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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829
DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Demanio marittimo - Nuove opere eseguite
in prossimità del demanio - Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mancanza -
Ingiunzione di rimessione in pristino - Atto dovuto e vincolato. In caso di
nuove opere eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione
della Capitaneria di Porto l’ingiunzione di rimessione in pristino si configura-
ex art. 55 comma 5 cod. nav. - come un atto dovuto e vincolato. Pres. Balba,
Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato).
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829
DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Manufatti in prossimità del demanio -
Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mutamenti nella struttura del manufatto -
Necessità - Anche in presenza di precedente autorizzazione - Ragioni. Non
occorre il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di
cui all'art. 55 c. nav. tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un
manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero
alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della
costruzione; laddove, invece, per effetto dei lavori, muti la struttura del
manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di "nuova opera", non
potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella
in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto deve
nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere
autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione
rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione (T.A.R.
Lazio, III, 9.9.2002, n. 7714; conformi T.A.R. Sardegna, I, 20.4.2007, n. 709;
T.A.R. Campania, VII, 5.12.2006, n. 10399). Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv.
Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I -
20 aprile 2010, n. 1829
DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Costruzioni prossime al mare -
Esclusione dell’autorizzazione in caso di specifica previsione in PRG - Art. 55,
c. 4 cod. nav - Interpretazione - Mera variante normativa al PRG -
Insufficienza. L’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale
“l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al
mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati
dall'autorità marittima”, deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può
essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato
specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali
o attuativi approvati dall’autorità marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I,
14.6.2005, n. 995), e non concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G..
Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture
(Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01829/2010 REG.SEN.
N. 00680/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 680 del 2006, proposto da:
Maurizio Salvadori, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
società Liguria 17 s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Ministero delle infrastrutture, in persona del Ministro in carica, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con
domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ingiunzione 16 giugno 2006 del Comandante della Capitaneria di porto di
Savona.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. Angelo Vitali e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19.7.2006 il signor Maurizio Salvadori, in
proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Liguria 17 s.r.l.,
ha impugnato l’ingiunzione di sgombero 16.6.2006, n. 1 emessa ex artt. 54 e 55
cod. nav. dalla Capitaneria di porto di Savona, che gli contesta di avere
realizzato, su di un preesistente fabbricato (ex albero Sartori) sito nel comune
di Pietra Ligure, insistente su area privata al confine con il demanio marittimo
all’interno dei trenta metri dallo stesso, alcune varianti non autorizzate,
consistenti: 1) nello spostamento dei volumi relativi ad un box adiacente il
fabbricato dal piano strada all’ultimo piano dello stesso, elevando in questo
modo la struttura dagli iniziali mt. 13,70 a mt. 18,00; 2) nella realizzazione
di balconi in aggetto sul demanio marittimo, diversi per forma da quelli
preesistenti, in violazione dell’art. 1161 cod. nav..
A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 10 legge n. 241/1990 e
s.m.i.. Difetto di istruttoria e/o di motivazione.
L’atto ingiuntivo non conterrebbe un benché minimo accenno ai motivi per i quali
le osservazioni presentate dalla società sarebbero superabili.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 cod. nav.. Ecesso di
potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o
di motivazione.
La ricomposizione architettonica dell’edificio mediante lo spostamento dei
volumi relativi ad un box adiacente il fabbricato dal piano strada all’ultimo
piano dello stesso non integra il concetto di “nuova opera” di cui all’art. 55
cod. nav., e ciò anche in base all’art. 24 delle norme attuative del P.R.G..
Inoltre, ai sensi dell’art. 55 comma 4 c.d. nav., l'autorizzazione non è
richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in
piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture, controdeducendo
nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 31.8.2006, n. 293 la Sezione ha rigettato la domanda incidentale
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal
collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In generale, si osserva che l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto
delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del
procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle
argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della
giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e
logicamente resa a sostegno dell'atto stesso.
In ogni caso, il vizio formale concernente la dedotta violazione degli artt. 8 e
10 della L. n. 241/1990 è superabile mercé la sanatoria giurisprudenziale di cui
all’art. 21-octies della medesima legge: in caso di nuove opere (vedi infra)
eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione l’ingiunzione
di rimessione in pristino si configura infatti - ex art. 55 comma 5 cod. nav. -
come un atto dovuto e vincolato.
La violazione dell’art. 10 L. n. 241/1990, quand’anche accertata, non potrebbe
dunque condurre all’annullamento dell’atto, essendo palese, per la natura
vincolata del provvedimento, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato.
2. Secondo la giurisprudenza amministrativa deve ritenersi sottoposta
all'autorizzazione del capo del compartimento ogni opera che comporti una
modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi attraverso l'edificazione di nuovi
manufatti o la modificazione esteriore (sagoma) di quelli esistenti, con
esclusione delle sole modifiche interne.
In tal senso, si è affermato che non occorre il rilascio da parte della
Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di cui all'art. 55 c. nav. tutte le
volte in cui l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di
manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene,
rimanendo inalterata la struttura della costruzione; laddove, invece, per
effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto, non si è in presenza di
ristrutturazione, ma di "nuova opera", non potendo sussistere alcuna
assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di
realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto deve nuovamente
valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato,
essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla
base di una diversa configurazione della costruzione (T.A.R. Lazio, III,
9.9.2002, n. 7714; conformi T.A.R. Sardegna, I, 20.4.2007, n. 709; T.A.R.
Campania, VII, 5.12.2006, n. 10399).
Per il resto, l’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale “l'autorizzazione
non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste
in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima”,
deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto
qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto
(mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati
dall’autorità marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I, 14.6.2005, n. 995), e non
concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G..
E ciò, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha comunque provato
l’intervenuta approvazione della variante normativa di cui all’art. 24 delle
norme di attuazione del P.R.G. da parte dell’autorità marittima.
Da ultimo, si osserva che il provvedimento impugnato si fonda anche
sull’accertata occupazione abusiva del demanio realizzata mediante la
costruzione di balconi in aggetto sullo stesso, rispetto alla quale nulla è
detto in ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese di
giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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