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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 1653
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso -
Provvedimenti incidenti sulle libertà individuali - Limitazioni all’accesso -
Art. 3, lett. a) d.m. n. 415/1994 - Interpretazione. L’art. 3 lett. a), d.m.
10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti ad accesso “relazioni di
servizio ed altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o
provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica
sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero
inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di
documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere
unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” - deve essere interpretata,
soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l’accesso siano già stati
utilizzati per l’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle
libertà individuali, nel senso che la sottrazione all’accesso debba essere di
volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di
salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e
specificamente in relazione alla tutela di “strutture, mezzi, dotazioni,
personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, come previsto dalla
lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241; se infatti la
disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della
sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata
sottrazione ad accesso di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione
dell’interno con frustrazione delle finalità della l. n. 241/1990. (T.a.r. Lazio
Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - F.G. (avv.
Pavia) c. Ministero dell’Interno (n.c.) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 6
ottobre 2010, n. 1653
N. 01653/2010 REG.SEN.
N. 00552/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 552 del 2010, proposto da Fabiano Greci,
rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Pavia, con domicilio eletto in
Latina, alla via G. B. Vico, n. 46 (presso Maria Teresa Avv. Ciotti);
contro
Ministero dell’Interno, n.c.;
per l’annullamento
del “Verbale di presa visione e/o consegna atti all’Assistente Capo della
Polizia di Stato Greci Fabiano nato a Frosinone il 27.09.1972. Ai sensi L.
241/90” del 14 maggio 2010 e del verbale rilasciato dalla Questura di Frosinone
Ufficio Sanitario, in data 14 maggio 2010, per l’esibizione della documentazione
oggetto della richiesta di accesso agli atti al fine di consentire al ricorrente
di poterne estrarre copia.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/07/2010 il dott. Santino
Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 Con atto spedito per la notifica l’8 giugno 2010 - depositato il successivo 21
- il ricorrente agisce: [a] per l’annullamento del “Verbale di presa visione e/o
consegna atti all’Assistente Capo della Polizia di Stato Greci Fabiano nato a
Frosinone il 27.09.1972. Ai sensi L. 241/90” del 14 maggio 2010 e del verbale
rilasciato dalla Questura di Frosinone Ufficio Sanitario, in data 14 maggio
2010; [b] per la declaratoria del diritto all’esibizione della documentazione
oggetto della richiesta di accesso agli atti al fine di poterne estrarre copia.
Supporta la proposta domanda deducendo: violazione di legge - violazione legge
241/1990, artt. 1, 2, 4, 5, 7 e segg.
2 Alla camera di consiglio del 22 luglio 2010, il ricorso è stato chiamato e
trattenuto per la decisione.
3 La domanda in tale sede attivata si connette alle segnalazioni effettuate da
alcuni colleghi che a più riprese hanno riscontrato, nel corso del servizio,
manifestazioni di insofferenza e scatti di ira dell’attuale ricorrente nel
rapportarsi anche all’utenza; dette segnalazioni hanno quindi indotto
l’amministrazione ad avviare un procedimento teso all’accertamento dell’idoneità
psico - fisica dell’interessato che è stato anche dichiarato, per due volte,
temporaneamente inidoneo. In relazione a siffatte evenienze si collega quindi
l’istanza di accesso, presentata alla competente Sezione Polstrada ed
all’Ufficio Sanitario della Questura, i quali hanno parzialmente corrisposto
alla domanda del 14 aprile 2010, indicando: [ì] la prima, in disparte il
possibile profilo di incompetenza ad esitare l’istanza, la necessità di un
differimento in ragione della pendenza del procedimento sanitario e fino alla
conclusione dello stesso; [ìì] il secondo, corredando di omissis alcune parti
delle relazioni di servizio e ciò a tutela della riservatezza dei terzi.
3.1 Il ricorrente ha dedotto: (a) la violazione delle norme sulla partecipazione
al procedimento; (b) che il differimento non è giustificato perché, anche se
l’articolo 9 del dpr 184/2006 accorda rilevanza a specifiche esigenze
dell’amministrazione nella fase preparatoria di procedimenti in atto, tale
esigenza rileverebbe in esito alla possibile compromissione del principio di
buon andamento, circostanza questa che non doverosamente indicata; (c) che il
diritto di accesso posto a tutela delle esigenze di cura degli interessi e di
difesa delle posizioni dell’istante, è esercitabile anche per gli esposti e le
denunzie; (d) che il differimento poi deve esser temporaneo e che, nel caso, non
vi sarebbero esigenze di tutela della riservatezza, avendo l’istanza ad oggetto
documentazione che riguarda personalmente l’interessato.
4 Il ricorso è fondato.
4.1. Posto in via preliminare che la situazione giuridica di cui si discute è
normativamente connotata in termini di “diritto” e che l’ascrizione della
relativa tutela alla giurisdizione esclusiva, impone l’accertamento, in sede
giurisdizionale, dei relativi presupposti, il Collegio deve innanzitutto
rilevare che, nella fattispecie, alcuna condizione ostativa può trarsi dal
decreto ministeriale 415 del 1995. Ed, infatti, soccorre sul punto
l’orientamento già espresso dalla Sezione, per il quale: “L’art. 3 lett. a),
d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti ad accesso “relazioni di
servizio ed altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o
provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica
sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero
inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di
documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere
unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità” - deve essere interpretata,
soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l’accesso siano già stati
utilizzati per l’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle
libertà individuali, nel senso che la sottrazione all’accesso debba essere di
volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di
salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e
specificamente in relazione alla tutela di “strutture, mezzi, dotazioni,
personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, come previsto dalla
lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241; se infatti la
disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della
sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata
sottrazione ad accesso di quasi tutti i documenti formati dall’amministrazione
dell’interno con frustrazione delle finalità della l. n. 241/1990, cit.” (T.a.r.
Lazio Latina, 15 ottobre 2009, n. 949). Nel caso, emerge con evidenza che
nessuna delle esigenze tutelate dalla citata norma, sì come già interpretata
dalla Sezione, ricorre nella vicenda nella quale alle predette relazioni,
secondo quanto ricostruito sub 3, sono seguiti gli accertamenti sanitari e la
temporanea inidoneità al servizio del ricorrente.
4.2 Con riferimento poi alle indicazioni opposte ad un accesso pieno, può
obiettarsi che: [c] la pendenza di altro procedimento, senza indicazioni
ulteriori, non può da sola giustificare il differimento del diritto di accesso,
mentre, per altro aspetto, detto differimento non può esser rapportato ad un
termine incertus quando (conclusione del procedimento sanitario in corso); [d]
l’indicata esigenza di tutela della riservatezza dei terzi non può certamente
appuntarsi sulla posizione dei redattori delle relazioni di servizio, mentre ove
riferibile agli utenti nei confronti dei quali è stata manifestata
l’insofferenza, la normativa regolamentare abilita, tra l’altro,
l’amministrazione all’adozione di particolari modalità comunque coerenti, ma di
certo non ostative, al diritto di accesso.
5 Il ricorso va in conclusione accolto. Le spese seguono, come per legge, la
soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati ed
ordina all’amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta dal
ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi € 1.000,00 (mille,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con
l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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