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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 1 ottobre 2010, n. 1626


DIRITTO URBANISTICO - Deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato - Carattere non precario - Costruzione urbanisticamente rilevante. Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato deve qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999). La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa infatti se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Corsaro, Est. Marra - C.I. (avv. Casale) c. Comune di San Felice Circeo - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 1 ottobre 2010, n. 1626
 

 

 

N. 01626/2010 REG.SEN.
N. 00026/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 26 del 2002, proposto da:
Calicchia Irene, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Casale, con domicilio eletto presso Pasquale Avv. Musto in Latina, via G. B. Vico N. 45;


contro


Comune di San Felice Circeo (Lt);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI E DEMOLIZIONE N. 200 DEL 02.10.2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 22.12.2001, tempestivamente depositato, la deducente ha impugnato l’ordinanza n. 200 del 2.10.2001 con cui il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di San Felice Circeo le ha ingiunto la immediata sospensione dei lavori, nonché la demolizione delle opere allegatamente abusive.

Avverso detto provvedimento comunale è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241; 2) violazione della L. 28.2.1985; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, posto che il terreno su cui sono sistemate le roulottes non avrebbe subito alcuna modificazione.

Con ordinanza n. 121, emessa nella camera di consiglio dell’8.2.2002, il Collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Il Comune di San Felice Circeo non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 22.7.2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

In punto di fatto occorre evidenziare che non è contestato – come comprovato dalla documentazione fotografica prodotta - l'uso dell'area di cui trattasi per il parcheggio o la sosta di roulotte, unitamente ad un insieme di opere in grado di agevolare la stessa (rete ombreggiante incannucciata, due box punti luce e predisposizione per allestimento di strutture prefabbricate, costituite da pannelli perimetrali in liste di metallo con copertura e pannelli pre fabbricati isopan, pozzo idrico).

In punto di diritto la giurisprudenza ha invece rilevato che il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito da tempo che la precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216).

Nel caso in esame le opere realizzate dalla ricorrente, ancorché potrebbero non rilevare ai fini urbanistici ed edilizi qualora singolarmente considerate in ragione della relativa modestia, determinano invece, nel loro complesso, un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per roulotte in contrasto con la destinazione di zona prevista dal PRG.

Il ricorso va quindi respinto.

Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ritengono sussistenti le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.


P.Q.M.


Il TAR del Lazio – Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 


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