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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211



VIA - AIA - Evoluzione normativa - Rapporti tra le due procedure. Nell’impostazione originaria del DPR 12 aprile 1996 l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA (previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

VIA - AIA - Impugnazione separata dei relativi atti - Possibilità. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano a formare un unicum non impedisce l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla localizzazione scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le modifiche strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

INQUINAMENTO - AIA - Durata quinquennale - Nuove BAT - Rapporto tra diritti della collettività e iniziativa economica - Equilibrio dinamico. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di mitigazione. L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.  00211/2010 REG.SEN.
N. 00889/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 889 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
COMUNE DI MARCHENO, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Stefana e Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Cadorna 7;

contro

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro 30;

nei confronti di

BOZZOLI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 28;

per l'annullamento

a) nel ricorso introduttivo:

- del decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 4668 del 10 maggio 2007, con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto di potenziamento della fonderia della società Bozzoli srl nel Comune di Marcheno;

b) nei motivi aggiunti:

- del decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 9969 del 13 settembre 2007, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);


Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bozzoli srl;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. La controinteressata Bozzoli srl è proprietaria di una fonderia realizzata nel 1995 nella zona industriale del Comune di Marcheno sulla sponda sinistra del fiume Mella. L’azienda produce lingotti di ottone, bronzo e alpacca mediante la fusione di rottami. Più precisamente si possono distinguere due tipologie di attività: (a) fonderia di ottonami, raffinazione di metalli non ferrosi e commercializzazione degli stessi (attività n. 1 IPPC); (b) macinazione a secco di scorie di ottone e zinco provenienti sia dal proprio ciclo produttivo sia da terzi (attività n. 2 non-IPPC). A ovest della fonderia, sulla sponda destra del fiume Mella, si trova una zona residenziale (la distanza tra il piazzale esterno dello stabilimento e l’abitazione più vicina è di circa 46 metri, e nel raggio di 500 metri vi sono due scuole). La fonderia è inserita nella classe 5 del piano di zonizzazione acustica comunale.

2. La fonderia ha ottenuto tra il 1992 e il 2002 le autorizzazioni ex art. 7 e 15 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, relative alle emissioni in atmosfera, per la realizzazione e la modifica degli impianti di fusione, macinazione e lavorazione dei metalli. Nel 2003 è stata acquisita l’autorizzazione allo scarico di acque reflue nella fognatura comunale ai sensi del Dlgs. 11 maggio 1999 n. 152. Ancora nel 2003 è stata ottenuta l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e precisamente per le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R4, R13) e per la messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13).

3. Nel periodo 2005-2007 la controinteressata ha elaborato un progetto di potenziamento dell’impianto che prevede: (a) l’installazione di un terzo forno fusorio a induzione da 150 quintali con trasformazione del forno esistente da 100 quintali in forno di attesa; (b) l’aumento da 24.570 a 58.000 Nm³/h della portata delle emissioni del nuovo forno fusorio (già autorizzate in precedenza) con inserimento di un sistema di abbattimento degli inquinanti e degli odori (scrubber); (c) l’installazione di un forno prove da 4 quintali, parimenti dotato di scrubber; (d) il conseguente aumento della capacità produttiva da 48 a 78 t/giorno; (e) la realizzazione di un capannone per contenere l’impianto di abbattimento delle emissioni dei forni fusori al fine di attenuare l’impatto sonoro; (f) la rimodulazione delle tipologie di rifiuti trattati; (g) la separazione delle acque meteoriche in prima e seconda pioggia.

4. Lo schema dell’impianto prevede l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per il settore dei metalli non ferrosi (Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries – BAT 2001) secondo quanto stabilito dalle linee-guida nazionali (DM 31 gennaio 2005) e dalla disciplina regionale (DGR n. 7/13943 del 1 agosto 2003).

5. Più in dettaglio, per quanto riguarda la captazione e l’abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, i 4 forni fusori a induzione (ossia i 2 in funzione e i 2 oggetto dell’ampliamento) sono dotati di depolveratore a secco (ciclone e maniche in tessuto) e di torre di abbattimento a umido (scrubber monostadio con soluzione di ossidazione costituita da sodio ipoclorito 14-15%). Circa l’emissione di diossina dai forni fusori (il rame è un catalizzatore della diossina) la fonderia adotta tre tecniche di prevenzione: (a) in fase di approvvigionamento sono acquistati solo rottami nei quali siano quasi assenti i precursori delle diossine (in particolare oli e sostanze organiche); (b) l’altro precursore necessario per la formazione di diossine (cloro e composti) è utilizzato nel processo produttivo come scorificante solo quando sia stata raggiunta la temperatura a cui oli e sostanze organiche risultano bruciati (800-850 gradi); (c) considerato che i precursori presenti nei fumi si combinano, grazie al catalizzatore, nell’intervallo compreso tra 250 e 500 gradi, l’impianto di aspirazione (dotato di cicloni scambiatori) determina l’abbattimento rapido delle temperature al si sotto di questa soglia impedendo la formazione delle diossine. Non viene però utilizzata la tecnica della post-combustione (finalizzata a eliminare le diossine e i composti organici che si formano durante il processo produttivo e nella fase di raffreddamento dei fumi). Questa scelta si basa: (d) sul presupposto che non saranno caricate in forno materie prime e materie prime secondarie che possano sviluppare gas acidi e diossine; (e) sul fatto che sono installati sistemi di abbattimento a umido con funzione analoga; (f) sulla bassa produzione complessiva di composti organici volatili (COV). La misurazione effettuata dalla fonderia in data 12 gennaio 2006 attraverso il proprio laboratorio di fiducia riferisce una concentrazione di diossina pari a 0,0012 ngI-TEQ/Nm³.

6. Oltre alle diossine i principali inquinanti emessi dai forni fusori sono le polveri, prese in considerazione come polveri totali sospese (PTS) e come particelle di alcuni metalli (piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco, cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio). Vi sono poi emissioni di boro e di composti inorganici del cloro (HCl). Ulteriore elemento critico sono le emissioni olfattive. Per attenuare quest’ultimo fenomeno la fonderia ha sperimentato a partire dal 2006 nei forni esistenti un sistema di abbattimento degli odori mediante nebulizzazione di sostanze neutralizzanti. Il risultato, secondo le analisi effettuate per conto della fonderia, consiste nell’abbattimento di circa l’80% delle emissioni olfattive (in termini assoluti da 1.600 ouE/m³ a 160 ouE/m³).

7. Anche gli impianti di macinazione sono dotati di depolveratore a secco (ciclone e maniche in tessuto) e rispettano la disciplina regionale di cui alla DGR n. 7/13943 del 1 agosto 2003. Da questi impianti fuoriescono alcuni inquinanti quali PTS, piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco, e silice libera cristallina. L’impianto box scorie rilascia inoltre cromo, nichel, cobalto e cadmio.

8. In data 22 febbraio 2007 la controinteressata ha trasmesso il progetto alla Regione per la verifica preliminare circa l’assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 10 del DPR 12 aprile 1996. La verifica era necessaria in quanto il progetto ricade nella fattispecie di cui al punto 3-f) dell’allegato B del suddetto decreto, che riguarda “[gli] impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno”.

9. La Regione con decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 4668 del 10 maggio 2007 ha escluso il progetto dalla procedura di VIA ritenendo che le modifiche non comportino un significativo impatto sull’ambiente. Il giudizio di non assoggettabilità si basa sulle seguenti valutazioni: (a) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è vero che con l’attivazione del nuovo forno fusorio e del forno prove il volume degli effluenti gassosi è destinato ad aumentare di circa il 39% ma secondo le indicazioni fornite dalla controinteressata il flusso di massa del particolato dovrebbe salire soltanto del 6% grazie alla maggiore efficacia del sistema di abbattimento; (b) inoltre l’impiego dello scrubber dovrebbe limitare le emissioni odorose; (c) non sono previsti scarichi di lavorazioni nei corpi idrici superficiali (e il trattamento delle acque meteoriche dovrebbe diminuire la quantità di metalli che finiscono nel fiume Mella); (d) la pavimentazione impermeabilizzata e la lavorazione a secco escludono il rischio di inquinamento del suolo; (e) per quanto riguarda l’inquinamento acustico, la controinteressata si impegna a non eseguire contemporaneamente le lavorazioni più rumorose, inoltre sono introdotte alcune misure di mitigazione, tra cui la costruzione del capannone destinato a contenere l’impianto di abbattimento delle emissioni dei forni fusori; (e) l’aumento del traffico non è rilevante, essendo stimabile in 3,6 automezzi e 4 autovetture in più al giorno; (f) la gestione dei rifiuti non subisce variazioni; (g) non aumenta il rischio di incidenti rilevanti. Il giudizio di non assoggettabilità è accompagnato da alcune prescrizioni riguardanti la verifica dell’inquinamento acustico, il controllo preventivo del materiale metallico utilizzato, la pulizia dei piazzali, e la manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. Per quanto riguarda la disciplina puntuale delle emissioni e dei sistemi di monitoraggio il decreto regionale rinvia all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Dlgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (la relativa procedura era già in corso di svolgimento e in effetti la medesima documentazione è stata utilizzata sia ai fini della VIA sia per il rilascio dell’AIA).

10. Contro il decreto di esclusione dalla VIA il Comune di Marcheno ha presentato impugnazione con atto notificato il 30 luglio 2007 e depositato il 2 agosto 2007. Le censure si basano sulla relazione tecnica della società SIAL srl di Brescia (a firma di Davide Piantoni) e possono essere sintetizzate come plurime violazioni di legge e del principio di precauzione, in quanto l’incidenza del progetto sull’ambiente non sarebbe stata correttamente valutata ai sensi dell’allegato D del DPR 12 aprile 1996 e inoltre sarebbero stati sottovalutati i rischi per la salute dei cittadini. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e i rumori si evidenzia in particolare che la zona residenziale è sullo stesso livello o leggermente sopraelevata rispetto alla fonderia e quindi non vi sono barriere che possano schermare le abitazioni.

11. La Regione e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

12. In seguito la Regione con decreto del responsabile della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti n. 9969 del 13 settembre 2007 ha rilasciato l’AIA fissando alcune prescrizioni. In particolare sono stati individuati i seguenti limiti alla concentrazione delle emissioni in atmosfera: (a) 10 mg/Nm³ per le PTS; (b) 5 mg/Nm³ per l’insieme delle polveri di piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco; (c) 1 mg/Nm³ per l’insieme delle polveri di cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio; (d) 10 mg/Nm³ per i composti inorganici del cloro; (e) 2 mg/Nm³ per il boro e i suoi composti; (f) 0,5 ngI-TEQ/Nm³ per le diossine; (g) 3 mg/Nm³ per la silice libera cristallina; (h) 300 ouE/Nm³ per le emissioni odorigene. Le prescrizioni disciplinano anche i piani di monitoraggio. Per le diossine sono previsti tre controlli con cadenza semestrale: nel caso in cui il valore massimo di concentrazione rilevato per un singolo parametro sia inferiore o pari al 10% del valore limite tale parametro non sarà più oggetto di monitoraggio, in caso contrario le misurazioni avranno cadenza annuale. Per tutti gli altri inquinanti i controlli sono previsti su base annuale. Ulteriori prescrizioni interessano le altre forme di inquinamento. Con riguardo all’inquinamento acustico l’AIA ha imposto la realizzazione entro il 31 dicembre 2008 della struttura di contenimento dell’impianto di abbattimento delle emissioni e l’effettuazione (tanto preventiva quanto successiva) di misurazioni fonometriche per assicurare il rispetto della zonizzazione acustica comunale e del DPCM 14 novembre 1997. Nel caso di superamento dei limiti è stato previsto a carico della fonderia l’obbligo di eseguire interventi di insonorizzazione. L’AIA rilasciata dalla Regione è soggetta a rinnovo quinquennale (v. art. 9 comma 1 del Dlgs. 59/2005).

13. Contro il rilascio dell’AIA il Comune ha presentato motivi aggiunti con atto notificato il 14 novembre 2007 e depositato il 27 novembre 2007. Le censure ripropongono sostanzialmente gli argomenti del ricorso introduttivo.

14. In corso di causa vi sono state diverse lamentele da parte dei cittadini per il rumore provocato dalla fonderia, e in particolare dall’impianto di abbattimento delle emissioni. Inoltre un rapporto fonometrico del 16 novembre 2007 ha segnalato il superamento del limite differenziale ex art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 in tre abitazioni limitrofe all’azienda. Su questi presupposti, e tenuto conto che la struttura di contenimento dell’impianto di abbattimento delle emissioni non era ancora stata costruita, il sindaco ha emesso l’ordinanza n. 21 del 5 ottobre 2009, con la quale è stato ingiunto alla controinteressata di sospendere l’attività fino alla data di effettivo inizio delle opere di bonifica dell’inquinamento acustico. Nell’ordinanza è stato inoltre evidenziato il cattivo funzionamento del sistema di deodorizzazione e sono state chieste spiegazioni.

15. Per quanto riguarda la bonifica dell'inquinamento acustico la controinteressata ha comunicato l’avvio dei lavori in data 9 ottobre 2009 (sulla base del permesso di costruire rilasciato il 1 giugno 2009). Relativamente ai disagi olfattivi la controinteressata ha trasmesso al Comune in data 29 ottobre 2009 i risultati delle analisi effettuate dalla ditta Betalab snc sui campioni prelevati il 26 novembre 2007, il 18 giugno 2008 e il 17-18 dicembre 2008, e ha proposto l’utilizzazione all’interno dello scrubber di una soluzione di acqua ossigenata per il lavaggio dei COV in sostituzione di quella composta da ipoclorito di sodio e De Amine. Le emissioni del 17-18 dicembre 2008 relative ai due forni fusori attivi hanno dato questi risultati: (a) valore medio delle PTS: 0,13 mg/Nm³; (b) valore medio della sommatoria di piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco: 0,041 mg/Nm³; (c) valore medio della sommatoria di cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio: 0,027 mg/Nm³; (d) valore medio dei composti inorganici del cloro: 0,06 mg/Nm³; (e) valore medio del boro e dei suoi composti: 0,006 mg/Nm³; (f) valore delle diossine: 0,0004 ngI-TEQ/Nm³ (il valore della TCDD è pari a 0,0006). Per quanto riguarda gli impianti di macinazione, le emissioni relative all’impianto identificato come E7 hanno dato il seguente esito: (a) valore medio delle PTS: 0,13 mg/Nm³; (b) valore medio della sommatoria di piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco: 0,092 mg/Nm³; (c) valore medio della silice libera cristallina: 0,13 mg/Nm³. Gli altri impianti di macinazione presentano valori simili o inferiori. Nell’impianto box scorie (identificato come E4) il valore medio della sommatoria di cromo, nichel, cobalto e cadmio è pari a 0,024 mg/Nm³.

16. Passando alle questioni di diritto, si osserva in via preliminare che la controinteressata ha eccepito la nullità della notifica dei motivi aggiunti alla Regione in quanto eseguita non presso il domiciliatario di Brescia (avv. Donatella Mento) ma direttamente presso l’Avvocatura regionale a Milano (avv. Marco Cederle). L’argomento non può essere condiviso. In primo luogo la nullità di un atto processuale per mancanza di un requisito essenziale può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito mancante (art. 157 comma 2 cpc). Inoltre, se è vero che i motivi aggiunti intervengono in un rapporto processuale già instaurato e quindi devono essere notificati nel domicilio eletto dalle parti costituite, questa regola, come tutte quelle attinenti alla ritualità della notifica, ricade nella sfera di applicazione del principio generale di salvaguardia degli atti processuali quando gli stessi, benché invalidi, abbiano raggiunto il loro scopo (v. art. 156 comma 3 e art. 160 cpc). Nel caso in esame, essendo la difesa della Regione affidata proprio all’Avvocatura regionale, non si è verificata alcuna lesione delle facoltà processuali né alcuna diminuzione della possibilità di approntare un’efficace replica alle censure del ricorrente. In definitiva, non avendo minimamente inciso sul diritto di difesa, l’errore nella notifica è solo formale e del tutto irrilevante ai fini della corretta formazione del contraddittorio.

17. Una seconda questione presentata come preliminare, ossia la possibilità di impugnare direttamente la valutazione circa l’assoggettabilità alla VIA prima della decisione sull’AIA, si collega in realtà al merito della vicenda, in quanto riguarda il ruolo assunto dalla VIA dopo l’introduzione dell’AIA. Nell’impostazione originaria del DPR 12 aprile 1996 l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA (previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto.

18. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla localizzazione scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le modifiche strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso di modifiche strutturali o ampliamenti che riguardino impianti esistenti, in quanto nella procedura di rilascio dell’AIA devono essere prese in considerazione anche le BAT (v. art. 4, art. 7 comma 4, art. 8 del Dlgs. 59/2005) e dunque sono privilegiate le valutazioni relative all’efficienza (in termini di riduzione dell’inquinamento) rispetto ai giudizi astratti sulla localizzazione dell’attività.

19. Nel merito le censure che il Comune rivolge all’esclusione dalla VIA e al rilascio dell’AIA (erroneo apprezzamento dell’incidenza del progetto sull’ambiente e dei rischi per la salute dei cittadini) non sono condivisibili.

20. Si osserva che l’apparato di prescrizioni connesso all’AIA (basato su dati tecnici utilizzati anche nella fase di esame dell’assoggettabilità alla VIA) garantisce il mantenimento dei rischi per le persone e per l’ambiente entro limiti considerati attualmente accettabili. In particolare le soglie poste alle emissioni in atmosfera (v. sopra al punto 12) riflettono i limiti di legge o quelli delle BAT relative ai metalli non ferrosi: (a) per le PTS è utilizzato il limite di 10 mg/Nm³, ossia la soglia più rigorosa, prevista per le fonderie di piombo (v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte III punti 22 e 25); (b) per i metalli i limiti di 5 mg/Nm³ (piombo, manganese, rame, vanadio, stagno, zinco) e di 1 mg/Nm³ (cromo esavalente, nichel, cobalto, arsenico, cadmio) sono coerenti con quelli legali (v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella B); (c) per i composti inorganici del cloro il limite di 10 mg/Nm³ è più rigoroso di quello legale (v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella C); (d) anche per la silice libera cristallina il limite di 3 mg/Nm³ è più rigoroso di quello legale (v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella B); (e) per le diossine è stato correttamente abbandonato il limite legale eccessivamente elevato (0,01 mg/Nm³ ossia 10.000 ng/Nm³ - v. allegato I della parte V del Dlgs. 152/2006 - parte II tabella A2) ed è stato adottato il limite di 0,5 ngI-TEQ/Nm³, che risulta coerente con le BAT 2001 del settore (v. capitolo 3.4.3.1). In relazione alle emissioni odorigene è stato scelto il limite di 300 ouE/Nm³, che corrisponde alle linee-guida regionali in materia di impianti di compostaggio fissate con la DGR n. 7/12764 del 16 aprile 2003. Per quanto riguarda l’inquinamento acustico è correttamente imposto il rispetto della zonizzazione acustica comunale e dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997.

21. I limiti stabiliti dalla Regione avrebbero potuto essere anche più severi, in particolare tenendo conto delle BAT 2001 relative ai metalli non ferrosi. Ad esempio per le diossine è ormai considerato fattibile un livello di emissioni rientrante nell’intervallo 0,1-0,5 ngI-TEQ/Nm³. Valori ancora inferiori sono indicati nelle BAT più recenti, peraltro successive ai fatti di causa (v. lo schema BAT di luglio 2009). Anche per le emissioni odorigene il limite avrebbe potuto essere adeguato per tenere conto della vicinanza agli edifici con destinazione residenziale. Tuttavia, in mancanza di censure maggiormente specifiche, non si ritiene possibile individuare profili di illegittimità, neppure con riguardo al principio di precauzione, il quale presuppone comunque una scelta tra più soluzioni tecniche puntualmente descritte e tra loro comparabili.

22. Il ricorrente attraverso la relazione tecnica della società SIAL srl dell’11 luglio 2007 ha fornito alcuni dati sui metalli (rame, cadmio, nichel) misurati nelle polveri che si sono depositate in circa due mesi sui terrazzi di due abitazioni vicine alla fonderia. Queste misurazioni sono bilanciate dalle (più recenti) analisi effettuate per conto della controinteressata (v. sopra al punto 15), che forniscono valori ampiamente al di sotto dei limiti di emissione imposti con l’AIA (v. confronto tra il punto 12 e il punto 15). Tuttavia, in una prospettiva temporale ragionevolmente ampia, le criticità evidenziate nella suddetta relazione (soprattutto la presenza di polveri grossolane e di cattivi odori) pongono il problema dell’estensione del monitoraggio dai valori di concentrazione degli inquinanti (massa/volume) ai valori di flusso di massa (massa/tempo), in modo da verificare se le emissioni aggregate della fonderia producano nell’ambiente circostante un effetto di accumulo pericoloso per la salute. Su questa base potrà inoltre essere avviato il passaggio a forme di monitoraggio in continuo per alcuni inquinanti. L’esigenza di ampliare i sistemi di monitoraggio assume un rilievo particolare se si considerano i seguenti aspetti: (a) la situazione concreta dei luoghi, e in particolare l’assenza di barriere naturali tra la fonderia e la zona residenziale; (b) la mancata adozione nel processo produttivo di alcune BAT quali la post-combustione (v. sopra al punto 5) in grado di fornire maggiori garanzie circa l’eliminazione degli inquinanti; (c) l’aumento delle emissioni collegato all’attivazione dei nuovi forni fusori.

23. La durata quinquennale dell’AIA consente alla Regione di perfezionare nel tempo le prescrizioni sul monitoraggio e di ridefinire in senso maggiormente cautelativo i limiti alle diverse forme di inquinamento tenendo conto delle nuove BAT e dei dati progressivamente raccolti circa l’efficienza dei diversi sistemi di mitigazione. In tale contesto potranno essere valutate anche le opere di insonorizzazione realizzate in corso di causa dalla controinteressata e le nuove tecniche di lavaggio dei COV (v. sopra al punto 15). L’equilibrio garantito dall’AIA tra i diritti della collettività e l’iniziativa economica della controinteressata deve quindi essere inteso come dinamico, ossia in evoluzione verso soluzioni sempre meno inquinanti.

24. Con queste precisazioni il ricorso deve essere respinto. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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