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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Obbligo di conformità allo strumento
urbanistico - Fondamento - Vincoli di fonte legale - Rispetto - Necessità -
Fattispecie: fascia di rispetto stradale. Anche le opere edilizie
qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità allo
strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di fonte
legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico (nella specie,
vincolo di rispetto stradale; cfr. anche Cons. di St., V, 27.8.1999, n. 1006,
relativamente alla collocazione di un’opera pertinenziale in un'area ricadente
nella fascia di rispetto cimiteriale). Pres. Balba, Est. Vitali -C.A. (avv.
Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero). TAR LIGURIA, Sez. I - 20
aprile 2010, n. 1831
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza - Presupposti - Volume minimo -
Inidoneità a destinazioni autonome - Vincolo a servizio dell’edificio
principale. La nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente,
oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio
principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio
principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali,
a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario. Pres.
Balba, Est. Vitali -C.A. (avv. Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero).
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01831/2010 REG.SEN.
N. 01753/2001 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2001, proposto da:
Calcagno Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Damonte, con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di Cogoleto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova,
via XX Settembre 14/12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del comune di Cogoleto 1.1.2001, n. 128, di ripristino dello
stato dei luoghi mediante demolizione di un manufatto abusivo adibito in parte a
uso fienile e in parte a stalla per cavalli.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cogoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 l’avv. Angelo Vitali e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 1.12.2001 il signor Calcagno Antonio ha
impugnato, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in via cautelare,
l’ordinanza del comune di Cogoleto 1.1.2001, n. 128, di ingiunzione del
ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di un manufatto abusivo
adibito in parte a uso fienile e in parte a stalla per cavalli, realizzato in
via Bricco Falò, sul mappale n. 395 foglio n. 14 del catasto.
Con ordinanza 10.1.2002, n. 10 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, in
considerazione della presentazione di una istanza di accertamento di conformità
ex art. 13 L. 47/1985.
Con provvedimento dirigenziale 11.6.2003, n. 11515 il comune ha respinto la
sanatoria, con la motivazione che il manufatto non rientra - per superficie,
volume ed ubicazione - nella nozione di pertinenza urbanistica, un tempo
soggetta al regime di autorizzazione, e che è stato costruito all’interno della
fascia di rispetto di ml. 10 dalla strada vicinale via Bricco Falò, in
violazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente per la zona agricola generica.
Tale ultimo provvedimento (diniego di sanatoria) è stato impugnato dai signori
calcagno Giampiero e Nicoletta, in qualità di eredi del padre, nel frattempo
deceduto.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti deducono tre motivi di gravame, come
segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Legge 47/1985.
Il manufatto in questione risalirebbe a tempi immemorabili e – comunque - ad un
periodo sicuramente anteriore all’introduzione dell’obbligo di munirsi della
licenza edilizia.
Per quanto riguarda la strada adiacente il manufatto, essa sarebbe privata e di
proprietà esclusiva dei signori Calcagno.
2. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 legge n. 47/1985. Eccesso di potere.
Contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione comunale, il manufatto in
questione presenterebbe le caratteristiche della pertinenza rispetto all’azienda
agricola condotta dal signor Giampiero Calcagno.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
Il diniego sarebbe carente di motivazione sia rispetto alla datazione
dell’immobile (collocata successivamente agli anni sessanta), sia rispetto alla
ritenuta mancanza delle caratteristiche della pertinenza urbanistica.
Si è costituito in giudizio il comune di Cogoleto, instando per la reiezione del
ricorso.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto dal
collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente occorre prendere atto che il ricorso introduttivo avverso
l’ordinanza di demolizione è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse, in quanto l'istanza di sanatoria successivamente presentata comporta
il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo
provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (T.A.R. Campania-Napoli,
III, 8.6.2009, n. 3150).
Con il che, il thema decidendum si concentra sull’impugnazione del
provvedimento di diniego di sanatoria, che i ricorrenti hanno fatto oggetto di
ricorso per motivi aggiunti e rispetto al quale confermano di avere tuttora
interesse alla decisione (cfr. la memoria depositata il 27.3.2010, p. 4).
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
1. Quanto alla affermata vetustà dell’immobile (ove realizzato prima della l. 17
agosto 1942 n. 1150, quando cioè lo "ius aedificandi" era considerato
pura estrinsecazione del diritto di proprietà), essa è contestata
dall’amministrazione, sicché era preciso onere del ricorrente fornire –
quantomeno - un principio di prova circa la preesistenza dell’immobile rispetto
al 1942.
Difatti, spetta al soggetto che chiede il rilascio della licenza di costruzione
in sanatoria l'onere di dimostrare, anche a mezzo di indizi di prova, il fatto
che si sostiene e l'epoca del riscontrato abuso edilizio (Cons. di St., IV,
12.2.2010; T.A.R. Piemonte, I, 4.9.2009, n. 2247).
Per quanto concerne invece la distanza del manufatto dalla strada, non rileva il
carattere privato di quest’ultima, posto che lo stesso ricorrente la definisce,
nella relazione illustrativa a corredo della domanda di sanatoria (doc. 3 delle
produzioni 29.4.2009 di parte resistente), come strada vicinale di tipo F
(strada locale) assimilabile a quelle comunali (cfr. art. 2 commi 1 e 2 del D.
Lgs. 3.4.1992, n. 285), e dunque come strada sicuramente destinata ad uso
pubblico (art. 3 comma 1 n. 52 del D. Lgs. n. 285/1992 cit.), soggetta come tale
alla fascia di rispetto di 10 m. stabilita dall’art. 26 comma 2 lett. e) del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (ripreso dall’art. 39 delle N.T.A. al P.R.G. del
comune di Cogoleto).
2. Il motivo di diniego concernente la distanza dalla strada appare già di per
sé dirimente, in quanto, anche a voler ammettere che il fabbricato in questione
costituisca pertinenza urbanistica di un edificio già esistente, esso sarebbe
comunque soggetto alla fascia di rispetto stradale, posto che anche le opere
edilizie qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità
allo strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di
fonte legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico (così Cons.
di St., V, 27.8.1999, n. 1006, relativamente alla collocazione di un silos
metallico, pertinenziale ad un opificio industriale, in un'area ricadente nella
fascia di rispetto cimiteriale).
In ogni caso, la nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente,
oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio
principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio
principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali,
a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario.
Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dall’amministrazione comunale, la
costruzione ha una superficie (superiore a 100 mq.) ed un volume (circa 370 mc.)
assolutamente apprezzabili, ed è adibita in parte a fienile e in parte a stalla
(cfr. anche la relazione illustrativa a corredo della domanda di sanatoria, doc.
3 delle produzioni 29.4.2009 di parte resistente, p. 1), onde essa non pare
affatto oggettivamente destinata a servizio di un altro immobile principale
(peraltro neppure chiaramente individuato nella sua consistenza edilizia), bensì
– secondo la destinazione soggettivamente impressale dal proprietario -
dell’impresa di allevamento da questi esercitata.
Ne consegue che la stessa non può rientrare nella nozione di pertinenza.
3. Come detto, la motivazione del diniego appare congrua e sufficiente, sia
rispetto alla datazione dell’immobile (non avendo il ricorrente assolto
all’onere – su di lui gravante - di provarne l’anteriorità), sia rispetto alla
ritenuta mancanza nel manufatto delle caratteristiche della pertinenza
urbanistica.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In parte dichiara improcedibile ed in parte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Cogoleto, delle
spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e
C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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