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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 10722
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Rilascio di un
provvedimento concessorio - Acquisizione di un parere - Annullamento del titolo
- Principio del contrarius actus - Necessità di nuova acquisizione del
parere - Eccezioni. In base al principio del contrarius actus qualora in
sede di rilascio della concessione sia stato acquisito il parere della
Commissione tale parere va acquisito anche all'atto dell'annullamento del
titolo, fatte salve le ipotesi in cui il provvedimento di autotutela sia
supportato da ragioni formali o di tipo esclusivamente giuridico (Consiglio di
Stato, IV, 31 marzo 2009, n. 1909). Pres. Balba, Est. Morbelli -M.M. (avv.ti
Pellerano e Quaglia) c. Comune di Dolceacqua (avv. Sciandra) - TAR LIGURIA,
Sez. I - 1 dicembre 2010, n. 10722
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10722/2010 REG.SEN.
N. 00284/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2010, proposto da:
Mariella Morscio, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Pellerano, Mario
Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova,
via Roma 3/9;
contro
Comune di Dolceacqua, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Silvia Sciandra, con domicilio eletto presso Carlo Ponte in Genova,
via Palestro, 2/11;
nei confronti di
Marlena Rebora, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di
Dolceacqua prot. n. 747 in data 8 febbraio 2010, con il quale è stato disposto
l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire prot. n. 14 del 1° febbraio
2008, rilasciato alla ricorrente per il recupero ai fini abitativi di sottotetto
ai sensi della L.R. 24/2001, presso l’immobile sito in via Roma n. 56 bis,
censito al Foglio 15, mappale 998/10; di ogni altro atto presupposto,
antecedente, conseguente e comunque connesso con quello principalmente
impugnato, ivi espressamente comprendendo, ove occorra, il verbale di
accertamento preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 29
ottobre, prot. n. 6483 del 30 ottobre 2009, l’Ordinanza di sospensione lavori n.
27 del 30 ottobre 2009, prot. n. 6529, la comunicazione di avvio del
procedimento prot. n. 346 del 19 gennaio 2010, il verbale di accertamento
tecnico prot. n. 733 del 8 febbraio 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Dolceacqua;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Luca
Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 24 marzo 2010 al Comune di Dolceacqua e alla sig.ra
Marlena Rebora e depositato il successivo 7 aprile 2010 la sig.ra Mariella
Morscio, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1, 3, e 21 octies e 21 nonies l. 241/90, violazione
art. 2 l.r. 6 agosto 2001 n. 24, violazione dell’art. 17/2 del prg del Comune di
Dolceacqua, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria,
travisamento dei fatti e perplessità, eccesso di potere per contraddittorietà,
in quanto l’atto oggetto del provvedimento di ritiro impugnato non è stato
emesso in violazione delle norme del prg, atteso che i lavori assentiti con il
permesso di costruire oggetto di ritiro erano esclusivamente interni di talchè
il superamento dei limiti massimi di altezza previsti dal prg non è imputabile
al titolo oggetto di annullamento;
2) violazione degli artt. 1, 3, e 21 octies e 21 nonies l. 241/90, violazione
art. 2 l.r. 6 agosto 2001 n. 24, violazione dell’art. 17 del prg del Comune di
Dolceacqua, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria,
travisamento dei fatti e perplessità, eccesso di potere per contraddittorietà e
difetto di motivazione, in quanto il recupero a fini abitativi del sottotetto,
secondo quanto stabilito dalla l.r. 24/01, consente di intervenire anche in
deroga alle previsioni di piano per cui l’intervento sarebbe comunque
assentibile in deroga;
3) violazione degli artt.3 e 21 octies e nonies l.241/90, violazione dei
principi generali in materia di autotutela della p.a., violazione dei principi
di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa,
violazione dell’art. 97 Costituzione, eccesso di potere per intrinseca
contraddittorietà difetto di presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di
potere per carenza di motivazione e di istruttoria, in quanto non sussiste nel
caso di specie un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento;
4) violazione degli artt.3 e 21 octies e nonies l.241/90, violazione dei
principi generali in materia di autotutela della p.a., violazione dei principi
di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa,
violazione dell’art. 97 Costituzione, eccesso di potere per intrinseca
contraddittorietà difetto di presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di
potere per carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 2 l.
24/2001, in quanto il provvedimento non evidenzierebbe alcuna ragione di
interesse pubblico all’annullamento in autotutela del provvedimento;
5) violazione degli artt.3 e 21 octies e nonies l.241/90, violazione dei
principi generali in materia di autotutela della p.a., violazione dei principi
di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa,
violazione dell’art. 97 Costituzione, eccesso di potere per intrinseca
contraddittorietà difetto di presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di
potere per carenza di motivazione e di istruttoria, in quanto non sarebbe stato
tenuto in considerazione la posizione e l’interesse del privato, nella specie la
ricorrente, a mantenere fermo il provvedimento;
6) Violazione del principio del contrarius actus, violazione dei principi
generali in materia di autotutela e di procedimenti di riesame, violazione del
regolamento edilizio, violazione degli artt.4 e 31 l.r. 16/08, eccesso di potere
per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 1 l.
241/90, in quanto il provvedimento non è stato preceduto dal parere della
Commissione edilizia.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa
sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Dolceacqua.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2010 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto avverso un provvedimento di annullamento, in
autotutela, di un permesso di costruire.
La ricorrente ha ottenuto, dal Comune di Dolceacqua, il permesso di costruire 1
febbraio 208 n. 14 avente ad oggetto recupero a fini abitativi di sottotetto
esistente.
Nella tavola n. 2 allegata alla richiesta di permesso di costruire e denominata
“situazione esistente” si evidenzia alla sezione aa’ un quota di imposta della
falda di ml 0,50. Tale misura è stata poi ripresa alla tavola n. 5 raffronto
piano sottotetto.
Orbene in sede di accertamento operato dall’ufficio tecnico comunale in data 28
ottobre 2009 “si è proceduto alla verifica della quota di imposta della falda di
copertura rispetto al piano orizzontale di calpestio attualmente al grezzo, in
due posizioni sul lato sud della muratura perimetrale. Le quote rilevate
risultano pari a ml. 1,13 e ml. 1,16 e appaiono nettamente superiori a quanto
indicato nella sezione aa’ della tavola 2 denominata situazione esistente e
della tavola 5 denominata pianta sottotetto – sez.aa’ – raffronto piano
sottotetto, entrambi allegate al titolo edilizio sopraccitato” (si cfr.
provvedimento impugnato sub doc n. 2 delle produzioni 21 aprile 2010
dell’amministrazione resistente). L’amministrazione riscontrava, inoltre, che il
fabbricato superava l’altezza consentita dall’art. 14 delle nta del prg in
relazione alla zona C2b ove è ubicato l’immobile.
Sulla scorta di tali risultanze l’amministrazione provvedeva all’annullamento in
autotutela del permesso di costruire.
Ricostruita in fatto la vicenda è agevole rilevare l’infondatezza del gravame.
Il titolo annullato, infatti, è stato rilasciato sulla base di una errata
rappresentazione della realtà.
Inoltre la erronea rappresentazione della realtà è risultata finalizzata ad
evitare che l’amministrazione potesse rendersi conto della realizzazione di un
abuso edilizio consistente nella sopraelevazione della falda oltre l’altezza
assentita con i precedenti titoli ed oltre l’altezza ammessa dal piano
regolatore in quella zona.
Tale circostanza costituisce di per sé una giustificazione sufficiente a
sorreggere l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato.
“Ai fini della legittimità dell'annullamento del permesso di costruire è
sufficiente che si sia verificata una dichiarazione di conformità dei luoghi
rilasciata dal direttore dei lavori, non corrispondente alla realtà dei fatti”
(Consiglio Stato , sez. IV, 24 dicembre 2008 , n. 6554).
Infondati, quindi si appalesano i motivi n. 1, 3 ,4 e 5 con i quali in sostanza
si predica il cattivo uso, sotto diversi profili, del potere di autotutela.
Anche il motivo n. 2 si appalesa infondato avuto riguardo alla circostanza, di
cui si è dato conto sopra, della erronea rappresentazione della situazione
esistente da parte della ricorrente nella richiesta di permesso di costruire. La
possibilità di derogare allo strumento urbanistico, quando consentita, può
essere ammessa esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo
fondato su una esatta rappresentazione della realtà, che, invece, nella specie è
mancata.
Da ultimo deve essere confutato l’ultimo motivo con cui si deduce la violazione
del principio del contrarius actus.
Il motivo è infondato.
Una volta accertata la sussistenza del presupposto per l’esercizio
dell’autotutela, presupposto in relazione all’accertamento della sussistenza del
quale la Commissione edilizia nulla avrebbe potuto aggiungere trova applicazione
al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo il quale "in base al
principio del contrarius actus qualora in sede di rilascio della concessione sia
stato acquisito il parere della Commissione tale parere va acquisito anche
all'atto dell'annullamento del titolo, fatte salve le ipotesi in cui il
provvedimento di autotutela sia supportato da ragioni formali o di tipo
esclusivamente giuridico" (Consiglio di Stato, IV, 31 marzo 2009, n. 1909).
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando respinge il ricorso epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente,
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00
(quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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