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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304



DIRITTO DELLE ACQUE - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti in materia di acque pubbliche - Cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Art. 140 R.D.. n. 1175/33 - Provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza delle aree occorrenti per la realizzazioni di opere idrauliche. Tra i provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D. 11.12.1933, n. 1175, all’art. 140, lett. a) e d), devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. da ultimo, Cass., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 1846). Pres. Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca) e altro (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18/01/2010, n. 304


ACQUA - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti espropriativi delle aree occorrenti per la realizzazione di opere idrauliche - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Rapporto con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità - Art. 53 d.P.R. n. 328/2001 - Abrogazione della giurisdizione del TSAP - Esclusione. L’art. 53 del d.P.R. n. 328/2001, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla generale materia delle espropriazioni per pubblica utilità, senza nulla innovare circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle controversie in materia di opere idrauliche. Anche l’art. 58 si limita ad abrogare solo alcune norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza incidere, come pure avrebbe potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la giurisdizione. Non può pertanto dedursi che tali disposizioni, articolate unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario e giudice amministrativo, abbiano abrogato la giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (cfr. Cass. SS.UU. n. 1846/2009). In difetto di un’abrogazione espressa, la disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore. Pres. Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca) e altro (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 11755/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 11755 del 2006, proposto da:
Simeoni Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Simeoni, con domicilio eletto presso Gianluca Simeoni in Roma, piazza Giovanni Da Verrazzano, 46;

contro

Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Acea Ato 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Puca, con domicilio eletto presso Vincenzo Puca in Roma, via E. Guastalla, 4;
Comune di Cave, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento

dei seguenti provvedimenti del Commissario Delegato:

a) Ordinanza commissariale n. 81 in data 14.2.2006 di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di una nuova condotta idrica DN 600/300;

b) Ordinanza commissariale n. 101 in data 31.5.2006 di autorizzazione all’occupazione temporanea in via d’urgenza, dei terreni interessati da detta realizzazione;

c) tutti gli altri provvedimenti ad esse collegati ed inerenti, sia anteriori che successivi;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato intimato e di Acea Ato 2;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2009 la d.ssa Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;


FATTO e DIRITTO


1. Il ricorrente espone di essere proprietario in Cave (Rm) di un castagneto, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Cave al Fg. 4, part. 271.

Detto fondo risulta compreso tra i terreni oggetto di una procedura di esproprio per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di una nuova condotta idrica.

Autorità espropriante è il Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio, mentre promotore dell’espropriazione è l’Acea Ato2 s.p.a..

Deduce, in primo luogo, l’omissione di compiute garanzie partecipative dell’iter del procedimento ablativo, in quanto gli avvisi, pubblicati ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, risultano essere, a suo dire, gravemente lacunosi, perché privi dei nominativi degli intestatari catastali.

L’ordinanza commissariale n. 101 del 31.5.2006, inoltre, non sarebbe stata validamente notificata e, comunque, l’occupazione della particella è avvenuta in violazione degli artt. 3, 11, 16, 22 - bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001.

Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato intimato e Acea Ato 2, quest’ultima, depositando memoria.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre 2009.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel caso di specie, l’opera pubblica di cui si controverte è un’opera di natura idraulica finalizzata a fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l’acquedotto del Simbrivio.

La controversia in esame ricade pertanto tra quelle che il R.D. 11.12.1933, n. 1175 all’art. 140, lett. a) e d), affida alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Al riguardo, è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite secondo cui, tra i provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D. cit. devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. da ultimo, Cass., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 1846).

Il ricorrente obietta però che, se a tale conclusione poteva pervenirsi sulla base dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 - a mente del quale, se da un lato si prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte “le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesseequiparati in materia urbanistica ed edilizia” (comma 1), dall'altro lato veniva comunque fatta salva la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque (comma 3, lettera a), nonché quella del giudice ordinario per le vicende indennitarie (comma 3, lettera b) - a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi oggi che l’art. 53 del DPR n. 327 del 2001 (Testo Unico Espropriazioni), nel riconfermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa, ha tuttavia fatto unicamente salva, in chiave derogatoria, la sola competenza dell'AGO circa le indennità che siano conseguenza di atti ablativi.

Fa rilevare, altresì che, l’art. 58 del medesimo Testo unico, dispone l’abrogazione, tra l’altro, di tutte le norme di cui al R.D. n. 1775 del 1933 riguardanti la materia espropriativa (in particolare, gli articoli 29, 33, 34 e 123).

Le argomentazioni del ricorrente risultano invero condivise da isolate pronunce giurisprudenziali (ad es. TAR Lecce, sez. I^, 9 ottobre 2008, n. 2802).

Il Collegio osserva però che l’art. 53 del cit. d.P.R. n. 328/2001, si limita a prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla generale materia delle espropriazioni per pubblica utilità, senza nulla innovare, almeno esplicitamente, circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle controversie in materia di opere idrauliche.

Anche l’art. 58, pure invocato dal ricorrente, si limita ad abrogare solo alcune norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza incidere, come pure avrebbe potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la giurisdizione.

Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1846/2009, cit.), ribadendo l’insufficienza del richiamo all’attuale formulazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 per dedurne che tale disposizione, articolata unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario e giudice amministrativo, avrebbe perciò solo abrogato la giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (espressamente salvaguardata, invece, come già ricordato, dall’art. 7 della l. n. 205/2000, laddove statuisce che “nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”).

La Suprema Corte ha in particolare rilevato che, in difetto di un’abrogazione espressa, la disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore, trovando siffatta conclusione conforto, in particolare, nei principii consacrati dall’art. 7, comma 6, l. 8 marzo 1999, n. 50 (recante “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”) secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico - quali quelle incluse nel R.D. n. 1775 del 1933 - non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Analogo principio si ricava dall’art. 14, comma 17, della l. n. 246/2005, come modificato dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale esclude, dal peculiare meccanismo di semplificazione ivi congegnato (c.d. “taglia - leggi”), tra le altre, tutte le disposizioni contenute nei testi normativi che rechino nell’epigrafe la “denominazione codice ovvero testo unico”;

3. In conclusione, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sembra equo però, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Fissa, per la riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione (se anteriore) della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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