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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304
DIRITTO DELLE ACQUE - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti in materia di acque
pubbliche - Cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Art. 140
R.D.. n. 1175/33 - Provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza delle
aree occorrenti per la realizzazioni di opere idrauliche. Tra i
provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D. 11.12.1933, n. 1175,
all’art. 140, lett. a) e d), devolve alla cognizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime
delle acque pubbliche e che, per effetto della loro incidenza sulla
realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica
riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le
modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i
provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per
la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad
oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque
influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr.
da ultimo, Cass., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 1846). Pres. Giovannini, Est.
Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per l’emergenza
inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per
l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca) e altro (n.c.).
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18/01/2010, n. 304
ACQUA - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti espropriativi delle aree occorrenti
per la realizzazione di opere idrauliche - Giurisdizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche - Rapporto con la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità - Art. 53
d.P.R. n. 328/2001 - Abrogazione della giurisdizione del TSAP - Esclusione.
L’art. 53 del d.P.R. n. 328/2001, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulla generale materia delle espropriazioni per pubblica utilità,
senza nulla innovare circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle
controversie in materia di opere idrauliche. Anche l’art. 58 si limita ad
abrogare solo alcune norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza
incidere, come pure avrebbe potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la
giurisdizione. Non può pertanto dedursi che tali disposizioni, articolate
unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario e giudice amministrativo,
abbiano abrogato la giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche
(cfr. Cass. SS.UU. n. 1846/2009). In difetto di un’abrogazione espressa, la
disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore. Pres.
Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per
l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal
Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca)
e altro (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 11755/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11755 del 2006, proposto da:
Simeoni Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Simeoni, con domicilio
eletto presso Gianluca Simeoni in Roma, piazza Giovanni Da Verrazzano, 46;
contro
Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori
dei Comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio”, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
Acea Ato 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Vincenzo Puca, con domicilio eletto presso Vincenzo Puca in
Roma, via E. Guastalla, 4;
Comune di Cave, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti del Commissario Delegato:
a) Ordinanza commissariale n. 81 in data 14.2.2006 di approvazione del progetto
esecutivo di realizzazione di una nuova condotta idrica DN 600/300;
b) Ordinanza commissariale n. 101 in data 31.5.2006 di autorizzazione
all’occupazione temporanea in via d’urgenza, dei terreni interessati da detta
realizzazione;
c) tutti gli altri provvedimenti ad esse collegati ed inerenti, sia anteriori
che successivi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato intimato e di
Acea Ato 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2009 la d.ssa Silvia
Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere proprietario in Cave (Rm) di un castagneto,
distinto nel Catasto Terreni del Comune di Cave al Fg. 4, part. 271.
Detto fondo risulta compreso tra i terreni oggetto di una procedura di esproprio
per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di una nuova condotta
idrica.
Autorità espropriante è il Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e
crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’Acquedotto del
Simbrivio, mentre promotore dell’espropriazione è l’Acea Ato2 s.p.a..
Deduce, in primo luogo, l’omissione di compiute garanzie partecipative dell’iter
del procedimento ablativo, in quanto gli avvisi, pubblicati ai sensi dell’art.
11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, risultano essere, a suo dire, gravemente
lacunosi, perché privi dei nominativi degli intestatari catastali.
L’ordinanza commissariale n. 101 del 31.5.2006, inoltre, non sarebbe stata
validamente notificata e, comunque, l’occupazione della particella è avvenuta in
violazione degli artt. 3, 11, 16, 22 - bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001.
Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato intimato e Acea Ato
2, quest’ultima, depositando memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11
novembre 2009.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Nel caso di specie, l’opera pubblica di cui si controverte è un’opera di natura
idraulica finalizzata a fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi
idrica in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio
per l’acquedotto del Simbrivio.
La controversia in esame ricade pertanto tra quelle che il R.D. 11.12.1933, n.
1175 all’art. 140, lett. a) e d), affida alla cognizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche.
Al riguardo, è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni
Unite secondo cui, tra i provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D.
cit. devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche
e che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione,
sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica,
concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di
quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di
occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera
idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la
loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione
dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. da ultimo, Cass., SS.UU., 12
maggio 2009, n. 1846).
Il ricorrente obietta però che, se a tale conclusione poteva pervenirsi sulla
base dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 - a mente del quale, se
da un lato si prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo di tutte “le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
alle stesseequiparati in materia urbanistica ed edilizia” (comma 1), dall'altro
lato veniva comunque fatta salva la giurisdizione del Tribunale superiore delle
acque (comma 3, lettera a), nonché quella del giudice ordinario per le vicende
indennitarie (comma 3, lettera b) - a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi
oggi che l’art. 53 del DPR n. 327 del 2001 (Testo Unico Espropriazioni), nel
riconfermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
espropriativa, ha tuttavia fatto unicamente salva, in chiave derogatoria, la
sola competenza dell'AGO circa le indennità che siano conseguenza di atti
ablativi.
Fa rilevare, altresì che, l’art. 58 del medesimo Testo unico, dispone
l’abrogazione, tra l’altro, di tutte le norme di cui al R.D. n. 1775 del 1933
riguardanti la materia espropriativa (in particolare, gli articoli 29, 33, 34 e
123).
Le argomentazioni del ricorrente risultano invero condivise da isolate pronunce
giurisprudenziali (ad es. TAR Lecce, sez. I^, 9 ottobre 2008, n. 2802).
Il Collegio osserva però che l’art. 53 del cit. d.P.R. n. 328/2001, si limita a
prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla generale
materia delle espropriazioni per pubblica utilità, senza nulla innovare, almeno
esplicitamente, circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle
controversie in materia di opere idrauliche.
Anche l’art. 58, pure invocato dal ricorrente, si limita ad abrogare solo alcune
norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza incidere, come pure avrebbe
potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la giurisdizione.
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza n. 1846/2009, cit.), ribadendo l’insufficienza del richiamo
all’attuale formulazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 per dedurne che
tale disposizione, articolata unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario
e giudice amministrativo, avrebbe perciò solo abrogato la giurisdizione del
Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (espressamente salvaguardata, invece,
come già ricordato, dall’art. 7 della l. n. 205/2000, laddove statuisce che
“nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche”).
La Suprema Corte ha in particolare rilevato che, in difetto di un’abrogazione
espressa, la disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore,
trovando siffatta conclusione conforto, in particolare, nei principii consacrati
dall’art. 7, comma 6, l. 8 marzo 1999, n. 50 (recante “Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998”) secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico -
quali quelle incluse nel R.D. n. 1775 del 1933 - non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
Analogo principio si ricava dall’art. 14, comma 17, della l. n. 246/2005, come
modificato dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69, il
quale esclude, dal peculiare meccanismo di semplificazione ivi congegnato (c.d.
“taglia - leggi”), tra le altre, tutte le disposizioni contenute nei testi
normativi che rechino nell’epigrafe la “denominazione codice ovvero testo
unico”;
3. In conclusione, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Sembra equo però, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I^, definitivamente
pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Fissa, per la riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
il termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione (se
anteriore) della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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