico).
In punto di diritto la giurisprudenza ha invece rilevato che il deposito di una
roulotte all'interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione
urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il
carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV,
5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R.
Genova n. 202 del 3 maggio 1999).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito da tempo che la
precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione
edilizia, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità
prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, esso produce una
trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato
del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà
strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un
uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture
(cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000
n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).
Nel caso in esame le opere realizzate dalla ricorrente, ancorché potrebbero non
rilevare ai fini urbanistici ed edilizi qualora singolarmente considerate in
ragione della relativa modestia, determinano invece, nel loro complesso, un
utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per roulotte in contrasto
con la destinazione di zona prevista dal PRG.
Il ricorso va quindi respinto.
Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si
ritengono sussistenti le ragioni per la loro integrale compensazione tra le
parti.
P.Q.M.
Il TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it