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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484
RIFIUTI - INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o
detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato -
Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei
rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti
inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento
stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare
e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno
inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con
la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o
corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno
2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c.
Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00484/2010 REG.SEN.
N. 01238/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2005, proposto da:
Iadecola Antonio + 1, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bardaro, con
domicilio eletto presso Aldo Terrezza Dr. in Roma, via F. Bartoloni, 47;
Iadecola Rocco;
contro
Comune di Aquino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’Ordinanza n. 66 del 6.12.2004 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Aquino con cui si ordinava ai ricorrenti di provvedere
entro e non oltre 20 giorni dalla notifica alla rimozione di tutti i materiali
segnalati e giacenti sul terreno identificato in catasto al foglio 10, mappale
n. 288;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2009 il dott. Francesco
Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso, notificato il 7 febbraio 2005 e depositato il successivo 14
febbraio, i ricorrenti, quali compossessori di un terreno sito nel Comune di
Aquino sul quale venivano depositati calcinacci ed altri materiali di risulta,
hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del loro
interesse oppositivo connesso alla verifica dell’assenza di ogni responsabilità
in merito all’obbligo imposto con il provvedimento impugnato.
Al riguardo, le parti istanti hanno prospettato come motivi di impugnazione la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aquino.
Nella camera di consiglio del 14 marzo 2005 questa Sezione ha accolto la domanda
cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
DIRITTO
Con l’unico motivo di censura il ricorrente sostiene che dal provvedimento non
si desume alcuna motivazione sufficiente, non essendo state indicate le norme
che impongono l’obbligo in capo ad i ricorrenti allo smaltimento con le modalità
previste dall’ordinanza in discussione.
L’argomento non solo non ha pregio, ma è anche smentito dal tenore dello stesso
provvedimento impugnato.
Secondo il primo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, “Gli oneri
relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti”.
Inoltre, secondo quanto dispone il successivo art. 14, il Sindaco è tenuto ad
ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno
degli stessi soggetti in caso di inadempienza all'ordine, allorché si tratta di
abbandono o di deposito di rifiuti "sul suolo e nel suolo"; spetta al Sindaco,
inoltre, il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei
rifiuti in caso di violazione del divieto. Il presupposto, quindi,
dell'intervento del Sindaco, è quello che si configuri una discarica a cielo
aperto o interrata (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2006 n. 439)
Tali disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 22 del 1997, richiamato
genericamente nel corpo del preambolo, unitamente alla dettagliata descrizione
delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione intimata,
concorre a determinare una sufficiente motivazione che dà conto della situazione
di degrado cui è sottoposta l’area in cui ricade il terreno di proprietà dei
ricorrenti.
Risulta per tabulas che per l’accertamento della situazione di fatto sia
intervenuta anche la competente ASL di Frosinone che dava conto con nota n.
712/9/Sip della presenza sul terreno degli attuali ricorrenti di ben 3 accumuli
di residui di calcinacci, mattonelle per pavimenti e pietrame, nonché 2 cumuli
di fieno, 3 cumuli di tubi di cemento, una pedana di forati per tamponature
interne e 6/8 traverse di ferrovia.
Ogni altra ragione sarebbe del tutto superflua ed inutile dato che gli
accertamenti compiuti danno per certa la provenienza dei rifiuti abbandonati
attribuendoli a specifici soggetti su cui incombe l’onere della rimozione con le
modalità ed i termini imposti dal provvedimento impugnato.
Ciò rende coerente e conforme l’operato della p.a. ai criteri individuati dalla
giurisprudenza secondo cui, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di
bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile
dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno
l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o
detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione
della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo
se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885).
Per le ragioni sopra enunciate il ricorso va respinto perché infondato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chine', Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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