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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517
DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 23/90, art. 5, c. 6 - Piano
integrato di recupero - Interventi di demolizione e ricostruzione - Deroga agli
strumenti urbanistici ed edilizi - Mancata approvazione da parte del Comune -
Legittimità. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. Lombardia n. 23/90, è
legittima la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di
recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti,
ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per
escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto
assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate (Tar Lombardia,
Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997). Pres. Petruzzelli, Est. Russo -
G.G. (eredi) e altri (avv.ti Daminelli, Riva e Riva) c. Regione Lombardia e
altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00517/2010 REG.SEN.
N. 01477/1995 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1477 del 1995, proposto da:
GUIDOTTI GIOVANNA (eredi), BOANO EMILIA, GUIDOTTI LUCIANA (eredi), RIVA ALBERTO,
RIVA PAOLA ALESSANDRA, RIVA UBALDO;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli, Alberto Riva, Giovanni
Riva,
con domicilio eletto presso Alberto Riva in Bergamo, via Pradello, 2
(Fax=035/247480);
contro
REGIONE LOMBARDIA,
non costituita in giudizio;
COMUNE DI BERGAMO,
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
avverso del. gr. 16.6.95, n. 576 nella parte in cui non approva la proposta di
P.I.R. denominato “via Bonomelli”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carmine Russo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti impugnano il provvedimento del 16. 6. 1995 con cui la Giunta
regionale della Lombardia decideva di non approvare la proposta di Programma
integrato di recupero che le stesse avevano presentato per realizzare un
insediamento residenziale/commerciale su area di loro proprietà, occupata in
passato dagli edifici di una attività di corriere oramai dismessa.
Il passaggio attraverso il Programma integrato di recupero si era reso
necessario perché l’intervento edilizio che intendevano realizzare le ricorrenti
non era conforme ad alcuni parametri del vigente p.r.g. ed occorreva, pertanto,
approvare uno strumento urbanistico in deroga.
Con deliberazione del 14. 6. 1993 la Giunta comunale approvava il progetto
presentato dalle ricorrenti.
Con la deliberazione del 16. 6. 1995, impugnata con questo ricorso, la Giunta
regionale, invece, denegava l’approvazione dello stesso, rilevando che esso
prevedeva “interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle norme sulle
distanze dai confini e dagli edifici definite dalla strumentazione
urbanistico-edilizia e dal D.M. 1444/68”, ed in quanto “l’intervento, a fronte
di una rilevante densità edilizia ed un incremento del peso insediativo, non
recupera dotazioni di aree per servizi e funzioni di interesse pubblico e non
consegue una sufficiente riqualificazione urbanistica”.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto
il programma di recupero non prevederebbe affatto interventi di demolizione e
ricostruzione, e perché comunque non sarebbero violate le distanze minime;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto
l’asserito difetto di sufficiente qualificazione urbanistica sarebbe
affermazione troppo generica.
Nessuno si costituiva per le parti convenute in giudizio.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 1. 2010, all’esito
della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
L’art. 5 l.r. 23/90, norma attributiva del potere esercitato in concreto
dall’amministrazione nel caso in esame, dispone: “1. I programmi integrati di
recupero deliberati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale per
l'approvazione e per l'eventuale assegnazione dei contributi pubblici entro il
31 maggio e il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1990/1993. 2. La Giunta
Regionale approva i programmi integrati di recupero entro i 120 giorni
successivi a ciascun termine di cui al comma precedente. 3. Ai fini
dell'approvazione regionale i programmi sono sottoposti all'esame di un comitato
tecnico interassessorile, nominato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente Legge. 4. Ove il programma interessi beni
vincolati ai sensi della l. 1089/39, della l. 1497/39 concernente "Protezione
delle bellezze naturali" e della l. 431/85 concernente "Conversione in Legge,
con modificazioni, del d.l. 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale", il comitato di cui al comma
precedente è integrato da funzionari designati dai ministeri competenti. 5.
L'approvazione regionale dei programmi integrati di recupero e delle successive
varianti degli stessi deliberati dai Comuni interessati, qualora gli interventi
programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie ad essi
applicabili, costituisce approvazione di specifica deroga dei regolamenti
edilizi e d'igiene e variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti ed
adottati, limitatamente ai fini dell'attuazione dei programmi e ad essi non si
applicano le limitazioni di cui agli articoli 51/75 concernente "Disciplina
urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del
patrimonio naturale e paesistico" e successive integrazioni e modificazioni. 6.
Le deroghe di cui al precedente comma non si applicano agli interventi di
demolizione e ricostruzione, nonché a quelli di cui all'art. 31, lett. e), l.
457/78. 7. Gli interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione sono
attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici
attuativi in forza di concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate in
conformità alle previsioni dei programmi stessi e non sono subordinati alle
previsioni dei programmi pluriennali di attuazione. 8. Qualora si tratti di
interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della l. 1497/39,
e della l. 431/85, l'approvazione regionale del programma ha valore di
autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette Leggi. 9. Qualora si tratti di
interventi da realizzare su aree soggette alla tutela di cui al R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267 concernente "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani", i programmi devono essere inviati
contestualmente alla Regione e alla competente autorità per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della predetta Legge. 10. Nel caso in cui
l'autorità di cui al comma precedente non assuma i provvedimenti di propria
competenza entro 90 giorni dal ricevimento del programma, l'approvazione dello
stesso da parte della Regione ha valore anche di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 7 del predetto R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267”.
Il comma 6 della norma in esame, pertanto, prevedendo che “le deroghe di cui al
precedente comma non si applicano agli interventi di demolizione e
ricostruzione”, esclude che l’approvazione del Programma di intervento comporti
la deroga urbanistica quando il progetto proposto abbia ad oggetto un intervento
di demolizione e ricostruzione.
In sede interpretativa la giurisprudenza ha già evidenziato perfettamente la
ratio di questa previsione della legge regionale, e la sua congruenza con il
sistema dei Piani di recupero, rilevando che “è legittima ai sensi dell'art. 5,
co. 6, l.r. 23/90, la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano
integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione,
deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in
vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è
alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in
vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone
edificate” (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997).
La difesa della ricorrente sostiene nel primo motivo di ricorso che, a ben
vedere, l’intervento in esame non avrebbe ad oggetto una demolizione e
ricostruzione, ma tale posizione si rivela inconciliabile con il testo letterale
del progetto presentato dal tecnico della sua assistita. Nella relazione
progettuale presentata a sostegno del Programma di recupero è, infatti, scritto
che il programma verrà realizzato “demolendo l’attuale capannone ad uso deposito
di mc. 4775 e costruendo al suo posto un edificio a destinazione residenziale e
direzionale di mc. 7201”.
Né tantomeno si può sostenere come è scritto in ricorso che alla fine la deroga
urbanistica non vi sarebbe perché il progetto rispetta comunque le distanze
minime, posto che nella relazione progettuale presentata a sostegno del
Programma è lo stesso progettista che dichiara al punto 3 del progetto che lo
stesso “costituisce specifica deroga al regolamento edilizio comunale con
riferimento alle distanze tra edifici e dai confini interni”.
Ne consegue che, nel momento in cui ha rilevato l’esistenza di un intervento
incompatibile con lo strumento del Programma di recupero, la Regione ha fatto
corretta applicazione della norma attributiva di potere, e la relativa censura
sul punto deve essere disattesa.
II. Posto che il provvedimento impugnato è già compiutamente e correttamente
motivato con l’affermazione della incompatibilità tra intervento di demolizione
e ricostruzione e Programma di recupero in deroga agli strumenti di piano, non
giova alla parte l’esame del secondo motivo di ricorso, in cui la ricorrente ha
censurato l’ulteriore punto della motivazione del provvedimento attinente la
insufficiente riqualificazione urbanistica. L’eventuale accoglimento di questa
censura non avrebbe comunque alcuna utilità per la parte, perché, come detto, il
provvedimento impugnato si regge correttamente anche sulla sola prima
motivazione.
III. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in
ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di
Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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