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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LIGURIA, sez. I - 6 marzo 2010, n. 981
DIRITTO URBANISTICO - Regione Liguria - Mutamento di destinazione d’uso senza
opere - Rilevanza - Denuncia di inizio attività - Art. 23 L. r. Liguria n. 16/08
- Fattispecie. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ipotesi
in cui si verifichi il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite
della l.r. Liguria n. 25/95, è assoggettato, ai sensi dell’art. 23 della L.r.
Liguria n. 16/08 alla denuncia di inizio attività (fattispecie relativa al
cambiamento della destinazione d’uso da commercio all’ingrosso a uffici). Pres.
Balba, Est. Morbelli - M. s.r.l. (avv.ti Loiaconi e Baroni) c. Comune di Taggia
(avv. Maugeri). TAR LIGURIA, sez. I - 6 marzo 2010, n. 981
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00981/2010 REG.SEN.
N. 00506/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2009, proposto da:
Mega s.r.l., in persona del legale rappresentante, Gem s.r.l., in persona del
legale rappresentante Gianfranco Modena, rappresentati e difesi dagli avv.
Cristina Loiaconi, Claudia Baroni, con domicilio eletto presso Cristina Loiaconi
in Genova, corso A. Saffi, 3/2;
contro
Comune di Taggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in
Genova, via Palestro 2/3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza prot. n. 26/2009 del 18.03.2009 emessa dal responsabile dello
sportello unico per l'edilizia del Comune di Taggia (Provincia di Imperia) e
notificata in data 25.03.2009 ove ordinava alla società ricorrente di
ripristinare le opere realizzate nel complesso immobiliare "ex fornaci bianche"
site nel Comune di Taggia località Arma e precisamente nel fabbricato "Attività
4"; di ogni altro atto preordinato presupposto conseguenziale e/o comunque
connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Luca
Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 maggio 2009 al Comune di Taggia e depositato in data
20 maggio 2009 i ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe
Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:
1) eccesso di potere, violazione dell’art. 40 l.r. 16/2008, violazione del
giusto procedimento contraddittorietà, in quanto, da un lato il manufatto non
era ancora completato mentre, dall’altro lato, il mutamento di destinazione
d’uso, quand’anche ipotizzabile sarebbe avvenuto senza opere, infine la
contestata mancanza del certificato di agibilità sarebbe del tutto irrilevante
in quanto i lavori sarebbero ancora in fase di esecuzione;
2) difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa motivazione, violazione
dell’art. 3 Costituzione, in quanto la società mega s.r.l. è comunque abilitata
allo svolgimento di attività commerciale onde la stessa sarebbe comunque
abilitata allo svolgimento della propria attività nello stabile oggetto del
provvedimento impugnato.
I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di
giudizio. Veniva, inoltre, formulata domanda risarcitoria.
Con ordinanza 4 giugno 2009 n. 92 venivano disposti incombenti istruttori.
Si costituiva in giudizio il Comune di Taggia.
Con ordinanza 16 luglio 2009 n. 506 veniva accolta l’istanza incidentale di
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e contestualmente
fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso l'ordinanza prot. n. 26/2009 del 18.03.2009 emessa
dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Taggia.
Il ricorso è infondato.
La vicenda oggetto del presente giudizio si colloca nell’ambito di una
ristrutturazione urbanistica del complesso ex Fornaci Bianchi di Taggia che si è
articolata in quattro ambiti: supermercato alimentare e non alimentare il primo,
galleria commerciale non alimentare il secondo, albergo il terzo e attività di
commercio all’ingrosso il quarto.
Tale ristrutturazione urbanistica è stata assentita con conferenza di servizi
che ha approvato una variante al p.r.g. prevedendo nuove destinazioni d’uso con
i relativi pesi insediativi.
Relativamente al quarto ambito la concessione edilizia 7239/03 prevedeva la
realizzazione di un fabbricato composto da un piano terreno di circa 1000 metri
quadri e di un piano interrato ad uso parcheggio e deposito pertinenziali il
tutto destinato a commercio all’ingrosso. Con successive denunce d’inizio di
attività furono assentite modifiche al piano interrato. Di esse appare
significativa la dia n. 202/07 che assentì il frazionamento del piano terreno in
cinque unità immobiliari di cui una fu destinata ad uffici di pertinenza
dell’attività di commercio all’ingrosso.
Il 23 maggio 2008 fu presentata la dichiarazione di fine lavori.
In data 19 gennaio 2009 l’ufficio tecnico eseguì un sopralluogo accertando che
l’unità n. 2 che avrebbe dovuto essere destinata ad uffici non autonomi ma
esclusivi e pertinenziali all’attività commerciale all’ingrosso era stata
allestita con pareti mobili quale sede amministrativa della società MEGA Impresa
di costruzioni edili e che l’autorimessa al piano interrato era utilizzata
esclusivamente dalla stessa impresa edile.
Veniva, quindi, inviata comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio in
data 16 febbraio 2009 alla quale faceva seguito la memoria procedimentale 24
febbraio 2009. Il procedimento si concludeva con l’impugnato provvedimento.
Ricostruita in questo modo la vicenda si passa all’esame dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce eccesso di potere, violazione dell’art. 40 l.r.
16/2008, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, in quanto, da un
lato, il manufatto non era ancora completato mentre, dall’altro lato, il
mutamento di destinazione d’uso, quand’anche ipotizzabile sarebbe avvenuto senza
opere; infine la contestata mancanza del certificato di agibilità sarebbe del
tutto irrilevante in quanto i lavori sarebbero ancora in fase di esecuzione.
Il motivo si articola in due censure. Con la prima si sostiene che il mutamento
di destinazione d’uso senza opera sarebbe irrilevante dal punto di vista
edilizio. Con la seconda si sostiene comunque che la destinazione dell’unità n.
2 a sede dell’impresa sarebbe comunque transitoria e cioè fino alla ultimazione
dei lavori.
Il primo assunto è infondato
Il mutamento di destinazione d’uso è certamente rilevante per il prg di Taggia
il quale stabilisce all’art. 5 delle n.t.a. che “Il cambiamento di destinazione
d’uso anche se non comporta l’esecuzione di opere edilizie è sottoposto a
concessione edilizia” .
La norma in questione è fatta salva dall’art. 88 della l.r. 16/2008 che concede
un termine di ventiquattro mesi alle amministrazioni locali per adeguare gli
strumenti urbanistici alla disciplina recata dalla legge. Pertanto quand’anche
la norma in questione fosse in contrasto con la disciplina di cui alla legge
regionale 16/08, nondimeno la stessa sarebbe fatta salva dalla norma transitoria
di cui alla legge stessa.
Deve, peraltro, rilevarsi come il mutamento di destinazione d’uso senza opere
non sia irrilevante per la legge 16/08, atteso che l’art. 13 contempla il
mutamento di destinazione d’uso senza opere nell’ipotesi in cui si verifichi il
passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7
aprile 1995, n. 25. E tale intervento è assoggettato dal successivo art. 23 alla
denuncia di inizio di attività.
Quindi per la citata legge regionale il mutamento di destinazione d’uso senza
opere è rilevante qualora determini il passaggio a diverse categorie di funzioni
di cui alla l.r. 25/95.
Tale intervento è assoggettato a dia dalla l.r. 16/08.
L’art. 7 della l.r. 7 aprile 1995 n. 25 poi distingue gli uffici (previsti alla
lettera d) dagli edifici per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la
distribuzione all'ingrosso di merci (previsti dalla lettera e).
Ne consegue che il cambiamento della destinazione d’uso da commercio
all’ingrosso ad uffici è rilevante.
Il p.r.g. di Taggia, con disposizione vigente per almeno un biennio successivo
all’entrata in vigore della legge regionale 16/08, assoggetta il mutamento di
destinazione d’uso, anche al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 13 a
concessione edilizia, oggi permesso di costruire.
Inoltre la normativa recata dalla variante al p.r.g. ha stabilito che le
destinazioni d’uso previste siano cogenti e inderogabili “le singole
destinazioni d’uso sono indicate negli atti ed elaborati progettuali e devono
intendersi prescrittive” (si cfr. relazione della conferenza di servizi sub doc
n. 7 delle produzioni del Comune di Taggia 1 luglio 2009)
In definitiva il cambiamento di destinazione d’uso in questione era rilevate ed
era vietato dalle norme urbanistiche di talchè lo stesso non sarebbe stato
ammissibile neppure ove richiesto in sede di rilascio di titolo edilizio.
Quanto alla definitività del mutamento di destinazione d’uso occorre rilevare
quanto segue.
Dalla visura camerale (sub doc. n. 2 delle produzioni 1 luglio 2009 del Comune
di Taggia) risulta che la società Mega s.r.l. ha la propria sede amministrativa
presso il fabbricato per cui è causa.
Inoltre dalla domanda di agibilità risulta che l’unità è stata accatastata come
appartenente alla categoria D/7 relativa ai fabbricati realizzati per speciali
esigenze di un’attività industriale mentre ove la destinazione fosse quella
commerciale la categoria più appropriata sarebbe stata la D/8.
Tutto ciò depone nel senso della definitività del mutamento di destinazione
d’uso.
Il motivo si appalesa, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo si deduce difetto di istruttoria, contraddittorietà,
omessa motivazione, violazione dell’art. 3 Costituzione, in quanto la società
Mega s.r.l. è comunque abilitata allo svolgimento di attività commerciale onde
la stessa sarebbe comunque abilitata allo svolgimento della propria attività
nello stabile oggetto del provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato.
La società Mega s.r.l., come agevolmente desumibile dalla visura camerale
citata, esercita prevalentemente attività di impresa edile e nella unità in
questione è stata collocata la sede amministrativa. Inoltre la possibilità di
collocare uffici nella predetta unità era stata assentita sul presupposto
dell’esclusiva funzionalità degli uffici alle attività commerciali all’ingrosso
presenti nell’edificio. In questo senso depone in maniera chiara la relazione di
asseverazione alla dia n. 202/2007 (titolo finalizzato all’assentimento del
frazionamento del pianterreno nelle diverse unità locali, redatta in data 14
novembre 2007 dall’arch Gianfranco Modena (sub allegato n. 8 delle produzioni 26
giugno 2009 del Comune di Taggia), in cui espressamente si dà conto che “gli
uffici non sono autonomi ma esclusivi all’attività commerciale all’ingrosso”
Ciò in concreto non è avvenuto in quanto, quand’anche fosse dimostrato che la
società Mega s.r.l. svolge attività di commercio all’ingrosso di materiali edili
presso l’unità locale in questione ed in tal senso non può certo deporre la
comunicazione 15 dicembre 2009 proveniente dalla stessa ricorrente e priva di
data certa, nondimeno risulta chiaro che tale attività neppure era concretamente
iniziata al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. Da ultimo la
collocazione della sede amministrativa della società Mega s.r.l., che si occupa
prevalentemente di impresa edile, nella unità locale in contestazione, rende
palese come tale destinazione non sarebbe funzionalizzata esclusivamente alle
attività di commercio all’ingrosso ma anche ad altre e prevalenti attività. In
questo senso depone la documentazione fotografica allegata al verbale 19 gennaio
2009.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale
resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00
(quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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