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T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 10730


DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di annullamento - Riesame della istanza concessoria - Ius superveniens - Notifica della sentenza di primo grado - Atti adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale - Opponibilità. In ipotesi di ius superveniens in materia urbanistica l'effetto demolitorio della sentenza di annullamento (posto anche a tutela del principio secondo cui la durata del processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione) deve coordinarsi ed equilibrarsi con i principi di continuità e necessità dell'azione amministrativa, scaturendo da detto contemperamento la regola secondo cui l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza concessoria denegata con il provvedimento annullato va riferito alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento in cui viene notificata la sentenza di 1°grado, restando opponibili al privato eventuali atti adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale (C.S. V 8.6.2000 n. 3249, C.S. 345/99, C.S. 53/98, C.S. a.p. 1/1986, TAR Puglia, Bari, 3 febbraio 2004 n. 380). Ne consegue che la pretesa della ricorrente di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria con applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza è infondata. Pres. Balba, Est. Morbelli - C. s.p.a. (avv.ti Anselmi e Sommovigo) c. regione Liguria (avv. Sommariva) - TAR LIGURIA, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 10730
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 10730/2010 REG.SEN.
N. 00138/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 138 del 2009, proposto da:
Centrogas Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 21/18;


contro


Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via Fieschi 15;

per l'annullamento

provvedimento avente ad oggetto comunicazione, in pretesa esecuzione della sentenza del Tar Liguria n. 1774/2008 di integrare, ai fini dell'attivazione della procedura di screening relativa a progetto di impianto eolico, la documentazione gia' presentata, richiesta risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 5 febbraio 2009 alla regione Liguria e depositato il successivo 19 febbraio 2009 la società Centrogas Energia s.p.a., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota in epigrafe.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Liguria 10 ottobre 2008 n. 1774, incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione in quanto la richiesta di documentazione integrativa della Regione fa riferimento alla relazione istruttoria allegata al decreto n. 61/08 annullato con la sentenza in rubrica, l’amministrazione non avrebbe, pertanto, potuto riferirsi acriticamente a quella relazione ma avrebbe dovuto riattivare una nuova istruttoria, conforme alle norme vigenti al momento di presentazione dell’istanza, ed eventualmente, ad esito di quest’ultima, richiedere integrazioni documentali;

2) violazione degli artt. 10 e ss l.r. 38/98, violazione delle norme tecniche di cui alla deliberazione di Giunta regionale 1415/99, violazione delle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 966/02, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, in quanto la puntigliosità dei rilievi sulle presunte manchevolezze progettuali mal si concilierebbe con il livello di progettazione solo preliminare imposto dalla normativa;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, in quanto nella relazione istruttoria allegata al decreto 61/08 annullato non si faceva riferimento a documentazione integrativa ma solo a presunte carenze progettuali; non sarebbe, pertanto, specificato in cosa consisterebbero le pretese integrazioni documentali;

4) violazione del principio del tempus regit actum, violazione delle statuizioni contenute nella sentenza TAR Liguria 1774/08, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e sviamento, in quanto, erroneamente, la regione ha imposto alla ricorrente di integrare il progetto a suo tempo presentato con quanto indicato nella delibera di Giunta regionale 23 maggio 2008 n. 551, atteso che tale delibera è stata adottata dopo la presentazione dell’istanza di screening da parte della ricorrente di talchè le sue prescrizioni non sono applicabili al caso di specie.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la regione Liguria.

All’udienza pubblica del 18 novembre 2010 il ricorso è passato in decisione


DIRITTO


Il ricorso in esame è rivolto avverso la nota 4 dicembre 2008 n. prot. PG/2008/163194.

Il testo della nota è il seguente: “Con riferimento all’oggetto si comunica che ai fini dell’attivazione della procedura di screening relativa al progetto di impianto eolico in loc. Collelungo in Comune di Zignago, la relativa documentazione deve essere integrata con quanto indicato in DGR n. 551/2008, nonché nell’istruttoria allegata al decreto del direttore n. 61 del 21.03.2008 impugnato. Si richiamano in particolare gli adempimenti relativi al dettaglio progettuale ai rapporti convenzionali con il Comune ovvero al titolo d’uso delle aree, allo studio anemonologico, al piano economico – finanziario, alla relazione geologica, alla relazione di impatto acustico, alla relazione paesaggistica, al monitoraggio dell’avifauna e della chirotterofauna. In merito a quest’ultimo aspetto, si specifica che lo schema allegato alla citata DGR n. 551/2008 è contenuto minimo imprescindibile, il monitoraggio in tutte le sue componenti deve avere durata minima di un anno, deve essere svolto da un soggetto di competenza ed esperienze riconosciute nel settore e la restituzione dei dati deve essere dettagliata completa e sottoscritta in ogni sua parte dallo specialista incaricato”.

Con tale nota la regione ha ripreso i contenuti della relazione istruttoria allegata al decreto n. 61/08 evidenziando gli aspetti di particolare rilevanza ai fini del completamento e della definizione dell’istruttoria

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l’amministrazione abbia richiesto la documentazione integrativa di cui alla relazione istruttoria allegata al decreto 21 marzo 2008 n. 61 annullato dal TAR Liguria con sentenza 1774/08. Da altro punto di vista la ricorrente lamenta che non sia stata rinnovata l’istruttoria conformemente alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Il motivo è infondato.

Quanto alla problematica della successione della normativa nel tempo occorre applicare al caso di specie la consolidata giurisprudenza che in materia edilizia – urbanistica ha evidenziato come in ipotesi di ius superveniens in materia urbanistica l'effetto demolitorio (perciò naturalmente retroattivo) della sentenza di annullamento (posto anche a tutela del principio secondo cui la durata del processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione) deve coordinarsi ed equilibrarsi con i principi di continuità e necessità dell'azione amministrativa, scaturendo da detto contemperamento la regola secondo cui l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza concessoria denegata con il provvedimento annullato va riferito alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento in cui viene notificata la sentenza di 1°grado, restando opponibili al privato eventuali atti adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale (C.S. V 8.6.2000 n. 3249, C.S. 345/99, C.S. 53/98, C.S. a.p. 1/1986, TAR Puglia, Bari, 3 febbraio 2004 n. 380).

Ne consegue che la pretesa della ricorrente di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria con applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza è infondata. Nel caso di specie, infatti, deve essere applicata la disciplina medio tempore entrata in vigore e recata dalla deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2008 n. 551 emanata prima del deposito della sentenza del TAR Liguria 1774/08.

Quanto poi alla circostanza che l’amministrazione a seguito della sentenza del TAR Liguria 1774/08 abbia fatto riferimento alla relazione istruttoria non sembra assumere rilievo posto che la sentenza in questione ha annullato il decreto n. 61/08 per difetto di motivazione in ordine alla presenza di avifauna tutelata, non censurando la predetta relazione istruttoria. Esigenze di economia procedimentale hanno, quindi, indotto l’amministrazione a fare proprie le risultanze della relazione istruttoria allegata al decreto n. 61/08.

Con il secondo motivo si contestano alcuni aspetti della richiesta istruttoria.

In primo luogo si contesta l’affermazione delle Regione secondo la quale non sarebbero stati allegati i titoli di disponibilità delle aree. A tal riguardo l’art. 4, comma 5, delle norme tecniche per la procedura di screening di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 12 luglio 2002 n. 652, prevede che “la documentazione deve inoltre contenere il titolo d’uso dell’area e l’attestazione della conformità urbanistica dell’intervento”. Il tenore della norma è chiaro nel prevedere non soltanto l’indicazione, da parte del richiedente, del titolo di disponibilità delle aree ma anche il deposito del titolo stesso come fatto palese dal verbo “contenere” che si riferisce alla materialità di titolo e non già alla mera indicazione dello stesso.

In secondo luogo si contesta l’affermazione della Regione, secondo cui non sarebbe comprensibile come possano avvenire gli interventi di manutenzione dell’opera. A tal riguardo, pur trattandosi di valutazioni tecniche, il Collegio, osserva come effettivamente la ricorrente affermi di avere intenzione di ricollocare, una volta realizzata l’opera, nella posizione originaria il terreno asportato e il cotico erboso accantonato a copertura completa delle fondazioni e delle piste temporanee di cantiere. Orbene se si tiene conto che le piazzole saranno raggiungibili mediante piste, che si dipartono dalla viabilità esistente, della lunghezza variabile trai 20 e i 50 metri, appare evidente che la regione abbia inteso richiedere specificazioni sulle modalità con cui saranno raggiunte le piazzole una volta riposizionato il manto erboso esistente ed eliminate le piste realizzate per la posa in opera delle torri.

La richiesta, pertanto, non appare né illogica né irrazionale.

In terzo luogo si contesta l’affermazione secondo la quale non sarebbe chiaro se l’elettrodotto di collegamento con la rete elettrica segua la viabilità esistente. Deve, in primo luogo, rilevarsi come la dgr 551/08 preveda l’obbligo di interramento dei cavidotti di allaccio alla rete di distribuzione solo ed esclusivamente lungo la viabilità esistente. Ciò posto non risulta chiaro se tale prescrizione sia rispettata o meno dal momento che le tavole di progetto nn. 13 e 14, pure indicate in ricorso, non risultano agli atti.

La censura deve, pertanto, essere disattesa.

In quarto luogo si lamenta che la relazione istruttoria faccia riferimento alla presenza dell’aquila reale. A tal riguardo occorre rilevare come in seguito all’annullamento del decreto 61/08 e all’emanazione della DGR 551/08 l’amministrazione abbia richiesto alla ricorrente lo svolgimento di un monitoraggio della durata annuale dell’avifauna e della chirotterofauna. Legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha richiesto il monitoraggio secondo le modalità di cui alla dgr 551/08 medio tempore sopravvenuta.

La censura è, pertanto, generica e inammissibile.

In quinto luogo si lamenta come la relazione paesaggistica non sia richiesta dalla normativa. In realtà l’art. 4 delle norme tecniche per la procedura di screening prevede tra i contenuti della richiesta di attivazione della procedura di screening anche la coerenza con gli strumenti di programmazione pianificazione vigenti. Ne consegue, nel caso in cui l’opera debba essere insediata in un’area vincolata, la necessità della relazione paesaggistica ovvero comunque di un documento di contenuti e approfondimenti similare.

La censura deve, quindi, essere disattesa.

Con il terzo motivo si lamenta la scarsa chiarezza delle richieste istruttorie della regione. La censura è infondata avuto riguardo sia all’analiticità della relazione istruttoria sia alla puntualità delle richieste che la nota impugnata indica con i profili rilevanti ai fini dell’istruttoria.

Con il quarto motivo si censura, ratione temporis, l’applicazione al caso di specie della DGR 551/08.

Il motivo è infondato per quanto già esposto in sede di scrutinio del primo motivo.

In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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