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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1599
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Assoggettamento di un bene al vincolo di
interesse particolarmente importante - L. n. 1089/39 - Comunicazione di avvio
del procedimento - Necessità - Mancanza - Invalidità del provvedimento di
vincolo. Qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene
immobile o mobile al vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 (interesse particolarmente
importante), occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai
soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di
invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio
2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R.
Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n.
1751). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - O.G. (avv. Orecchia) c. Ministero Per i
Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I -
22 aprile 2010, n. 1599
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01599/2010 REG.SEN.
N. 00695/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 695 del 1996, proposto da:
Orlandi Girolamo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Orecchia, con domicilio
eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via
S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
nei confronti di
Vescovi Mario;
per l'annullamento
del decreto 30.11.1995 (notificato il 7.3.1996) del Direttore dell’Ufficio
centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici del
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con cui, a’ sensi della L. 1.6.1939
n. 1089 è stato dichiarato di interesse particolarmente importante l’immobile
“cinta muraria” ubicato in Comune di Rivarolo Mantovano e comprendente il mapp.
1215 del fg. 12;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e
Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Sergio Conti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2.5.1996 e depositato presso la Segreteria della
Sezione il successivo giorno 31, Orlandi Girolamo si grava avverso il decreto
ministeriale di vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 del fabbricato di sua proprietà ,
costituito da un ex barchessale ormai da decenni adibito a abitazione e
pertinenze ed il cui muro esterno, affacci antesi sulla via Circonvallazione Est
era originariamente inglobato nella cinta muraria di Rivarolo Mantovano.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 241/90 .
2) Eccesso di potere: errore manifesto, incongruità, omessa o insufficiente
motivazione, contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio, con memoria di mera forma, l’intimata
Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del gravame.
A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, il ricorrente e il
legale dello stesso, con atto depositato in data 13.12.2006 hanno chiesto la
fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2º
della L. n. 205 del 2000.
Alla pubblica udienza del 14.4.2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Orlandi Girolamo impugna, in parte qua, il decreto
ministeriale di vincolo, ex L. 1.6.1939 n. 1089, del fabbricato di sua
proprietà, sito in Rivarolo Mantovano, via Circonvallazione Est.
Il decreto impugnato ha imposto il vincolo su una nutrita serie di mappali,
costituenti nel loro insieme la “cinta muraria” del Comune di Rivarolo
Mantovano, fra i quali è ricompreso anche il mappale n. 1215, affermandone,
sulla base della relazione storico-artistica all’uopo predisposta dalla
Soprintendenza, l’interesse particolarmente importante ai sensi della L.
1.6.1939 n. 1089.
Il ricorso risulta fondato in relazione al primo, assorbente, motivo con cui si
lamenta la violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, per la mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo
storico-artistico.
In punto di fatto, va rilevato che l’atto impugnato, nelle premesse non fa alcun
riferimento all’effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di
imposizione di vincolo né tanto meno alla sussistenza di ragioni di esonero da
tale obbligo. Inoltre, l’Amministrazione intimata, pur costituitasi in giudizio,
non ha prodotto alcuna documentazione, né memoria istruttoria o scritto
difensivo dal quale possano trarsi elementi di giudizio volti a contrastare
quanto risultante dall’atto impugnato, sicché - ex art. 116 c.p.c. - deve
intendersi confermato quanto asserito dal ricorrente circa la mancata
comunicazione di avvio del procedimento d’imposizione del vincolo.
In punto di diritto, va riaffermato il principio secondo cui, qualora si inizi
il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex L.
1.6.1939 n. 1089, occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai
soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di
invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio
2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R.
Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n.
1751).
Conclusivamente il gravame, previo assorbimento dell’ulteriore censura, va
accolto con seguente annullamento del D.M. nella sola parte in cui si riferisce
anche al mappale n. 1215.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di
Brescia I Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla in parte – nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione - l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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