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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 1653


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Provvedimenti incidenti sulle libertà individuali - Limitazioni all’accesso - Art. 3, lett. a) d.m. n. 415/1994 - Interpretazione. L’art. 3 lett. a), d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti ad accesso “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” - deve essere interpretata, soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l’accesso siano già stati utilizzati per l’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle libertà individuali, nel senso che la sottrazione all’accesso debba essere di volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e specificamente in relazione alla tutela di “strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, come previsto dalla lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241; se infatti la disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata sottrazione ad accesso di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’interno con frustrazione delle finalità della l. n. 241/1990. (T.a.r. Lazio Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - F.G. (avv. Pavia) c. Ministero dell’Interno (n.c.) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 1653
 

 

 

N. 01653/2010 REG.SEN.
N. 00552/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 552 del 2010, proposto da Fabiano Greci, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Pavia, con domicilio eletto in Latina, alla via G. B. Vico, n. 46 (presso Maria Teresa Avv. Ciotti);


contro


Ministero dell’Interno, n.c.;

per l’annullamento

del “Verbale di presa visione e/o consegna atti all’Assistente Capo della Polizia di Stato Greci Fabiano nato a Frosinone il 27.09.1972. Ai sensi L. 241/90” del 14 maggio 2010 e del verbale rilasciato dalla Questura di Frosinone Ufficio Sanitario, in data 14 maggio 2010, per l’esibizione della documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti al fine di consentire al ricorrente di poterne estrarre copia.


Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/07/2010 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1 Con atto spedito per la notifica l’8 giugno 2010 - depositato il successivo 21 - il ricorrente agisce: [a] per l’annullamento del “Verbale di presa visione e/o consegna atti all’Assistente Capo della Polizia di Stato Greci Fabiano nato a Frosinone il 27.09.1972. Ai sensi L. 241/90” del 14 maggio 2010 e del verbale rilasciato dalla Questura di Frosinone Ufficio Sanitario, in data 14 maggio 2010; [b] per la declaratoria del diritto all’esibizione della documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti al fine di poterne estrarre copia. Supporta la proposta domanda deducendo: violazione di legge - violazione legge 241/1990, artt. 1, 2, 4, 5, 7 e segg.

2 Alla camera di consiglio del 22 luglio 2010, il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

3 La domanda in tale sede attivata si connette alle segnalazioni effettuate da alcuni colleghi che a più riprese hanno riscontrato, nel corso del servizio, manifestazioni di insofferenza e scatti di ira dell’attuale ricorrente nel rapportarsi anche all’utenza; dette segnalazioni hanno quindi indotto l’amministrazione ad avviare un procedimento teso all’accertamento dell’idoneità psico - fisica dell’interessato che è stato anche dichiarato, per due volte, temporaneamente inidoneo. In relazione a siffatte evenienze si collega quindi l’istanza di accesso, presentata alla competente Sezione Polstrada ed all’Ufficio Sanitario della Questura, i quali hanno parzialmente corrisposto alla domanda del 14 aprile 2010, indicando: [ì] la prima, in disparte il possibile profilo di incompetenza ad esitare l’istanza, la necessità di un differimento in ragione della pendenza del procedimento sanitario e fino alla conclusione dello stesso; [ìì] il secondo, corredando di omissis alcune parti delle relazioni di servizio e ciò a tutela della riservatezza dei terzi.

3.1 Il ricorrente ha dedotto: (a) la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento; (b) che il differimento non è giustificato perché, anche se l’articolo 9 del dpr 184/2006 accorda rilevanza a specifiche esigenze dell’amministrazione nella fase preparatoria di procedimenti in atto, tale esigenza rileverebbe in esito alla possibile compromissione del principio di buon andamento, circostanza questa che non doverosamente indicata; (c) che il diritto di accesso posto a tutela delle esigenze di cura degli interessi e di difesa delle posizioni dell’istante, è esercitabile anche per gli esposti e le denunzie; (d) che il differimento poi deve esser temporaneo e che, nel caso, non vi sarebbero esigenze di tutela della riservatezza, avendo l’istanza ad oggetto documentazione che riguarda personalmente l’interessato.

4 Il ricorso è fondato.

4.1. Posto in via preliminare che la situazione giuridica di cui si discute è normativamente connotata in termini di “diritto” e che l’ascrizione della relativa tutela alla giurisdizione esclusiva, impone l’accertamento, in sede giurisdizionale, dei relativi presupposti, il Collegio deve innanzitutto rilevare che, nella fattispecie, alcuna condizione ostativa può trarsi dal decreto ministeriale 415 del 1995. Ed, infatti, soccorre sul punto l’orientamento già espresso dalla Sezione, per il quale: “L’art. 3 lett. a), d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti ad accesso “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” - deve essere interpretata, soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l’accesso siano già stati utilizzati per l’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle libertà individuali, nel senso che la sottrazione all’accesso debba essere di volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e specificamente in relazione alla tutela di “strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, come previsto dalla lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241; se infatti la disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata sottrazione ad accesso di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione dell’interno con frustrazione delle finalità della l. n. 241/1990, cit.” (T.a.r. Lazio Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Nel caso, emerge con evidenza che nessuna delle esigenze tutelate dalla citata norma, sì come già interpretata dalla Sezione, ricorre nella vicenda nella quale alle predette relazioni, secondo quanto ricostruito sub 3, sono seguiti gli accertamenti sanitari e la temporanea inidoneità al servizio del ricorrente.

4.2 Con riferimento poi alle indicazioni opposte ad un accesso pieno, può obiettarsi che: [c] la pendenza di altro procedimento, senza indicazioni ulteriori, non può da sola giustificare il differimento del diritto di accesso, mentre, per altro aspetto, detto differimento non può esser rapportato ad un termine incertus quando (conclusione del procedimento sanitario in corso); [d] l’indicata esigenza di tutela della riservatezza dei terzi non può certamente appuntarsi sulla posizione dei redattori delle relazioni di servizio, mentre ove riferibile agli utenti nei confronti dei quali è stata manifestata l’insofferenza, la normativa regolamentare abilita, tra l’altro, l’amministrazione all’adozione di particolari modalità comunque coerenti, ma di certo non ostative, al diritto di accesso.

5 Il ricorso va in conclusione accolto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati ed ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 


 


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