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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 23 giugno 2010, n. 2368
RIFIUTI - Abbandono - Obbligo di rimozione e smaltimento - Proprietario
dell’area - Presupposto - Abbandono in concorrenza omissiva. Ai fini
dell’imposizione, al proprietario dell’area interessata, dell’obbligo di
rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, è necessario che l’autorità
comunale dimostri, in odo non equivoco, che i rifiuti siano stati ivi
abbandonati almeno in concorrenza omissiva da parte del proprietario ed ivi
continuino ad insistere per disponibilità del medesimo. Pres. Petruzzelli, Est.
Mosconi - S. s.p.a. (avv. Ballerini) c. Comune di Rodengo Saiani (avv. Bonomi) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 23 giugno 2010, n. 2368
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02368/2010 REG.SEN.
N. 00709/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 709 del 1999, proposto da:
S.B.S. Leasing Spa Ora Ubi Leasing Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro
Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le
Stazione, 37;
contro
Comune di Rodengo Saiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Bonomi, con
domicilio eletto presso Giacomo Bonomi in Brescia, via V.Eman. II,60;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco 19.4.99, n. 7 di rimozione rifiuti abbandonati e
stoccaggio in sicurezza ed avvio allo smaltimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rodengo Saiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Mario Mosconi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Il presente ricorso è volto all’annullamento di un atto del Comune di Rodengo
Saiano per il tramite del quale viene negato alla società ricorrente di mettete
in sicurezza e poi di trasportare in luogo adatto e sicuro cumuli di rifiuti che
risultano depositati su un’area di proprietà. Il Comune con tale atto fa anche
riserva, in caso di inottemperanza all’ordine cui sopra, di provvedervi con
spese a carico.
1.1 Espone al riguardo la ricorrente di essere proprietaria della area, che
peraltro non è interclusa e di averla data in locazione ad altro soggetto. Al
detto scopo demolitorio, con allegazioni probatorie, vengono dedotti i seguenti
vizi:
a. incompetenza e violazione di legge art. 51 l. 142/90;
b. violazione di legge art. 10-14-17 dec.legs n. 22 del 1997; art. 3 l. 689/81;
c. violazione di legge art. 3-7-8 l. 241 del 1990;
d. violazione di legge per errata e mancata applicazione di legge ex art. 17 dec.
lgs n. 22/97.
3- Si è costituito in giudizio il convenuto Comune di Rodengo Saiano. Il
medesimo, ex adverso deducendo, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4- All’U.P. del 26/5/2010 la causa – dopo brevissima discussione - è stata
spedita a sentenza.
5- Il ricorso è fondato in via assorbente con riguardo al rilievo sub 2b, I
parte. Infatti, per consolidata e conforme giurisprudenza, nei casi di specie è
necessario che l’autorità comunale dimostri, in modo non equivoco, che i rifiuti
siano stati ivi abbandonati almeno in concorrenza omissiva da parte del
proprietario ed ivi continuino ad insistere per disponibilità del medesimo. Ma
questo non è il caso come è stato ampiamente dimostrato. Mentre il contrario non
è stato per nulla dimostrato dal Comune.
6- Soccorrono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Prima Sezione di
Brescia –definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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