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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5565
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo stradale - Finalità - Sicurezza della
circolazione - Impianto di cantieri e deposito di materiali - Opere realizzate a
livello della sede stradale, non emergenti dal suolo - Rispetto delle distanze -
Obbligo. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale
non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di
prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili
di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla
sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla
più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile,
all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto
dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere
accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni,
sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con
riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass., II,
1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV, 18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n.
4927; T.A.R. Campania-Salerno, II, 9.4.2009, n. 1383). Pres. Balba, Est. Vitali
- L.G. e altro (avv. Gerbi) c. Comuen di Varazze (avv. Viscardi) - TAR
LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5565
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05565/2010 REG.SEN.
N. 01535/2004 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2004, proposto da:
Lagorara Carlo e Lagorara Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Varazze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Viscardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano
Vignolo in Genova, via Nizza, 4/17;
nei confronti di
A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio
eletto presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica 10/4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004, prot. 0031006, recante diniego
di approvazione di un progetto edilizio per la realizzazione di tre boxes auto
interrati pertinenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varazze e di A.N.A.S.
s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 l’avv. Angelo Vitali e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8.11.2004 i signori Lagorara Carlo e Lagorara
Giorgio hanno impugnato il provvedimento del comune di Varazze 6.9.2004, prot.
0031006, recante diniego di approvazione di un progetto edilizio per la
realizzazione di tre boxes auto interrati pertinenziali in via Cavour.
Il diniego è motivato con la circostanza che non risulta rispettata la fascia di
rispetto di m. 30 dal confine di strada di tipo A (autostrada), ex artt. 18 D.
Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada) e 28 D.P.R. 16.12.1992, n. 455, non
derogabili in virtù dell’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122.
A sostegno del gravame deducono un unico, articolato motivo di ricorso,
rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 122/89 e
dell’art. 28 del codice della strada (D.P.R.. 16.12.1992, n. 495). Difetto di
istruttoria e di presupposto. Travisamento. Difetto di motivazione.
Essi sostengono che la disposizione di cui all’art. 28 del codice della strada
non possa trovare applicazione nel caso – come quello di specie - in cui la
strada corra su di un rilevato posto a un notevole dislivello rispetto al
terreno sotto il quale sono destinati a sorgere i progettati boxes pertinenziali.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Varazze e A.N.A.S. s.p.a.,
controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 25.11.2004, n. 791 la Sezione ha respinto la domanda incidentale
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla udienza pubblica del 17 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto dal
collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova richiamare l’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 (recante il regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada), a mente del quale “le
distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare
nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni
o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a)
30 m per le strade di tipo A […]”.
Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il termine “fronteggianti” non
si riferisce affatto ai soli manufatti “in elevazione” rispetto al livello della
strada, bensì a tutte le costruzioni che si trovino, in proiezione orizzontale,
di fronte al confine stradale, e siano dunque finitime ad esso.
Per costante giurisprudenza, infatti, il divieto di costruire ad una certa
distanza dalla sede stradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè
come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali
emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla
sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua
incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare
una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per
l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di
materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi
connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla
normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il
livello della sede stradale (Cass., II, 1.6.1995, n. 6118; Cons. di St., IV,
18.10.2002, n. 5716; id., 25.9.2002, n. 4927; T.A.R. Campania-Salerno, II,
9.4.2009, n. 1383).
Del resto, già la normativa precedente (art. 4 del D.M. 1.4.1968) - rispetto
alla quale quella di cui all’art. 1 del D. Lgs. 16.12.1992, n. 495 si pone in
linea di coerente continuità – stabiliva che alle distanze da osservarsi nella
edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione
orizzontale, “va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali
scarpate”, con ciò confermando che, al fine di escludere l’applicazione della
fascia di rispetto stradale, non rileva che l’autostrada corra (come nel caso di
specie) su di un rilevato posto ad una quota superiore rispetto a quella del
terreno oggetto della progettata edificazione.
Per il resto, l’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122, nella parte in cui
consente di derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti, costituisce norma eccezionale, non applicabile – ex art. 14 disp. prel.
c.c. – oltre i casi in essa specificamente considerati (i divieti contenuti
negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi).
Ciò posto, in punto di fatto non è contestabile che le opere in questione
ricadano in pieno nella fascia di rispetto di 30 m. dalla proprietà autostradale
(cfr. la tavola “planimetria” allegata alla relazione tecnica 20.11.2004, doc. 3
delle produzioni 24.11.2004 di parte ricorrente, nonché lo stralcio planimetrico
catastale di cui al doc. 1 delle produzioni 24.11.2004 di parte comunale).
Donde la legittimità del diniego impugnato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del comune di Varazze ed in
€ 2.000,00 (duemila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di A.N.A.S. s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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