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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 1313
INQUINAMENTO - Bonifica - Proprietario dell’area non responsabile
dell’inquinamento - Intervento diretto del comune - Facoltà di provvedere
direttamente - Onere reale e privilegio speciale immobiliare. La normativa
in materia di inquinamento se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo
di bonifica in capo al proprietario dell’area che non sia anche responsabile
dell’inquinamento, dall’altro, prevede espressamente che al proprietario
intimato, che non sia responsabile dell’inquinamento, sia data la facoltà di
provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze
derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di
privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005,
n. 4525) e, quindi, l’esproprio. L’intervento diretto del Comune per la bonifica
non presuppone, infatti, l’accertamento della responsabilità del proprietario,
che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente.
Pres.Calderoni, Est. Bertagnolli - L. s.r.l. (avv.ti Bini e Onofri) c. Comune di
Asola (avv. Nicolini). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 19 marzo 2010, n.
1313
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01313/2010 REG.SEN.
N. 00007/1997 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7 del 1997, proposto da:
Madella Rina per la Liquifert Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Maria
Ughetta Bini, Giuseppe Onofri, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in
Brescia, via Ferramola, 14;
contro
Comune di Asola, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Nicolini, con domicilio
eletto presso Cesare Nicolini in Mantova, via Mazzini, 32;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera della Giunta municipale del Comune di Asola n. 524 del 29
agosto 1996, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
bonifica ex Flucosit;
- della delibera della Giunta municipale del Comune di Asola n. 525 del 29
agosto 1996, con la quale è stata dichiarata l’indifferibilità e l’urgenza delle
operazioni di bonifica ex Flucosit, nonché deliberata l’occupazione temporanea e
d’urgenza degli immobili necessari per l’esecuzione delle opere di bonifica
stesse;
- del decreto di occupazione temporanea d’urgenza del Sindaco, prot. n. 13576
del 4 ottobre 1996;
- dell’avviso di immissione in possesso dei beni;
- del conseguente verbale di immissione nel possesso del 28/10/96-30/11/96;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Mara
Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Madella Rina, in
qualità di Amministratore unico della Liquifert s.r.l., espone quanto segue.
La Liquifert s.r.l. ha acquistato, nel 1984, lo stabilimento già di proprietà
della Flucosit e precedentemente della società Industria Chimica Asolana, le
quali raffinavano benzine e suoi omologhi superiori, ottenendo dal Comune
l’autorizzazione ad utilizzare i serbatoi dello stabilimento per il deposito di
intermedi per la produzione di fertilizzanti liquidi. Dopo pochi mesi
dall’inizio dell’attività, però, veniva notificata l’ordinanza di sospensione
dell’attività, con contestuale contestazione di fattispecie di reato, rispetto
alle quali l’odierna ricorrente ha riportato la piena assoluzione per
insussistenza del fatto, confermata anche in Appello ed in Cassazione.
A seguito del dissequestro del 1990, però, il Comune dava inizio ad una lunga
sequenza di provvedimenti con cui venivano ordinati interventi diversi, ma tutti
volti, secondo quanto emerge dall’analisi degli stessi, sostanzialmente allo
smaltimento di rifiuti contenenti amianto, eternit, alla messa in sicurezza
delle cisterne, oltre che ad evitare l’attivazione di nuovi scarichi senza
autorizzazione e lo smaltimento non conforme alla legge di liquami provenienti
dallo scavo del terreno, fino all’adozione dell’ordinanza sindacale n. 1256,
prot. n. 6784 dell’1 giugno 1994 con cui si imponeva alla Liquifert s.r.l. la
bonifica dell’area secondo le linee dettate dall’apposito progetto approvato dal
Consiglio comunale.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il quale oltre a diffidare la
proprietà a provvedere, stabiliva che in caso di inerzia il Comune avrebbe
provveduto d’ufficio, salvo refusione forzata delle spese a termini di legge, la
sig. Madella proponeva il ricorso rubricato sub R.G. 1251-94.
Data l’inerzia della proprietà, il Comune, con le deliberazioni n. n. 524 e 525
del 29 agosto 1996, approvava il progetto esecutivo dei lavori di bonifica ex
Flucosit e ne dichiarava la pubblica utilità, dando atto della volontà di fare
ricorso all’occupazione d’urgenza per entrare nella disponibilità temporanea
delle aree da bonificare.
Con il successivo decreto prot. n. 13576 del 4 ottobre 1996, disponeva, quindi,
la suddetta occupazione d’urgenza.
Ritenendo gli atti ora richiamati illegittimi, la sig.ra Madella notificava il
ricorso in esame, deducendo le seguenti censure:
A) quanto alle delibere n. 524 e 525 del 29 agosto 1996:
1. violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90, per
omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione rispetto
all’urgenza di provvedere;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi IV e V della legge n. 1/78
e dell’art. 32 della legge n. 142/90 per incompetenza della Giunta all’adozione
degli atti;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 31 bis della L.R. 94 del
1980, come integrata dalla L.R. 99/83, secondo cui l’Amministrazione potrebbe
eseguire i lavori di bonifica con addebito al responsabile dell’inquinamento, ma
non anche espropriare in via definitiva il proprietario dell’area che non sia
responsabile dell’abuso;
4. illegittimità per omessa indicazione dei termini di inizio e ultimazione
delle espropriazioni e dei lavori;
5. violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 1/78 per effetto
dell’omessa approvazione della variante al PRG, necessaria attesa la
destinazione dell’area, rispetto a cui la Giunta sarebbe incompetente e che,
comunque, avrebbe necessitato l’approvazione Regionale;
6. violazione e falsa applicazione dell’art. 55 della legge n. 142/90 per
incongruità delle somme corrisposte;
B) quanto al decreto di occupazione d’urgenza:
7. illegittimità derivata da quella delle delibere n. 524 e 525 del 29 agosto
1996.
In vista della pubblica udienza la ricorrente ha ribadito quanto già
rappresentato nel ricorso, non senza aver sostenuto l’effetto caducatorio
dell’intervenuto annullamento (con sentenza di questo Tribunale n. 1038/2009)
dell’ordine di provvedere alla bonifica intimato alla Liquifer su tutti gli atti
successivi oggetto del ricorso in esame.
Il Comune, costituitosi in giudizio nel 1998, esplicava, quindi, le proprie
difese sostenendo, oltre all’infondatezza del ricorso in ragione della normativa
in materia di bonifica, la carenza di interesse della ricorrente
all’annullamento degli atti impugnati, tutt’ora gravati da onere reale e
comunque inutilizzabili essendo stati ritenuti insufficienti gli interventi di
bonifica già posti in essere.
Dalla documentazione depositata si è altresì potuto dedurre, in punto di fatto,
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 gennaio 2000, è stato
costituito, sul compendio di proprietà della Liquifert, l’onere reale previsto
dall’art. 17, comma 1, del d. lgs. 22/97 e conseguentemente apposto il
privilegio immobiliare e generale.
Nel 2001 è stata, quindi, rigettata la richiesta di utilizzo dell’area inoltrata
dalla Liquifert, atteso che anche dopo l’intervento di bonifica non sono stati
raggiunti i parametri che lo consentirebbero e, proprio in ragione della
riscontrata permanenza delle condizioni di inquinamento, nel 2001 è stata
disposta una nuova occupazione d’urgenza.
Alla pubblica udienza la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle
parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente respinta la tesi di parte ricorrente secondo cui
l’intervenuto annullamento dell’ordinanza con cui, illegittimamente, è stato
ordinato alla Liquifert di provvedere alla bonifica del sito inquinato di sua
proprietà (in violazione delle specifiche disposizioni che disciplinano il
procedimento e che, in particolare escludono l’obbligo di bonifica in capo al
proprietario che non sia stato accertato essere anche il responsabile
dell’inquinamento) avrebbe determinato la caducazione anche degli atti impugnati
con il ricorso in esame.
Questi ultimi non sono, infatti, direttamente conseguenti all’ordine di bonifica
annullato; la loro adozione non vede quale atto prodromico necessario il
suddetto ordine di bonifica.
L’acquisizione della disponibilità dell’area, infatti, non è conseguenza
dell’inadempimento del suddetto ordine di bonifica, bensì della mera circostanza
di fatto dell’omessa bonifica: essa rappresenta il passaggio necessario affinché
il Comune, data la necessità di provvedere alla bonifica dell’area, a
prescindere dall’intervento del soggetto responsabile dell’inquinamento, nei cui
confronti potranno poi essere eventualmente esercitate le dovute azioni di
regresso, possa in concreto intervenire per bonificare il sito.
La dichiarazione di pubblica utilità e il successivo decreto di occupazione
d’urgenza si caratterizzano, quindi, per il fatto di essere totalmente autonomi
rispetto al provvedimento oggetto della sentenza richiamata, annullato in
ragione della mancata istruttoria diretta ad appurare le responsabilità della
ricorrente.
A conforto di tale tesi basti ricordare come questo Tribunale ha già avuto modo
di precisare, nella sentenza 1038/2009, la normativa in materia di inquinamento
se, da un lato, non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al
proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’inquinamento,
dall’altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia
responsabile dell’inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente
alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che
gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare
(Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l’esproprio.
L’intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti,
l’accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo
stesso, se non provvedendovi direttamente. Tutt’al più parte ricorrente avrebbe
potuto dedurre un’illegittimità del procedimento di occupazione d’urgenza in
quanto posto in essere senza aver formalmente consentito al proprietario di
valutare l’opzione di provvedere esso stesso alla bonifica, ma nessuna doglianza
di tale tenore risulta essere stata dedotta in giudizio.
Nel ricorso si lamenta, invece, la violazione dell’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità.
Accedendo al principio sostanzialistico - che ha ispirato l’introduzione nella
legge n. 241/90 dell’art. 21 octies – il quale consente di superare il vizio
formale in questione, laddove la partecipazione al procedimento sia in concreto
avvenuta, nel caso di specie deve essere rilevato come, in data 13 maggio 1996
(e quindi ben prima dell’approvazione del progetto equivalente a dichiarazione
di pubblica utilità adottata in data 29 agosto 1996) la Liquifert avesse
trasmesso al Comune una nota riportante le condizioni alla quale la stessa
intendeva subordinare “l’adesione consensuale all’esproprio dell’area di
proprietà”.
Ciò dimostra come la odierna ricorrente non solo fosse a conoscenza del
procedimento, ma vi abbia anche concretamente partecipato.
Sgomberato il dubbio dall’esistenza del c.d. vizio formale dei provvedimenti,
prima di procedere oltre nell’esame delle doglianze di cui al ricorso si rende
necessario, a parere del Collegio, porre in evidenza come, nonostante
l’improprio uso della terminologia, sembra potersi dedurre che il Comune non
abbia in concreto inteso esercitare la facoltà di acquistare la proprietà a
fronte del diniego del proprietario all’intervento di bonifica, ma si sia
limitato alla, ovviamente meno incisiva e meno lesiva, acquisizione temporanea
della disponibilità delle aree ai fini dell’esecuzione dei lavori.
Ciò precisato, a prescindere dalla possibile incidenza di tale puntualizzazione
sulla permanenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del
provvedimento, non meritano accoglimento nemmeno le ulteriori censure.
La seconda, invero, appare del tutto generica, in quanto si limita a dedurre la
ravvisata incompetenza della Giunta municipale all’approvazione del progetto
dell’opera e alla sua dichiarazione di pubblica utilità senza peraltro precisare
la ragioni, nel caso di specie, dell’incompetenza stessa.
Il terzo motivo di illegittimità rappresentato non appare pertinente, posto che
è stato premesso come nel caso di specie il procedimento non risulti in concreto
preordinato all’acquisto della proprietà, ma solo alla detenzione delle aree al
fine della materiale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica.
Né, proprio in ragione di ciò, può avere rilievo il fatto che (come rilevato
nella quarta censura) il provvedimento volto a dichiarare la pubblica utilità
non contenesse l’indicazione dei termini di inizio e fine espropriazioni e
lavori: termini che da sempre la giurisprudenza ha ritenuto necessari solo
nell’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia preordinata
all’esproprio e non anche alla mera occupazione destinata a non divenire
definitiva, corredata di diversi ed autonomi termini previsti dalla legge.
Anche sotto il profilo urbanistico (quinta doglianza) il ricorso non merita
positivo apprezzamento, posto che l’approvazione del progetto non tende ad
introdurre alcuna variante allo strumento urbanistico, né l’intervento l’avrebbe
richiesto, con la conseguenza che non può configurarsi la lamentata incompetenza
della Giunta comunale.
Rispetto alla sesta censura, infine, non può che essere ravvisata la carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che ogni controversia in ordine
alla corretta quantificazione dell’indennità di occupazione è rimessa dalla
legge (sin dall’entrata in vigore della legge 865/77) alla competenza, in unico
grado, della Corte d’Appello.
In ragione di quanto sin qui rappresentato deve, naturalmente, escludersi anche
la sussistenza della illegittimità derivata dedotta in relazione al decreto di
occupazione d’urgenza.
Le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di
Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro
2,500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al rimborso forfetario delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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