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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 10730
DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di annullamento - Riesame della istanza
concessoria - Ius superveniens - Notifica della sentenza di primo grado - Atti
adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale - Opponibilità. In ipotesi
di ius superveniens in materia urbanistica l'effetto demolitorio della sentenza
di annullamento (posto anche a tutela del principio secondo cui la durata del
processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione) deve coordinarsi ed
equilibrarsi con i principi di continuità e necessità dell'azione
amministrativa, scaturendo da detto contemperamento la regola secondo cui
l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza concessoria denegata
con il provvedimento annullato va riferito alla situazione di fatto e di diritto
vigente al momento in cui viene notificata la sentenza di 1°grado, restando
opponibili al privato eventuali atti adottati in pendenza del ricorso
giurisdizionale (C.S. V 8.6.2000 n. 3249, C.S. 345/99, C.S. 53/98, C.S. a.p.
1/1986, TAR Puglia, Bari, 3 febbraio 2004 n. 380). Ne consegue che la pretesa
della ricorrente di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria con applicazione
della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza è infondata.
Pres. Balba, Est. Morbelli - C. s.p.a. (avv.ti Anselmi e Sommovigo) c. regione
Liguria (avv. Sommariva) - TAR LIGURIA, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 10730
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10730/2010 REG.SEN.
N. 00138/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2009, proposto da:
Centrogas Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso
Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, 21/18;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in
Genova, via Fieschi 15;
per l'annullamento
provvedimento avente ad oggetto comunicazione, in pretesa esecuzione della
sentenza del Tar Liguria n. 1774/2008 di integrare, ai fini dell'attivazione
della procedura di screening relativa a progetto di impianto eolico, la
documentazione gia' presentata, richiesta risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Luca
Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5 febbraio 2009 alla regione Liguria e depositato il
successivo 19 febbraio 2009 la società Centrogas Energia s.p.a., ha impugnato,
chiedendone l’annullamento, la nota in epigrafe.
Avverso l’atto impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Liguria 10
ottobre 2008 n. 1774, incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione in
quanto la richiesta di documentazione integrativa della Regione fa riferimento
alla relazione istruttoria allegata al decreto n. 61/08 annullato con la
sentenza in rubrica, l’amministrazione non avrebbe, pertanto, potuto riferirsi
acriticamente a quella relazione ma avrebbe dovuto riattivare una nuova
istruttoria, conforme alle norme vigenti al momento di presentazione
dell’istanza, ed eventualmente, ad esito di quest’ultima, richiedere
integrazioni documentali;
2) violazione degli artt. 10 e ss l.r. 38/98, violazione delle norme tecniche di
cui alla deliberazione di Giunta regionale 1415/99, violazione delle
prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 966/02, difetto di
istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, in quanto la
puntigliosità dei rilievi sulle presunte manchevolezze progettuali mal si
concilierebbe con il livello di progettazione solo preliminare imposto dalla
normativa;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,
contraddittorietà, in quanto nella relazione istruttoria allegata al decreto
61/08 annullato non si faceva riferimento a documentazione integrativa ma solo a
presunte carenze progettuali; non sarebbe, pertanto, specificato in cosa
consisterebbero le pretese integrazioni documentali;
4) violazione del principio del tempus regit actum, violazione delle statuizioni
contenute nella sentenza TAR Liguria 1774/08, eccesso di potere per
contraddittorietà estrinseca e sviamento, in quanto, erroneamente, la regione ha
imposto alla ricorrente di integrare il progetto a suo tempo presentato con
quanto indicato nella delibera di Giunta regionale 23 maggio 2008 n. 551, atteso
che tale delibera è stata adottata dopo la presentazione dell’istanza di
screening da parte della ricorrente di talchè le sue prescrizioni non sono
applicabili al caso di specie.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa
sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la regione Liguria.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2010 il ricorso è passato in decisione
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto avverso la nota 4 dicembre 2008 n. prot.
PG/2008/163194.
Il testo della nota è il seguente: “Con riferimento all’oggetto si comunica che
ai fini dell’attivazione della procedura di screening relativa al progetto di
impianto eolico in loc. Collelungo in Comune di Zignago, la relativa
documentazione deve essere integrata con quanto indicato in DGR n. 551/2008,
nonché nell’istruttoria allegata al decreto del direttore n. 61 del 21.03.2008
impugnato. Si richiamano in particolare gli adempimenti relativi al dettaglio
progettuale ai rapporti convenzionali con il Comune ovvero al titolo d’uso delle
aree, allo studio anemonologico, al piano economico – finanziario, alla
relazione geologica, alla relazione di impatto acustico, alla relazione
paesaggistica, al monitoraggio dell’avifauna e della chirotterofauna. In merito
a quest’ultimo aspetto, si specifica che lo schema allegato alla citata DGR n.
551/2008 è contenuto minimo imprescindibile, il monitoraggio in tutte le sue
componenti deve avere durata minima di un anno, deve essere svolto da un
soggetto di competenza ed esperienze riconosciute nel settore e la restituzione
dei dati deve essere dettagliata completa e sottoscritta in ogni sua parte dallo
specialista incaricato”.
Con tale nota la regione ha ripreso i contenuti della relazione istruttoria
allegata al decreto n. 61/08 evidenziando gli aspetti di particolare rilevanza
ai fini del completamento e della definizione dell’istruttoria
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che l’amministrazione abbia richiesto
la documentazione integrativa di cui alla relazione istruttoria allegata al
decreto 21 marzo 2008 n. 61 annullato dal TAR Liguria con sentenza 1774/08. Da
altro punto di vista la ricorrente lamenta che non sia stata rinnovata
l’istruttoria conformemente alla normativa vigente al momento della
presentazione dell’istanza.
Il motivo è infondato.
Quanto alla problematica della successione della normativa nel tempo occorre
applicare al caso di specie la consolidata giurisprudenza che in materia
edilizia – urbanistica ha evidenziato come in ipotesi di ius superveniens in
materia urbanistica l'effetto demolitorio (perciò naturalmente retroattivo)
della sentenza di annullamento (posto anche a tutela del principio secondo cui
la durata del processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione) deve
coordinarsi ed equilibrarsi con i principi di continuità e necessità dell'azione
amministrativa, scaturendo da detto contemperamento la regola secondo cui
l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza concessoria denegata
con il provvedimento annullato va riferito alla situazione di fatto e di diritto
vigente al momento in cui viene notificata la sentenza di 1°grado, restando
opponibili al privato eventuali atti adottati in pendenza del ricorso
giurisdizionale (C.S. V 8.6.2000 n. 3249, C.S. 345/99, C.S. 53/98, C.S. a.p.
1/1986, TAR Puglia, Bari, 3 febbraio 2004 n. 380).
Ne consegue che la pretesa della ricorrente di ottenere la rinnovazione
dell’istruttoria con applicazione della normativa vigente al momento della
presentazione dell’istanza è infondata. Nel caso di specie, infatti, deve essere
applicata la disciplina medio tempore entrata in vigore e recata dalla
deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2008 n. 551 emanata prima del
deposito della sentenza del TAR Liguria 1774/08.
Quanto poi alla circostanza che l’amministrazione a seguito della sentenza del
TAR Liguria 1774/08 abbia fatto riferimento alla relazione istruttoria non
sembra assumere rilievo posto che la sentenza in questione ha annullato il
decreto n. 61/08 per difetto di motivazione in ordine alla presenza di avifauna
tutelata, non censurando la predetta relazione istruttoria. Esigenze di economia
procedimentale hanno, quindi, indotto l’amministrazione a fare proprie le
risultanze della relazione istruttoria allegata al decreto n. 61/08.
Con il secondo motivo si contestano alcuni aspetti della richiesta istruttoria.
In primo luogo si contesta l’affermazione delle Regione secondo la quale non
sarebbero stati allegati i titoli di disponibilità delle aree. A tal riguardo
l’art. 4, comma 5, delle norme tecniche per la procedura di screening di cui
alla deliberazione di Giunta Regionale 12 luglio 2002 n. 652, prevede che “la
documentazione deve inoltre contenere il titolo d’uso dell’area e l’attestazione
della conformità urbanistica dell’intervento”. Il tenore della norma è chiaro
nel prevedere non soltanto l’indicazione, da parte del richiedente, del titolo
di disponibilità delle aree ma anche il deposito del titolo stesso come fatto
palese dal verbo “contenere” che si riferisce alla materialità di titolo e non
già alla mera indicazione dello stesso.
In secondo luogo si contesta l’affermazione della Regione, secondo cui non
sarebbe comprensibile come possano avvenire gli interventi di manutenzione
dell’opera. A tal riguardo, pur trattandosi di valutazioni tecniche, il
Collegio, osserva come effettivamente la ricorrente affermi di avere intenzione
di ricollocare, una volta realizzata l’opera, nella posizione originaria il
terreno asportato e il cotico erboso accantonato a copertura completa delle
fondazioni e delle piste temporanee di cantiere. Orbene se si tiene conto che le
piazzole saranno raggiungibili mediante piste, che si dipartono dalla viabilità
esistente, della lunghezza variabile trai 20 e i 50 metri, appare evidente che
la regione abbia inteso richiedere specificazioni sulle modalità con cui saranno
raggiunte le piazzole una volta riposizionato il manto erboso esistente ed
eliminate le piste realizzate per la posa in opera delle torri.
La richiesta, pertanto, non appare né illogica né irrazionale.
In terzo luogo si contesta l’affermazione secondo la quale non sarebbe chiaro se
l’elettrodotto di collegamento con la rete elettrica segua la viabilità
esistente. Deve, in primo luogo, rilevarsi come la dgr 551/08 preveda l’obbligo
di interramento dei cavidotti di allaccio alla rete di distribuzione solo ed
esclusivamente lungo la viabilità esistente. Ciò posto non risulta chiaro se
tale prescrizione sia rispettata o meno dal momento che le tavole di progetto nn.
13 e 14, pure indicate in ricorso, non risultano agli atti.
La censura deve, pertanto, essere disattesa.
In quarto luogo si lamenta che la relazione istruttoria faccia riferimento alla
presenza dell’aquila reale. A tal riguardo occorre rilevare come in seguito
all’annullamento del decreto 61/08 e all’emanazione della DGR 551/08
l’amministrazione abbia richiesto alla ricorrente lo svolgimento di un
monitoraggio della durata annuale dell’avifauna e della chirotterofauna.
Legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha richiesto il monitoraggio secondo
le modalità di cui alla dgr 551/08 medio tempore sopravvenuta.
La censura è, pertanto, generica e inammissibile.
In quinto luogo si lamenta come la relazione paesaggistica non sia richiesta
dalla normativa. In realtà l’art. 4 delle norme tecniche per la procedura di
screening prevede tra i contenuti della richiesta di attivazione della procedura
di screening anche la coerenza con gli strumenti di programmazione
pianificazione vigenti. Ne consegue, nel caso in cui l’opera debba essere
insediata in un’area vincolata, la necessità della relazione paesaggistica
ovvero comunque di un documento di contenuti e approfondimenti similare.
La censura deve, quindi, essere disattesa.
Con il terzo motivo si lamenta la scarsa chiarezza delle richieste istruttorie
della regione. La censura è infondata avuto riguardo sia all’analiticità della
relazione istruttoria sia alla puntualità delle richieste che la nota impugnata
indica con i profili rilevanti ai fini dell’istruttoria.
Con il quarto motivo si censura, ratione temporis, l’applicazione al caso di
specie della DGR 551/08.
Il motivo è infondato per quanto già esposto in sede di scrutinio del primo
motivo.
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente,
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00
(quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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