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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 maggio 2010, n. 2139
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Divieto di sanatoria -
Sanzione - Remissione in pristino - Ratio - Assenza di danno ambientale -
Principio di proporzionalità - Autorizzazione rilasciata in via successiva -
Ammissibilità. Se si interpreta l’attuale normativa in tema di vincolo
paesaggistico in modo coerente con il principio di proporzionalità si può
ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto a impedire all’amministrazione
di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità
paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario. Il fatto compiuto
viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre
l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo
paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia
possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del
trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico,
non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via
successiva (v. TAR Brescia Sez. I 19 marzo 2008 n. 317). La soluzione opposta
sarebbe irragionevolmente gravosa per il privato e inutile (o controproducente)
per l’interesse pubblico. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.A.G. (avv.ti
Concari e Noschese) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Donati e Poli) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 25 maggio 2010, n. 2139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02139/2010 REG.SEN.
N. 00363/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 363 del 2008, proposto da:
LINO AURELIO GIUSTINI, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Concari e
Francesco Noschese, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via
Cadorna 7;
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Katiuscia Bugatti,
Gisella Donati e Magda Poli, con domicilio eletto presso i medesimi legali in
Brescia, corso Zanardelli 38;
nei confronti di
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, CORPO FORESTALE DELLO
STATO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BRESCIA CREMONA E MANTOVA, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via
S. Caterina 6;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del responsabile del Servizio Sanzioni Amministrative della
Provincia prot. n. 004847/08 del 14 gennaio 2008, che ha ingiunto la demolizione
dello chalet A realizzato in assenza di autorizzazione paesistica sul mappale n.
45 in località Cippi nel Comune di Pezzaze;
- del provvedimento del responsabile del Settore Ambiente della Provincia n. 19
del 2 gennaio 2008, con il quale è stata negata l’autorizzazione paesistica per
gli edifici identificati come chalet A-D-E-F;
- del verbale del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Bovegno del 17
settembre 2007, con il quale sono stati accertati i lavori abusivi di
trasformazione del bosco sul mappale n. 45 ed è stata applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Corpo Forestale,
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 24 febbraio 2010 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Lino Aurelio Giustini, titolare di un’azienda agricola
familiare, è proprietario dei mappali n. 36-45-59 in località Cippi nel Comune
di Pezzaze. L’area è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale ex art. 142
comma 1 lett. g) del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (territori coperti da foreste e
boschi) ed è inoltre assoggettata a vincolo idrogeologico.
2. L’attività aziendale si è ormai orientata verso l’agriturismo e per
incrementare le potenzialità ricettive il ricorrente ha chiesto in data 4 luglio
2007 alla Provincia di Brescia l’autorizzazione paesistica per la trasformazione
del bosco e la realizzazione di 6 nuovi chalet. Nel progetto questi edifici sono
identificati come chalet A-B (mappale n. 45), chalet C (mappale n. 36), chalet
D-E-F (mappale n. 59). Le caratteristiche costruttive sono simili (basamento in
cemento armato, un piano, tetto in legno a due falde, portico aperto) mentre le
superfici presentano delle variazioni (da 6,50x7,40 metri a 8,90x7,45 metri,
oltre al portico).
3. Prima del rilascio dell’autorizzazione paesistica il ricorrente ha però
eseguito i lavori relativi allo chalet A sul mappale n. 45. In base al verbale
redatto il 17 settembre 2007 dagli ufficiali e agenti del Corpo Forestale dello
Stato assegnati alla Stazione di Bovegno risultavano effettuate a quella data le
seguenti opere: sbancamento e scavo, realizzazione di un tratto di strada e di
un piazzale, costruzione di un fabbricato in muratura (8,35x7,35x2,95 metri).
Per la trasformazione del bosco in assenza del nulla-osta idrogeologico e
dell’autorizzazione paesistica è stata applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 9.700 ex art. 23 commi 2 e 7 della LR 28 ottobre 2004 n. 27. Sul
contenuto di tale sanzione il ricorrente ha formulato osservazioni in una nota
del 19 ottobre 2007 inviata alla Comunità Montana Valle Trompia.
4. Dopo aver ricevuto la segnalazione del Corpo Forestale la Provincia
(competente per l’aspetto paesistico ai sensi dell’art. 80 comma 3 della LR 11
marzo 2005 n. 12) ha ingiunto con ordinanza del responsabile del Servizio
Sanzioni Amministrative del 14 gennaio 2008 la demolizione dello chalet A e la
conseguente remissione in pristino dell’area boscata ai sensi dell’art. 167
comma 2 del Dlgs. 42/2004.
5. Nello stesso periodo la Provincia ha completato l’esame della richiesta di
autorizzazione paesistica. Il provvedimento finale del responsabile del Settore
Ambiente del 2 gennaio 2008 ha stabilito quanto segue: (a) è negata
l’autorizzazione paesistica per lo chalet A, in quanto, essendo l’edificio già
costruito, si incorre nel divieto di autorizzazione in sanatoria ex art. 146
comma 12 del Dlgs. 42/2004; (b) è negata l’autorizzazione paesistica per gli
chalet D-E-F, in quanto la localizzazione degli stessi contrasta con il vincolo
a causa della pendenza del versante interessato, della visibilità delle nuove
costruzioni e dell’eccessiva ampiezza della superficie boscata che risulterebbe
compromessa; (c) è invece rilasciata l’autorizzazione paesistica per gli chalet
B-C, in quanto di minore impatto per la vicinanza alle strutture esistenti, per
la quota non superiore a 700 metri s.l.m. e per le dimensioni della superficie
interessata.
6. L’ordine di demolizione, il provvedimento relativo alle autorizzazioni
paesistiche e il verbale del Corpo Forestale sono stati impugnati dal ricorrente
con atto notificato il 17 marzo 2008 e depositato il l’11 aprile 2008. Le
censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 18
della legge 24 novembre 1981 n. 689 e travisamento dei fatti, in quanto la
Provincia si sarebbe basata su un accertamento non ancora definitivo, oltretutto
riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria, fraintendendo il significato
della costruzione dello chalet A; (ii) violazione degli art. 146 e 167 del Dlgs.
42/2004 e difetto di proporzionalità, in quanto sarebbe stata sottovalutata la
circostanza che per lo chalet A era stata presentata domanda di autorizzazione
paesistica; (iii) difetto di motivazione, in quanto il diniego di autorizzazione
paesistica per gli chalet D-E-F sarebbe basato su ragioni tautologiche e
inconsistenti.
7. La Provincia e le amministrazioni statali coinvolte nel ricorso si sono
costituite in giudizio chiedendo la reiezione delle domande del ricorrente.
8. In data 3 febbraio 2010 il ricorrente ha depositato una relazione tecnica
sottoscritta dal geom. Rinaldo Beltrami, nella quale si evidenzia che lo chalet
A è stato in effetti realizzato nel punto in cui doveva collocarsi lo chalet B.
Depone in questo senso la distanza di 130,24 metri dal punto fiduciale n. 3
(spigolo di nord-est del fabbricato esistente) nonché la distanza di 52,94 metri
da un vecchio pozzo.
9. Passando all’esame delle singole questioni proposte dal ricorrente, si
osserva che il primo motivo è diretto èsclusivamente contro l’ordine di
demolizione dello chalet A. La tesi esposta nel ricorso intende dimostrare che
sarebbe stata effettuata una commistione impropria tra la sanzione
amministrativa pecuniaria inflitta dal Corpo Forestale per la mancanza
dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco (intesa in questo caso come
sommatoria del nulla-osta idrogeologico e dell’autorizzazione paesistica) e il
rimedio ripristinatorio adottato dalla Provincia ai sensi dell’art. 167 comma 2
del Dlgs. 42/2004. L’argomento non appare condivisibile. È vero che le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale in materia
forestale e regolate dalla legge 689/1981 sono distinte dalla remissione in
pristino ex art. 167 del Dlgs. 42/2004 sia sul piano sostanziale (le prime
tutelano il bosco, la seconda tutela il vincolo paesistico) sia su quello
processuale (le prime sono impugnabili davanti al giudice ordinario, la seconda
rientra nella giurisdizione amministrativa). Tuttavia il presupposto materiale
rimane lo stesso e dunque l’accertamento svolto ai fini forestali può essere
utilizzato per qualificare la fattispecie anche sul piano paesistico. Nello
specifico il verbale del Corpo Forestale del 17 settembre 2007, corredato di
documentazione fotografica, evidenzia puntualmente le caratteristiche
dell’intervento sul bosco e la consistenza del nuovo edificio. Questi elementi
potevano quindi essere utilizzati immediatamente dalla Provincia per esercitare
la propria funzione repressiva senza attendere l’esito delle osservazioni
presentate dal ricorrente alla Comunità Montana e l’eventuale impugnazione della
sanzione in sede giudiziale.
10. Il secondo motivo si riferisce al provvedimento che nega l’autorizzazione
paesistica relativa allo chalet A, ma l’esame di questa censura si riflette
direttamente anche sull’ordine di demolizione. In sostanza il ricorrente lamenta
la violazione degli art. 146 e 167 del Dlgs. 42/2004 e del principio di
proporzionalità, sostenendo che la decisione sull’autorizzazione paesistica
dovrebbe condizionare quella sulla remissione in pristino con effetto sanante
rispetto a quanto già edificato. La tesi può essere condivisa nelle conclusioni
ma l’accertamento della posizione del ricorrente richiede alcune precisazioni.
11. L’autorizzazione paesistica deve precedere l’edificazione e ne è vietato il
rilascio successivamente alla realizzazione, anche parziale, dei lavori (in
questo senso v. attualmente l’art. 146 comma 4 del Dlgs. 42/2004). La sanatoria
che evita la remissione in pristino è ammissibile solo per alcune tipologie
secondarie di lavori (opere che non abbiano creato o incrementato superfici
utili o volumi; interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) e richiede
l’accertamento della compatibilità paesistica con il pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione (v. art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004). Nel caso
in esame alcuni dei lavori eseguiti dal ricorrente, e in particolare la
realizzazione dello chalet A, fuoriescono da queste ipotesi marginali in quanto
vi è stata creazione di nuova superficie utile e di nuovo volume.
12. Occorre però stabilire fino a che punto la remissione in pristino per
mancata autorizzazione preventiva sia una sanzione inevitabile. In realtà se si
interpreta l’attuale normativa in modo coerente con il principio di
proporzionalità si può ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto a
impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il
giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente
monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in
pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in
cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun
danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale
con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni
nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere
un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR Brescia Sez. I
19 marzo 2008 n. 317). La soluzione opposta sarebbe irragionevolmente gravosa
per il privato e inutile (o controproducente) per l’interesse pubblico.
13. Si può allora osservare che nel caso in esame tra le autorizzazioni
paesistiche rilasciate dalla Provincia vi è quella per lo chalet B, il quale è
però di fatto coincidente con lo chalet A in quanto occupa il medesimo sito (v.
sopra al punto 8). Se ne può dedurre che l’amministrazione non ha rilevato alcun
profilo di incompatibilità per quanto riguarda la realizzazione di un edificio
simile allo chalet A nell’area su cui quest’ultimo effettivamente si trova. È
vero che lo chalet B progettato è più piccolo dello chalet A ma la differenza è
comunque limitata (v. sopra al punto 2) e poco significativa nell’ambito di un
giudizio paesistico che riguarda principalmente la trasformazione del bosco
circostante. Dunque non vi sono ragioni di interesse pubblico che impediscano di
riconoscere allo chalet A un’autorizzazione paesistica in sanatoria mediante
traslazione dell’autorizzazione paesistica emessa per lo chalet B. Trattandosi
di una sanatoria rimane integro il potere della Provincia di prescrivere
modificazioni che migliorino l’inserimento dell’edificio nel contesto naturale e
riducano l’impatto della trasformazione del bosco. Per quanto riguarda poi
specificamente il bosco trasformato è anche possibile per la Provincia applicare
l’art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004 nella parte in cui prevede l’esazione
di una somma a titolo di risarcimento del danno ambientale. Si deve infine
ritenere che, coerentemente con questa impostazione, l’autorizzazione paesistica
dello chalet B sia venuta meno, salva la possibilità di presentare ex novo una
specifica istanza di autorizzazione per un progetto simile con diversa
localizzazione.
14. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che il diniego di autorizzazione
paesistica per gli chalet D-E-F sarebbe privo di una motivazione adeguata. La
tesi non può essere condivisa. La Provincia ha puntualmente indicato le ragioni
che inducono a ritenere incompatibili con il vincolo le edificazioni proposte
(v. sopra al punto 5). Gli argomenti utilizzati sono tutti pertinenti all’esame
paesistico riferito alle superfici boscate. In particolare: (a) l’osservazione
sulla pendenza del versante individua correttamente un elemento di fragilità
ambientale; (b) le considerazioni sulla visibilità delle nuove costruzioni da
più punti di osservazione, compreso il centro abitato e il fondovalle,
evidenziano il disturbo oggettivo arrecato all’insieme paesistico; (c) il
riferimento all’eccessiva ampiezza della superficie boscata coinvolta non
risulta affatto generico, in quanto esprime la ragionevole esigenza di
privilegiare la scelta di localizzazioni prossime agli edifici esistenti, anche
allo scopo di favorire il recupero complessivo delle aree boscate già
trasformate.
15. Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti dell’accertamento esposto
sopra ai punti 10-13, e negli stessi limiti sono annullati i provvedimenti
provinciali oggetto di impugnazione. La complessità di alcune questioni consente
l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il
ricorso come precisato in motivazione.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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