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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Parere dell’autorità
preposta alla tutela. Valutazione della compatibilità dell’intervento
edilizio con il vincolo - Distinte funzioni e diversi contesti normativi -
Estraneità. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo,
espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della
compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela
paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia
pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue
caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole
dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così
esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e
diversi contesti normativi. Pres. Corsaro, Est. Scudeller - N.A. (avv. Bellavia)
c. Comune di Latina (avv. Manchisi) e Ministero Beni Culturali ed Ambientali
(Avv. Stato). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 87
N. 00087/2010 REG.SEN.
N. 01434/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2001, proposto da Navarra
Antonietta, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Bellavia, con domicilio
eletto in Latina, c/o Segreteria T.a.r.;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Manchisi, con domicilio eletto in
Latina, Avvocatura Comunale, alla via Farini, n. 4;
Ministero Beni Culturali ed Ambientali, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Latina, Settore Urbanistica, Ufficio Gestione
Piani / Legge Regionale 59/1995, del 23.04.2001 (prot. n. 52164 del 22/05/2001),
con il quale è stato espresso parere negativo ai sensi dell’art. 32 della Legge
n. 47/1985;
- del parere della Commissione Edilizia espresso in data 13/03/2001, citato nel
provvedimento comunale n. 48/2001 ed altrimenti non conosciuto;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli
impugnati, ancorché sconosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Culturali ed
Ambientali.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14/01/2010 il dott. Santino Scudeller
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con atto consegnato per la notifica il 21 luglio 2001, depositato il 3 agosto
2001, la ricorrente espone: [a] di essere proprietaria di un lotto di terreno
sito in comune di Latina, distinto al catasto al foglio 247, particella n. 710,
ricadente nel perimetro del PPE della Marina di Latina approvato nel 1983 con
destinazione “verde pubblico”; [b] di aver edificato, in assenza di concessione
edilizia sul predetto lotto, un immobile destinato ad uso residenziale e di aver
presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724 del 1994; [c] di
aver richiesto, stante l’esistenza del vincolo paesaggistico, il parere di cui
all’articolo 32 della legge 47 del 1985, istanza negativamente esitata.
1.1 Ciò premesso impugna i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.
32 della legge n. 47/1985 - eccesso di potere per errore nei presupposti,
contraddittorietà ed illogicità manifeste - difetto di istruttoria e di
motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 47/1985
sotto altro profilo e dell’art. 2, comma 10, della legge 449/1997 - incompetenza
- violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e
dell’art. 39 della legge 724/1994, come modificato dalla legge 662/1996.
2 Con atto depositato il 29 agosto 2001, si è costituito il comune di Latina che
ha versato documentazione.
3 Con atto di stile depositato il 29 agosto 2001, si è costituito il Ministero
Beni Culturali ed Ambientali.
4 Con atto depositato in data 7 luglio 2009, la ricorrente ha partecipato, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, il
persistente interesse alla definizione della domanda.
5 La ricorrente ha quindi depositato, in data 28 dicembre 2009, memoria atta ad
illustrare le ragioni poste a sostegno della domanda di annullamento. Il
resistente ha depositato documentazione integrativa (23 dicembre 2009) e memoria
conclusiva.
6 Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 il ricorso è stato chiamato ed
introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale il
comune di Latina ha espresso parere negativo ai sensi dell’articolo 32 della
legge n. 47/1985, nonché del parere della Commissione Edilizia del 13 marzo
2001, in esso citato.
2 In via preliminare il Collegio deve rilevare che il resistente ha depositato,
in data 23 dicembre 2009, la nota n. 94632 del 3 ottobre 2001 di comunicazione
di avvio del procedimento relativo al diniego della concessione in sanatoria;
detta comunicazione richiama il provvedimento ora impugnato. Tale evenienza
certifica che quest’ultimo provvedimento è riferibile unicamente al diniego di
nulla osta di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il che, da
un lato, ne esclude la rilevanza in termini di diniego del condono e,
dall’altro, implica l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure
correlate ad un tale possibile effetto.
3 Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge, la
contraddittorietà, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione, il tutto con riferimento al fatto che: [ì] l’abuso ricade nel
perimetro del P.T.P. n. 10, adottato con D.G.R. n. 2277 del 28 aprile 1987 ed
approvato con L.R. n. 24/1998; [ìì] per il citato P.T.P., l’area è inserita
nella categoria di tutela contrassegnata dalla lettera C.1, sottocategoria
C.1.1. normata, ai fini che interessano, dall’articolo 44 (oggi 37 del P.T.P.
come approvato) richiamante a sua volta le previsioni di p.r.g. o di p.p.,
approvati. Richiamate siffatte evenienze, la stessa argomenta la compatibilità
dell’abuso con le norme di tutela paesistico - ambientale, affermata in sede
istruttoria dal comune che poi contraddittoriamente ha respinto l’istanza.
4 Prima dell’esame delle riprodotte censure, va evidenziato che il comune ha
prodotto: [a] la scheda istruttoria, dalla quale risulta che: A3. “L’intervento
oggetto della richiesta è compatibile con le previsioni del P.T.P. in quanto lo
stesso per l’area in esame ha le seguenti destinazioni: Sottocategoria C.1.1. -
Art. 44 del P.T.P.”; B1. “Il fabbricato oggetto della presente richiesta, per le
sue dimensioni e per la “struttura precaria”non presenta caratteristiche
igienico sanitarie idonee ad abitazione. Inoltre, a parere della scrivente,
detto manufatto per consistenza ed aspetto esteriore contrasta con l’ambiente
circostante.”; [b] una nota del funzionario istruttore che, con riferimento alla
dedotta contraddittorietà appuntata dalla ricorrente sul tenore testuale del
provvedimento impugnato, esclude che nel caso sia stato reso un parere di
compatibilità ambientale in quanto, dalla citata scheda istruttoria emergerebbe
che “… detto manufatto per consistenza ed aspetto esteriore contrasta con
l’ambiente circostante.”; [c] il parere contrario della commissione edilizia, “…
in quanto per dimensioni e caratteristiche il fabbricato non presenta le
condizioni per la residenza.”.
5 Ciò posto, il primo motivo deve ritenersi fondato. In via preliminare ritiene
il Collegio di dover evidenziare che le acquisizioni in atti non sono tali da
escludere ogni rilevanza alla dedotta contraddittorietà. Ed, infatti, nonostante
la citata nota di chiarimenti del funzionario istruttore, rimane indiscutibile
la circostanza per la quale, la detta scheda istruttoria colloca l’abuso in una
determinata area del P.T.P. e ne individua la disciplina; dalla stessa emerge
allora un giudizio di compatibilità rapportato a dati e parametri normativi
inequivoci che difficilmente si armonizza con la successiva valutazione di
incompatibilità rassegnata nell’ambito della stessa scheda. Detto in altri
termini, la puntualità della predetta rilevazione istruttoria quanto ad elementi
- di fatto e normativi - pertinenti alla vicenda, certifica una valutazione
positiva ai fini che interessano inspiegabilmente contraddetta dalle successive
“considerazioni dell’istruttore”, quindi un evidente contrasto tra i giudizi
rassegnati. Il che si riflette ovviamente sul provvedimento impugnato che
pertanto, si presenta come contraddittoriamente strutturato ed affetto anche dal
lamentato difetto di motivazione dalla ricorrente rapportato alla non corretta
applicazione della corrispondente norma del P.T.P., come anticipato presupposta
dalla menzionata scheda, norma che annette rilevanza agli “strumenti urbanistici
esistenti”, interessanti un ambito caratterizzato da un “... processo di
trasformazione ed urbanizzazione ormai consolidati, …”.
6 Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la legittimità del parere
negativo nella commissione edilizia in quanto lo stesso interesserebbe aspetti
non riferibili alla valutazione paesistico - ambientale; peraltro aspetto poi le
limitate dimensioni del manufatto e le caratteristiche costruttive, a suo dire,
non osterebbero alla condonabilità. Anche siffatto motivo è fondato. Ed,
infatti, quanto al primo profilo, per costante acquisizione il parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità
tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato
intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione
del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per
i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche,
viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si
inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a
distinte funzioni e diversi contesti normativi. Quanto poi al parere negativo
reso dalla commissione edilizia, deve rilevarsi che dalla relazione tecnica
emerge che “Il fabbricato è realizzato in muratura ordinaria e rivestimento
esterno in materiale prefabbricato, la copertura è a tetto in pannelli
prefabbricati.”. Siffatta indicazione, non contraddetta, esclude di per sé
l’indicata precarietà; tale evenienza risulta poi confermata dalla
documentazione fotografica - a colori - versata dalla ricorrente rappresentativa
di un manufatto che presenta una sua minima identità edilizia, quindi un
dimensionamento ed una struttura, correlati ad un immobile sussumibile, in
astratto, nella nozione presupposta dalla normativa su condono.
7 Il ricorso pertanto può essere accolto solo in parte; tale esito giustifica la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio, Sezione staccata di Latina, in
esito al ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte
l’accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010 con
l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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