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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1936
DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Proprietario attuatore -
Previsione a suo carico della realizzazione di opere eccedenti il valore del
contributo di urbanizzazione - Legittimità. Sono legittime le pattuizioni
della convenzione urbanistica che accollino al proprietario - attuatore la
realizzazione di opere eccedenti il valore del contributo di urbanizzazione
(C.S. V 10.6.1998 n. 807, Tar Lombardia Brescia 27.7.2005 n. 784). Pres. Balba,
Est. Morbelli - M. s.r.l. (avv.ti Gerbi e Greco) c. Comune di Varazze (avv.
Viscardi) e Regione Liguria (avv.ti Castagnoli e Sommariva). TAR LIGURIA,
Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1936
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01936/2010 REG.SEN.
N. 00801/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2009, proposto da:
Marina di Varazze s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, con domicilio eletto presso
Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Varazze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Viscardi, domicilio in Genova, via dei Mille n. 9 presso la
Segreteria del T.A.R. Liguria;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso
dagli avv. Leonardo Castagnoli, Michela Sommariva, con domicilio eletto in
Genova, via Fieschi n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del responsabile dell'area urbanistica del Comune di Varazze 8
giugno 2009 prot. n. 20090, di ogni atto antecedente, presupposto, conseguente e
comunque connesso e segnatamente del verbale della riunione del collegio di
vigilanza in data 21 maggio 2009; della nota del dirigente comunale dell'area
impianti tecnologici a rete 15 maggio 2009 prot. n. 17196; occorrendo, del
parere della Regione Liguria 1 aprile 2009 prot. n. 94/2009/53284; del
provvedimento del dirigente del 1° settore servizio demanio marittimo del Comune
di Varazze 25 luglio 2009 prot. n. 26297 recante diniego allo svincolo integrale
ed alla restituzione della fideiussione bancaria 27 settembre 2002 n. 170;del
verbale del Collegio di Vigilanza in data 20 luglio 2009,di ogni altro atto
antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Varazze e di Regione
Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il dott. Luca Morbelli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 4 agosto 2009 al Comune di Varazze, alla Regione
Liguria, alla Provincia di Savona all’Agenzia del Demanio e depositato in data
28 agosto 2009 la società Marina di Varazze, ha impugnato, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 11 l. 241/90, dell’art. 6 d.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509e
58 l.r. 4.9.1997 n. 36, violazione della convenzione per l’attuazione dello
strumento urbanistico esecutivo per l’ampliamento del porto turistico di Varazze
27 settembre 2002, difetto di presupposto e di motivazione, travisamento e
contraddittorietà, in quanto la pretesa del Comune di Varazze di ottenere la
differenza tra la somma quantificata nella convenzione urbanistica per il costo
delle opere di urbanizzazione e il costo effettivamente sostenuto per la loro
realizzazione contrasterebbe con il tenore della convenzione urbanistica con la
quale la società ricorrente si era bensì assunta l’obbligo di realizzare una
serie di opere e non già quella di corrispondere il relativo costo;
2) violazione dell’art. 7 l. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento, violazione dell’art. 10 – bis l. 241/90, in quanto il
provvedimento con cui il Comune di Varazze ha chiesto alla ricorrente di versare
la somma di €. 1.022.498,32 non è stato proceduto dalla comunicazione di avvio
del procedimento;
3) illegittimità derivata, in quanto il provvedimento 25 luglio 2009 prot. 26297
con cui il Comune di Varazze ha rifiutato lo svincolo della fideiussione sarebbe
afflitto, in via derivata, dagli stessi vizi che inficiavano il precedente
provvedimento 8 giugno 2009;
4) violazione della convenzione per l’attuazione dello strumento urbanistico
esecutivo per l’ampliamento del porto turistico di Varazze 27 settembre 2002,
violazione dell’art. 1396 c.c. difetto di presupposto, in quanto la fideiussione
in questione è stata prestata esclusivamente a garanzia della realizzazione
delle opere.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa
sospensiva, dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di Varazze.
Con ordinanza 18 settembre 2009 n. 347 veniva accolta l’istanza incidentale di
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente al
provvedimento del Comune di Varazze 8 giugno 2009 n. prot. 20090.
Si costituiva in giudizio la Regione Liguria.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2010 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto avverso i provvedimenti con cui il Comune di
Varazze ha richiesto alla ricorrente la differenza tra il costo sostenuto per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica
27 settembre 2002 e quello stimato nella predetta convenzione ed ha negato lo
svincolo integrale e la restituzione della fideiussione a suo tempo stipulata a
garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il ricorso è fondato.
La vicenda può essere ricostruita come segue.
In data 12 giugno 2002 veniva stipulato accordo di programma per la costruzione
di porto turistico di Varazze. Successivamente veniva assentita alla ricorrente
concessione demaniale 27 settembre 2002 rep 8661. In data 27 settembre 2002
veniva stipulata convenzione urbanistica per l’attuazione delle previsioni
edificatorie e urbanistiche del progetto di ampliamento del porto.
L’art.1 della convenzione urbanistica prevedeva l’obbligo per la ricorrente di
realizzare a propria cura e spese una serie di opere di urbanizzazione
richiamate nello stesso articolo.
Il costo delle opere di urbanizzazione, stimato sulla base del progetto
definitivo, era quantificato in €. 4.845.396, 91 oltre ad IVA nella misura di
legge. Gli oneri di concessione edilizia erano invece quantificati in €.
1586441,27.
Realizzate le opere di cui sopra la società chiedeva lo svincolo della
fideiussione ma il Comune di Varazze, opponeva che il costo effettivo di
realizzazione delle opere era inferiore alla stima delle stesse. Veniva, quindi,
richiesto parere alla Regione Liguria, ottenuto il quale, il Comune di Varazze
chiedeva alla ricorrente il pagamento della differenza, negando, altresì, lo
svincolo della fideiussione .a suo tempo prestata.
Il Collegio rileva che l’art. 27, comma 5, l.1150/1942 stabilisce:
“L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2)
l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle
lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve
essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione”.
In linea di prima approssimazione il contenuto normativo della convezione
urbanistica riguarda l’assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria e di
una parte degli oneri di urbanizzazione secondaria. Ciò può avvenire anche
mediante assunzione dell’obbligazione di realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione.
La giurisprudenza ha ammesso poi la legittimità di pattuizioni della convenzione
urbanistica che accollino al proprietario – attuatore la realizzazione di opere
eccedenti il valore del contributo di urbanizzazione (C.S. V 10.6.1998 n. 807,
Tar Lombardia Brescia 27.7.2005 n. 784).
Nel caso di specie, pertanto, occorre indagare l’intenzione delle parti per
stabilire se in convenzione urbanistica sia stata dedotta un obbligazione di
fare ovvero un’obbligazione di pagare.
L’art. 1 rubricato, oggetto della convenzione, stabilisce: “Costituisce oggetto
della presente Convenzione di cui le premesse ne fanno parte integrante e
sostanziale, l’attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche del
progetto di ampliamento del Porto…”;
L’art. 2, rubricato opere di urbanizzazione, stabilisce: “La società Giostel –
Marina di Varazze s.r.l. si obbliga nei confronti del Comune a realizzare a
propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione meglio individuate e
descritte negli elaborati grafici e descrittivi richiamati dalla presente
convenzione…”
L’art. 4 , rubricato scomputo dal contributo di concessione edilizia dei costi
relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, stabilisce: “1 Al
momento del rilascio delle concessioni ad edificare relative agli interventi
previsti nel piano particolareggiato, dal contributo dovuto dal soggetto
attuatore al comune per oneri di urbanizzazione, nella misura determinata ai
sensi del precedente articolo terzo sarà eseguito lo scomputo del costo delle
opere di urbanizzazione da realizzarsi ai sensi del primo comma del precedente
articolo secondo lettere a), c), d), e) g), h), i). saranno totalmente
scomputabili le opere dichiarate di interesse generale individuate dal
precedente articolo secondo. 2 Il costo delle opere di urbanizzazione sarà
stimato sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse e con riferimento
all’elenco prezzi delle opere edili pubblicato dal Prezziario delle Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova vigente al momento
della richiesta delle concessioni edilizie, ovvero – in via suppletiva –
dall’ultimo prezziario informativo per le opere edili pubblicato dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano. 3 Il soggetto
attuatore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire le opere tutte di urbanizzazione
ed a costruire i pertinenti vincoli di destinazione d’uso pubblico, secondo
quanto previsto dai precedenti articoli secondo e terzo, anche ove il costo
complessivo delle opere stesse dovesse risultare superiore all’importo
complessivo dei contributi dovuti al Comune, senza nulla avere a pretendere a
titolo di conguaglio per l’eventuale eccedenza…”
Risulta dall’esame degli articoli trascritti che le parti hanno inteso dedurre
in convenzione la realizzazione delle opere e non già il valore delle stesse
atteso che il Comune si è premurato di precisare che un eventuale eccedenza del
costo di realizzazione delle opere stesse rispetto al importo dei contributi di
urbanizzazione non dovesse dare luogo a conguaglio.
Tale clausola è indicativa della volontà di dedurre in convenzione la
realizzazione delle opere e non già al loro valore. In questo senso è
significativo che il Comune non avesse imposto nella convenzione la clausola
regolatrice dell’ipotesi poi verificatasi in cui il costo delle opere di
urbanizzazione pur superiore ai contributi di urbanizzazione fosse inferiore
alla stima. Tale modus operandi indica chiaramente che il Comune riteneva
irrilevante l’evenienza, atteso che comunque le opere specificamente individuate
sarebbero state realizzate.
Alla luce di tali osservazioni appaiono prive di qualsiasi consistenza le
argomentazioni difensive del Comune e della Regione. Da un lato, infatti, si
sostiene che se il Comune avesse conosciuto l’effettivo costo delle opere in
questione avrebbe richiesto al soggetto attuatore di realizzare opere ulteriori.
Sul punto è agevole replicare che il Comune ben avrebbe potuto sindacare i costi
delle opere di urbanizzazione così come indicati dal soggetto attuatore e ove si
fosse reso conto della loro incongruenza per eccesso ben avrebbe potuto
richiedere la realizzazione di opere ulteriori. La Regione, invece, sostiene che
nel complesso sistema normativo relativo alla fattispecie il valore delle opere
di urbanizzazione assume valore essenziale al pari della loro individuazione.
L’argomento non convince in quanto urta contro il tenore letterale della
convenzione e l’intenzione comune quale emerge dal testo. Il Comune avrebbe
potuto individuare gli obblighi incombenti sul soggetto attuatore in termini di
valore delle opere ovvero prevedendo comunque la corresponsione delle
differenza. Ciò, tuttavia, non è stato fatto. Appare, pertanto, ultroneo
risalire ad altri atti precedenti e preliminari a fronte dell’inequivoco tenore
dell’accordo avente ad oggetto solo la realizzazione delle opere e non già la
corresponsione di alcunché. Si potrà forse dire che il Comune non è stato in
grado di tradurre adeguatamente sul piano convenzionale la disciplina a monte ma
non si può affermare né che il testo della convenzione sia poco chiaro, così da
consentire di ricorrere ad fonti eteronome per la ricostruzione dell’intento
delle parti, né che oggetto della convenzione fosse un fare e non già un dare o
meglio un pagare.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con l’annullamento degli atti
impugnati e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso epigrafe e per l’effetto
annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle
spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00)
oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Vitali, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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