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T.A.R. LIGURIA, sez. I - 6 marzo 2010, n. 981


DIRITTO URBANISTICO - Regione Liguria - Mutamento di destinazione d’uso senza opere - Rilevanza - Denuncia di inizio attività - Art. 23 L. r. Liguria n. 16/08 - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ipotesi in cui si verifichi il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite della l.r. Liguria n. 25/95, è assoggettato, ai sensi dell’art. 23 della L.r. Liguria n. 16/08 alla denuncia di inizio attività (fattispecie relativa al cambiamento della destinazione d’uso da commercio all’ingrosso a uffici). Pres. Balba, Est. Morbelli - M. s.r.l. (avv.ti Loiaconi e Baroni) c. Comune di Taggia (avv. Maugeri). TAR LIGURIA, sez. I - 6 marzo 2010, n. 981
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00981/2010 REG.SEN.
N. 00506/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 506 del 2009, proposto da:
Mega s.r.l., in persona del legale rappresentante, Gem s.r.l., in persona del legale rappresentante Gianfranco Modena, rappresentati e difesi dagli avv. Cristina Loiaconi, Claudia Baroni, con domicilio eletto presso Cristina Loiaconi in Genova, corso A. Saffi, 3/2;

contro

Comune di Taggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via Palestro 2/3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza prot. n. 26/2009 del 18.03.2009 emessa dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Taggia (Provincia di Imperia) e notificata in data 25.03.2009 ove ordinava alla società ricorrente di ripristinare le opere realizzate nel complesso immobiliare "ex fornaci bianche" site nel Comune di Taggia località Arma e precisamente nel fabbricato "Attività 4"; di ogni altro atto preordinato presupposto conseguenziale e/o comunque connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 7 maggio 2009 al Comune di Taggia e depositato in data 20 maggio 2009 i ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

1) eccesso di potere, violazione dell’art. 40 l.r. 16/2008, violazione del giusto procedimento contraddittorietà, in quanto, da un lato il manufatto non era ancora completato mentre, dall’altro lato, il mutamento di destinazione d’uso, quand’anche ipotizzabile sarebbe avvenuto senza opere, infine la contestata mancanza del certificato di agibilità sarebbe del tutto irrilevante in quanto i lavori sarebbero ancora in fase di esecuzione;

2) difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa motivazione, violazione dell’art. 3 Costituzione, in quanto la società mega s.r.l. è comunque abilitata allo svolgimento di attività commerciale onde la stessa sarebbe comunque abilitata allo svolgimento della propria attività nello stabile oggetto del provvedimento impugnato.

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio. Veniva, inoltre, formulata domanda risarcitoria.

Con ordinanza 4 giugno 2009 n. 92 venivano disposti incombenti istruttori.

Si costituiva in giudizio il Comune di Taggia.

Con ordinanza 16 luglio 2009 n. 506 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e contestualmente fissata l’udienza di discussione del merito del ricorso.

All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso è passato in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è rivolto avverso l'ordinanza prot. n. 26/2009 del 18.03.2009 emessa dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Taggia.

Il ricorso è infondato.

La vicenda oggetto del presente giudizio si colloca nell’ambito di una ristrutturazione urbanistica del complesso ex Fornaci Bianchi di Taggia che si è articolata in quattro ambiti: supermercato alimentare e non alimentare il primo, galleria commerciale non alimentare il secondo, albergo il terzo e attività di commercio all’ingrosso il quarto.

Tale ristrutturazione urbanistica è stata assentita con conferenza di servizi che ha approvato una variante al p.r.g. prevedendo nuove destinazioni d’uso con i relativi pesi insediativi.

Relativamente al quarto ambito la concessione edilizia 7239/03 prevedeva la realizzazione di un fabbricato composto da un piano terreno di circa 1000 metri quadri e di un piano interrato ad uso parcheggio e deposito pertinenziali il tutto destinato a commercio all’ingrosso. Con successive denunce d’inizio di attività furono assentite modifiche al piano interrato. Di esse appare significativa la dia n. 202/07 che assentì il frazionamento del piano terreno in cinque unità immobiliari di cui una fu destinata ad uffici di pertinenza dell’attività di commercio all’ingrosso.

Il 23 maggio 2008 fu presentata la dichiarazione di fine lavori.

In data 19 gennaio 2009 l’ufficio tecnico eseguì un sopralluogo accertando che l’unità n. 2 che avrebbe dovuto essere destinata ad uffici non autonomi ma esclusivi e pertinenziali all’attività commerciale all’ingrosso era stata allestita con pareti mobili quale sede amministrativa della società MEGA Impresa di costruzioni edili e che l’autorimessa al piano interrato era utilizzata esclusivamente dalla stessa impresa edile.

Veniva, quindi, inviata comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio in data 16 febbraio 2009 alla quale faceva seguito la memoria procedimentale 24 febbraio 2009. Il procedimento si concludeva con l’impugnato provvedimento.

Ricostruita in questo modo la vicenda si passa all’esame dei motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce eccesso di potere, violazione dell’art. 40 l.r. 16/2008, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, in quanto, da un lato, il manufatto non era ancora completato mentre, dall’altro lato, il mutamento di destinazione d’uso, quand’anche ipotizzabile sarebbe avvenuto senza opere; infine la contestata mancanza del certificato di agibilità sarebbe del tutto irrilevante in quanto i lavori sarebbero ancora in fase di esecuzione.

Il motivo si articola in due censure. Con la prima si sostiene che il mutamento di destinazione d’uso senza opera sarebbe irrilevante dal punto di vista edilizio. Con la seconda si sostiene comunque che la destinazione dell’unità n. 2 a sede dell’impresa sarebbe comunque transitoria e cioè fino alla ultimazione dei lavori.

Il primo assunto è infondato

Il mutamento di destinazione d’uso è certamente rilevante per il prg di Taggia il quale stabilisce all’art. 5 delle n.t.a. che “Il cambiamento di destinazione d’uso anche se non comporta l’esecuzione di opere edilizie è sottoposto a concessione edilizia” .

La norma in questione è fatta salva dall’art. 88 della l.r. 16/2008 che concede un termine di ventiquattro mesi alle amministrazioni locali per adeguare gli strumenti urbanistici alla disciplina recata dalla legge. Pertanto quand’anche la norma in questione fosse in contrasto con la disciplina di cui alla legge regionale 16/08, nondimeno la stessa sarebbe fatta salva dalla norma transitoria di cui alla legge stessa.

Deve, peraltro, rilevarsi come il mutamento di destinazione d’uso senza opere non sia irrilevante per la legge 16/08, atteso che l’art. 13 contempla il mutamento di destinazione d’uso senza opere nell’ipotesi in cui si verifichi il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25. E tale intervento è assoggettato dal successivo art. 23 alla denuncia di inizio di attività.

Quindi per la citata legge regionale il mutamento di destinazione d’uso senza opere è rilevante qualora determini il passaggio a diverse categorie di funzioni di cui alla l.r. 25/95.

Tale intervento è assoggettato a dia dalla l.r. 16/08.

L’art. 7 della l.r. 7 aprile 1995 n. 25 poi distingue gli uffici (previsti alla lettera d) dagli edifici per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la distribuzione all'ingrosso di merci (previsti dalla lettera e).

Ne consegue che il cambiamento della destinazione d’uso da commercio all’ingrosso ad uffici è rilevante.

Il p.r.g. di Taggia, con disposizione vigente per almeno un biennio successivo all’entrata in vigore della legge regionale 16/08, assoggetta il mutamento di destinazione d’uso, anche al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 13 a concessione edilizia, oggi permesso di costruire.

Inoltre la normativa recata dalla variante al p.r.g. ha stabilito che le destinazioni d’uso previste siano cogenti e inderogabili “le singole destinazioni d’uso sono indicate negli atti ed elaborati progettuali e devono intendersi prescrittive” (si cfr. relazione della conferenza di servizi sub doc n. 7 delle produzioni del Comune di Taggia 1 luglio 2009)

In definitiva il cambiamento di destinazione d’uso in questione era rilevate ed era vietato dalle norme urbanistiche di talchè lo stesso non sarebbe stato ammissibile neppure ove richiesto in sede di rilascio di titolo edilizio.

Quanto alla definitività del mutamento di destinazione d’uso occorre rilevare quanto segue.

Dalla visura camerale (sub doc. n. 2 delle produzioni 1 luglio 2009 del Comune di Taggia) risulta che la società Mega s.r.l. ha la propria sede amministrativa presso il fabbricato per cui è causa.

Inoltre dalla domanda di agibilità risulta che l’unità è stata accatastata come appartenente alla categoria D/7 relativa ai fabbricati realizzati per speciali esigenze di un’attività industriale mentre ove la destinazione fosse quella commerciale la categoria più appropriata sarebbe stata la D/8.

Tutto ciò depone nel senso della definitività del mutamento di destinazione d’uso.

Il motivo si appalesa, pertanto, infondato.

Con il secondo motivo si deduce difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa motivazione, violazione dell’art. 3 Costituzione, in quanto la società Mega s.r.l. è comunque abilitata allo svolgimento di attività commerciale onde la stessa sarebbe comunque abilitata allo svolgimento della propria attività nello stabile oggetto del provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato.

La società Mega s.r.l., come agevolmente desumibile dalla visura camerale citata, esercita prevalentemente attività di impresa edile e nella unità in questione è stata collocata la sede amministrativa. Inoltre la possibilità di collocare uffici nella predetta unità era stata assentita sul presupposto dell’esclusiva funzionalità degli uffici alle attività commerciali all’ingrosso presenti nell’edificio. In questo senso depone in maniera chiara la relazione di asseverazione alla dia n. 202/2007 (titolo finalizzato all’assentimento del frazionamento del pianterreno nelle diverse unità locali, redatta in data 14 novembre 2007 dall’arch Gianfranco Modena (sub allegato n. 8 delle produzioni 26 giugno 2009 del Comune di Taggia), in cui espressamente si dà conto che “gli uffici non sono autonomi ma esclusivi all’attività commerciale all’ingrosso”

Ciò in concreto non è avvenuto in quanto, quand’anche fosse dimostrato che la società Mega s.r.l. svolge attività di commercio all’ingrosso di materiali edili presso l’unità locale in questione ed in tal senso non può certo deporre la comunicazione 15 dicembre 2009 proveniente dalla stessa ricorrente e priva di data certa, nondimeno risulta chiaro che tale attività neppure era concretamente iniziata al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. Da ultimo la collocazione della sede amministrativa della società Mega s.r.l., che si occupa prevalentemente di impresa edile, nella unità locale in contestazione, rende palese come tale destinazione non sarebbe funzionalizzata esclusivamente alle attività di commercio all’ingrosso ma anche ad altre e prevalenti attività. In questo senso depone la documentazione fotografica allegata al verbale 19 gennaio 2009.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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