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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II bis - 18 ottobre 2010, n. 32861
DIRITTO URBANISTICO - Attuazione del PRG - Necessità dello strumento
esecutivo - Lotto intercluso - Deroga. La necessaria attuazione del PRG, se
prevista dallo stesso, mediante un Piano di livello inferiore determina quali
corollari immediati che: - il rilascio del titolo edilizio può essere
legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto
perfetto ed efficace e si sia concluso il procedimento (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 1° aprile 1997, n. 300); - la inconfigurabilità di equipollenti al piano
attuativo, sulla base di indagini tecniche di possibili edificazioni, le quali
vanificherebbero la funzione del Piano, che se ritardata può essere stimolata
dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Tuttavia, a fronte di tali principi e
corollari, la prassi giurisprudenziale ha previsto una deroga eccezionale in
presenza della situazione di fatto costituita dal “lotto intercluso” (cfr. da
ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3699). Pres. Pugliese, Est.
Caminiti - M.P. e altro (avv. Adotti) c. Comune di Palestrina (n.c.) - TAR
LAZIO, Roma, Sez.II bis - 18 ottobre 2010, n. 32861
DIRITTO URBANISTICO - Lotto intercluso - Nozione. La fattispecie del “lotto
intercluso”si realizza quando l’area edificabile di proprietà del richiedente si
trovi in una zona interessata da costruzioni, sia dotata di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e sia valorizzata da un progetto conforme
agli strumenti urbanistici: elementi questi che consentono l’intervento
costruttivo diretto, attesa la sussistenza di tale situazione di fatto del fondo
non potendo la inedificabilità dell’area essere considerata sine die per
l’assenza di un piano di dettaglio, la cui attuazione risulta necessaria in
presenza di zone parzialmente urbanizzate nelle quali detto strumento
urbanistico può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine
edificativo in atto (cfr. Cass. pen, sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880).
Pres. Pugliese, Est. Caminiti - M.P. e altro (avv. Adotti) c. Comune di
Palestrina (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez.II bis - 18 ottobre 2010, n. 32861
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 32861/2010 REG.SEN.
N. 09138/1998 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G.n. 9138 del 1998, proposto dai signori MORETTI Paola e
GIOVANNETTI Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Adotti, con domicilio
eletto presso la stessa in Roma, via Fratelli Ruspoli, n.8;
contro
il COMUNE di PALESTRINA, in persona del Sindaco p.t., non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Comune di Palestrina –Dipartimento I, prot. n. 4296 del
5.5.1998, relativo alla pratica n.8/98, comunicato ai ricorrenti in data
11.5.1998, con il quale, in relazione alla richiesta concernente la costruzione
di una casa unifamiliare in via Sabotino-Loc. Carchitti, distinta al F.glio 45,
p.924, 925, 926 e 161 presentata dai ricorrenti in data 19.3.1998, è stato
comunicato che la Commissione edilizia comunale nella seduta del 14.4.1998, con
verbale n. 14 aveva espresso parere negativo in quanto la zona è priva di piano
particolareggiato, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 268/2010, depositata in data 16 febbraio 2010,
con la quale sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Comune
intimato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 791/2010 con la quale è stato reiterato l’ordine
istruttorio, eseguito dal Comune con nota trasmessa in data 22 giugno 2010, prot.
n. 43553.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il Cons. Mariangela
Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari di diverse particelle di un unico appezzamento di
terreno sito in loc. Carchitti, via Sabotino snc, (Comune di Palestrina),
classificato come zona bianca, per quanto concerne le particelle nn.924, 925 e
926 (di proprietà della sig.ra Moretti), hanno rappresentato che con il
provvedimento prot. n.4296 del 5.5.1998, il Comune in relazione alla richiesta
di una nuova costruzione ad uso abitativo, ha comunicato agli stessi che la
“Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 14.4.1998 verbale n. 14, ha
espresso parere NEGATIVO in quanto la zona è priva di Piano Particolareggiato” .
Lamentano i ricorrenti che la zona su cui insiste l’area in questione sarebbe
completamente edificata (Zona Omogenea B), con costruzioni ad uso abitativo e
dotate di infrastrutture e servizi e, pertanto, avverso detto provvedimento
hanno proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo regionale deducendo i
seguenti motivi: 1) Violazione di legge e incompetenza: il provvedimento sarebbe
illegittimo in quanto sottoscritto dal responsabile dell’Area e non dal Sindaco
del Comune.
2) Difetto di motivazione dell’atto.Violazione dell’art.3 della Legge n. 241 del
1990: l’atto impugnato sarebbe carente di adeguata motivazione e viziato
comunque anche sotto il profilo della mancata indicazione del termine e
dell’Autorità a fronte della quale è possibile espletare il ricorso. Inoltre, il
diniego generico e incompleto si riferirebbe ad una carenza di uno strumento
urbanistico secondario e non a norme urbanistiche di qualsiasi tipo.
3) Violazione ed eccesso di potere rispetto alle previsioni del PRG del Comune
di Palestrina approvato con DGRL n. 4339 dell’8.10.1979. Violazione del
principio di affidamento legittimo: l’area secondo i ricorrenti ricadrebbe in
una c.d. zona bianca,mentre nelle aree circostanti sarebbero presenti
insediamenti abitativi inquadrabili nella zona B dotati di infrastrutture.
Inoltre, non risulterebbe ostativo al rilascio della concessione edilizia la
circostanza della mancanza dello strumento urbanistico secondario (piano
particolareggiato), laddove sia esistente il PRG, non essendo nel potere dei
ricorrenti quello di sopperire all’inerzia del Comune nella elaborazione ed
attuazione degli strumenti urbanistici di competenza.
Con memoria depositata in data 16.4.2003 si è costituita in giudizio, allegando
procura l’avv. Giulia Adotti in sostituzione dell’avv. Alessandro Adotti che ha
rinunciato al mandato.
In prossimità dell’udienza di discussione del 3.12.2009 parte ricorrente ha
prodotto documentazione anche fotografica e memoria conclusiva, insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
Il Comune di Palestrina non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 268/2010 è stato disposto a carico del Comune di
Palestrina adempimento istruttorio non eseguito dall’Amministrazione.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2010, il Collegio con ordinanza collegiale n.
791/2010 ha reiterato l’ordine istruttorio, eseguito dal Comune con nota
trasmessa in data 22 giugno 2010, prot. n. 43553.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza alla luce delle seguenti
considerazioni.
1.1. Il Collegio osserva che il thema decidendum è circoscritto dalle censure di
cui al secondo e terzo mezzo di impugnazione che, in quanto connesse sul piano
logico e giuridico, possono essere esaminate congiuntamente. In particolare, con
il secondo motivo i ricorrenti censurano il difetto di motivazione attesa la
genericità e incompletezza del diniego riguardo le ragioni ostative al rilascio
del permesso di costruire in ordine alle prescrizioni di legge e a quelle
previste dagli strumenti urbanistici vigenti . Con il seguente terzo motivo
censurano la violazione e l’eccesso di potere rispetto alle previsioni del PRG
del Comune di Palestrina e la violazione del principio di affidamento, in quanto
l’area inedificata ricadrebbe in una c.d. zona bianca, mentre nelle aree
circostanti risulterebbero presenti insediamenti abitativi (inquadrabili nella
zona B) dotati di infrastrutture e opere di urbanizzazione, circostanze non
valutate dall’Amministrazione con specifica indagine, mancando lo strumento
urbanistico secondario (piano particolareggiato).
Al riguardo, occorre osservare che la disciplina che viene in rilievo - che
costituisce regola generale in materia di governo del territorio - è quella
recata dall’art.9 del T.U. Ed. che prevede il rispetto delle previsioni del PRG
che impongano per una determinata zona la pianificazione di dettaglio e il
conseguente rispetto delle prescrizioni di piano di livello inferiore che, se
approvate, non possono essere superate.
Nella specie, come risulta da quanto riferito dalla stessa Amministrazione
comunale con la nota 22 giugno 2010, n. 43553, il terreno in questione, secondo
il vigente PRG del 1979 presenta riscontrate incongruenze e risulta privo di
destinazione urbanistica (considerato zona bianca); né specifici chiarimenti
possono derivare dal Piano particolareggiato che risulta soltanto adottato, ma
non approvato dalla Regione.
Con riferimento a ciò, il Collegio rileva che la necessaria attuazione del PRG,
se prevista dallo stesso, mediante un Piano di livello inferiore determina quali
corollari immediati che; - il rilascio del titolo edilizio può essere
legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto
perfetto ed efficace e si sia concluso il procedimento (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 1° aprile 1997, n. 300); - la inconfigurabilità di equipollenti al piano
attuativo, sulla base di indagini tecniche di possibili edificazioni, le quali
vanificherebbero la funzione del Piano, che se ritardata può essere stimolata
dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).
Tuttavia, a fronte di tali principi e corollari, la prassi giurisprudenziale ha
previsto una deroga eccezionale in presenza della situazione di fatto costituita
dal “lotto intercluso” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n.
3699).
Sulla base di una impostazione rigorosa, tale fattispecie si realizza quando
l’area edificabile di proprietà del richiedente si trovi in una zona interessata
da costruzioni, sia dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
sia valorizzata da un progetto conforme agli strumenti urbanistici: elementi
questi che consentono l’intervento costruttivo diretto, attesa la sussistenza di
tale situazione di fatto del fondo non potendo la inedificabilità dell’area
essere considerata sine die per l’assenza di un piano di dettaglio, la cui
attuazione risulta necessaria in presenza di zone parzialmente urbanizzate nelle
quali detto strumento urbanistico può conseguire l’effetto di correggere e
compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen, sez. III, 19
settembre 2008, n. 35880).
Nella fattispecie in esame, da quanto dichiarato dal Comune “al momento
dell’esame della richiesta risalente al 14.4.1998, la Commissione Edilizia
Comunale espresse parere negativo in quanto la Zona era priva del P.P.to
approvato. Successivamente per le Zona B/2 di completamento e sostituzione
edilizia, seppur prive di P.P.to approvato, limitrofe al terreno di proprietà
Moretti-Giovannetti, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21.4.1999 si
stabilì di consentire il rilascio di concessioni edilizie per tutti i lotti
interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò al fine
di non comprimere i diritti altrui a tempo indeterminato, anche a seguito di
pareri legali acquisiti in merito ed al consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa. In definitiva, il terreno in questione, nel PRG
vigente, sia all’epoca della proposizione del ricorso sia la momento attuale,
risulta privo di destinazione urbanistica mentre il contesto in cui è ubicato ,
ricadente all’interno del centro abitato della Fraz. Carchitti, evidenzia la
presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria”.
Pertanto, la peculiare situazione di fatto dell’area, come descritta dalla
stessa Amministrazione e confermata anche dai rilievi fotografici, denota la
presenza degli elementi che giustificano l’applicazione del principio
derogatorio dell’interclusione sopra indicato, che consente la edificabilità
dell’area valutata dall’Amministrazione con puntuale istruttoria e motivazione.
Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie e alla descritta
situazione appare illegittimo il gravato diniego comunale e fondati i motivi di
ricorso esaminati, con conseguente annullamento del detto atto impugnato.
Si ravvisano ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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