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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519
INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni
interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione alla conferenza
di servizi - Necessità. In virtù della finalità propria della conferenza di
servizi, che è quella della composizione delle discrezionalità amministrative e
dei poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, nonché di contestuale
esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi come momento di confluenza
delle volontà delle singole amministrazioni, deve ritenersi necessaria la
partecipazione per quei comuni il cui territorio è interessato dalla
realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente
alla localizzazione degli impianti di rigassificazione, opere o interventi
principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati (cfr., in tal
senso, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 6 ottobre 2009 , n. 1755). Pres.
Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) - TAR
LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 36519
INQUINAMENTO - Impianti di rigassificazione - Conferenza di servizi - Comuni
interessati dalla localizzazione degli impianti - Partecipazione della Provincia
in via sostitutiva - Adeguata rappresentanza degli interessi delle popolazioni
del territorio comunale - Esclusione. Gli interessi della popolazione
residente nel comune ove è prevista la localizzazionedi impianti di
rigassificazione non possono essere adeguatamente tutelati dalla partecipazione
alla conferenza di servizi procedimento della relativa Provincia di appartenenza
(e della stessa Regione). Mentre la idoneità della rappresentanza provinciale
può essere infatti affermata al fine di veder per suo tramite valutati e
considerati gli interessi delle popolazioni di un territorio più ampio di quello
direttamente interessato alla realizzazione dell’impianto e dunque coinvolto in
maniera comunque mediata, ciò non può valere - in via sostitutiva - per le
popolazione insediate su territorio direttamente coinvolto. La necessarietà
della presenza del Comune, che rileva ai fini del pari necessario
contemperamento degli interessi in gioco, non contraddice il vigente meccanismo
procedurale che ha comunque potenziato il ruolo (e la responsabilità)
dell'amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale, previa
valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni « prevalenti » espresse in quella sede (cfr. T.A.R. Liguria Genova,
sez. I, 11 luglio 2007 , n. 1376). Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - Comune di
Agrigento (avv.ti Faro e Sinesio) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 dicembre
2010, n. 36519
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 36519/2010 REG.SEN.
N. 09017/2009 REG.RIC.
N. 00202/2010 REG.RIC.
N. 00296/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9017 del 2009, proposto da:
Comune di Agrigento, rappresentato e difeso dagli avv. Arnaldo Faro, Antonio
Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe
Mazzini, 55;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Regione
Sicilia, Comune di Porto Empedocle;
nei confronti di
Soc Nuove Energie Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani,
Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in
Roma, via Antonio Bertoloni, 44; Unesco; Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Agrigento - Asi, rappresentato e difeso dagli
avv. Antonino Graziano, Antonio Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio
Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2010, proposto da:
Comune di Agrigento, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Faro, con
domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55;
contro
Assessorato Regionale Industria della Regione Siciliana, Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana,
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.; Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Societa' Nuove Energie Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De
Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via
Antonio Bertoloni, 44; Comune di Porto Empedocle in Persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso
Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3; Unesco - Commissione Nazionale
Italiana; Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Agrigento -Asi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Graziano, Antonio
Sinesio, con domicilio eletto presso Antonio Sinesio in Roma, viale Giuseppe
Mazzini, 55;
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2010, proposto da:
Associazione Legambiente Onlus ed Atri, Legambiente Comitato Regionale Siciliano
Onlus, Arci Sicilia, Cittadinanzattiva Onlus, rappresentati e difesi dagli avv.
Silvio Bozzi, Daniela Ciancimino, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con
domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88;
contro
Regione Sicilia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Parco
Argheologico e Paesaggistico della Valle dei Templi; Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Porto
Empedocle, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio
eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;
nei confronti di
Soc Nuove Energie Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Vergottini,
con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio
Bertoloni, 44;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Camera di Commercio, Industria Provincia di Agrigento, rappresentato e difeso
dall'avv. Vincenzo Camilleri, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma,
c.so Trieste, 88; ad adiuvandum:
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
Ciancimino, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, c.so Trieste, 88;
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2010, proposto da:
Codacons + 1, Teres'Alba Raguccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gino
Giuliano, Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso
Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza della Regione Siciliana;
Assessorato Regionale Industria della Regione Siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Nuove Energie Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Vergottini,
con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio
Bertoloni, 44;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 9017 del 2009:
DEL PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI
RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE LIQUEFATTO NEL PORTO DI PORTO EMPEDOCLE - RICORSO
IN RIASSUNZIONE AI SENSI DELLA L. N. 99/09 (TAR SICILIA SEDE DI PALERMO) - 23
BIS.
quanto al ricorso n. 202 del 2010:
- del decreto dell'Assessore per l'industria della Regione Siciliana n. 122/Gab
del 22.10.2009 di autorizzazione a costruire ed esercire un terminale di
ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) situato nel Comune
di Porto Empedocle, con relative opere marittime portuali e gasdotto di
collegamento alla Rete nazionale di gasdotti;
- di ogni atto presupposto, collegato e connesso;.
quanto al ricorso n. 296 del 2010:
- dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 122/Gab del 22.10.2009
dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana a costruire ed esercitare un
terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL),
situato nel Comune di Porto Empedocle, della capacità di 8 miliardi di m3/anno,
in grado di ricevere navi metanifere di capacità fino a 155.000 mc.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;..
quanto al ricorso n. 1507 del 2010:
- dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 122/Gab del 22.10.2009
dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana alla società Nuove Energie
s.r.l. per la costruzione e relativo esercizio di un terminale di ricezione e
rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- della nota prot. 14732 del 28.02.2006;
- del giudizio di compatibilità ambientale VIA n. 774 del 30.03.2006;- del
decreto n. 966 del 29.09.2008;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Nuove Energie Srl e di Consorzio Per
L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento - Asi e di Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Societa' Nuove
Energie Srl e di Comune di Porto Empedocle in Persona del Sindaco P.T. e di
Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento -Asi e
di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Soc
Nuove Energie Srl e di Comune di Porto Empedocle e di Assessorato Regionale
Industria della Regione Siciliana e di Soc Nuove Energie Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i proposti ricorsi, di cui meglio in epigrafe, viene censurato, sotto
diversi profili, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di un terminale di ricezione e rigassificazione sito nel Comune di
Porto Empedocle nonchè tutti gli atti relativi all’iter istruttorio. Sia il
Comune di Agrigento che gli altri odierni ricorrenti rilevano, in particolare,
come l’impugnato decreto n. 966 del 29 settembre 2008 sia gravemente lesivo dei
diritti e degli interessi dello stesso ente locale, nel cui ambito territoriale
insistono beni culturali di immenso pregio e che è, al contempo, interessato
dalla realizzazione dell’opera di cui è questione. Di qui lo specifico rilievo
assegnato alla pretermissione del Comune di Agrigento dalla procedura
amministrativa propedeutica all’autorizzazione dell’opera, con conseguente vizio
di legittimità della finale determinazione avversata con i ricorsi in esame.
Nella specie, il riferimento normativo è al disposto dell’art. 8 della legge n.
340 del 2000, a mente del quale “L'uso o il riutilizzo di siti industriali per
l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità
del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata”, il quale prevede espressamente il ricorso alla conferenza
di servizi.
E’ un fatto incontestabile, agevolmente ricavabile dagli atti dei presenti
giudizi, che il Comune di Agrigento non ha partecipato ai lavori della
conferenza di servizi che ha poi all’unanimità favorevolmente deliberato in
ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 8 della legge n. 340 del
2000, per la costruzione e l’esercizio del terminale di cui trattasi nel Comune
di Porto Empedocle ed agli stessi lavori non è mai stato invitato. In disparte
le competenti autorità regionali e le amministrazioni statali interessate, alla
conferenza di servizi hanno partecipato o vi sono stati comunque invitati –
quali enti locali – esclusivamente la Provincia regionale di Agrigento ed il
Comune di Porto Empedocle (ed il Consorzio ASI di Agrigento).
Così come è del pari incontestabile che l’avversato decreto di autorizzazione è
espressamente fondato sul parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione
appunto espresso in sede di conferenza dei servizi conclusiva. Invero, nel
decreto impugnato non è semplicemente richiamato il resoconto verbale di detta
conferenza conclusiva, ma sono espressamente richiamati i pareri e le note in
quella sede acquisiti (tra cui, ad esempio, il parere favorevole della Provincia
di Agrigento). In pratica, l’esito (favorevole) della conferenza di servizi
conduce a far ritenere “concluso favorevolmente il procedimento de quo”.
Altrimenti detto, non sussistono dubbi in ordine al rilievo ed alla centralità,
nell’economia complessiva della procedura autorizzatoria de quo, dei lavori e
dell’esito della ricordata conferenza di servizi.
Rimane, in fatto, da accertare che l’opera di cui è questione “interessa”
effettivamente il territorio anche del Comune di Agrigento. In disparte ogni pur
rilevabile questione su effetti “indiretti” della realizzanda opera (quali, ad
esempio, quelli sul flusso delle correnti e per l’effetto sulle spiagge) così
come ogni pur facile considerazione sul dato per cui è sostanzialmente
inevitabile che un’opera dal rilievo e dall’impatto certamente significativi
come quella di cui è questione “interessa” una popolazione alla stessa così
prossima come quella residente nel Comune di Agrigento, rimane il fatto,
anch’esso incontestato, che il tracciato del gasdotto di completamento
attraversa – per un tratto invero significativo – proprio il territorio del
Comune di Agrigento, tanto è vero che al riguardo si immagina di adottate
apposite prescrizioni, quali la schermatura con siepi, il trattamento cromatico
ed il rivestimento in pietra.
In definitiva, il Comune di Agrigento è l’ente esponenziale di una comunità
certamente “interessata” all’opera di che trattasi, per gli impatti diretti ed
indiretti dalla stessa provocati sul relativo territorio di insediamento, ed è
dunque organo istituzionale che aveva (ed ha) legittimo titolo a partecipare
alla procedura de quo, quali che poi siano stati o siano gli esiti della stessa.
Tutto ciò premesso, emerge allora con sufficiente chiarezza la illegittimità
della procedura de quo in ragione della non consentita partecipazione alla
stessa, segnatamente ai lavori della conferenza di servizio, del Comune di
Agrigento.
E ciò perché, come è stato condivisibilmente osservato, la conferenza di
servizi, quale modello di disciplina procedimentale e organizzatoria, persegue
una duplice finalità, quella «di semplificazione e snellimento dell’azione
amministrativa», di carattere immediato e, per certi versi, funzionale rispetto
all’altro obiettivo, di tipo sostanziale, di predisporre un locus istituzionale
per la valutazione compositiva degli interessi coinvolti nel procedimento
amministrativo, più attenta e ponderata perché concertata. E che gli interessi
della comunità risiedente sul territorio del Comune di Agrigento meritassero una
loro valutazione appunto compositiva con gli altri, pubblici e privati e di
altre collettività implicati dall’opera di cui trattasi appare fuor di ogni
dubbio.
E’ tradizionale l’avviso giurisprudenziale per cui la conferenza di servizi è un
modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è proprio quella di
coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e risponde al canone
costituzionale del buon andamento dell’amministrazione pubblica, attribuendo
dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed
efficacia della sua attività. In altri termini, il compito della conferenza di
servizi è quello della composizione delle discrezionalità amministrative e dei
poteri spettanti alle amministrazioni partecipanti, nonché – come si è già
rilevato - di contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti, ponendosi
come momento di confluenza delle volontà delle singole amministrazioni.
Ed invero l’utilità di siffatto modello organizzativo emerge ancor più
nettamente allorquando, come nel caso di specie, si tratta del concorso di
Amministrazione appartenenti a distinti apparati, insuscettibili di coazione
mediante direttive vincolanti emesse da un organo di vertice.
Del resto, è stato anche correttamente osservato che la complessità dei
procedimenti segue alla complessità degli interessi sui quali incidere e alla
pluralità degli organismi amministrativi, ciascuno dei quali ricollegabili anche
a distinti centri di potere, alieni da organizzazioni di tipo gerarchico.
E dunque, la partecipazione alla Conferenza di servizi si mostra necessaria per
quei comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto
nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli
impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi
correlati (cfr., in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 6 ottobre
2009 , n. 1755). Del resto, è in gioco l’esigenza di tutelare le competenze
costituzionalmente garantite delle autonomie territoriali, vieppiù avvertita
dopo la riforma costituzionale del 2001 con i connessi profili del cd.
multilevel governance.
Né, nel caso di specie, può ritenersi che gli interessi della popolazione
residente nel comune di Agrigento siano stati adeguatamente tutelati dalla
partecipazione al procedimento della relativa Provincia di appartenenza (e della
stessa Regione). E ciò perché la titolarità del Comune di Agrigento alla
partecipazione deriva dalla circostanza per cui è il suo territorio ad essere
direttamente interessato da opere che sono parte integrante dell’impianto da
realizzare (non trattandosi, dunque, di mero comune limitrofo). Mentre la
idoneità della rappresentanza provinciale può essere affermata al fine di veder
per suo tramite valutati e considerati gli interessi delle popolazioni di un
territorio più ampio di quello direttamente interessato alla realizzazione
dell’impianto e dunque coinvolto in maniera comunque mediata, ciò non può valere
– in via sostitutiva – per le popolazione ripetesi insediate su territorio
direttamente coinvolto. Né, del resto, potrebbe escludersi una pur legittima
valutazione dell’ente territoriale più ampio, che così ritenga di dare
prevalenza a determinati interessi della collettività provinciale unitariamente
riguardata a scapito di una o più collettività di ambito comunale.
Il che però conferma la ineludibile necessità della partecipazione del Comune di
Agrigento alla procedura di che trattasi.
La necessarietà di detta presenza, che rileva ai fini del pari necessario
contemperamento degli interessi in gioco, non contraddice il vigente meccanismo
procedurale che ha comunque potenziato il ruolo (e la responsabilità)
dell'amministrazione procedente cui è rimessa la determinazione finale, previa
valutazione delle specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni « prevalenti » espresse in quella sede (cfr. T.A.R. Liguria Genova,
sez. I, 11 luglio 2007 , n. 1376).
Va anche osservato che le svolte considerazioni non sono superabili in ragione
di quanto osservato dal Comune di Porto Empedocle in ordine alla circostanza che
avrebbe visto il Comune di Agrigento intervenire comunque nel procedimento
presentando le sue osservazioni, “smentendo conseguentemente l’assunto relativo
ala presunta violazione delle previsioni disciplinanti le modalità di
pubblicazione degli atti impugnati”. E ciò per la decisiva considerazione per
cui le osservazioni presentate dal Comune di Agrigento a firma del suo Sindaco
come la stessa decisione di convocare un consiglio comunale straordinario al
fine di esaminare le questioni inerenti la realizzazione dell’opera non possono
essere ritenute equipollenti della fattiva partecipazione alla conferenza di
servizi. Invero, esse testimoniano piuttosto di quanto sarebbe stato necessario
consentire detta partecipazione.
In definitiva, quelle che viene in rilievo è il profilo della mancata
partecipazione al procedimento de quo, segnatamente alla svoltasi conferenza di
servizi, di una comunità, nella specie quella risiedente nel territorio del
Comune di Agrigento, pienamente titolata ad esprimersi rappresentando le proprie
valutazioni a mezzo dei suoi organismi istituzionali. Sul punto valgano anche i
richiami, di cui anche all’atto di intervento ad adiuvandum della Camera di
Commercio della Provincia di Agrigento, al generale principio della
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali amministrativi che
interessano direttamente le scelte incidenti sulla salute, la sicurezza, il
benessere ambientale, lo sviluppo ecosostenibile, ovviamente a mezzo degli
strumenti tipici predisposti dall’ordinamento.
Si è allora in presenza di un chiaro vizio procedimentale, che segna di
illegittimità l’azione amministrativa, senza che possa trovare applicazione
nella specie il regime dell’art. 21 octies, secondo comma della legge n. 241 del
1990 e ciò in ragione dell’ampia discrezionalità degli apprezzamenti che
sostanziano le determinazioni assunte, la cui direzione finale è proprio il
frutto della rappresentazione di interessi e posizioni diverse.
Non è dato intendere, in altri termini, quanto sul complessivo apprezzamento dei
più interessi coinvolti e quindi sulle finali determinazioni poteva incidere il
coinvolgimento effettivo del Comune di Agrigento.
E però detto rilievo risulta al contempo preclusivo per il Collegio della
possibilità di esaminare le censure di carattere sostanziale che pure investono
la contestata azione amministrativa. Il vizio rilevato, infatti, ha carattere
assorbente e la ratio della preclusione all'esame degli eventuali ulteriori
motivi di censura opera proprio nel senso di impedire una conformazione della
successiva riedizione di potere amministrativo, che si tradurrebbe in una
impropria intromissione nell'attività medesima.
In definitiva, riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, il Collegio li accoglie ai
sensi di quanto innanzi considerato e, per l’effetto, annulla l’avversata
autorizzazione, salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla riattivazione
della procedura amministrativa emendata del vizio rilevato.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’avversata autorizzazione a costruire ed esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) situato nel Comune di Porto Empedocle, salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla riattivazione della procedura amministrativa emendata del vizio rilevato.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del
presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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