AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1599


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Assoggettamento di un bene al vincolo di interesse particolarmente importante - L. n. 1089/39 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Mancanza - Invalidità del provvedimento di vincolo. Qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 (interesse particolarmente importante), occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio 2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1751). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - O.G. (avv. Orecchia) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1599
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01599/2010 REG.SEN.
N. 00695/1996 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 695 del 1996, proposto da:
Orlandi Girolamo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Orecchia, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;


contro


Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

nei confronti di

Vescovi Mario;

per l'annullamento

del decreto 30.11.1995 (notificato il 7.3.1996) del Direttore dell’Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con cui, a’ sensi della L. 1.6.1939 n. 1089 è stato dichiarato di interesse particolarmente importante l’immobile “cinta muraria” ubicato in Comune di Rivarolo Mantovano e comprendente il mapp. 1215 del fg. 12;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 2.5.1996 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 31, Orlandi Girolamo si grava avverso il decreto ministeriale di vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 del fabbricato di sua proprietà , costituito da un ex barchessale ormai da decenni adibito a abitazione e pertinenze ed il cui muro esterno, affacci antesi sulla via Circonvallazione Est era originariamente inglobato nella cinta muraria di Rivarolo Mantovano.

Il ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 241/90 .

2) Eccesso di potere: errore manifesto, incongruità, omessa o insufficiente motivazione, contraddittorietà.

Si è costituita in giudizio, con memoria di mera forma, l’intimata Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del gravame.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, il ricorrente e il legale dello stesso, con atto depositato in data 13.12.2006 hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2º della L. n. 205 del 2000.

Alla pubblica udienza del 14.4.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Con il ricorso all’esame, Orlandi Girolamo impugna, in parte qua, il decreto ministeriale di vincolo, ex L. 1.6.1939 n. 1089, del fabbricato di sua proprietà, sito in Rivarolo Mantovano, via Circonvallazione Est.

Il decreto impugnato ha imposto il vincolo su una nutrita serie di mappali, costituenti nel loro insieme la “cinta muraria” del Comune di Rivarolo Mantovano, fra i quali è ricompreso anche il mappale n. 1215, affermandone, sulla base della relazione storico-artistica all’uopo predisposta dalla Soprintendenza, l’interesse particolarmente importante ai sensi della L. 1.6.1939 n. 1089.

Il ricorso risulta fondato in relazione al primo, assorbente, motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico.

In punto di fatto, va rilevato che l’atto impugnato, nelle premesse non fa alcun riferimento all’effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento di imposizione di vincolo né tanto meno alla sussistenza di ragioni di esonero da tale obbligo. Inoltre, l’Amministrazione intimata, pur costituitasi in giudizio, non ha prodotto alcuna documentazione, né memoria istruttoria o scritto difensivo dal quale possano trarsi elementi di giudizio volti a contrastare quanto risultante dall’atto impugnato, sicché - ex art. 116 c.p.c. - deve intendersi confermato quanto asserito dal ricorrente circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento d’imposizione del vincolo.

In punto di diritto, va riaffermato il principio secondo cui, qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089, occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio 2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1751).

Conclusivamente il gravame, previo assorbimento dell’ulteriore censura, va accolto con seguente annullamento del D.M. nella sola parte in cui si riferisce anche al mappale n. 1215.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia I Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte – nei sensi e nei limiti di cui in motivazione - l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it