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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517



DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 23/90, art. 5, c. 6 - Piano integrato di recupero - Interventi di demolizione e ricostruzione - Deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi - Mancata approvazione da parte del Comune - Legittimità. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. Lombardia n. 23/90, è legittima la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - G.G. (eredi) e altri (avv.ti Daminelli, Riva e Riva) c. Regione Lombardia e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00517/2010 REG.SEN.
N. 01477/1995 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1477 del 1995, proposto da:
GUIDOTTI GIOVANNA (eredi), BOANO EMILIA, GUIDOTTI LUCIANA (eredi), RIVA ALBERTO, RIVA PAOLA ALESSANDRA, RIVA UBALDO;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli, Alberto Riva, Giovanni Riva,
con domicilio eletto presso Alberto Riva in Bergamo, via Pradello, 2 (Fax=035/247480);

contro

REGIONE LOMBARDIA,
non costituita in giudizio;

COMUNE DI BERGAMO,
non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

avverso del. gr. 16.6.95, n. 576 nella parte in cui non approva la proposta di P.I.R. denominato “via Bonomelli”.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Le ricorrenti impugnano il provvedimento del 16. 6. 1995 con cui la Giunta regionale della Lombardia decideva di non approvare la proposta di Programma integrato di recupero che le stesse avevano presentato per realizzare un insediamento residenziale/commerciale su area di loro proprietà, occupata in passato dagli edifici di una attività di corriere oramai dismessa.

Il passaggio attraverso il Programma integrato di recupero si era reso necessario perché l’intervento edilizio che intendevano realizzare le ricorrenti non era conforme ad alcuni parametri del vigente p.r.g. ed occorreva, pertanto, approvare uno strumento urbanistico in deroga.

Con deliberazione del 14. 6. 1993 la Giunta comunale approvava il progetto presentato dalle ricorrenti.

Con la deliberazione del 16. 6. 1995, impugnata con questo ricorso, la Giunta regionale, invece, denegava l’approvazione dello stesso, rilevando che esso prevedeva “interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle norme sulle distanze dai confini e dagli edifici definite dalla strumentazione urbanistico-edilizia e dal D.M. 1444/68”, ed in quanto “l’intervento, a fronte di una rilevante densità edilizia ed un incremento del peso insediativo, non recupera dotazioni di aree per servizi e funzioni di interesse pubblico e non consegue una sufficiente riqualificazione urbanistica”.


I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto il programma di recupero non prevederebbe affatto interventi di demolizione e ricostruzione, e perché comunque non sarebbero violate le distanze minime;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto l’asserito difetto di sufficiente qualificazione urbanistica sarebbe affermazione troppo generica.


Nessuno si costituiva per le parti convenute in giudizio.


Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 1. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. Il ricorso è infondato.

L’art. 5 l.r. 23/90, norma attributiva del potere esercitato in concreto dall’amministrazione nel caso in esame, dispone: “1. I programmi integrati di recupero deliberati dai Comuni sono trasmessi alla Giunta Regionale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione dei contributi pubblici entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1990/1993. 2. La Giunta Regionale approva i programmi integrati di recupero entro i 120 giorni successivi a ciascun termine di cui al comma precedente. 3. Ai fini dell'approvazione regionale i programmi sono sottoposti all'esame di un comitato tecnico interassessorile, nominato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. 4. Ove il programma interessi beni vincolati ai sensi della l. 1089/39, della l. 1497/39 concernente "Protezione delle bellezze naturali" e della l. 431/85 concernente "Conversione in Legge, con modificazioni, del d.l. 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", il comitato di cui al comma precedente è integrato da funzionari designati dai ministeri competenti. 5. L'approvazione regionale dei programmi integrati di recupero e delle successive varianti degli stessi deliberati dai Comuni interessati, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie ad essi applicabili, costituisce approvazione di specifica deroga dei regolamenti edilizi e d'igiene e variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti ed adottati, limitatamente ai fini dell'attuazione dei programmi e ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 51/75 concernente "Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico" e successive integrazioni e modificazioni. 6. Le deroghe di cui al precedente comma non si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché a quelli di cui all'art. 31, lett. e), l. 457/78. 7. Gli interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione sono attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi in forza di concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità alle previsioni dei programmi stessi e non sono subordinati alle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione. 8. Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della l. 1497/39, e della l. 431/85, l'approvazione regionale del programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette Leggi. 9. Qualora si tratti di interventi da realizzare su aree soggette alla tutela di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", i programmi devono essere inviati contestualmente alla Regione e alla competente autorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della predetta Legge. 10. Nel caso in cui l'autorità di cui al comma precedente non assuma i provvedimenti di propria competenza entro 90 giorni dal ricevimento del programma, l'approvazione dello stesso da parte della Regione ha valore anche di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del predetto R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267”.

Il comma 6 della norma in esame, pertanto, prevedendo che “le deroghe di cui al precedente comma non si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione”, esclude che l’approvazione del Programma di intervento comporti la deroga urbanistica quando il progetto proposto abbia ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione.

In sede interpretativa la giurisprudenza ha già evidenziato perfettamente la ratio di questa previsione della legge regionale, e la sua congruenza con il sistema dei Piani di recupero, rilevando che “è legittima ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. 23/90, la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate” (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997).


La difesa della ricorrente sostiene nel primo motivo di ricorso che, a ben vedere, l’intervento in esame non avrebbe ad oggetto una demolizione e ricostruzione, ma tale posizione si rivela inconciliabile con il testo letterale del progetto presentato dal tecnico della sua assistita. Nella relazione progettuale presentata a sostegno del Programma di recupero è, infatti, scritto che il programma verrà realizzato “demolendo l’attuale capannone ad uso deposito di mc. 4775 e costruendo al suo posto un edificio a destinazione residenziale e direzionale di mc. 7201”.

Né tantomeno si può sostenere come è scritto in ricorso che alla fine la deroga urbanistica non vi sarebbe perché il progetto rispetta comunque le distanze minime, posto che nella relazione progettuale presentata a sostegno del Programma è lo stesso progettista che dichiara al punto 3 del progetto che lo stesso “costituisce specifica deroga al regolamento edilizio comunale con riferimento alle distanze tra edifici e dai confini interni”.

Ne consegue che, nel momento in cui ha rilevato l’esistenza di un intervento incompatibile con lo strumento del Programma di recupero, la Regione ha fatto corretta applicazione della norma attributiva di potere, e la relativa censura sul punto deve essere disattesa.


II. Posto che il provvedimento impugnato è già compiutamente e correttamente motivato con l’affermazione della incompatibilità tra intervento di demolizione e ricostruzione e Programma di recupero in deroga agli strumenti di piano, non giova alla parte l’esame del secondo motivo di ricorso, in cui la ricorrente ha censurato l’ulteriore punto della motivazione del provvedimento attinente la insufficiente riqualificazione urbanistica. L’eventuale accoglimento di questa censura non avrebbe comunque alcuna utilità per la parte, perché, come detto, il provvedimento impugnato si regge correttamente anche sulla sola prima motivazione.


III. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Carmine Russo, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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