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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. III - 22 giugno 2010, n. 19954
APPALTI - Commissione di gara - Organi ordinari dell’amministrazione
appaltante - Competenza - Discrimine - Principi generali - Formale chiusura
della gara pubblica. In difetto di una disposizione normativa ovvero di una
espressa previsione della lex specialis della gara che disponga in senso
contrario la questione della competenza della Commissione di gara va risolta in
base ai principi generali che ne regolano i compiti, per cui il discrimine tra
la competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari
dell'amministrazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara
pubblica e che, pertanto, prima di tale momento, è il suddetto organo temporaneo
e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi
compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia Il momento della formale
chiusura della gara può identificarsi con quello in cui la stazione appaltante,
appropriandosi degli atti posti in essere, ne suggella gli esiti con
l'approvazione e con l'aggiudicazione definitiva. (Cons. Giust. Amm. Sicilia,
Sez. giurisd, n. 413/2000; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 661/2000; Tar
Campania, Napoli, sez.II, n.5891/2007; Tar Trentino Alto-Adige, Bolzano,
n.146/2009). Pres. f.f. Lundini, Est. Sapone - S. s.p.a. e altri (avv.ti
Pitruzzella e Luzi) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Roma, Sez. III -
22 giugno 2010, n. 19954
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 19954/2010 REG.SEN.
N. 05794/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.5794 del 2009 proposto dalle spa SI.GEN.CO SISTEMA GENERALI
COSTRUZIONE, COM. ER. e PREVE COSTRUZIONI, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro-tempore, quali componenti del costituendo rti di cui la
SI.GEN.CO era mandataria, rappresentate e difese, anche disgiuntamente,
dall’avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dall’avv. Giaunluca Luzi ed elettivamente
domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, Via dell’Olmata n.23;
contro
Anas Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
FIP INDUSTRIALE spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
proprio e quale mandataria del RTI costituito con L. C. LAVORI COSTRUZIONI srl e
TECNOLAVORI srl rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Biagini presso il cui
studio in Roma, Via Porta Castello n.33, è domiciliataria;
e con l'intervento di
ad opponendum spa Impresa De Sanctis, in proprio e quale mandataria della
costituenda ati con la spa De Moter e con la srl Ed EDILPALI, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Giancarlo Navarra e Lucrezia Vaccarella presso il cui studio
in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
1) della nota del 24 giugno 2009 con la quale l’ANAS ha comunicato l’avvenuta
esclusione dell’ati ricorrente dalla procedura ristretta ai sensi del D.lgvo
163/2006 inerente l’affidamento della esecuzione dell’opera “ strada a
scorrimento veloce Licodia Eubea – A19. Tronco svincolo Regalsemi – Innesto SS
117 bis. Lavori di costruzione del I° stralcio funzionale “ Variante di
Caltagirone” dal km 3,700 comprensivo dello svincolo di S. Bartolomeo,
all’innesto con la S.P. n.37 al KM 11,400”, deliberato dalla Commissione di gara
nella seduta del 22 giugno 2009;
2) del citato provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione di gara;
3) del provvedimento di nomina della Commissione di gara;
4) di tutti gli atti inerenti l’istruttoria dell’anomalia dell’offerta
presentata dalle ricorrenti;
5) dei verbali ed atti adottati successivamente all’intervenuta esclusione;
6) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva in
favore del concorrente seguente in graduatoria;
7) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Fip Industriale Spa + Ati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giuseppe
Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame la ricorrente ati, la quale aveva partecipato alla
procedura ristretta indetta dall’Anas ed in epigrafe indicata classificandosi al
primo posto della relativa graduatoria, ha impugnato la determinazione con cui
la menzionata stazione appaltante l’ha esclusa dalla suddetta gara, in quanto
l’offerta presentata, che era risultata anomala, non aveva superato la
successiva verifica di anomalia.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge art.3 della L. n.241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere
sotto il profilo della illogicità ed arbitrarietà;
2) Violazione lex specialis – Violazione di legge (art.88 del D.lgvo n.163/2006
ed art. 89 del DPR n.554/1999) – Violazione dei principi del giusto procedimento
– Incompetenza e carenza di potere;
3) Violazione artt. 86, 87 e 88 del D.lgvo n.163/2006 – Violazione lex specialis
– Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà, contraddittorietà e
illogicità e difetto di istruttoria – travisamento dei fatti.
Successivamente alla proposizione del gravame l’attuale istante ha prospettato
tre atti di motivi aggiunti:
a)con il primo dei suddetti atti, presentato a seguito dell’accesso alla
documentazione infraprocedimentale posta a base della contestata esclusione,
sono state sostanzialmente riprodotte le doglianze dedotte in via principale;
b) con il secondo degli atti de quibus è stata impugnata l’aggiudicazione dei
lavori di cui alla presente controversia disposta a favore del rti odierno
controinteressato e sono state nuovamente riproposte le medesime doglianze di
cui sopra;
c) con il terzo atto di motivi aggiunti, proposto a seguito dell’accesso alla
documentazione relativa all’offerta presentata dal rti aggiudicatario, odierno
controinteressato, è stata contestata la legittimità della verifica
dell’anomalia della suddetta offerta, conclusasi positivamente, ed è stata
dedotta la seguente doglianza:
Violazione dei fondamentali principi del giusto procedimento e della par
condicio – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta disparità di
trattamento nonché per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità sotto
ulteriore profilo.
Si sono costituite sia l’Anas che l’ati aggiudicataria contestando con ampie ed
articolate argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo
per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
E’ intervenuta ad opponendum la spa De Sanctis spa, in proprio e quale
capogruppo della costituenda ati con la spa De Moter e la srl Edilpali,
classificatasi al terzo posto dell’originaria graduatoria, la quale ha
giustificato la propria costituzione in giudizio affermando che avendo impugnato
con autonomo gravame l’aggiudicazione a favore del raggruppamento FIP
INDUSTRIALE spa, nel contenzioso in trattazione risulterebbe assumere la
qualifica di controinteressato.
Sulla base di tali premesse, ha confutato la fondatezza delle prospettazioni
ricorsuali ed ha proposto, altresì, ricordo incidentale, lamentando la mancata
esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente sotto altri profili.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato assunto in
decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame la ricorrente ati, la quale aveva partecipato alla
procedura ristretta indetta dall’Anas ed in epigrafe indicata classificandosi al
primo posto della relativa graduatoria, ha impugnato la determinazione con cui
la menzionata stazione appaltante l’ha esclusa dalla suddetta gara in quanto
l’offerta presentata, che era risultata anomala, non aveva superato la
successiva verifica di anomalia.
Con il primo motivo di doglianza, dedotto in via principale, ma riproposto anche
in tutti gli atti contenenti i motivi aggiunti, è stato prospettato il difetto
di motivazione, in quanto non si evincerebbero le ragioni sulla base della quali
la commissione di gara ha ritenuto inaffidabile l’offerta presentata dall’ati
ricorrente.
Al riguardo, premesso che la contestata determinazione è stata adottata al
termine di un analitico e complesso procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta nel corso del quale l’ati ricorrente è stata invitata a produrre
due chiarimenti per iscritto sulle varie componenti dell’offerta ritenute
economicamente non affidabili ed è stata da ultimo sentita in contraddittorio
orale, il Collegio sottolinea che la contestata determinazione di esclusione,
adottata dalla Commissione di gara e recepita integralmente dal responsabile del
procedimento, ha ben evidenziato – come chiaramente si evince ictu oculi dal
tenore del suddetto provvedimento che di seguito si riporta - le ragioni in
forza delle quali l’offerta dell’odierna istante è stata ritenuta economicamente
non affidabile.
Al riguardo il predetto organo ha fatto presente che:
I) “Con riferimento alla TABELLA B le voci componenti la medesima non sono state
adeguatamente giustificate. Si rileva, infatti, che l’accorpamento di diverse
voci all’interno della Tabella B non giustifica la riduzione del personale
addetto al cantiere nonché i costi relativi all’area di cantiere, alla campagna
geologica integrativa, ai sondaggi, alla bonifica bellica, alla sorveglianza
archeologica e agli espropri. Inoltre, con specifico riferimento al personale di
cantiere, il concorrente ha sottostimato il costo dello stesso e, nelle varie
fasi del contraddittorio, ha ridotto le professionalità necessarie da n.10 a 7
unità, modificando anche i relativi importi in maniera non proporzionale. Infine
relativamente al costo degli onorari per collaudi statici, il concorrente
continua a confermare quanto dichiarato e prodotto nella seconda fase del
contraddittorio, e, pertanto, continua a sottostimare fortemente l’onere
necessario”;
II) “ Con riferimento alla voce CAVE E DISCARICHE il concorrente conferma di
voler riutilizzare, con percentuali anche del 100%, il materiale proveniente
dagli scavi e dallo smarino in galleria, oltre che per la formazione di
rilevati, anche per il confezionamento di calcestruzzi, senza portare alcuna
analisi o prova documentale circa l’idoneità e le caratteristiche di resistenza
meccanica degli inerti. Pertanto, per il confezionamento dei calcestruzzi, fase
assai delicata per la sicurezza e durabilità dell’opera, il concorrente non
fornisce garanzia di utilizzo di materiale idoneo. Tutta la documentazione
citata, necessaria e più volte richiesta, non è stata mai fornita. Inoltre il
concorrente dichiara di voler utilizzare la relazione di progetto, la quale però
non riporta alcuna prova meccanica a sostegno del reimpiego di materiale come
sopra descritto. Conseguentemente, per la voce “movimenti di materia e
calcestruzzi” restano ferme le perplessità evidenziate in tutte le fasi
procedimentali del contraddittorio. Infine non viene prodotto alcun crono
programma lavori, seppur richiesto, necessario ad evidenziare, tra l’altro
l’area di cantiere, di deposito, di stoccaggio e lavorazione, nonché i relativi
costi analitici e dettagliati e la viabilità necessaria per evitare interferenze
alle altre lavorazioni di cantiere. Ciò a seguito della sostanziale modifica
nelle fasi di sviluppo del cantiere proposto dal concorrente”;
III) “ Con riferimento ai COSTI ELEMENTARI, alcuni di essi vengono documentati
dal concorrente con la produzione di offerte commerciali della ditta Fortuna
srl, che però appaiono fortemente sottostimati. A seguito dei chiarimenti
integrativi richiesti, il concorrente ha affermato che la predetta ditta Fortuna
ha potuto presentare offerte economicamente basse in quanto i membri della
stessa sono figli dei titolari azionisti della SIGENCO e lavorano esclusivamente
per il concorrente. Tale giustificazione non viene ritenuta accettabile e non
risulta supportata da idonea documentazione. Per quanto riguarda il metodo del
calcolo dell’ammortamento delle ore lavorative, il concorrente utilizza 2112 ore
annue in virtù della legge finanziaria n.240 del 24.12.2007 anziché le consuete
1840, così come indicato nella legge finanziaria 2008, in cui l’art.3, comma 7,
abroga l’art.102, comma 3 , del TUIR”;
IV) “ per quanto riguarda le OFFERTE COMMERCIALI il concorrente, anche nel corso
dell’audizione, conferma i contenuti e conferma che le offerte commerciali
prodotte sono conformi all’originale. Risulta, però, evidente, che in alcune di
esse mancano gli elementari dati identificativi e/o di trasmissione del
documento stesso, il che non permette di verificare quanto dichiarato. Inoltre
non sono mai stati esibiti gli originali, e alcune offerte commerciali,
inizialmente indicanti una precisa prestazione nelle varie fasi del
contraddittorio sono state modificate sino a snaturarne i contenuti. Nell’ultima
documentazione integrativa prodotta, pur dichiarando il concorrente che si
trattava di copia conforme all’originale, già consegnata sempre in copia, non
era più riportato l’onere per la verniciatura dell’impalcato, presente nella
precedente documentazione. Infine in alcune offerte sono state riscontrate delle
variazioni nelle successive fasi istruttorie, non permettendo a questa
Commissione di verificarne gli effettivi contenuti, lasciando aree di totale
incertezza, in particolare in tutta le delicata fase di fornitura, di montaggio
e varo dell’impalcato metallico e sua verniciatura”;
V) “ Con riferimento infine ai MEZZI DI OPERA il concorrente conferma anche
nell’audizione l’errore di valutazione dei mezzi di opera, in quanto dichiara di
offrire un mezzo della portata di 320 quintali (allineato con le tabelle ANAS) e
quindi con la sua specifica produttività, ma fornisce documentazione per un
mezzo notevolmente inferiore (146 quintali fotocopia del libretto di
circolazione) indicando in analisi il costo di quest’ultimo, ma con la
produttività di quello di progetto. In tal modo il concorrente, di fatto
dichiara di utilizzare un mezzo di grande portata, con il costo di un mezzo
notevolmente più piccolo, con evidente contraddizione in termini”.
Non meritevole di accoglimento è anche la successiva doglianza, pure riprodotta
nei successivi motivi aggiunti, con cui è stata contestata la competenza della
Commissione di gara ad adottare il gravato provvedimento di esclusione in
quanto, secondo la prospettazione ricorsuale, alla luce di quanto disposto dalla
lettera di invito (punto E2), ognuna delle attività inerenti il sub procedimento
di verifica delle offerte anomale era attribuita in via esclusiva alla
competenza dell’amministrazione aggiudicatrice e per essa quindi al responsabile
del procedimento, né era riscontrabile alcuna delega da parte di quest’ultimo a
favore della commissione ad effettuare la suddetta attività di verifica
dell’anomalia delle offerte.
In merito il Collegio osserva che:
a) la stessa stazione appaltante in sede di nomina della commissione di gara
(disposizione del Presidente dell’Anas n.260 del 28.11.2008) aveva testualmente
stabilito che il suddetto organo era competente anche ad espletare anche
l’eventuale fase di verifica di anomalia delle offerte;
b) come risulta dagli atti di gara le proposte formulate dalla suddetta
Commissione nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
SIGENCO sono state integralmente recepite dal responsabile del procedimento, il
quale ha sottoscritto per accettazione le risultanze delle valutazioni formulate
dalla commissione sotto forma di mera proposta;
c) per giurisprudenza ormai maggioritaria, cui il Collegio intende conformarsi,
(ex plurimis Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd, n. 413/2000; Consiglio di
Stato, Sezione V, n. 661/2000; Tar Campania, Napoli, sez.II, n.5891/2007; Tar
Trentino Alto-Adige, Bolzano, n.146/2009) in difetto di una disposizione
normativa ovvero di una espressa previsione della lex specialis della gara che
disponga in senso contrario la questione in esame va risolta in base ai principi
generali che regolano i compiti della commissione, per cui il discrimine tra la
competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari
dell'amministrazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara
pubblica e che, pertanto, prima di tale momento, è il suddetto organo temporaneo
e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi
compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia Il momento della formale
chiusura della gara può identificarsi con quello in cui la stazione appaltante,
appropriandosi degli atti posti in essere, ne suggella gli esiti con
l'approvazione e con l'aggiudicazione definitiva. Fino a quel momento, infatti,
non vi sarebbe ragione di negare all'organo strumentale della stazione
appaltante, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, di verificare la
congruità delle offerte economiche già scrutinate;
d) il richiamo operato da parte ricorrente a sostegno della prospettata
incompetenza della Commissione all’art.89 del DPR n.554/1999 risulta essere
inconferente, in quanto la lex specialis richiama l’art.86 del D.lgvo
n.163/2006, che fa riferimento al termine generico di stazione appaltante, il
quale, non esclude in alcun modo la competenza, ad espletare la verifica
dell’anomalia, della Commissione di gara, trattandosi quest’ultima di un organo
temporaneo e straordinario della stazione appaltante.
Con il successivo motivo di doglianza l’ati ricorrente contesta tutte le ragioni
poste a base della gravata determinazione di esclusione sulla base di
argomentazioni che non appaiono idonee ad inficiare la correttezza dell’operato
della stazione appaltante.
Al riguardo, premesso che l'adeguatezza delle giustificazioni addotte
dall'impresa in ordine al carattere anomalo dell'offerta costituisce oggetto di
discrezionalità tecnica della commissione di gara sindacabile solo sul piano
della logicità e della coerenza e della veridicità dei presupposti di fatto, per
cui non è sufficiente contrapporre alla verifica effettuata dall'Amministrazione
una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali
desumere in maniera indubitabile l'illogicità o l'incoerenza della valutazione
dell'Amministrazione (Tar Lazio, sez .III, n. 6574/2009), il Collegio osserva
che le argomentazioni prospettate dall’ati ricorrente non sono in alcun modo in
grado di dimostrare l’illogicità dell’operato del seggio di gara né appaiono
tali da dimostrare la sussistenza di errori di fatto in cui è incorso il
suddetto organo.
A tal fine è sufficiente far presente che la sostenibilità e la serietà
economica dell’offerta SIGENCO si basa fondamentalmente sulla possibilità di
riutilizzare, con percentuali anche del 100%, il materiale proveniente dagli
scavi e dallo smarino in galleria, oltre che per la formazione di rilevati,
anche per il confezionamento di calcestruzzi, ma la possibilità di tale forma di
utilizzo era stata correttamente esclusa dalla commissione in quanto non era
stata in alcun modo adeguatamente dimostrata, atteso che l’ati ricorrente,
sebbene fosse stata invitata nel procedimento di verifica di anomalia a produrre
le analisi o le prove documentali circa l’idoneità e le caratteristiche di
resistenza meccanica degli inerti, si era limitata a produrre delle mere
relazioni geologiche che correttamente il seggio di gara, in considerazione
delle importanti ricadute sulla sicurezza e sostenibilità dell’opera, non aveva
ritenuto idonee a dimostrare in modo inconfutabile tali caratteristiche.
Né poteva ritenersi idoneo il riferimento operato in sede di offerta
all’utilizzo della relazione di progetto, la quale non conteneva alcuna prova
meccanica a sostegno del reimpiego del materiale.
La fondatezza della ragione di cui sopra di per sé è sufficiente ad avvalorare
la correttezza dell’operato della commissione avuto presente il ruolo cruciale
che aveva assunto nell’offerta SIGENCO la possibilità di reimpiego degli inerti
per il confezionamento di calcestruzzi, ma nondimeno il Collegio sottolinea che
anche relativamente agli altri aspetti nessuna illogicità è individuabile nel
giudizio finale del seggio di gara, avuto presente che:
I) la modifica, non contestata, delle prestazioni di cui alle offerte
commerciali avvenuta nel corso del procedimento di verifica non può in alcun
modo costituire una semplice variazione formale, come semplicisticamente
affermato da parte ricorrente, ma investendo un elemento essenziale delle
offerte, non poteva non determinare, come logicamente evidenziato dalla
commissione, una situazione di incertezza in ordine alla affidabilità
dell’offerta SIGENCO;
II) in ordine poi all’asserita carenza di portata del camion l’ati ricorrente,
pur riconoscendo di essere incorsa in errore, ha tuttavia tentato di
giustificare la fattibilità anche sotto il profilo economico della soluzione
prospettata sulla base dell’asserito riutilizzo del materiale di scavo,
soluzione quest’ultima che correttamente era stata esclusa dalla Commissione;
III) per quanto concerne la non congruità economica delle offerte della srl
Fortuna è palese che tale elemento, in alcun modo contestato in sede
procedimentale, non poteva in alcun modo essere giustificato dalla circostanza,
addotta ma non dimostrata nella suddetta sede, della sussistenza di un vincolo
di parentela tra gli azionisti di quest’ultima società e quelli della SIGENCO,
trattandosi di due autonome realtà giuridiche per le quali doveva trovare
applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui il candidato
all’aggiudicazione non può trasferire sul subappaltatore l’eventuale incongruità
dei prezzi.
Da rigettare è infine anche l’ultima delle censure dedotte con i motivi aggiunti
di doglianza con cui l’ati ricorrente ha prospettato la disparità di trattamento
in cui sarebbe incorsa la commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia
della propria offerta e di quella del raggruppamento controinteressato, cui sono
stati aggiudicati i lavori de quibus.
Al riguardo deve essere sottolineato che:
a) secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, a fronte di scelte
discrezionali della pubblica amministrazione la disparità di trattamento può
essere riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di
fatto e di assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato (ex
plurimis CS, sez.VI, n.5671/2009; sez.IV, n.959/2010);
b) poiché in tema di valutazione di offerte anomale non è dato in alcun modo
riscontrare un’’assoluta identità tra due offerte, ne consegue che non è
configurabile la prospettata illegittimità.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente
improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla De Santis spa.
Le spese del presente giudizio, quantificate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 5794 del 2009, come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
Condanna le società ricorrenti al pagamento, in parti uguali, delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00= così suddivisi:
€ 4.000,00 a favore di Anas spa;
€ 2.000,00 a favore di FIP INDUSTRIALE spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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