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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 712
DIRITTO URBANISTICO - Volumi tecnici - Nozione - Esclusione dal conteggio
dell’indice edificatorio - Presupposti - Vani idonei ad essere adibiti ad
abitazione - Estraneità. Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla
sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di
strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono
essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V,
31.1.2006 n. 354). I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice
edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la
loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità
delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della parte
abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione (cfr.
Cons. St. Sez. V 13.5.1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a
formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad
impianti tecnologici. Il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante
dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente
condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può
esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le
caratteristiche per essere adibiti all’abitazione. Pres. Petruzzelli, Est. Conti
- A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 712
DIRITTO DELL’ENERGIA - Serre bioclimatiche - Equiparazione ai volumi tecnici
- Art. 4, c. 4 L.r. Lombardia n. 39/2004 - Assenza di definizione normativa -
Principi della tecnica - Realizzazione prevalente con superfici vetrate -
Copertura. Il beneficio di cui all’art. 4, c. 4. della L.R. Lombardia n. 39
del 2004 - secondo cui le serre bioclimatiche, destinate allo sfruttamento
dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici - risulta
condizionato alla significatività dell’intervento, che è indicato dal rapporto,
che deve essere inversamente proporzionale, fra la superficie utilizzata a serra
e la potenzialità di risparmio energetico ricavabile. E’ pur vero che la norma
ha omesso di fornire la definizione di serra bioclimatica e di rassegnare un
parametro quantitativo minimo del risparmio energetico, ma a tale carenza
legislativa è pur sempre possibile porre rimedio mediante il richiamo dei
principi della tecnica. E’ chiaro che qualsiasi volume non riscaldato dotato di
una pur minima finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare
il consumo energetico, ma non per questo può essere considerata serra
bioclimatica. Prerogativa della serra è infatti l’essere realizzata
principalmente con superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento
dell’energia solare. Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la
copertura che favorisce, ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento
dell’energia solare. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c.
Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11/02/2010,
n. 712
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00712/2010 REG.SEN.
N. 01142/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Alberto Zatti, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio
eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;
contro
Comune di Iseo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Massari, con domicilio
eletto presso Roberto Massari in Brescia, via Einaudi, 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- (quanto al ric. originario) del provvedimento 2.8.2007 prot.n. 13337, mediante
il quale il Responsabile dell’Area tecnica ha opposto diniego all’istanza di
rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto la chiusura di loggia per la
formazione di serra bioclimatica, nonché degli atti tutti presupposti, connessi
e consequenziali;
- (quanto al ric. per motivi aggiunti) del provvedimento in data 63.2008, prot.
n. 4302 mediante il quale il Responsabile dell’Area tecnica ha opposto nuovo
diniego all’istanza di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto la
chiusura di loggia per la formazione di serra bioclimatica, nonché degli atti
tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Iseo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Sergio Conti
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 4 ottobre 2007 e depositato presso la Segreteria
della Sezione il successivo giorno 29, Giorgio Zatti impugnava il provvedimento,
in data 2.8.2007, del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Iseo, di
diniego di permesso di costruire per la chiusura di una loggia per la formazione
di una serra bioclimatica in edificio, deducendo:
“Violazione di legge per errata e mancata applicazione di legge (L.R. n. 39/04);
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa motivazione”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Iseo, contestando la fondatezza del
gravame.
Alla camera di consiglio del 22 novembre 2007, la Sezione accoglieva (ord. n.
908/07) l’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati,
invitando l’Amministrazione a procedere ad una nuova valutazione del progetto
con un approfondimento istruttorio.
Con provvedimento in data 6.3.2008, il Responsabile dell’Area tecnica, in
esecuzione della suddetta ordinanza, provvedeva al riesame dell’istanza e
opponeva nuovo diniego, che il ricorrente - con atto notificato il 31.3.2008 e
depositato il 3.4.2008 - impugnava con proposizione di ric. per motivi aggiunti,
deducendo: “Violazione di legge per errata e mancata applicazione di legge (L.R.
n. 39/04); Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa motivazione.
Sviamento”.
La richiesta di sospensione degli effetti di tale nuovo atto avanzata dal
ricorrente con l’atto di motivi aggiunti, veniva respinta (ord. n. 309/08) alla
camera di consiglio del 16 aprile 2008.
A seguito di presentazione d’istanza di prelievo da parte del legale del
ricorrente, il ricorso veniva fissato per la pubblica udienza del 13 gennaio
2010, alla quale veniva - all’esito della discussione - trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Giorgio Zatti si grava avverso il diniego opposto dal
Comune di Iseo alla richiesta di rilascio di permesso di costruire relativo alla
trasformazione - nell’edificio di civile abitazione sito in via Roma, trav. VI -
di un loggiato in serra bioclimatica.
In punto di fatto, va rilevato che - come posto in luce dalla difesa del
ricorrente - il fabbricato in questione (cfr. il doc. n. 2 del ric.) è composto
da tre distinte unità abitative: due, poste alle estremità, sono costituite da
porzione del piano terra e della sovrastante porzione del primo piano, la terza,
rinserrata tra le prime due, si dispiega solo al piano terra. Sovrastante a
questa terza unità abitativa è un loggiato posto al primo piano, caratterizzato
dalla chiusura laterale in muratura, con presenza di due aperture. Unitario è il
tetto di copertura dell’intero edificio, che ricopre quindi anche il loggiato.
Il diniego di titolo edilizio - con il provvedimento in data 2.8.2007 - è stato
così motivato: “l’intervento proposto non è equiparabile alla formazione di una
serra bioclimatica ai sensi della L.R. 35/04 (recte: 39/04) e quindi la chiusura
della loggia proposta produce un incremento volumetrico non ammissibile”.
Con il ricorso originario, Giorgio Zatti ha lamentato l’erronea applicazione
della L.R. n. 39 del 2004, evidenziando che l’art. 4, 4° comma, configura le
serre come volumi tecnici e che la relazione tecnica allegata alla domanda
dimostra il conseguimento di un risparmio energetico.
Peraltro, come si è esposto nella narrativa in fatto, nella fase cautelare, la
Sezione ha ritenuto che il provvedimento non fornisse adeguata motivazione delle
ragioni dell’affermata non conformità alla L.R. ed ha invitato l’Amministrazione
a procedere ad una nuova valutazione del progetto con un approfondimento
istruttorio.
Con provvedimento in data 6.3.2008, il Responsabile dell’Area tecnica, in
esecuzione della suddetta ordinanza, ha proceduto al riesame dell’istanza ed
opposto un nuovo diniego, con la seguente motivazione:
“l’intervento proposto non è equiparabile alla formazione di una serra
bioclimatica per lo sfruttamento dell’energia solare passiva ai sensi della L.R.
39/04 per le seguenti motivazioni:
- il vano oggetto della trasformazione è costituito per la quasi sua totalità in
muratura, con solaio di copertura in latero-cemento e soprastante copertura in
murici e tabelloni, e le uniche superfici vetrate saranno costituite da finestre
di ridotte dimensioni, in considerazione della superficie e del volume del
locale stesso, collocate sotto una gronda sporgente e orientate in modo tale da
produrre un minimo irraggiamento solare delle stesse;
- il vano realizzato possiede inoltre le caratteristiche di un vero e proprio
vano di abitazione, collegato direttamente tramite una scala interna
all’appartamento sottostante e dotato di dispositivi di riscaldamento (termocamino
e calorifero funzionante) in palese contraddizione con quanto previsto dalla
norma per il conseguimento del risparmio energetico;
- la relazione termotecnica sull’efficienza energetica della serra bioclimatica
redatta dall’ing. Trevisani è priva di validità in quanto non considera le fonti
di riscaldamento interne alla serra stessa (calorifero e termocamino)”.
Il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti ha provveduto ad impugnare anche
tale secondo atto di diniego.
Essendo intervenuto un nuovo, più articolato, provvedimento di diniego del
richiesto permesso di costruire, l’interesse alla decisione si concentra su tale
atto, dovendosi considerare ormai superato i precedente diniego.
Il gravame non è fondato.
Il secondo diniego dà compiuta ragione della non riconducibilità dell’intervento
in questione nell’ambito della fattispecie normativa di cui all’art. 4, 4 comma
della L.R. n. 39 del 2004.
Le fotografie prodotte in atti dell’Amministrazione costituiscono inequivocabile
dimostrazione della sussistenza di un vero e proprio locale in muratura,
caratterizzato dalla presenza di due ampie aperture, che risulta corredato di
camino, videocitofono, porte, scala di collegamento (con termosifone) con
l’abitazione sottostante,
Né può essere condivisa la tesi - svolta dal ricorrente - secondo cui la
circostanza che il vano sia costituito in gran parte in muratura non impedirebbe
la realizzazione della serra, posto che l’intervento riguarda un immobile
preesistente con conseguenti ineliminabili limiti strutturali all’intervento.
Va rilevato che con la L.R. 21.12.2004 n. 39 - recante “Norme per il risparmio
energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti” - sono stati perseguiti (cfr. l’art. 3) gli obiettivi di:
a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine
alle dispersioni di calore;
b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici,
riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e
regolazione del calore;
c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il
riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad uso domestico
e sanitario;
d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di
riscaldamento e delle volumetrie riscaldate asservite agli impianti stessi;
e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi
edificio-impianto;
f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la
contabilizzazione individuale del calore;
g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero
energetico negli edifici.
In particolare, l’art. 4 della cit. L.R n. 39- che disciplina il “Miglioramento
termico degli edifici” - prevede, al 4° comma che: “Le serre bioclimatiche e le
logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate
per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare
passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini
volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi
nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i
necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di
combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento
passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio”.
Invero, detta disposizione, ove interpretata letteralmente, astraendo dal
contenuto complessivo del medesimo articolo, può far pervenire alla conclusione
che la realizzazione di una serra, come tale capace di apportare un qualsivoglia
beneficio energetico, deve considerarsi volume tecnico.
E’ questa infatti la ardita tesi sostenuta da parte ricorrente.
Ma è palese che la ratio della norma non è questa, dato che in questo modo
sarebbe possibile ottenere surrettiziamente ampi benefici volumetrici.
Va ricordato che sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di
impianti (riscaldamento ascensore ecc.) aventi un rapporto di strumentalità
necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati
all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31.1.2006 n. 354).
La dottrina ha posto in luce che i volumi tecnici non rientrano nel conteggio
dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico
urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e
la salubrità delle costruzioni.
La giurisprudenza ha sottolineato che essi non possono essere ubicati
all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari
all'abitazione (cfr. Cons. St. Sez. V 13.5.1997, n. 483), come le soffitte o i
bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva
destinazione ad impianti tecnologici. La realizzazione di un locale "sottotetto"
mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano
sottostante è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile il locale o i
locali, non potendosi detti vani considerare volumi tecnici (C.G.A. 22.10.2003,
n. 337).
Venendo a fare applicazione di tali principi in tema di volumi tecnici, deve
affermarsi che il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla
iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato
alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume
tecnico laddove, come nel caso all’esame, si tratti di vani che presentano tutte
le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione. Invero, la difesa del
Comune ha evidenziato che si tratta di un vero e proprio vano di abitazione,
dotato (cfr. le foto prodotte) di camino, di videocitofono, di porte interne, di
battiscopa, di attacchi per le apparecchiature di condizionamento e collegato
mediante scale interna dotata di termosifone all’appartamento sottostante.
Sotto il profilo sistematico, deve soggiungersi che la prescrizione posta dal c.
4 dell’art. 4 della L.R. n. 39 del 2004 deve essere inserito nel quadro delle
finalità perseguite dalla legge regionale nel suo complesso.
L’impianto della legge è volto a conseguite un significativo risparmio
energetico attraverso il ricorso alle tecniche della c.d. bioedilizia.
Tale normativa regionale s’inserisce, costituendone un tassello, nel più ampio
contesto delineato dalla disciplina comunitaria e nazionale, che è costituito
dalla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
novembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia e dal D.Lgs. 19.8.2005 n.
192 di recepimento di tale Direttiva.
La Direttiva rappresenta uno strumento strategico per la riduzione dei consumi
energetici degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli
ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi (art. 1).
Sui temi del risparmio energetico, della promozione delle fonti rinnovabili e
dell’uso razionale dell’energia la Regione Lombardia ha emanato la Legge
Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 che reca la “Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
Il Titolo III (Disciplina del settore energetico) di tale L.R. ha inserito tra
le funzioni dei Comuni, anche la promozione e l’incentivazione delle fonti
energetiche rinnovabili, dell’uso razionale dell’energia e del risparmio
energetico, che devono trovare attuazione anche attraverso i diversi strumenti
urbanistici.
Una volta chiarito il quadro generale all’interno del quale opera la specifica
disposizione normativa della quale si viene a fare applicazione nella
fattispecie all’esame, risulta evidente che l’effettiva portata dell’art. 4
della L.R. n. 39/04 non è quella che prospetta la parte ricorrente,
richiamandosi al suo (mero) dettato letterale.
Siamo, all’evidenza, in presenza di un’ ipotesi in cui lex dixit plus quam
voluti, sicché l’interprete è chiamato a definire la reale portata della norma,
rispetto al contenuto letterale.
Va quindi affermato che il beneficio di cui all’art. 4, c. 4. della L.R. n. 39
del 2004 risulta condizionato alla significatività dell’intervento, che è
indicato dal rapporto, che deve essere inversamente proporzionale, fra la
superficie utilizzata a serra e la potenzialità di risparmio energetico
ricavabile.
E’ pur vero che la norma ha omesso di fornire la definizione di serra
bioclimatica e di rassegnare un parametro quantitativo minimo del risparmio
energetico, ma a tale carenza legislativa è pur sempre possibile porre rimedio
mediante il richiamo dei principi della tecnica.
Al riguardo sono utili le osservazioni svolte dal Responsabile dei Servizi
tecnici comunali con la relazione in data 21.12008 (prodotto come doc. n. 6 dal
Comune resistente), nella quale si afferma che, in base ai principi della
termotecnica, qualsiasi volume frapposto tra due ambienti a temperatura diversa
costituisce un volano termico fra gli stessi e quindi nei confronti
dell’ambiente a temperatura maggiore esercita la funzione di isolamento; così
come una qualsiasi superficie vetrata sottoposta ad irraggiamento solare
trasmette energia termica all’interno dell’ambiente che delimita.
E’ chiaro quindi che qualsiasi volume non riscaldato dotato di una pur minima
finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare il consumo
energetico, ma non per questo può essere considerata serra bioclimatica.
Anche la relazione allegata alla richiesta del Sig. Zatti Alberto contiene
stralcio di un documento dell’A.N.I.T. (Associazione Nazionale per l’Isolamento
Termico ed Acustico) che definisce il concetto di serra: uno spazio chiuso,
vetrato, in adiacenza a superfici opache di un ambiente riscaldato; lo stesso
documento contiene anche dei disegni tecnici che mostrano chiaramente ciò che si
intende la serra.
Prerogativa della serra è quindi l’essere realizzata principalmente con
superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare.
Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce,
ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare.
Nella predetta relazione si evidenzia che:
- il vano in questione è realizzato per quasi la sua totalità in muratura e le
uniche superfici vetrate sono costituite da finestre relativamente piccole (7,5
mq in lato est e 7.5 mq in lato ovest al lordo dei serramenti) in considerazione
della superficie del locale stesso (circa 65 mq per un volume di oltre 177 mc);
con copertura è costituita da solaio tradizionale in latero-cemento con
soprastante copertura in muricci e tavelloni;
- la copertura è inoltre dotata di gronda sporgente che maschera ancor di più le
finestre dal possibile irraggiamento solare e l’orientamento delle finestre;
- la posizione dell’edificio, ai piedi di rilievo montuoso che nella stagione
invernale vede il sorgere del sole a mezzogiorno, produce un minimo
irraggiamento delle stesse come dimostrato dalla documentazione fotografica
allegata alla pratica edilizia che mostra come, in situazione ottimale di sol,e
tutte le aperture della loggia risultano completamente in ombra.
Conclusivamente il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione trattata, per
disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia I Sezione- definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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