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1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 luglio 2010, n. 2461
DIRITTO URBANISTICO - Distanza tra costruzioni - Art. 9 D.M. 1444/1968 -
Pareti finestrate di edifici antistanti - Distanza di dieci metri - Finalità
della norma - Interesse del frontista alla riservatezza - Esclusione - Profilo
igienico sanitario - Carattere cogente - Corpi di un medesimo edificio -
Irrilevanza. L'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza
di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in
tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di
intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è
eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine. Pertanto, le
distanze tra costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via
generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai
bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun
margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo
contemperamento degli opposti interessi. Invero, essendo la norma finalizzata a
stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a
salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 261.2001 n. 1108), non può dispiegare alcun effetto distintivo la
circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici
distinti (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.12.2005n. 6909). Pres.
Petruzzelli, Est. Conti - S.S. e altri (avv.ti Zonca e Collia)c. Comune di
Ranica (avv.ti Ballerini e Viviani) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8
luglio 2010, n. 2461
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02461/2010 REG.SEN.
N. 00988/2009 REG.RIC.
N. 00987/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 988 del 2009, proposto da:
Selene Sirtoli, San Rocco Sas di Mario Sirtoli & C., rappresentati e difesi
dagli avv. Cesare Zonca, Filippo Collia, con domicilio eletto presso Filippo
Collia in Brescia, p.za Vittoria, 11 (Fax=030/3755748);
contro
Comune di Ranica, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Mario
Viviani, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione,
37;
nei confronti di
Parco dei Colli di Bergamo, Ralf Becker, Impresa Ruggeri Costruzioni Srl;
Sul ricorso numero di registro generale 987 del 2009, proposto da:
Selene Sirtoli, San Rocco Sas di Mario Sirtoli & C., rappresentati e difesi
dagli avv. Cesare Zonca, Filippo Collia, con domicilio eletto presso Filippo
Collia in Brescia, p.za Vittoria, 11 (Fax=030/3755748);
contro
Comune di Ranica, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Mario
Viviani, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione,
37;
nei confronti di
Parco dei Colli di Bergamo, Ralf Becker, Impresa Ruggeri Costruzioni;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 988 del 2009:
del provvedimento emesso dal Comune di Ranica prot. 8717 SA/ar in data
29/7/2009, recante diniego del permesso di costruire, nonchè di ogni altro atto,
connesso..
quanto al ricorso n. 987 del 2009:
dell'ordinanza emessa dal Comune di Ranica n. 27 in data 29/7/2009, recante
demolizione opere abusive in Via San Rocco, 14...
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ranica e di Comune di
Ranica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Sergio Conti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7.10.2009 e depositato presso la Segreteria della
Sezione il successivo giorno 15 (rubricato n. 988/09 RGR), Sirtoli Silene e San
Rocco SAS di Mario Sirtoli & C. si gravano avverso il provvedimento in data
28.7.2009, con cui il Comune di Ranica ha rigettato la richiesta di rilascio di
permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate in difformità
rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire n. 2115 del
28.4.2008.
I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge e particolarmente degli artt. 33, 34 e 38 L.R.. n.
12/2005 e art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 9 del D.M. 2.4.1968 n.
1444;
2) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione
con il contenuto del provvedimento;
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ranica, chiedendo il rigetto
del gravame.
Con ricorso notificato il 7.10.2009 e depositato presso la Segreteria della
Sezione il successivo giorno 15 (rubricato al n. 987/2009 RGR), Sirtoli Silene e
San Rocco SAS di Mario Sirtoli & C. si gravano avverso l’ ordinanza del
29.7.2009 con cui il Comune di Ranica ha ordinato la demolizione di opere
realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire n. 2115 del
28.4.2008.
I ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
1) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei
fatti;
2) Illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria del 28.7.2009
costituente i presupposti del provvedimento sanzionatorio di demolizione;
3) Illegittimità del provvedimento per irragionevolezza ed irrazionalità dello
stesso;
4) Illegittimità per contraddittorietà con il provvedimento di diniego della
sanatoria 28.7.2009 del comune di Ranica;
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ranica, chiedendo il rigetto
del gravame.
Alla Camera di consiglio del 28.10.2009 (ord. N. 653/09) la Sezione ha accolto
l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, contestualmente
fissando la pubblica udienza del 26.5.2010.
Con istanza depositata il 13.5.2010, i ricorrenti hanno chiesto il differimento
dell’udienza di discussione di entrambi i ricorsi, evidenziando di avere
presentato, in data 8.2.2010, istanza volta ad ottenere un parere di conformità
paesaggistica finalizzato alla presentazione di una (ulteriore) istanza di
rilascio di permesso di costruire in sanatoria e di essere ancora in attesa di
un pronunciamento da parte del Parco dei Colli.
Il Comune di Ranica, con memoria depositata il 14.5.2010, ha rappresentato di
non potere aderire a tale richiesta se non previa rinuncia alle sospensiva
concesse ai ricorrenti con le ord. n. 652 e 653 del 2009, entrambe finalizzate
alla trattazione a breve dei ricorsi.
Alla pubblica udienza del 26.5.2010 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in
decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi all’esame, i quali
– attesa la stretta connessione (oggettiva e soggettiva) esistente possono
essere decisi con un’unica sentenza.
L’istanza di differimento della trattazione dei ricorsi avanzata dai difensori
delle ricorrenti non può essere accolta per le seguenti ragioni:
- alla c.c. del 28.10.2010 è stata accordata la sospensione degli effetti
dell’ordinanza demolitoria, in relazione alla sussistenza del danno, con
contestuale fissazione del merito per l’udienza del 26.5.2010, ma le ricorrenti
non intendono rinunciare, come espressamente richiesto dal Comune, a tale
sospensiva accolta;
- la domanda di sanatoria presentata prevede comunque una rilevante demolizione
di quanto costruito, sicché non vi è alcuna necessità di attendere l’esito di
tale pratica amministrativa prima di decidere la controversi all’esame.
In punto di fatto, va premesso che San Rocco Sas è proprietaria di un'area, in
Comune di Ranica, di circa 42.000 mq di superficie, ricompresa nell’ambito del
Parco dei Colli di Bergamo e qualificata come zona C1 "zona a parco agricolo
forestale (art. 12 della legge regionale 13.4.1991 n. 8)".
Su tale fondo esercita l'attività agricola l'azienda agricola “La meridiana di
Sirtoli Selene” con sede in Ranica via San Rocco n. 14.
La soc. San Rocco Sas e Sirtoli Selene, quale titolare dell’az. agr. La
Meridiana, avevano ottenuto, nel 2004, un permesso di costruire per la
realizzazione di una costruzione sotterranea destinata ad attività produttiva
agricola.
Successivamente i medesimi soggetti hanno ottenuto dal Comune di Ranica il
permesso di costruire n. 2115 in data 28.4.2008, relativo alla realizzazione di
un edificio a destinazione residenziale da utilizzare come abitazione del
titolare dell'azienda agricola.
A seguito di verbale di accertamento è stata emessa dal Comune, in data
25.2.2009, ordinanza di sospensione dei lavori, nella quale si evidenzia che il
progetto autorizzato prevedeva la costruzione “sopra la soletta di copertura
dell’azienda agricola interrata, di un edificio con un piano fuori terra, avente
superficie coperta di mq. 236, volume di mc. 684 e altezza all’imposta della
gronda di m. 4,30 (misurata dall’estradosso della soletta di copertura
dell’azienda agricola interrata) con tetto di copertura a due falde”, mentre nel
corso del sopralluogo effettuato il 24.2.2009 è stato “rilevato che sopra la
soletta di copertura dell’azienda agricola interrata sono stati costruiti n. 2
edifici di due piani fuori terra, aventi superficie coperta di circa mq. 117
ciascuno, volumetria di circa mc. 658 ciascuno e altezza all’imposta di gronda
di m. 6,00 (misurata dall’estradosso della soletta di copertura dell’azienda
agricola interrata) distanti tra loro circa m. 5,50, con tetto di copertura a
due falde.
In data 24.12.2008 il progettista (arch. Ralf Becker) presentava al Parco dei
Colli richiesta di variante, ai fini della valutazione paesaggistica, che
prevedeva la realizzazione di una seconda residenza per l'addetto agricolo. La
stessa domanda venne presentata in data 24.2.2009 al Comune di Ranica.
Con nota 8.4.2009 il Responsabile del Settore gestione territorio del Comune di
Ranica emetteva comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge 241
1990.
In data 20.5.2009 (cfr. doc.n. 12 dei ric.) il predetto Responsabile del Settore
assumeva il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire in
sanatoria con la seguente motivazione:
1) l'art. 34 della legge regionale 11.3.2005 n. 12 prevede che l'autorizzazione
paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune ai sensi dell'art. 80
della legge medesima, deve essere allegata alla richiesta di permesso di
costruire. Tale documentazione non è stata allegato all'istanza. Unitamente al
progetto è stata invece allegata copia di istanza presentata al Parco dei colli
di Bergamo in data 24.12.2008 per ottenere l'autorizzazione paesaggistica delle
opere, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Da una
verifica eseguita d'ufficio presso il Parco dei colli di Bergamo non risulta
rilasciato alcun provvedimento di autorizzazione paesaggistica relativo alle
opere oggetto di istanza, né alcun provvedimento di accertamento di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del medesimo D.Lgs.,
per le opere già realizzate in difformità dal autorizzazione paesaggistica
rilasciata dal parco dei colli in data 28.5.2008 n. 66;
2) si rilevano incongruenze tra la rappresentazione, nelle piante allegate
all'istanza, dei due corpi di fabbrica già realizzati (oggetto di sanatoria) e
quanto rilevato in cantiere il 24.2.2009 da personale di questa amministrazione
comunale. In particolare, la dimensione rappresentata del complesso edilizio
risulta inferiore a quanto già realizzato.
Nel frattempo, senza attendere l’esito della prima domanda, Mario Sirtoli, in
qualità di legale rappresentante della società San Rocco, aveva presentato - in
data 9.4.2009 - al Comune una seconda istanza di permesso di costruire in
sanatoria per variante al precedente permesso n. 2115 del 28.4.2008(doc. n. 7
del Comune). Con nota in data 22.4.2009 il Comune richiedeva integrazioni
documentali e modifiche progettuali (doc. n. 8 del Comune).
Con nota in data 23.4.2009 (doc. n. 9 ) il Comune richiedeva al Parco regionale
dei colli di Bergamo se fosse stata presentata domanda di accertamento di
conformità paesaggistica per l'opera eseguita e se fosse stato rilasciato il
relativo provvedimento.
Con nota in data 19.6.2009 (doc. n. 11), il Comune reiterava, non avendo
ottenuto alcun riscontro, la richiesta di notizie, specificando:
- che la nuova struttura ha una volumetria di circa 1.300 mc. superiore a quanto
assentito con l’autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata dal Parco;
- il piano terra/seminterrato, ai sensi del PRG vigente, è da considerare nuovo
volume ed è pari a mc. 590;
-si tratta di due corpi di fabbrica separati, costituenti due unità immobiliari
in luogo di una autorizzata dal permesso di costruire originario.
In data 30.6.2009 il Parco riscontrava quest'ultima nota (doc. n. 12),
evidenziando che “non è pervenuta alcuna domanda di accertamento di
compatibilità paesaggistica”, soggiungendo che risultava solo una nota in data
22 maggio 2009 a firma dell'azienda agricola La meridiana di Sirtoli Selene,
diretta al Comune di Ranica e per conoscenza al Parco, significando che, ove
questa dovesse intendersi domanda di accertamento, la stessa non può essere
accolta “in quanto l'eccedenza volumetrica di metri cubi 1300,00, a prescindere
dagli altri aspetti, rende inapplicabile all'art. 167 comma 5 del D.Lgs.
42/2004”.
Con nota 8 luglio 2009 (doc. n. 15) il Comune inviava agli odierni ricorrenti
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis
legge 7.8.1990 n. 241.
Infine, con provvedimento n. 8717 di protocollo in data 28 luglio 2009, il
Comune assumeva l’atto di diniego di permesso di costruire in sanatoria oggetto
d’impugnazione con il ric. n. 988/09.
Il provvedimento reca la seguente motivazione:
1) l'art. 34 della legge regionale 11.3.2005 n. 12, prevede che l'autorizzazione
paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune ai sensi dell'art. 80
della legge medesima, deve essere allegata alla richiesta di permesso di
costruire. Tale documento non è stato allegato all'istanza. In data 7 luglio 2
1009 il parco dei colli di Bergamo emesso provvedimento sanzionatorio (prot. n.
3114) di ripristino, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42,
per la demolizione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione
paesaggistica e ripristino ambientale dello stato preesistente dei luoghi;
2) con riferimento agli elaborati progettuali depositati il 22.7.2009 relativi
alle vostre osservazioni di cui al prot. n. 8437 del 21.7.2009, la domanda
prevede la sanatoria di un edificio con pareti finestrate che si fronteggiano
distanti fra loro circa m. 4,90: questa situazione è in contrasto con quanto
stabilito dal Decreto Ministeriale 2.4.1968, n. 1444, nonché dall'art. 4. 9
delle Norme Tecniche Attuative del PRG vigente, che prevedono una distanza
minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, o di un
medesimo edificio, pari a metri 10.
In data 29.7.2009 il Responsabile del Settore Gestione territorio emetteva
l’ordinanza n. 27 di demolizione opere abusive in via San Rocco. Tale atto si
fonda sulla seguente scansione motivazionale:
- con verbale di accertamento del 24.2.2009, redatto a seguito di sopralluogo,
si è accertato che, in contrasto con quanto autorizzato con il permesso di
costruire n. 2115 del 28.4.2008, sono state eseguite le seguenti opere:
costruzione di 2 edifici, aventi 2 piani fuori terra, con una superficie coperta
di circa mq. 117 ciascuno e volumetria di circa mc. 658 ciascuno;
- le opere realizzate hanno prodotto un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche e plani volumetriche da quello oggetto del
permesso di costruire n. 2115, con l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire organismi edilizi con specifiche
rilevanza ed autonomamente utilizzabili;
- è stato emesso il 7.7.2009, dal Parco dei colli di Bergamo, provvedimento di
ripristino, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 nonché in data
28.7.2009 dal Comune atto di diniego del permesso di costruire in sanatoria in
quanto il progetto risulta in contrasto con le vigenti norme in materia
urbanistico-edilizia ed è privo del provvedimento di carattere paesaggistico
ambientale;
- l'opera si configura in totale difformità dal permesso di costruire secondo
quanto stabilito dall'art. 31 del Testo Unicon. 380/01;
- è possibile provvedere alla demolizione delle opere realizzate in difformità
senza pregiudizio per gli immobili realizzati regolarmente.
Così ricostruita la complessa vicenda all’esame, è possibile pervenire ai
seguenti punti fermi:
1) sono stati richiesti due distinti permessi di costruire in sanatoria,
conclusisi con due atti di diniego, il primo dei quali è rimasto inoppugnato,
mentre il secondo è oggetto del ric. n. 988/09 all’esame,
2) il Parco dei Colli di Bergamo ha ingiunto la rimessione in pristino con atto
che è stato impugnato dalle odierne ricorrenti con ric. n. 986/09, anch’esso
discusso alla pubblica udienza del 26.5.2010 ed oggetto di separata sentenza.
Può quindi passarsi all’esame delle doglianze dedotte nei confronti dell’atto di
diniego di rilascio di permesso in sanatoria.
Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono l'inapplicabilità alla fattispecie
della disposizione di cui all'art. 34 della L.R. n. 12 del 2005 (il quale
prevede che la domanda di permesso di costruire deve essere allegata
l'autorizzazione paesaggistica rilasciata secondo il procedimento dell'art. 82
della stessa legge) affermando che la procedura di sanatoria ha un suo specifico
iter e delle sue specifiche previsioni normative.
In altri termini, solo quando viene chiesto il permesso di costruire “ordinario”
(antecedente alla realizzazione delle opere) sarebbe possibile presentare la
richiesta di autorizzazazione paesaggistica in via preventiva, mentre in caso di
domanda di permesso in sanatoria tale onere non sarebbe previsto poichè, attesa
l’urgenza del provvedere, non sarebbe possibile attendere il termine di 180
assegnato all’autorità che tutela il vincolo per esprimersi.
La doglianza non ha giuridico fondamento.
Non solo non è rinvenibile nelle norme regionali evocate alcun appiglio testuale
a favore di siffatta tesi, ma la stessa conduce, sotto un profilo sistematico,
all’aberrante conclusione di apprestare un regime agevolato ai soggetti che
abbiano edificato sine titulo in zona soggetta a vincolo.
Sotto altro aspetto, le ricorrenti contestano la sussistenza dalla violazione
della norma sulle distanze minime tra pareti finestrate posta dall'art. 9 del
D.M. n. 1444/1968, sostenendo che questa norma possa essere applicata solamente
allorché si sia in presenza di due edifici diversi, mentre nel caso si è in
presenza di un solo edificio seppur articolato su due corpi di fabbrica tra loro
funzionalmente collegati.
La doglianza va disattesa.
La giurisprudenza ha chiarito (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.12.2005n.
6909) che l'art. 9 cit., laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti
finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di
norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo
igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura
giuridica dell'intercapedine. Pertanto, le distanze tra costruzioni sono
predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in
considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di
sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di
discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo
contemperamento degli opposti interessi.
Invero, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra
edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del
frontista alla riservatezza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 261.2001 n. 1108), sicché
non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di
corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti.
In tal senso, soccorre anche la previsione al riguardo dal PRG che, all'art. 4.
9 delle NTA, specifica che la distanza minima va misurata "perpendicolarmente ai
fronti, tra pareti sinistrate pareti di edifici antistanti o di un medesimo
edificio".
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittorietà della
motivazione con il contenuto del provvedimento in quanto sostanzialmente viene
rivolto un invito a presentare una nuova domanda di sanatoria.
Anche tale prospettazione non è fondata.
Il Comune si è, invero, limitato a svolgere alcune ulteriori osservazioni, a
carattere meramente collaborativo nei confronti dei privati, indicando ad essi
quali integrazioni documentali e quali modifiche progettuali si sarebbero dovute
effettuare in caso di presentazione di una nuova, diversa, istanza di sanatoria.
Non a caso l’Amministrazione ha specificato che tale, eventuale, nuova domanda
avrebbe dovuto non solo risolvere le problematiche ostative evidenziate con
l’atto di diniego, ma essere altresì accompagnata dal provvedimento di
accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Parco regionale dei
colli di Bergamo.
In conclusione l’atto di diniego risulta immune dai dedotti vizi.
Con il ricorso n. 987/09, le ricorrenti hanno impugnato l'ordine di demolizione.
Con il primo motivo, viene lamentato il travisamento dei fatti, sostenendo che
il Comune ha svolto
una serie di considerazioni relative all'entità, rilevante gravità delle
violazioni che non hanno alcun rapporto con il provvedimento emanato che
dovrebbe essere una conseguenza automatica del precedente diniego. Inoltre,
viene evidenziato che nessuna considerazione viene svolta in relazione
all'inesistenza di alcun danno paesistico.
La doglianza non ha fondamento.
Le stesse ricorrenti rilevano che l’ordinanza di demolizione costituisce
automatica conseguenza del diniego della richiesta sanatoria, sicché l’eventuale
presenza di considerazioni ulteriori risulta del tutto irrilevante.
Invero, per orientamento giurisprudenziale pacifico ( cfr. ex multis T.A.R.
Napoli, Sez. VIII, 8.10.2009 n. 5203), l'ordinanza di demolizione costituisce
atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione
discrezionale del configgente interesse al mantenimento in loco della res,
sicché la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico
al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Per conseguenza,
l’atto è da ritenersi sorretto da adeguata e autosufficiente motivazione, in
presenza della compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione
della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.
Sotto altro profilo, va rilevato che la sussistenza di uno specifico danno
paesaggistico non è questione che rilevi nel presente giudizio, afferente alla
sanzione edilizia.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo, con cui si prospetta
l’illegittimità “derivata” discendente dall’impugnazione del provvedimento di
diniego di sanatoria del 28.7.2009, una volta che detto connesso gravame è stato
già scrutinato con esito negativo per le ricorrenti.
Con il terzo mezzo, si contesta la mancanza di ragionevolezza del provvedimento
demolitorio, sia in quanto il Comune ha dimostrato di essere a conoscenza del
fatto che il Parco dei Colli di Bergamo abbia a sua volta ordinato la
demolizione delle stesse opere sia per non aver tenuto conto del fatto che le
opere realizzate in difformità del permesso possono essere sanate, sussistendo
anche l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica derivante dall'oculata
gestione dell'azienda agricola sicché sarebbe inapplicabile nella fattispecie il
disposto dell'art. 164 comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
La censura va disattesa.
Innanzi tutto va rilevato che differenti e non coincidenti sono portata ed
ambito dei provvedimenti assunti rispettivamente dal Parco dei colli, quale
autorità a tutela del vincolo paesaggistico, e dal Comune, quale autorità
preposta al controllo dell’attività edilizia.
Quanto alle considerazioni in ordine alla pretesa sanabilità delle opere
difformi, a prescindere dall’inammissibilità del motivo dedotto in sede
d’impugnativa dell’ordine di demolizione, va rilevato che la non sanabilità è
stata affermata dal Comune, con motivazioni che sono risultate immuni dai
dedotti vizi, con l’atto di diniego di sanatoria.
Infine, con il 4º motivo si sostiene che vi sarebbe contraddittorietà tra il
diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione laddove viene prevista nel
primo provvedimento la possibilità che venga concessa la sanatoria su un’
ulteriore domanda.
Tale doglianza si fonda su una erronea comprensione del reale contenuto del
provvedimento di diniego di sanatoria. Al riguardo si deve rinviare a quanto
rilevato nell’esaminare (e respingere) il secondo motivo del ricorso n. 988/09,
là dove si è rilevato che si tratta di meri apporti collaborativi al privato
posti in essere dall’Amministrazione.
In tale contesto non sussiste alcuna contraddizione fra provvedimenti: una volta
respinta una domanda di sanatoria, a fronte del rilevato abuso l’ordine di
demolizione è atto dovuto.
Spetta al privato valutare la percorribilità di una nuova istanza nella fase
successiva - che nella fattispecie all’esame postula, per espressa ammissione
delle ricorrenti (cfr. memoria del 12.5.2010) - l’esecuzione della demolizioni
di parte di quanto costruito sine titulo.
Il Collegio, infine, deve rilevare che tutte le altre questioni sollevate nella
memoria finale dalle ricorrenti e contraddette, parimenti con memoria, dalla
resistente si pongono a valle dei provvedimenti qui impugnati e quindi non fanno
parte del presente giudizio (che è sugli atti e non sul rapporto). Le stesse
potranno essere affrontate in sede procedimentale e, solo in caso di diniego
della nuova terza domanda di sanatoria, potranno costituire oggetto di decisione
in sede processuale in altro giudizio.
Conclusivamente i ricorsi vanno respinti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di
Brescia I Sezione – preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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