AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484



RIFIUTI - INQUINAMENTO - Bonifica - Mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato - Obbligo di bonifica del sito inquinato - Esclusione - Responsabilità o corresponsabilità dell’illecito abbandono dei rifiuti. Nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Perrelli, Est. Riccio - I.A. e altro (avv. Bardaro) c. Comune di Aquino. TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 19 gennaio 2010, n. 484

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00484/2010 REG.SEN.
N. 01238/2005 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2005, proposto da:
Iadecola Antonio + 1, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bardaro, con domicilio eletto presso Aldo Terrezza Dr. in Roma, via F. Bartoloni, 47; Iadecola Rocco;

contro

Comune di Aquino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’Ordinanza n. 66 del 6.12.2004 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Aquino con cui si ordinava ai ricorrenti di provvedere entro e non oltre 20 giorni dalla notifica alla rimozione di tutti i materiali segnalati e giacenti sul terreno identificato in catasto al foglio 10, mappale n. 288;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2009 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con il ricorso, notificato il 7 febbraio 2005 e depositato il successivo 14 febbraio, i ricorrenti, quali compossessori di un terreno sito nel Comune di Aquino sul quale venivano depositati calcinacci ed altri materiali di risulta, hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del loro interesse oppositivo connesso alla verifica dell’assenza di ogni responsabilità in merito all’obbligo imposto con il provvedimento impugnato.

Al riguardo, le parti istanti hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Aquino.

Nella camera di consiglio del 14 marzo 2005 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.


DIRITTO


Con l’unico motivo di censura il ricorrente sostiene che dal provvedimento non si desume alcuna motivazione sufficiente, non essendo state indicate le norme che impongono l’obbligo in capo ad i ricorrenti allo smaltimento con le modalità previste dall’ordinanza in discussione.

L’argomento non solo non ha pregio, ma è anche smentito dal tenore dello stesso provvedimento impugnato.

Secondo il primo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.

Inoltre, secondo quanto dispone il successivo art. 14, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all'ordine, allorché si tratta di abbandono o di deposito di rifiuti "sul suolo e nel suolo"; spetta al Sindaco, inoltre, il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto. Il presupposto, quindi, dell'intervento del Sindaco, è quello che si configuri una discarica a cielo aperto o interrata (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2006 n. 439)

Tali disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 22 del 1997, richiamato genericamente nel corpo del preambolo, unitamente alla dettagliata descrizione delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione intimata, concorre a determinare una sufficiente motivazione che dà conto della situazione di degrado cui è sottoposta l’area in cui ricade il terreno di proprietà dei ricorrenti.

Risulta per tabulas che per l’accertamento della situazione di fatto sia intervenuta anche la competente ASL di Frosinone che dava conto con nota n. 712/9/Sip della presenza sul terreno degli attuali ricorrenti di ben 3 accumuli di residui di calcinacci, mattonelle per pavimenti e pietrame, nonché 2 cumuli di fieno, 3 cumuli di tubi di cemento, una pedana di forati per tamponature interne e 6/8 traverse di ferrovia.

Ogni altra ragione sarebbe del tutto superflua ed inutile dato che gli accertamenti compiuti danno per certa la provenienza dei rifiuti abbandonati attribuendoli a specifici soggetti su cui incombe l’onere della rimozione con le modalità ed i termini imposti dal provvedimento impugnato.

Ciò rende coerente e conforme l’operato della p.a. ai criteri individuati dalla giurisprudenza secondo cui, nell'attuale sistema normativo, l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885).

Per le ragioni sopra enunciate il ricorso va respinto perché infondato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere


L'ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it