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1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211
VIA - AIA - Evoluzione normativa - Rapporti tra le due procedure.
Nell’impostazione originaria del DPR 12 aprile 1996 l’impatto ambientale di
un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di
VIA (previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei
casi di VIA codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento
dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono
state raggruppate in un giudizio complessivo. Nell’AIA sono tra l’altro
confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs.
152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di
smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché
l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di
rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la
procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il
contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però
evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si
riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente
anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale
di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente
inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che
conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti
relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs.
59/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e
Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I -
22 gennaio 2010, n. 211
VIA - AIA - Impugnazione separata dei relativi atti - Possibilità. Il
fatto che la VIA e l’AIA tendano a formare un unicum non impedisce
l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è
comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la
VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla
localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla localizzazione
scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le modifiche
strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a
impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un
effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi
alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA,
perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate
contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su
quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia
accettabile. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano
e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I
- 22 gennaio 2010, n. 211
INQUINAMENTO - AIA - Durata quinquennale - Nuove BAT - Rapporto tra diritti
della collettività e iniziativa economica - Equilibrio dinamico. La durata
quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le
prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo
i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei
dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di
mitigazione. L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e
l’iniziativa economica deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in
evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti. Pres. Petruzzelli, Est.
Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv.
Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00211/2010 REG.SEN.
N. 00889/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 889 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
COMUNE DI MARCHENO, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Stefana e
Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Cadorna
7;
contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle, con domicilio
eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;
nei confronti di
BOZZOLI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Fontana, Italo Ferrari
e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia,
via Diaz 28;
per l'annullamento
a) nel ricorso introduttivo:
- del decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento
Atmosferico e Impianti n. 4668 del 10 maggio 2007, con il quale è stato escluso
dalla procedura di VIA il progetto di potenziamento della fonderia della società
Bozzoli srl nel Comune di Marcheno;
b) nei motivi aggiunti:
- del decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento
Atmosferico e Impianti n. 9969 del 13 settembre 2007, con il quale è stata
rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bozzoli srl;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La controinteressata Bozzoli srl è proprietaria di una fonderia realizzata
nel 1995 nella zona industriale del Comune di Marcheno sulla sponda sinistra del
fiume Mella. L’azienda produce lingotti di ottone, bronzo e alpacca mediante la
fusione di rottami. Più precisamente si possono distinguere due tipologie di
attività: (a) fonderia di ottonami, raffinazione di metalli non ferrosi e
commercializzazione degli stessi (attività n. 1 IPPC); (b) macinazione a secco
di scorie di ottone e zinco provenienti sia dal proprio ciclo produttivo sia da
terzi (attività n. 2 non-IPPC). A ovest della fonderia, sulla sponda destra del
fiume Mella, si trova una zona residenziale (la distanza tra il piazzale esterno
dello stabilimento e l’abitazione più vicina è di circa 46 metri, e nel raggio
di 500 metri vi sono due scuole). La fonderia è inserita nella classe 5 del
piano di zonizzazione acustica comunale.
2. La fonderia ha ottenuto tra il 1992 e il 2002 le autorizzazioni ex art. 7 e
15 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, relative alle emissioni in atmosfera, per la
realizzazione e la modifica degli impianti di fusione, macinazione e lavorazione
dei metalli. Nel 2003 è stata acquisita l’autorizzazione allo scarico di acque
reflue nella fognatura comunale ai sensi del Dlgs. 11 maggio 1999 n. 152. Ancora
nel 2003 è stata ottenuta l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi
del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e precisamente per le attività di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi (R4, R13) e per la messa in riserva di rifiuti
pericolosi (R13).
3. Nel periodo 2005-2007 la controinteressata ha elaborato un progetto di
potenziamento dell’impianto che prevede: (a) l’installazione di un terzo forno
fusorio a induzione da 150 quintali con trasformazione del forno esistente da
100 quintali in forno di attesa; (b) l’aumento da 24.570 a 58.000 Nm³/h della
portata delle emissioni del nuovo forno fusorio (già autorizzate in precedenza)
con inserimento di un sistema di abbattimento degli inquinanti e degli odori (scrubber);
(c) l’installazione di un forno prove da 4 quintali, parimenti dotato di
scrubber; (d) il conseguente aumento della capacità produttiva da 48 a 78
t/giorno; (e) la realizzazione di un capannone per contenere l’impianto di
abbattimento delle emissioni dei forni fusori al fine di attenuare l’impatto
sonoro; (f) la rimodulazione delle tipologie di rifiuti trattati; (g) la
separazione delle acque meteoriche in prima e seconda pioggia.
4. Lo schema dell’impianto prevede l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili per il settore dei metalli non ferrosi (Best Available Techniques in
the Non Ferrous Metals Industries – BAT 2001) secondo quanto stabilito dalle
linee-guida nazionali (DM 31 gennaio 2005) e dalla disciplina regionale (DGR n.
7/13943 del 1 agosto 2003).
5. Più in dettaglio, per quanto riguarda la captazione e l’abbattimento delle
emissioni inquinanti in atmosfera, i 4 forni fusori a induzione (ossia i 2 in
funzione e i 2 oggetto dell’ampliamento) sono dotati di depolveratore a secco
(ciclone e maniche in tessuto) e di torre di abbattimento a umido (scrubber
monostadio con soluzione di ossidazione costituita da sodio ipoclorito 14-15%).
Circa l’emissione di diossina dai forni fusori (il rame è un catalizzatore della
diossina) la fonderia adotta tre tecniche di prevenzione: (a) in fase di
approvvigionamento sono acquistati solo rottami nei quali siano quasi assenti i
precursori delle diossine (in particolare oli e sostanze organiche); (b) l’altro
precursore necessario per la formazione di diossine (cloro e composti) è
utilizzato nel processo produttivo come scorificante solo quando sia stata
raggiunta la temperatura a cui oli e sostanze organiche risultano bruciati
(800-850 gradi); (c) considerato che i precursori presenti nei fumi si
combinano, grazie al catalizzatore, nell’intervallo compreso tra 250 e 500
gradi, l’impianto di aspirazione (dotato di cicloni scambiatori) determina
l’abbattimento rapido delle temperature al si sotto di questa soglia impedendo
la formazione delle diossine. Non viene però utilizzata la tecnica della
post-combustione (finalizzata a eliminare le diossine e i composti organici che
si formano durante il processo produttivo e nella fase di raffreddamento dei
fumi). Questa scelta si basa: (d) sul presupposto che non saranno caricate in
forno materie prime e materie prime secondarie che possano sviluppare gas acidi
e diossine; (e) sul fatto che sono installati sistemi di abbattimento a umido
con funzione analoga; (f) sulla bassa produzione complessiva di composti
organici volatili (COV). La misurazione effettuata dalla fonderia in data 12
gennaio 2006 attraverso il proprio laboratorio di fiducia riferisce una
concentrazione di diossina pari a 0,0012 ngI-TEQ/Nm³.
6. Oltre alle diossine i principali inquinanti emessi dai forni fusori sono le
polveri, prese in considerazione come polveri totali sospese (PTS) e come
particelle di alcuni metalli (piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco,
cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio). Vi sono poi emissioni di
boro e di composti inorganici del cloro (HCl). Ulteriore elemento critico sono
le emissioni olfattive. Per attenuare quest’ultimo fenomeno la fonderia ha
sperimentato a partire dal 2006 nei forni esistenti un sistema di abbattimento
degli odori mediante nebulizzazione di sostanze neutralizzanti. Il risultato,
secondo le analisi effettuate per conto della fonderia, consiste
nell’abbattimento di circa l’80% delle emissioni olfattive (in termini assoluti
da 1.600 ouE/m³ a 160 ouE/m³).
7. Anche gli impianti di macinazione sono dotati di depolveratore a secco
(ciclone e maniche in tessuto) e rispettano la disciplina regionale di cui alla
DGR n. 7/13943 del 1 agosto 2003. Da questi impianti fuoriescono alcuni
inquinanti quali PTS, piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco, e silice
libera cristallina. L’impianto box scorie rilascia inoltre cromo, nichel,
cobalto e cadmio.
8. In data 22 febbraio 2007 la controinteressata ha trasmesso il progetto alla
Regione per la verifica preliminare circa l’assoggettabilità alla VIA ai sensi
dell’art. 10 del DPR 12 aprile 1996. La verifica era necessaria in quanto il
progetto ricade nella fattispecie di cui al punto 3-f) dell’allegato B del
suddetto decreto, che riguarda “[gli] impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia)
con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio
o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”.
9. La Regione con decreto del responsabile della Struttura Prevenzione
Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 4668 del 10 maggio 2007 ha escluso il
progetto dalla procedura di VIA ritenendo che le modifiche non comportino un
significativo impatto sull’ambiente. Il giudizio di non assoggettabilità si basa
sulle seguenti valutazioni: (a) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è
vero che con l’attivazione del nuovo forno fusorio e del forno prove il volume
degli effluenti gassosi è destinato ad aumentare di circa il 39% ma secondo le
indicazioni fornite dalla controinteressata il flusso di massa del particolato
dovrebbe salire soltanto del 6% grazie alla maggiore efficacia del sistema di
abbattimento; (b) inoltre l’impiego dello scrubber dovrebbe limitare le
emissioni odorose; (c) non sono previsti scarichi di lavorazioni nei corpi
idrici superficiali (e il trattamento delle acque meteoriche dovrebbe diminuire
la quantità di metalli che finiscono nel fiume Mella); (d) la pavimentazione
impermeabilizzata e la lavorazione a secco escludono il rischio di inquinamento
del suolo; (e) per quanto riguarda l’inquinamento acustico, la controinteressata
si impegna a non eseguire contemporaneamente le lavorazioni più rumorose,
inoltre sono introdotte alcune misure di mitigazione, tra cui la costruzione del
capannone destinato a contenere l’impianto di abbattimento delle emissioni dei
forni fusori; (e) l’aumento del traffico non è rilevante, essendo stimabile in
3,6 automezzi e 4 autovetture in più al giorno; (f) la gestione dei rifiuti non
subisce variazioni; (g) non aumenta il rischio di incidenti rilevanti. Il
giudizio di non assoggettabilità è accompagnato da alcune prescrizioni
riguardanti la verifica dell’inquinamento acustico, il controllo preventivo del
materiale metallico utilizzato, la pulizia dei piazzali, e la manutenzione dei
sistemi di abbattimento delle emissioni. Per quanto riguarda la disciplina
puntuale delle emissioni e dei sistemi di monitoraggio il decreto regionale
rinvia all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Dlgs. 18 febbraio
2005 n. 59 (la relativa procedura era già in corso di svolgimento e in effetti
la medesima documentazione è stata utilizzata sia ai fini della VIA sia per il
rilascio dell’AIA).
10. Contro il decreto di esclusione dalla VIA il Comune di Marcheno ha
presentato impugnazione con atto notificato il 30 luglio 2007 e depositato il 2
agosto 2007. Le censure si basano sulla relazione tecnica della società SIAL srl
di Brescia (a firma di Davide Piantoni) e possono essere sintetizzate come
plurime violazioni di legge e del principio di precauzione, in quanto
l’incidenza del progetto sull’ambiente non sarebbe stata correttamente valutata
ai sensi dell’allegato D del DPR 12 aprile 1996 e inoltre sarebbero stati
sottovalutati i rischi per la salute dei cittadini. Per quanto riguarda le
emissioni in atmosfera e i rumori si evidenzia in particolare che la zona
residenziale è sullo stesso livello o leggermente sopraelevata rispetto alla
fonderia e quindi non vi sono barriere che possano schermare le abitazioni.
11. La Regione e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo
la reiezione del ricorso.
12. In seguito la Regione con decreto del responsabile della Struttura
Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 9969 del 13 settembre 2007 ha
rilasciato l’AIA fissando alcune prescrizioni. In particolare sono stati
individuati i seguenti limiti alla concentrazione delle emissioni in atmosfera:
(a) 10 mg/Nm³ per le PTS; (b) 5 mg/Nm³ per l’insieme delle polveri di piombo,
manganese, rame, vanadio, stagno, zinco; (c) 1 mg/Nm³ per l’insieme delle
polveri di cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio; (d) 10 mg/Nm³
per i composti inorganici del cloro; (e) 2 mg/Nm³ per il boro e i suoi composti;
(f) 0,5 ngI-TEQ/Nm³ per le diossine; (g) 3 mg/Nm³ per la silice libera
cristallina; (h) 300 ouE/Nm³ per le emissioni odorigene. Le prescrizioni
disciplinano anche i piani di monitoraggio. Per le diossine sono previsti tre
controlli con cadenza semestrale: nel caso in cui il valore massimo di
concentrazione rilevato per un singolo parametro sia inferiore o pari al 10% del
valore limite tale parametro non sarà più oggetto di monitoraggio, in caso
contrario le misurazioni avranno cadenza annuale. Per tutti gli altri inquinanti
i controlli sono previsti su base annuale. Ulteriori prescrizioni interessano le
altre forme di inquinamento. Con riguardo all’inquinamento acustico l’AIA ha
imposto la realizzazione entro il 31 dicembre 2008 della struttura di
contenimento dell’impianto di abbattimento delle emissioni e l’effettuazione
(tanto preventiva quanto successiva) di misurazioni fonometriche per assicurare
il rispetto della zonizzazione acustica comunale e del DPCM 14 novembre 1997.
Nel caso di superamento dei limiti è stato previsto a carico della fonderia
l’obbligo di eseguire interventi di insonorizzazione. L’AIA rilasciata dalla
Regione è soggetta a rinnovo quinquennale (v. art. 9 comma 1 del Dlgs. 59/2005).
13. Contro il rilascio dell’AIA il Comune ha presentato motivi aggiunti con atto
notificato il 14 novembre 2007 e depositato il 27 novembre 2007. Le censure
ripropongono sostanzialmente gli argomenti del ricorso introduttivo.
14. In corso di causa vi sono state diverse lamentele da parte dei cittadini per
il rumore provocato dalla fonderia, e in particolare dall’impianto di
abbattimento delle emissioni. Inoltre un rapporto fonometrico del 16 novembre
2007 ha segnalato il superamento del limite differenziale ex art. 4 del DPCM 14
novembre 1997 in tre abitazioni limitrofe all’azienda. Su questi presupposti, e
tenuto conto che la struttura di contenimento dell’impianto di abbattimento
delle emissioni non era ancora stata costruita, il sindaco ha emesso l’ordinanza
n. 21 del 5 ottobre 2009, con la quale è stato ingiunto alla controinteressata
di sospendere l’attività fino alla data di effettivo inizio delle opere di
bonifica dell’inquinamento acustico. Nell’ordinanza è stato inoltre evidenziato
il cattivo funzionamento del sistema di deodorizzazione e sono state chieste
spiegazioni.
15. Per quanto riguarda la bonifica dell'inquinamento acustico la
controinteressata ha comunicato l’avvio dei lavori in data 9 ottobre 2009 (sulla
base del permesso di costruire rilasciato il 1 giugno 2009). Relativamente ai
disagi olfattivi la controinteressata ha trasmesso al Comune in data 29 ottobre
2009 i risultati delle analisi effettuate dalla ditta Betalab snc sui campioni
prelevati il 26 novembre 2007, il 18 giugno 2008 e il 17-18 dicembre 2008, e ha
proposto l’utilizzazione all’interno dello scrubber di una soluzione di acqua
ossigenata per il lavaggio dei COV in sostituzione di quella composta da
ipoclorito di sodio e De Amine. Le emissioni del 17-18 dicembre 2008 relative ai
due forni fusori attivi hanno dato questi risultati: (a) valore medio delle PTS:
0,13 mg/Nm³; (b) valore medio della sommatoria di piombo, manganese, rame,
vanadio, stagno, zinco: 0,041 mg/Nm³; (c) valore medio della sommatoria di cromo
esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio: 0,027 mg/Nm³; (d) valore medio
dei composti inorganici del cloro: 0,06 mg/Nm³; (e) valore medio del boro e dei
suoi composti: 0,006 mg/Nm³; (f) valore delle diossine: 0,0004 ngI-TEQ/Nm³ (il
valore della TCDD è pari a 0,0006). Per quanto riguarda gli impianti di
macinazione, le emissioni relative all’impianto identificato come E7 hanno dato
il seguente esito: (a) valore medio delle PTS: 0,13 mg/Nm³; (b) valore medio
della sommatoria di piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco: 0,092 mg/Nm³;
(c) valore medio della silice libera cristallina: 0,13 mg/Nm³. Gli altri
impianti di macinazione presentano valori simili o inferiori. Nell’impianto box
scorie (identificato come E4) il valore medio della sommatoria di cromo, nichel,
cobalto e cadmio è pari a 0,024 mg/Nm³.
16. Passando alle questioni di diritto, si osserva in via preliminare che la
controinteressata ha eccepito la nullità della notifica dei motivi aggiunti alla
Regione in quanto eseguita non presso il domiciliatario di Brescia (avv.
Donatella Mento) ma direttamente presso l’Avvocatura regionale a Milano (avv.
Marco Cederle). L’argomento non può essere condiviso. In primo luogo la nullità
di un atto processuale per mancanza di un requisito essenziale può essere fatta
valere solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito mancante (art.
157 comma 2 cpc). Inoltre, se è vero che i motivi aggiunti intervengono in un
rapporto processuale già instaurato e quindi devono essere notificati nel
domicilio eletto dalle parti costituite, questa regola, come tutte quelle
attinenti alla ritualità della notifica, ricade nella sfera di applicazione del
principio generale di salvaguardia degli atti processuali quando gli stessi,
benché invalidi, abbiano raggiunto il loro scopo (v. art. 156 comma 3 e art. 160
cpc). Nel caso in esame, essendo la difesa della Regione affidata proprio
all’Avvocatura regionale, non si è verificata alcuna lesione delle facoltà
processuali né alcuna diminuzione della possibilità di approntare un’efficace
replica alle censure del ricorrente. In definitiva, non avendo minimamente
inciso sul diritto di difesa, l’errore nella notifica è solo formale e del tutto
irrilevante ai fini della corretta formazione del contraddittorio.
17. Una seconda questione presentata come preliminare, ossia la possibilità di
impugnare direttamente la valutazione circa l’assoggettabilità alla VIA prima
della decisione sull’AIA, si collega in realtà al merito della vicenda, in
quanto riguarda il ruolo assunto dalla VIA dopo l’introduzione dell’AIA.
Nell’impostazione originaria del DPR 12 aprile 1996 l’impatto ambientale di
un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di
VIA (previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei
casi di VIA codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento
dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono
state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio. Nell’AIA sono
tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di
cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di
impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997,
nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero
di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la
procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il
contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però
evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si
riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente
anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale
di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente
inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che
conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti
relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs.
59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini
della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA
sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso
che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle
seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere
anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le
analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che
limitano e indirizzano il contenuto del progetto.
18. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce
tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale
tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti
finali. Con la VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una
pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla
localizzazione scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le
modifiche strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha
interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così
anche un effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti
relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio
dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate
contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su
quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia
accettabile. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso di modifiche
strutturali o ampliamenti che riguardino impianti esistenti, in quanto nella
procedura di rilascio dell’AIA devono essere prese in considerazione anche le
BAT (v. art. 4, art. 7 comma 4, art. 8 del Dlgs. 59/2005) e dunque sono
privilegiate le valutazioni relative all’efficienza (in termini di riduzione
dell’inquinamento) rispetto ai giudizi astratti sulla localizzazione
dell’attività.
19. Nel merito le censure che il Comune rivolge all’esclusione dalla VIA e al
rilascio dell’AIA (erroneo apprezzamento dell’incidenza del progetto
sull’ambiente e dei rischi per la salute dei cittadini) non sono condivisibili.
20. Si osserva che l’apparato di prescrizioni connesso all’AIA (basato su dati
tecnici utilizzati anche nella fase di esame dell’assoggettabilità alla VIA)
garantisce il mantenimento dei rischi per le persone e per l’ambiente entro
limiti considerati attualmente accettabili. In particolare le soglie poste alle
emissioni in atmosfera (v. sopra al punto 12) riflettono i limiti di legge o
quelli delle BAT relative ai metalli non ferrosi: (a) per le PTS è utilizzato il
limite di 10 mg/Nm³, ossia la soglia più rigorosa, prevista per le fonderie di
piombo (v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte III punti 22 e
25); (b) per i metalli i limiti di 5 mg/Nm³ (piombo, manganese, rame, vanadio,
stagno, zinco) e di 1 mg/Nm³ (cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico,
cadmio) sono coerenti con quelli legali (v. allegato I della parte V del Dlgs.
152/2006 - parte II tabella B); (c) per i composti inorganici del cloro il
limite di 10 mg/Nm³ è più rigoroso di quello legale (v. allegato I della parte V
del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella C); (d) anche per la silice libera
cristallina il limite di 3 mg/Nm³ è più rigoroso di quello legale (v. allegato I
della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella B); (e) per le diossine è
stato correttamente abbandonato il limite legale eccessivamente elevato (0,01
mg/Nm³ ossia 10.000 ng/Nm³ - v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 -
parte II tabella A2) ed è stato adottato il limite di 0,5 ngI-TEQ/Nm³, che
risulta coerente con le BAT 2001 del settore (v. capitolo 3.4.3.1). In relazione
alle emissioni odorigene è stato scelto il limite di 300 ouE/Nm³, che
corrisponde alle linee-guida regionali in materia di impianti di compostaggio
fissate con la DGR n. 7/12764 del 16 aprile 2003. Per quanto riguarda
l’inquinamento acustico è correttamente imposto il rispetto della zonizzazione
acustica comunale e dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997.
21. I limiti stabiliti dalla Regione avrebbero potuto essere anche più severi,
in particolare tenendo conto delle BAT 2001 relative ai metalli non ferrosi. Ad
esempio per le diossine è ormai considerato fattibile un livello di emissioni
rientrante nell’intervallo 0,1-0,5 ngI-TEQ/Nm³. Valori ancora inferiori sono
indicati nelle BAT più recenti, peraltro successive ai fatti di causa (v. lo
schema BAT di luglio 2009). Anche per le emissioni odorigene il limite avrebbe
potuto essere adeguato per tenere conto della vicinanza agli edifici con
destinazione residenziale. Tuttavia, in mancanza di censure maggiormente
specifiche, non si ritiene possibile individuare profili di illegittimità,
neppure con riguardo al principio di precauzione, il quale presuppone comunque
una scelta tra più soluzioni tecniche puntualmente descritte e tra loro
comparabili.
22. Il ricorrente attraverso la relazione tecnica della società SIAL srl dell’11
luglio 2007 ha fornito alcuni dati sui metalli (rame, cadmio, nichel) misurati
nelle polveri che si sono depositate in circa due mesi sui terrazzi di due
abitazioni vicine alla fonderia. Queste misurazioni sono bilanciate dalle (più
recenti) analisi effettuate per conto della controinteressata (v. sopra al punto
15), che forniscono valori ampiamente al di sotto dei limiti di emissione
imposti con l’AIA (v. confronto tra il punto 12 e il punto 15). Tuttavia, in una
prospettiva temporale ragionevolmente ampia, le criticità evidenziate nella
suddetta relazione (soprattutto la presenza di polveri grossolane e di cattivi
odori) pongono il problema dell’estensione del monitoraggio dai valori di
concentrazione degli inquinanti (massa/volume) ai valori di flusso di massa
(massa/tempo), in modo da verificare se le emissioni aggregate della fonderia
producano nell’ambiente circostante un effetto di accumulo pericoloso per la
salute. Su questa base potrà inoltre essere avviato il passaggio a forme di
monitoraggio in continuo per alcuni inquinanti. L’esigenza di ampliare i sistemi
di monitoraggio assume un rilievo particolare se si considerano i seguenti
aspetti: (a) la situazione concreta dei luoghi, e in particolare l’assenza di
barriere naturali tra la fonderia e la zona residenziale; (b) la mancata
adozione nel processo produttivo di alcune BAT quali la post-combustione (v.
sopra al punto 5) in grado di fornire maggiori garanzie circa l’eliminazione
degli inquinanti; (c) l’aumento delle emissioni collegato all’attivazione dei
nuovi forni fusori.
23. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel
tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente
cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle
nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi
sistemi di mitigazione. In tale contesto potranno essere valutate anche le opere
di insonorizzazione realizzate in corso di causa dalla controinteressata e le
nuove tecniche di lavaggio dei COV (v. sopra al punto 15). L’equilibrio
garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica
della controinteressata deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in
evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti.
24. Con queste precisazioni il ricorso deve essere respinto. La complessità di
alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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