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1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 521
DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Legittimazione e interesse ad agire in
materia ambientale - Sussistenza - Titolarità dell’interesse collettivo. La
legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in
quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza
fin da Tar Lazio 1064/90 ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons.
Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296). Sarebbe d’altronde irragionevole
riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in
giudizio in via successiva per il risarcimento del danno all’ambiente (art. 18,
co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire in via preventiva
per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto
irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad
associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato
dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo
nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento. Pres.
Petruzzelli, Est. Russo - Provincia di Mantova (avv.ti Salemi e Noschese) c.
Comune di Asola (avv. Gianolio). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio
2010, n. 521
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00521/2010 REG.SEN.
N. 00958/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2007, proposto da:
PROVINCIA DI MANTOVA,
rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Salemi, Francesco Noschese,
con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7;
contro
COMUNE DI ASOLA,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gianolio,
con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37
(Fax=030/46565);
nei confronti di
RODELLA MARA, in proprio e per Azienda Agricola Rodella Mara,
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Onofri, Giuseppe Onofri,
con domicilio eletto presso Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola, 14
(030/3755220) @;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- permesso di costruire rilasciato alla controinteressata in data 9.10.2006 n.
86 per la realizzazione di un bacino da destinare ad attivita' ittituristica in
strada Sorbara Cerviere
- autorizzazione ad esercitare attivita' agrituristica rilasciata dalla Polizia
locale del Comune di Asola in data 29.5.2006 n. 9130
- ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asola;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rodella Mara in proprio e Per
Azienda Agricola Rodella Mara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carmine Russo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Provincia di Mantova impugna il provvedimento del 9. 10. 2006 con cui il
Comune di Asola ha rilasciato alla controinteressata Roccella Mara permesso di
costruire per realizzare su fondi di proprietà un invaso destinato ad accogliere
fauna ittica al servizio di una attività ittituristica che questa intendeva (asseritamente)
realizzare.
Nel corso della procedura per l’emissione di tale provvedimento la Provincia
aveva espresso dei pareri contrari che erano stati disattesi dal Comune in sede
di rilascio del provvedimento finale.
I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, in quanto
in presenza di un parere negativo il Comune avrebbe dovuto quantomeno motivare
sulle ragioni per cui superava tale parere;
2. il provvedimento sarebbe ulteriormente illegittimo per travisamento del
fatto, in quanto la possibilità di realizzare l’invaso era stata concessa dal
Comune per l’asserita necessità di dotare l’azienda agrituristica della
possibilità del servizio di pesca sportiva, necessità che in realtà non
sussisteva in quanto il fiume Chiese (senz’altro più idoneo all’esercizio di
pesca sportiva) si trova a soli 400 m. di distanza da essa;
3. il provvedimento sarebbe, inoltre, illegittimo per sviamento di potere in
quanto lo scopo reale del rilascio del permesso di costruire sarebbe realizzare
surrettiziamente un’attività di cava e consentire alla controinteressata di
alierarne i proventi;
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del regolamento regionale
8/01 in quanto il Comune avrebbe rilasciato il permesso sull’assunto del
possesso di requisiti di esercizio di attività agrituristica che in realtà la
controinteressata non ha;
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 28 del
regolamento edilizio del Comune di Asola, che prevede che, in difetto di parere
della Commissione edilizia, il responsabile del procedimento provveda ad
effettuare una relazione sulla qualificazione giuridica dell’intervento;
6. il provvedimento sarebbe, infine, illegittimo per un ulteriore profilo di
travisamento dei fatti, in quanto il permesso di costruire richiama nelle
motivazioni il parere dell’ufficio tecnico, che era sì favorevole, ma
condizionato al parere del servizio cave della Provincia, che è stato disatteso.
Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato ed istanza di risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio il Comune di Asola e la controinteressata, che
deducevano l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva
della Provincia, e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza del 22. 11. 2007, n. 124 il Tribunale disponeva istruttoria; con
ordinanza del 10. 1. 2008 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, motivando
sulla improponibilità tecnica dell’opera che la ricorrente intendeva realizzare
e sulla incongruità della stessa rispetto al fine di realizzazione di un
impianto di pesca sportiva che si proponeva di raggiungere.
Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 13. 1. 2010,
all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Si esamina anzitutto l’eccezione delle parti convenute relativa alla
legittimazione della Provincia a presentare l’impugnazione in esame.
In realtà, si ritiene che non possa essere fondatamente messa in discussione la
legittimazione da parte della Provincia ad impugnare provvedimenti che recano
pregiudizio all’ambiente per opere che vengono localizzate all’interno del
territorio di competenza. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente
locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è
riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 (secondo cui “Il
comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di
cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo
sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice
amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell' ambiente”) ed è confermata
da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296: ad
un Comune va riconosciuta la legittimazione ad impugnare il provvedimento di
approvazione di una discarica da localizzare nel suo territorio, sia per la
qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire
danni dalla scelta compiuta dall’autorità competente nell’individuazione delle
aree per l’attivazione dell’impianto di discarica, sia per la qualità di
titolare del potere di pianificazione urbanistica, su cui certamente incide la
collocazione dell’impianto medesimo).
Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole riconoscere legislativamente all’ente
territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il
risarcimento del danno all’ambiente (come fa l’art. 18, co. 3, l. 349/86), e
negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la
produzione di quello stesso danno.
Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse
collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio
interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non
individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di
riferimento.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione deve pertanto
essere rigettata.
II. Nel merito è fondato il primo motivo di ricorso.
La Provincia ha sostenuto che in realtà dietro le spoglie di un permesso di
costruire per realizzare un invaso per la pesca sportiva si nascondeva
l’intenzione di realizzare una cava di materiale ghiaioso senza le
autorizzazioni che sono previste per l’esercizio dell’attività di cava. Tale
tesi era stata sostenuta dalla Provincia anche nel corso del procedimento nel
parere emesso il 15. 3. 2007, che il Comune ha disatteso senza motivazione (di
qui il primo motivo di ricorso).
La tesi della Provincia sulla necessità di superare il parere contrario che essa
aveva espresso è fondata.
Si premette in fatto che il bacino che si intenderebbe realizzare ha
un’estensione di 20.000 mq per una profondità media di 7 m..
Da esso verrebbero asportati 114.466 mc. di sabbia, ed, a giudizio della
Provincia, gli introiti della vendita ammonterebbero all’incirca ad euro
343.398.
Nel corso del procedimento per la autorizzazione di tale opera era lo stesso
Comune che rilevava alcune criticità nel progetto presentato dalla Rodella e
chiedeva la collaborazione dei servizi tecnici della Provincia nella lettura di
tali criticità.
E’, in particolare, importante evidenziare che lo stesso Comune chiedeva alla
Provincia di valutare anche l’impatto che la realizzazione del nuovo bacino
ittituristico potrebbe avere sulla falda.
L’invaso che vorrebbe realizzare la Rodella, infatti, avendo la profondità di 7
m., finisce con l’essere situato sottofalda (per giunta a soli 400 m. dal fiume
Chiese) con tutti i problemi di tipo idrogeologico che una soluzione del genere
può comportare.
Il Comune aveva chiesto la collaborazione della Provincia con nota del 16. 12.
2006, e la Provincia aveva risposto con il parere contrario del 15. 3. 2007 in
cui a fronte dei dubbi del Comune evidenziava, per l’appunto, che non è
possibile praticare l’escavazione sottofalda, non è consigliabile la creazione
di ulteriori specchi d’acqua nell’area, e sottolineava le possibili implicazioni
di tipo idrogeologico
La Provincia, in particolare, rilevava trattarsi di area estremamente sensibile
agli usi antropici, di area di conservazione o riprstino dei valori di
naturalità dei territori agricoli, di ambito caratterizzato da rilevante
presenza di dossi fluviali, ed infine di ambito caratterizzato da rilevante
presenza di orli di terrazzo fluviale.
A fronte di un parere contrario così dettagliato, ed in cui sono stati esposti
analiticamente i rischi e le controindicazioni dell’autorizzare una
generalizzata escavazione sottofalda, che, oltre i problemi idrogeologici,
avrebbe l’effetto di distruggere i suoli e le economie connesse, il Comune
avrebbe dovuto quantomeno motivare sulle ragioni per cui si discostava dal
parere ottenuto.
La motivazione del permesso di costruire, infatti, può anche essere ricavata per
relationem da atti istruttori acquisiti dall’amministrazione, ma quando tali
atti abbiano dato esiti contrari al rilascio del titolo abilitativo, essa deve
essere specificata.
Ne consegue che il provvedimento emesso è illegittimo per difetto di
motivazione.
III. Restano assorbiti gli ulteriori motivi formulati in ricorso. Infatti, “nel
giudizio amministrativo, l'accoglimento di una censura, che sia in grado di
provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venire meno l'interesse del
ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di
questi di procedere a tale esame, autorizzando la dichiarazione di assorbimento"
(Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).
IV. Quanto all’istanza di risarcimento del danno asseritamente patito, essa deve
essere respinta posto che le voci di danno (emergente) esposte nella domanda
sono concentrate sulle spese che saranno necessarie per il ripristino
dell’opera, ma - essendo stati impediti i lavori già dall’emanazione del
provvedimento di sospensiva da parte di questo Tribunale - danni di tal tipo non
si sono in radice realizzati.
V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di
Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 9. 10. 2006;
Respinge l’istanza di risarcimento del danno.
Condanna il Comune di Asola e la controinteressata Rodella Mara, in solido tra
loro, al pagamento in favore della Provincia di Mantova delle spese di lite, che
determina in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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