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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1076
DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di un manufatto - destinazione
dell’opera come attribuita dal costruttore - Irrilevanza - Intrinseca
destinazione materiale - Uso precario e temporaneo per fini specifici
contingenti e limitati nel tempo. Rientrano nella previsione delle norme
urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione edilizia non
solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le
opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che
abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la
stabilità del manufatto, che può, essere infisso o anche appoggiato al suolo. La
stabilità non va infatti confusa con l'irremovibilità della struttura o con la
perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva
destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia
nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. La natura precaria di un
manufatto, quindi, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
dell'opera come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla intrinseca
destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo,
per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo (Cassazione penale , sez.
III , 22 marzo 2005 , n. 14044). Pres. Leo, Est. Di Mario - V. s.r.l. (avv. Losa)
c. Comune di Lonate Pozzolo (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14
aprile 2010, n. 1076
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01076/2010 REG.SEN.
N. 00690/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 690 del 1996, proposto da:
Voltolin Luigi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Liberto Losa, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi, 10;
contro
Comune di Lonate Pozzolo, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 16.318 in data 13.12.1995 con il quale viene intimata
la rimozione di alcuni manufatti in conglomerato cementizio prodotti dalla ditta
ricorrente e depositati sull’area di pertinenza dell’edificio a destinazione
produttiva;
- di ogni altro atto preordinato e connesso ivi compreso, ove occorra, il
verbale di sopralluogo dei tecnici comunali prot. 15.688 del 30.11.1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 13 marzo 1996
n. 648;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, società con sede in Lonate Pozzolo che produce e commercia
manufatti in cemento, ha occupato, mediante deposito di materiale edile
destinato alla vendita, un’area di sua proprietà (map. 806) che ha destinazione
agricola. A seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale
l’ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 13.12.1995 ad emettere
l’ordinanza prot. n. 16.318 con la quale ha ingiunto la rimozione dei manufatti
in cemento per usi edili ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente insorge contro il provvedimento in questione per i seguenti
motivi:
I) Violazione e falsa applicazione della L.R. 93/1980 ed eccesso di potere per
travisamento dei fatti in quanto l’occupazione del terreno con materiale edile
non violerebbe la destinazione agricola dell’area.
II) Violazione degli artt. 4 ss. della L. 47/1985 in quanto l’occupazione del
terreno con materiale edile non costituirebbe trasformazione urbanistica dei
luoghi.
III) Violazione degli artt. 4 ss. della L. 47/1985 in quanto il deposito sarebbe
meramente temporaneo.
IV) Violazione degli artt. 4 ss. della L. 47/1985 per la mancata indicazione
dell’interesse pubblico alla rimozione dei manufatti, anche alla luce del fatto
che l’area possiede tale destinazione da lungo tempo.
All’udienza del 23 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Si ritiene necessario affrontare, per ragioni logiche, prima il secondo motivo
di ricorso, secondo il quale l’occupazione del terreno con materiale edile non
costituirebbe trasformazione urbanistica dei luoghi, insieme al terzo motivo,
secondo il quale il deposito sarebbe meramente temporaneo.
I motivi sono infondati in quanto è pacifico in giurisprudenza che rientrano
nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di
concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle
attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga
sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con
cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può, essere infisso o
anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con
l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa
assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare
bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia
il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. La natura
precaria di un manufatto, quindi, non può essere desunta dalla temporaneità
della destinazione dell'opera come attribuitale dal costruttore, ma deve
risultare dalla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso
realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel
tempo (Cassazione penale , sez. III , 22 marzo 2005 , n. 14044).
Nel caso in giudizio sussistono i requisiti indicati per sottoporre l’attività
al preventivo rilascio di titolo abilitativo. In primo luogo vi è un intervento
sul suolo equiparabile ad un’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia,
in quanto il deposito sul suolo di manufatti in cemento di rilevanti dimensioni,
pur non infissi al suolo, è sostanzialmente equiparabile alla realizzazione di
un’attività muraria, come risulta chiaramente anche dalle foto dell’area.
In secondo luogo non sussiste il carattere della precarietà in quanto l’area
risulta permanentemente destinata a deposito, come risulta dagli accertamenti ,
e dal fatto che l’area è destinata in modo stabile a servizio dell’attività
produttiva del ricorrente.
Il primo motivo, secondo il quale l’occupazione del terreno con materiale edile
non violerebbe la destinazione agricola dell’area, è infondato in quanto sono
compatibili con la destinazione agricola esclusivamente le opere che, per le
loro caratteristiche, non siano tali da incidere in modo apprezzabile sulla
fruizione dell’area in relazione alla sua destinazione agricola. Ora è chiaro
dai documenti prodotti che la ricorrente ha realizzato opere che tutto
incompatibili con l’uso agricolo dell’area, anche inteso in senso ampio come
destinazione a verde dell’area medesima. Infatti ha realizzato un piazzale
sterrato ove transitano veicoli pesanti e sono depositati manufatti cementizi di
notevoli dimensioni, sottraendo quindi l’area alla sua naturale destinazione.
Anche il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia la mancata
indicazione dell’interesse pubblico alla rimozione dei manufatti, è infondato.
E’ opinione comune di questo Tribunale che gli ordini di demolizione non debbono
essere motivati in modo particolare neppure decorso un notevole lasso di tempo
dal verificarsi degli abusi (TAR Lombardia, Milano, Sez.II sent. 8 novembre 2007
n. 6200). Infatti l’interesse pubblico al ripristino della situazione prevista
dalla normativa di settore è in re ipsa.
Né può sostenersi (v. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 luglio 2007 n. 7130) che
il decorso del tempo costituisca una situazione di affidamento a favore del
privato, in quanto non è degno di tutela l’affidamento fondato su una situazione
illecita. La motivazione dell’ordinanza di demolizione non deve infatti essere
sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza
dell’interesse pubblico a disporre la sanzione della demolizione, poiché l’abuso
non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder
conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può
legittimare.
Non essendosi costituita l’amministrazione non occorre statuire sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione
IV, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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