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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II bis - 16 aprile 2010, n. 7264
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FAUNA E FLORA - Commissione CITES - Natura -
Organo tecnico consultivo di alto livello scientifico - Natura necessitata -
Convenzione CITES - L. n. 874/1985 - Ministero dell’Ambiente - Obbligo di nomina
e insediamento. La natura di organo tecnico consultivo di alto livello
scientifico della Commissione CITES è desumibile dalle competenze ad essa
attribuite dalla legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e
dalle norme pattizie internazionali (paragrafo IX della Convenzione CITES) e
comunitarie. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla
stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria,
pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della
legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della
Costituzione. Ne deriva l’obbligo, per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, di provvedere alla nomina e all’insediamento della
predetta commissione. Pres. Pugliese, Est. Sestini - A. s.p.a. (avv.ti Cividini
e Romanelli) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Avv. Stato). TAR LAZIO, ROMA Sez. II bis - 16 aprile 2010, n. 7264
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07264/2010 REG.SEN.
N. 02381/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2381 del 2010, proposto da:
Soc Agroittica Lombarda Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Cividini,
Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Romanelli in Roma, via
Pacuvio, 34;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
SILENZIO-RIFIUTO SULLA DIFFIDA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE
SCIENTIFICA CITES PER L'EMANAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA PER IL RILASCIO
DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il dott. Raffaello
Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto:
Che la società ricorrente espone di essere azienda leader mondiale nella
produzione di caviale ottenuto da storioni allevati, e di esportare
prevalentemente i propri prodotti all’estero;
Che tali prodotti sono inseriti nell’Allegato B della Convenzione di Washington
del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate
di estinzione (Convention of International Trade of Endangered Species - CITES)
oggetto del Regolamento comunitario 338/97/CE e recepita in Italia con legge n.
874 del 1975;
Che, alla stregua della predetta normativa, per lo svolgimento di tale attività
è necessario ottenere specifiche licenze di esportazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, il cui rilascio è però subordinato ad un previo parere
obbligatorio favorevole da parte della Commissione Scientifica CITES;
Che la predetta Commissione Scientifica, istituita dall’art. 4 della legge n.
150 del 1992 presso il Ministero dell’Ambiente, presieduta dal Ministro
dell’Ambiente o suo delegato e composta da 15 membri nominati con decreto dello
stesso Ministro (art. 12 d.l. n. 2/1993 convertito in legge n. 59/1993), è
scaduta il 1° dicembre 2009 e non è stata finora rinnovata, nonostante i
numerosi solleciti informali e la formale diffida in data 3/9 febbraio 2010
della ricorrente;
Che la mancata ricostituzione della Commissione ha impedito il rilascio delle
licenze di esportazione richieste dalla ricorrente e, quindi, ha ostacolato
l’esercizio della sua attività imprenditoriale rivolta all’estero;
Che la ricorrente cita a titolo esemplificativo: la mancata partecipazione alle
gare internazionali di Singapore Tender for the supplì of farmed caviar -
gennaio 2010; l’impossibilità di rispettare il contratto con LSG Lufthansa Sky
Chefs negli USA, che prevede pesanti penali; la mancata vendita di filetto di
storione bianco “tipesca” e “caviar” in Svizzera (valore di circa 15.000 Euro) e
di “caviale oscietra” in USA (valore di circa 60.000) e la perdita di un
contratto in Brasile del valore di circa 100.000 Euro;
Che la ricorrente non traduce la precedente esposizione in una richiesta di
risarcimento dei danni, che potrà comunque formulare in proseguo anche sotto il
profilo della perdita di chances, e con il ricorso in epigrafe chiede, invece,
che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero
dell’Ambiente sull’istanza di nomina della Commissione CITES, e che sia ordinato
allo stesso Ministero di provvedere entro otto giorni nominando fin d’ora un
commissario ad acta;
Che l’Amministrazione resistente non ha svolto alcuna pertinente attività
difensiva al riguardo;
Che ai sensi del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, gli organi
amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del
termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono
essere ricostituiti;
Che la data di scadenza della Commissione ed il termine per la sua eventuale
successiva prorogatio sono ormai decorsi, così come il termine assegnato nella
diffida proposta dalla ricorrente, e che risulta quindi accertata l’inerzia
dell’Amministrazione;
Che la ricorrente ha certamente un interesse tutelato ad ottenere la nomina
della commissione, quale provvedimento necessariamente presupposto ai fini
dell’ottenimento del prescritto parere e del rilascio delle licenze necessarie
allo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
Che la questione presenta rilevanti profili di delicatezza, riguardando la
mancata adozione di un provvedimento di nomina da parte dell’organo di vertice
ministeriale, cioè di un atto organizzativo espressione di ampissima
discrezionalità;
Che il Collegio osserva, tuttavia, la natura di organo tecnico consultivo di
alto livello scientifico della Commissione in esame, rinvenibile non solo dal
predetto nome ma più precipuamente dalle competenze ad essa attribuite dalla
legislazione nazionale (art. 12 bis D.L. 12-1-1993 n. 2) e dalle norme pattizie
internazionali (paragrafo IX della Convenzione) e comunitarie. La stessa
attribuzione della presidenza al Ministro o suo delegato rafforza, anziché
contrastare, la predetta considerazione, atteso che lo svolgimento delle
competenze espressamente attribuite all’organo a maggior ragione richiede la
presenza di componenti di alta specializzazione tecnico-scientifica, sottratti
nella loro scelta ad un mero apprezzamento di intuitus personae dell’organo di
vertice. Risulta, inoltre, la natura necessitata dello stesso organo alla
stregua della citata disciplina pattizia internazionale e comunitaria,
pienamente vigente nel nostro ordinamento, in via diretta e per il tramite della
legge n. 874/1975, in conformità alle previsioni degli articoli 10 ed 11 della
Costituzione;
Che tale considerazione impedisce di ritenere la mancata nomina in esame
sottratta al sindacato di questo Giudice in materia di silenzio inadempimento,
nonostante la peculiarità della fattispecie, in quanto risulta l’obbligo
dell’Amministrazione di attuare la disciplina in esame (anche) mediante la
nomina, di esclusivo rilievo tecnico-scientifico, dei componenti della
Commissione;
Che la nomina non è ancora avvenuta nonostante la diffida della ricorrente, e
che la mancanza di tale specifico provvedimento organizzativo, pur essendo
destinata a dispiegare più generali effetti in una pluralità di fattispecie,
costituisce certamente anche uno specifico inadempimento rispetto alla specifica
richiesta della ricorrente, lesa in un suo interesse imprenditoriale di alto
profilo per l’economia nazionale (l’esportazione di prodotti italiani di qualità
all’estero);
Che, sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere accolto,
ordinando al Ministero intimato di provvedere alle necessarie nomine ed al
conseguente insediamento della Commissione, entro un termine che appare congruo
fissare in 45 giorni (in luogo degli otto giorni richiesti), e che in caso di
ulteriore inadempienza si dovrà provvedere, anche a semplice istanza di parte,
alla nomina di un Commissario ad acta che provveda alla nomina dei componenti
della Commissione Scientifica CITE ed al suo insediamento, con imputazione dei
relativi oneri all’Amministrazione e ferma restando la responsabilità del
competente Ministro o suo delegato ai fini dell’effettivo funzionamento
dell’organo e, in particolare, del rilascio del prescritto parere ai fini
dell’ottenimento delle licenze di esportazione necessarie alla ricorrente per
svolgere la propria attività imprenditoriale ed evitare nuove ed ulteriori
perdite economiche, eventualmente valutabili in sede di risarcimento del danno;
P.Q.M.
Assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il
termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica a
cura di parte della presente sentenza, per adempiere nei sensi di cui in
motivazione, ultimando la vigente procedura di nomina dei componenti della
Commissione scientifica CITES e procedendo al suo insediamento ed all’avvio
della relativa attività.
Rappresenta che, in caso di perdurante inadempimento oltre il predetto termine,
procederà, a semplice richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta,
che entro i successivi quarantacinque giorni dovrà provvedere ai predetti
adempimenti ed il cui onere sarà posto a carico dell’Amministrazione
inadempiente.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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