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T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829


DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Demanio marittimo - Nuove opere eseguite in prossimità del demanio - Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mancanza - Ingiunzione di rimessione in pristino - Atto dovuto e vincolato. In caso di nuove opere eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione della Capitaneria di Porto l’ingiunzione di rimessione in pristino si configura- ex art. 55 comma 5 cod. nav. - come un atto dovuto e vincolato. Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Manufatti in prossimità del demanio - Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mutamenti nella struttura del manufatto - Necessità - Anche in presenza di precedente autorizzazione - Ragioni. Non occorre il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di cui all'art. 55 c. nav. tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della costruzione; laddove, invece, per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di "nuova opera", non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto deve nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione (T.A.R. Lazio, III, 9.9.2002, n. 7714; conformi T.A.R. Sardegna, I, 20.4.2007, n. 709; T.A.R. Campania, VII, 5.12.2006, n. 10399). Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Costruzioni prossime al mare - Esclusione dell’autorizzazione in caso di specifica previsione in PRG - Art. 55, c. 4 cod. nav - Interpretazione - Mera variante normativa al PRG - Insufficienza. L’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale “l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima”, deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati dall’autorità marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I, 14.6.2005, n. 995), e non concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G.. Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01829/2010 REG.SEN.
N. 00680/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 680 del 2006, proposto da:
Maurizio Salvadori, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Liguria 17 s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;

contro

Ministero delle infrastrutture, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ingiunzione 16 giugno 2006 del Comandante della Capitaneria di porto di Savona.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 19.7.2006 il signor Maurizio Salvadori, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Liguria 17 s.r.l., ha impugnato l’ingiunzione di sgombero 16.6.2006, n. 1 emessa ex artt. 54 e 55 cod. nav. dalla Capitaneria di porto di Savona, che gli contesta di avere realizzato, su di un preesistente fabbricato (ex albero Sartori) sito nel comune di Pietra Ligure, insistente su area privata al confine con il demanio marittimo all’interno dei trenta metri dallo stesso, alcune varianti non autorizzate, consistenti: 1) nello spostamento dei volumi relativi ad un box adiacente il fabbricato dal piano strada all’ultimo piano dello stesso, elevando in questo modo la struttura dagli iniziali mt. 13,70 a mt. 18,00; 2) nella realizzazione di balconi in aggetto sul demanio marittimo, diversi per forma da quelli preesistenti, in violazione dell’art. 1161 cod. nav..

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 10 legge n. 241/1990 e s.m.i.. Difetto di istruttoria e/o di motivazione.

L’atto ingiuntivo non conterrebbe un benché minimo accenno ai motivi per i quali le osservazioni presentate dalla società sarebbero superabili.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 cod. nav.. Ecesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione.

La ricomposizione architettonica dell’edificio mediante lo spostamento dei volumi relativi ad un box adiacente il fabbricato dal piano strada all’ultimo piano dello stesso non integra il concetto di “nuova opera” di cui all’art. 55 cod. nav., e ciò anche in base all’art. 24 delle norme attuative del P.R.G..

Inoltre, ai sensi dell’art. 55 comma 4 c.d. nav., l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 31.8.2006, n. 293 la Sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

1. In generale, si osserva che l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso.

In ogni caso, il vizio formale concernente la dedotta violazione degli artt. 8 e 10 della L. n. 241/1990 è superabile mercé la sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies della medesima legge: in caso di nuove opere (vedi infra) eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione l’ingiunzione di rimessione in pristino si configura infatti - ex art. 55 comma 5 cod. nav. - come un atto dovuto e vincolato.

La violazione dell’art. 10 L. n. 241/1990, quand’anche accertata, non potrebbe dunque condurre all’annullamento dell’atto, essendo palese, per la natura vincolata del provvedimento, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

2. Secondo la giurisprudenza amministrativa deve ritenersi sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento ogni opera che comporti una modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi attraverso l'edificazione di nuovi manufatti o la modificazione esteriore (sagoma) di quelli esistenti, con esclusione delle sole modifiche interne.

In tal senso, si è affermato che non occorre il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di cui all'art. 55 c. nav. tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della costruzione; laddove, invece, per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di "nuova opera", non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto deve nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione (T.A.R. Lazio, III, 9.9.2002, n. 7714; conformi T.A.R. Sardegna, I, 20.4.2007, n. 709; T.A.R. Campania, VII, 5.12.2006, n. 10399).

Per il resto, l’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale “l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima”, deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati dall’autorità marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I, 14.6.2005, n. 995), e non concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G..

E ciò, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha comunque provato l’intervenuta approvazione della variante normativa di cui all’art. 24 delle norme di attuazione del P.R.G. da parte dell’autorità marittima.

Da ultimo, si osserva che il provvedimento impugnato si fonda anche sull’accertata occupazione abusiva del demanio realizzata mediante la costruzione di balconi in aggetto sullo stesso, rispetto alla quale nulla è detto in ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Santo Balba, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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