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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4638
DIRITTO URBANISTICO - Berceau - Nozione - Sostituzione della copertura -
Intervento di manutenzione straordinaria - Copertura assimilabile ad un solaio -
Locale coperto - Qualifica di berceau - Esclusione. Il berceau è definibile
come un’opera edilizia consistente in un pergolato (solitamente in legno)
coperto da piante rampicanti. L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di
pareti e di una copertura impermeabile, in quanto si tratta di una struttura
leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo
spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti atmosferici è costituito dalle
foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai rampicanti. È evidente che la
maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno e la maggiore o minore
distanza tra le stesse sono fattori decisivi per stabilire se l’opera appartiene
alla tipologia del berceau o ad altre categorie edilizie, come ad esempio i
portici. La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento
di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001). Naturalmente la
condizione per rimanere nella categoria della manutenzione straordinaria è che
la nuova copertura non snaturi le caratteristiche del berceau. Se invece la
nuova copertura risultasse assimilabile a un vero e proprio solaio e i
rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale saremmo di fronte a
un’opera del tutto diversa, ossia a un nuovo locale coperto, come tale non più
qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza dell’edificio. Pres.
Petruzzelli, Est. Pedron -M.L. (avv. Rovetta) c. Comune di Sale Marasino (n.c.)
- TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4638
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04638/2010 REG.SEN.
N. 00516/2000 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2000, proposto da:
MASSOLETTI LORENZO, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Rovetta, con
domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, corso Zanardelli 38;
contro
COMUNE DI SALE MARASINO, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione emessa il 23 marzo 2000 dal responsabile del
Servizio Edilizia Privata, avente ad oggetto la copertura del berceau del
ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Lorenzo Massoletti è proprietario di un edificio residenziale
situato in via Presso nel Comune di Sale Marasino (mappale n. 3589). L’area è
classificata come centro storico.
2. Con autorizzazione edilizia rilasciata il 13 maggio 1992 ai sensi dell’art. 7
del DL 23 gennaio 1982 n. 9 il Comune ha assentito i lavori di copertura del
terrazzo mediante la realizzazione di un berceau (pergolato) in legno.
3. Il 5 giugno 1999 il ricorrente ha comunicato agli uffici comunali di aver
sostituito la preesistente copertura del berceau in cannelli e onduline con una
“copertura mobile frangisole in assi di legno distanziate rivestite in rame”. Il
tecnico comunale con nota del 16 giugno 1999 ha immediatamente contestato questa
innovazione sostenendo che l’autorizzazione edilizia del 1992 (così come una
successiva concessione del 1998) non prevedeva alcuna copertura del berceau. Di
conseguenza il ricorrente è stato invitato a presentare domanda di sanatoria.
4. Seguendo questo invito il ricorrente ha chiesto in data 1 settembre 1999 il
rilascio di una concessione edilizia in sanatoria. Nella relazione tecnica si
specifica che la posa di assi in legno rivestite di lamine di rame è stata
scelta per attenuare gli effetti della pioggia battente sul terrazzo, causa di
infiltrazioni nei locali sottostanti. La struttura costituisce inoltre il
sostegno dei rampicanti sempreverdi che hanno una funzione di mascheratura.
5. La commissione edilizia nella riunione del 18 ottobre 1999 ha però dato
parere negativo in quanto: (a) il berceau costituisce di per sé una struttura
disomogenea rispetto al contesto edificato; (b) a maggior ragione la copertura
totale del berceau rappresenta un appesantimento eccessivo per il centro
storico, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia architettonica di cui
all’art. 13 delle NTA; (c) per effetto della copertura totale il berceau
dovrebbe essere qualificato come portico, e in quanto tale non rispetterebbe la
distanza minima dal confine prevista dall’art. 10.2 delle NTA. Al parere
negativo della commissione edilizia ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione
del 23 marzo 2000 emessa dal responsabile del Servizio Edilizia Privata.
6. Contro la suddetta ordinanza e gli atti presupposti il ricorrente ha
presentato impugnazione con atto notificato il 20 maggio 2000 e depositato il 25
maggio 2000. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione
dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto il potere di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia sarebbe assegnato in esclusiva al sindaco; (ii)
violazione dell’art. 13 della legge 47/1985, in quanto l’ordinanza di
demolizione non è stata preceduta da un formale diniego di sanatoria; (iii)
travisamento dei fatti, in quanto la sostituzione della copertura del berceau
costituirebbe intervento di manutenzione ordinaria, e comunque non
rappresenterebbe un’innovazione rispetto all’autorizzazione edilizia del 1992, e
neppure determinerebbe la creazione di un portico.
7. Il Comune non si è costituito in giudizio. Questo TAR con ordinanza cautelare
n. 379 del 16 giugno 2000 ha sospeso il provvedimento impugnato. In corso di
causa si è concluso favorevolmente per il ricorrente un procedimento penale per
abuso edilizio in relazione all’intervento discusso sotto il profilo
amministrativo nel presente ricorso.
8. Passando al merito, non sono condivisibili i primi due argomenti proposti dal
ricorrente.
8.1 La titolarità del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di
cui all’art. 4 della legge 47/1985 (v. ora l’art. 27 del DPR 6 giugno 2001 n.
380) poteva già considerarsi trasferita ai responsabili degli uffici in base
alla devoluzione di competenze disposta dall’art. 51 comma 3 della legge 8
giugno 1990 n. 142. In ogni caso con la specificazione introdotta dall’art. 6
comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall’art. 2 comma 12 della legge 16
giugno 1998 n. 191 non è più dubitabile che anche i provvedimenti di remissione
in pristino ricadano (e ricadessero all’epoca dei fatti) nella competenza degli
uffici, non essendo in alcun modo distinguibili dal resto dell’attività di
gestione.
8.2 Per quanto riguarda l’art. 13 della legge 47/1985 (v. ora l’art. 36 del DPR
380/2001), è vero che non può essere disposta la demolizione finché non sia
stata esaminata la domanda di sanatoria, ma è evidente che nel caso in esame il
parere negativo della commissione edilizia costituisce a tutti gli effetti un
diniego propedeutico all’ordinanza di ripristino. Duplicare il parere negativo
in un apposito provvedimento di diniego avente lo stesso contenuto avrebbe
comportato una superfetazione nella serie degli atti necessari a definire la
vicenda, in violazione del principio di economicità.
9. Può invece essere condivisa l’argomentazione sviluppata dal ricorrente nel
terzo motivo di ricorso, sia pure con alcune distinzioni e precisazioni.
9.1 Il berceau è definibile come un’opera edilizia consistente in un pergolato
(solitamente in legno) coperto da piante rampicanti. L’aspetto caratteristico
risiede nella mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, in quanto si
tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di
continuità con lo spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti atmosferici è
costituito dalle foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai rampicanti. È
evidente che la maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno e la
maggiore o minore distanza tra le stesse sono fattori decisivi per stabilire se
l’opera appartiene alla tipologia del berceau o ad altre categorie edilizie,
come ad esempio i portici.
9.2 Nel 1992 il Comune aveva autorizzato la realizzazione del berceau sul
terrazzo del ricorrente indicando anche quale risultato dei lavori la copertura
del terrazzo. Per effetto dell’autorizzazione la presenza del berceau risulta
quindi ormai definitivamente acquisita al patrimonio giuridico del ricorrente,
purché la copertura rimanga nel tempo quella normalmente associata a questo tipo
di opera, ossia, come si è appena detto, una copertura poco impattante, formata
da rampicanti e travi di sostegno e dunque diversa da un solaio impermeabile.
9.3 La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento di
manutenzione straordinaria (v. ora la definizione ex art. 3 comma 1 del DPR
380/2001: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici”; nello stesso senso l’art. 27 comma 1 della LR
11 marzo 2005 n. 12: “le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici”).
9.4 Naturalmente la condizione per rimanere nella categoria della manutenzione
straordinaria è che la nuova copertura non snaturi le caratteristiche del
berceau. Se invece la nuova copertura risultasse assimilabile a un vero e
proprio solaio e i rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale
saremmo di fronte a un’opera del tutto diversa, ossia a un nuovo locale coperto,
come tale non più qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza
dell’edificio. La situazione sarebbe in altri termini eccedente rispetto ai
limiti dell’autorizzazione edilizia del 1992 rilasciata ai sensi dell’art. 7 del
DL 9/1982, e anche rispetto ai limiti della DIA semplice di cui al vigente art.
22 comma 1 del DPR 380/2001.
9.5 Nel caso in esame la nuova opera è descritta come “copertura mobile
frangisole in assi di legno distanziate rivestite in rame”. L’inserimento delle
assi al posto delle travi implica una maggiore chiusura dello spazio
(sottolineata del resto dallo stesso ricorrente, che ha esplicitato al Comune la
propria intenzione di proteggere il terrazzo dalla pioggia). Si verifica di
conseguenza un incremento dell’impatto visivo, il che può giustificare in
qualche misura la preoccupazione della commissione edilizia per la coerenza
dell’opera con i caratteri architettonici del centro storico.
9.6 L’elemento che discrimina è però la separazione tra le assi. Il fatto che
siano distanziate esclude la presenza di una copertura integrale assimilabile a
un solaio. Il Comune avrebbe potuto concentrare la propria attenzione sulla
misura della distanza tra le singole assi e contestare l’aspetto finale
dell’opera dopo aver effettuato un’analisi critica delle concrete modalità di
realizzazione dell’assito. Invece l’amministrazione ha espresso soltanto una
valutazione sintetica basata su una lettura non adeguata dell’autorizzazione del
1992 (escludendo persino che la stessa prevedesse una qualche forma di copertura
- v. sopra al punto 3) e su un’apodittica equiparazione del berceau modificato a
un portico (v. sopra al punto 5).
10. Il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento
dell’atto impugnato. La complessità di alcune questioni consente l’integrale
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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