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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 18 giugno 2010, n. 5506
RIFIUTI - Abbandono - Obbligo di rimozione e smaltimento - Proprietario -
Assenza di prove in ordine alla cooperazione nell’abbandono - Illegittimità.
L’obbligo di rimozione e smaltimento non può essere accollato in modo automatico
al proprietario, a carico del quale non vi siano prove dell’avvenuta
cooperazione nell’illecita attività di abbandono. Pres. Balba, Est. Peruggia -
B. s.r.l. (avv.ti Manzi, Gerbi e Massa) c. Comune di Sarzana (avv. Cozzani) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 18 giugno 2010, n. 5506
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05006/2010 REG.SEN.
N. 00014/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2005, proposto dalla srl BI.Ma
corrente a Sarzana in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dagli avvocati Mauro Manzi, Giovanni Gerbi e Francesco Massa, con
domicilio eletto presso gli ultimi due a Genova in via Roma 11.1;
contro
Comune di Sarzana, in persona del
sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Cozzani, con
domicilio eletto presso l’avvocato Vittorio Corte a Genova in via Mameli 1-2;
per l'annullamento
dell’ordinanza 28.10.2004, n. 237 del dirigente il comune di Sarzana.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale;
vista la propria ordinanza 13.1.2005, n. 14;
viste le memorie depositate dalle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. Paolo Peruggia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La BIMA srl espone di essere proprietaria di un fondo ubicato in località Bozi
di Saudino e si ritiene lesa dall’ordinanza 28.10.2004, n. 237 con cui il
dirigente comunale ha ingiunto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
abbandonati o depositati in modo incontrollato nello stagno esistente nella
località. Per ciò l’interessata ha notificato l’atto 22.12.2004, depositato il
5.1.2005, con cui denuncia:
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, eccesso
di potere per sviamento, violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241.
Violazione dell’art. 14 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, con riferimento agli articoli
6 e 8 del medesimo decreto. Difetto del presupposto.
Con ordinanza 13.1.2005, n. 14 il tribunale ha accolto la domanda cautelare per
la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio con atto depositato il
20.1.2005, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Le parti hanno depositato documenti.
L’amministrazione civica ha depositato un atto con cui si è costituita in
giudizio a ministero di un nuovo difensore.
Parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
L’impugnazione è relativa ad un provvedimento con cui l’amministrazione comunale
di Sarzana ha ingiunto all’interessata la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
abbandonati nel fondo di proprietà, derivanti dalla pregressa lavorazione
dell’argilla.
Il procedimento derivò da un’indagine condotta dalla procura della Repubblica di
La Spezia, che aveva ipotizzato i reati di violazione delle norme sulla tutela
ambientale in conseguenza dell’attività di riqualificazione del sedime che
l’interessata aveva intrapreso: sulla scorta del carteggio intrattenuto con
l’ufficio inquirente l’amministrazione comunale ritenne integrata la violazione
dell’art. 14 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, per cui adottò l’atto impugnato. Esso si
basa tra l’altro sulle acquisizioni tecniche del consulente nominato dal
pubblico ministero presso il tribunale di La Spezia, che ha aveva qualificato
l’argilla movimentata dall’interessata come rifiuto non pericoloso.
Tanto premesso possono essere esaminati i motivi dedotti.
Con il primo di essi si denuncia la violazione delle regole procedimentali, in
quanto l’ordinanza sarebbe derivata da un ordine emesso extra ordinem dal pm al
comune, che per parte sua avrebbe acriticamente accolto le acquisizioni
istruttorie emerse nel corso della indagini. In ciò si sostanzierebbe un’altra
violazione, in quanto l’allegazione delle risultanze della consulenza licenziata
dal pubblico ministero avrebbe dovuto consigliare all’amministrazione comunale
di far precedere il provvedimento dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il collegio osserva che l’amministrazione ha probabilmente subito in qualche
misura l’iniziativa dell’ufficio inquirente, ma che tuttavia dal punto di vista
procedimentale non sembrano ravvisarsi le violazioni denunciate.
La comunicazione di avvio del procedimento di che si tratta era stata inviata
all’interessata con il precedente provvedimento impugnato nel ricorso RG
923/2004 pendente tra le stesse parti: in quell’occasione il comune aveva
esposto di procedere per una violazione connessa alla movimentazione
dell’argilla presente sul suolo di che trattasi, sì che ogni successiva
determinazione in tale senso poteva essere assunta dall’amministrazione, tenuto
soprattutto conto che già l’atto citato aveva qualificato l’argilla di che si
tratta come rifiuto non pericoloso.
Il motivo non può pertanto essere accolto.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 14 del cosiddetto
decreto Ronchi, in quanto non sarebbe stata accuratamente esaminata la natura
dei materiali presenti in loco, che non potevano costituire un presupposto della
fattispecie che è stata invece considerata come integrata.
A conforto dei propri assunti l’interessata deduce l’intervenuta assoluzione in
sede penale dei legali rappresentanti della società ricorrente (sentenza
26.2.2010, n. 375 del tribunale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana):
tuttavia il collegio rileva che la decisione del giudice ordinario non può allo
stato spiegare gli effetti invocati dalla difesa ricorrente, posto che manca in
atti la prova dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (art. 654
cpp).
Appare invece fondata e va accolta la censura con cui l’interessata denuncia la
scarsa accuratezza delle conclusioni che l’atto impugnato ha tratto, muovendo
dalle acquisizioni istruttorie in merito.
Era risultato infatti che sull’area di che si stratta erano stati accatastati
dei rifiuti ad opera di soggetti terzi rispetto all’attuale proprietà, sì che
l’obbligo di rimozione e smaltimento non può essere accollato in modo automatico
al proprietario, a carico del quale non vi siano prove dell’avvenuta
cooperazione nell’attività illecita.
Tale è la situazione in fatto, posto che la stessa sentenza del giudice penale
ha rimarcato che il consulente nominato dal pubblico ministero aveva
riconosciuto lo stato di abbandono del terreno in questione per il periodo
anteriore all’acquisto fattone dalla ricorrente.
Ne risulta confermata la denuncia di carenza del presupposto per l’adozione
dell’ordinanza impugnata, vista la confusa situazione probatoria che è emersa.
In conclusione il motivo è fondato e va accolto, derivandone l’annullamento
dell’ordinanza in questione.
Le spese di lite vanno invece interamente compensate tra le parti, vista la
reciproca parziale soccombenza, tenuto altresì conto che la situazione
probatoria ha subito un’evoluzione soprattutto nel periodo successivo
all’adozione dell’atto.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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