AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1078
BOSCHI E FORESTE - Disciplina normativa forestale - Disciplina paesaggistica
- Tutela del bosco - Presupposti differenti - Costruzione in zona sottoposta a
vincolo forestale e paesistico - Atti autorizzativi distinti. Mentre la
disciplina normativa forestale (R.d.l. n. 3267/1923; d.lgs. n. 227/2001: L.r.
Lombardia n. 27/2004) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale
del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il
bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio. Si
comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona
sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre
distinti atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d.
n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;
l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto, ai sensi degli artt.
146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005; il permesso di
costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in
cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche
e forestali che ne costituiscono il presupposto legale. Pres. Leo, Est.
Plantamura - B.A. (avv. Bacchetta) c. Provincia di Como (avv. Grella) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1078
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01078/2010 REG.SEN.
N. 02748/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2008, proposto da:
Biuso Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bacchetta, domiciliato
ex artt. 35 R.d. n. 1054/1924 e 19 L. n. 1034/1971 presso la Segreteria del TAR
Lombardia in Milano, Via Corridoni n.39;
contro
Provincia di Como, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
via Cesare Battisti n. 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 45270 del 12.09.2008, notificato il
23.9.2008, recante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 12.015,00 per la “violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 co.II°
della legge regionale n. 27/2004 e ss. m. e i., sanzionato dall’art. 23 co.II
della stessa legge regionale per trasformazione del bosco”;
- del provvedimento dirigenziale prot. n. 45276 del 12.09.2008, notificato il
23.9.2008, recante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 20.015,00 per la “violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 co.II°
della legge regionale n. 27/2004 e ss. m. e i., sanzionato dall’art. 23 co.II
della stessa legge regionale per trasformazione del bosco”;
- nonché, per quanto occorra, del processo verbale di accertamento e
trasgressione n.14 del 04.12.2007 redatto dal Corpo Forestale dello Stato,
Comando Stazione di Appiano Gentile;
- del rapporto interno del 07.07.2008 della provincia di Como.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 la dott. Concetta
Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 11.07.2006 la sig.ra Maria Letizia Fanti ha presentato al Comune di Fino
Mornasco (da ora anche solo il Comune di F.M. o il Comune) la richiesta di
permesso di costruire, per la edificazione di nuove costruzioni sul terreno sito
in via Mascagni, distinto al catasto ai mappali nn. 4172 e 4173, foglio 7,
classificato dal P.R.U.G. vigente in parte, in ambito VD17 (zona C/3
residenziale – zona F/1 standard residenziale ad uso pubblico) e, in parte, in
zona E2 boschiva.
La progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate ai sigg.ri Gorla
e Castoldi, in qualità di ingegneri civili.
Il progetto ha previsto la costruzione di 4 villette unifamiliari nell’ambito VD
17 – zona C3 di superficie pari a mq 1036,89, nonché la realizzazione, sempre
nel medesimo ambito ed in zona F1, di parcheggi ad uso pubblico da cedere al
Comune, per una superficie di mq 404,00.
Con atto di compravendita reg. il 18.10.2006 il sig. Biuso Antonio ha acquistato
dalla sig.ra Fanti il terreno di cui ai mappali sopra citati, ottenendo dal
Comune di Fino Mornasco, in data 06.11.2006, il rilascio del permesso di
costruire n. 122/06 per 4 villette unifamiliari sull’area identificata dai
ridetti mappali, previa sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo di cessione
gratuita delle aree ad uso pubblico.
Con atto reg. il 18.01.2008 la società C.B. Costruzioni ha provveduto alla
cessione gratuita delle predette aree di uso pubblico, in ottemperanza a quanto
previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Servizi, in relazione alle
aree classificate standard residenziali F/1, di mq 404, al fine di ottenere l’assentibilità
della volumetria massima di mc. 700, da edificare nell’area classificata in zona
C/3 dell’ambito VD17. Indi, in data 23.01.2007, la stessa C.B. Costruzioni ha
provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione al succitato Comune.
I ricorrenti asseriscono di avere eseguito i lavori in piena conformità al
permesso di costruire rilasciato dal Comune di F.M. e che in nessuna occasione i
competenti uffici comunali avrebbero reso edotti i ricorrenti che l’area oggetto
dei lavori sui mappali 4172-4173 fosse soggetta a vincolo ambientale
paesaggistico o a qualsiasi altro vincolo.
In data 28.11.2007 il Corpo Forestale dello Stato – Comando di Appiano Gentile -
ha eseguito un sopralluogo sui mappali 4172-4173, in seguito ad una segnalazione
del sig. Biuso, relativa a movimentazione e riporti di terra non autorizzati su
una parte di area boscata ricompresa nei citati mappali.
A seguito del predetto sopralluogo è stato redatto il processo verbale n. 14
Reg. Staz., in cui gli Agenti hanno accertato che, su parte dell’area ricompresa
nei ridetti mappali, di proprietà dell’impresa C.B. Costruzioni, “…sui quali
insisteva la presenza di una formazione vegetale a prevalenza di robinia
dell’età media di circa sette anni, in quanto sottoposta a taglio durante i mesi
di dicembre 2000 e gennaio 2001, governata a ceduo, da considerarsi bosco ai
sensi dell’art. 3 comma 1, lett.a, della legge regionale 27/04, perché
caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea, con una copertura del
suolo esercitata dalle chiome superiore al 20%...sono in corso lavori di
realizzazione di n.4 villette unifamiliari, per le quali il Comune di Fino
Mornasco ha rilasciato sotto il profilo urbanistico titoli abilitativi … mentre
non risulta rilasciata perché non richiesta, la prevista autorizzazione di
carattere forestale per la trasformazione del bosco”.
Successivamente, con comunicazione del 21.12.2007, la Provincia di Milano ha
dato avvio al procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.n.
42/2004 e degli artt. 80 e 83 della legge regionale Lombardia n.12/2005.
Indi, in data 17.06.2008, la medesima Provincia ha ordinato al sig. Biuso, in
qualità di legale rappresentante della C.B. Costruzioni e ai sigg.ri Gorla e
Castoldi, quali obbligati in solido in qualità di direttori dei lavori, il
pagamento della somma di euro 269.863,64 a titolo di sanzione pecuniaria ex art.
167 citato, per l’esecuzione di opere sui mappali 4172 e 4173 in assenza di
autorizzazione paesaggistica.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato dal ricorrente dinanzi questo TAR
con ricorso depositato il 21.10.2008 (recante n. 2145/2008 R.G.) e deciso con
sentenza n.6180/2009 del 23.12.2009, di accoglimento e conseguente annullamento
degli atti impugnati.
Il 12.09.2008 il dirigente del Settore Polizia Locale della Provincia di Como ha
adottato i provvedimenti prot. nn. 45270 e 45276 con cui, sulla base dei
medesimi presupposti del provvedimento datato 17.06.2008, in precedenza citato,
ha ingiunto, rispettivamente, al sig. Biuso Antonino e questo ultimo in solido
con i sigg.ri Gorla e Castoldi, il pagamento della somma, rispettivamente, di
euro 12.015,00 e di euro 20.015,00, a titolo di sanzione amministrativa per la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, co.II° della legge regionale
n.27/2004, sanzionata dall’art. 23, co.II° della stessa legge regionale, per
“trasformazione del bosco”.
Contro gli atti da ultimo citato, e gli altri in essi richiamati, è insorto il
ricorrente, affidando il gravame ai motivi di ricorso, di seguito, in sintesi,
riportati:
1) violazione degli artt. 3, 4 co.II e 23 co.II della legge regionale Lombardia
n. 27/2004, eccesso di potere per travisamento ed insussistenza dei presupposti
di fatto, giuridici e normativi; vizio della motivazione.
Ciò, in quanto difetterebbe - sia dal punto di vista naturalistico che normativo
- il presupposto principale per l’irrogazione della sanzione, ovvero, la
preesistenza di un “bosco”, nella medesima area interessata dagli interventi
edilizi autorizzati dal Comune di Fino Mornasco. Tale circostanza sarebbe, poi,
ulteriormente confermata dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato
dal Comune in data 08.09.2005, ove non v’è traccia del vincolo, nonché, dalla
lettura della delibera n.34 del 30.06.2005, con cui il Consiglio Comunale di
F.M. – nell’approvare il Piano dei Servizi – ha attribuito ai mappali in
questione l’attuale destinazione urbanistica proprio sul presupposto che detti
mappali “non fossero aree boschive”. Il provvedimento impugnato, del resto, si
limita a rinviare sul punto al verbale del Corpo Forestale n.14 del 5.12.2007 il
quale, però, a detta di parte ricorrente, parrebbe desumere l’esistenza del
bosco da un “taglio”, non documentato, avvenuto negli anni 2000-2001. Nessuna
ulteriore attività istruttoria sarebbe stata posta in essere dalla Provincia,
quantomeno per verificare il presupposto costitutivo della sanzione qui
irrogata.
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 23 della legge regionale
n.27/2004 e degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. Ciò, in quanto
l’esistenza del supposto vincolo ambientale non era conoscibile neppure usando
l’ordinaria diligenza, per cui nessuna responsabilità può essere additata a
carico del ricorrente, per averlo ignorato senza colpa, in applicazione dei
principi generali di cui alla legge n. 689 cit.. Evidente sarebbe, infatti, la
sua buona fede, fondata sul comportamento del Comune di F.M. il quale,
nell’esercizio della sua attività istituzionale, avrebbe rilasciato il permesso
di costruire proprio con riferimento allo stesso intervento, poi sanzionato
dalla Provincia. In definitiva, i provvedimenti impugnati, con l’irrogare una
sanziona amministrativa pecuniaria in assenza del necessario elemento soggettivo
ed in presenza di una causa di esclusione della responsabilità, violerebbe, al
contempo, tanto l’art. 3, quanto l’art. 4 della legge n.689/1981.
Si è costituita la Provincia di Como, controdeducendo con memorie illustrative
alle censure avversarie e sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per omessa impugnazione di atto presupposto (il verbale di accertamento del
Corpo Forestale richiamato nelle premesse dell’atto impugnato).
Con ordinanza n. 53 del 13.01.2009 il Tribunale ha accolto la domanda
incidentale di sospensione.
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti costituite hanno
depositato memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 09.02.2010, presenti gli avv. Raffaele Bacchetta per
il ricorrente e Andrea Vimercati, in sostituzione dell’avv. Grella, per la
Provincia di Como, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Provincia di Como, facendo leva sull’omessa
impugnazione del verbale del Corpo Forestale dello Stato n.14 del 04.12.2007,
che costituirebbe atto presupposto del successivo provvedimento in questa sede
gravato.
L’eccezione va disattesa.
Il verbale di accertamento di infrazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato
non è direttamente impugnabile, trattandosi di atto a carattere
endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera
giuridica del privato, la quale viene incisa solo per effetto dell'emanazione
del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito
dall'ordinanza- ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre
impugnazione (cfr., in tal senso, Cassazione civile , sez. I, 30 agosto 2007 ,
n. 18320, secondo cui: “E’ inammissibile l'opposizione proposta avverso un
verbale d’accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion
fatta per i verbali d'accertamento di violazione della norma sulla circolazione
stradale), atteso che detto verbale non incide sulla posizione giuridica del
contravventore, ma è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e ad
informarlo della facoltà di pagamento in misura ridotta dalla sezione
amministrativa, in mancanza dell'esercizio dalla quale la amministrazione
valuterà e determinerà l'applicazione (o meno) della sanzione attraverso
un'ordinanza - ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 l. n. 689 del 1981;
analogamente Cass. Civ. 12.10.2004 n. 20161; nonché, T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 10 dicembre 2007, n. 183; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n.
3567, secondo cui: “In sede di giurisdizione amministrativa, sono impugnabili
soltanto i provvedimenti emessi da autorità amministrative nell'esercizio delle
attribuzioni loro conferite per il soddisfacimento di determinati e concreti
interessi pubblici. Per tale ragione, non possono ritenersi oggetto di ricorso,
nella stessa sede giurisdizionale, atti che - come quello in esame (verbale di
accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione di lavori edili
abusivi) - costituiscono soltanto mere operazioni di accertamento effettuate da
agenti del Corpo di Polizia Locale, privi di competenza all'adozione di atti di
amministrazione attiva”).
Dalle suesposte considerazioni discende la irrilevanza dell’altra eccezione
sollevata da parte resistente e concernente la inammissibilità del ricorso per
mancata notifica all’amministrazione che ha adottato l’atto presupposto
rappresentato dal suddetto verbale del Corpo Forestale dello Stato.
Ciò, in quanto, una volta ritenuta non necessaria l’impugnazione del suddetto
verbale, in quanto atto a carattere endoprocedimentale (che, a ben vedere,
risulta impugnato da parte ricorrente soltanto in via subordinata, ovvero,“per
quanto occorra”), è agevole desumere la non necessità di evocazione in giudizio
dell’autorità amministrativa che ha emanato l’atto presupposto di che trattasi.
D’altro canto, poiché, come si chiarirà meglio nel prosieguo, secondo la
ricostruzione condivisa da questo Collegio deve accogliersi l’impugnazione
svolta nei confronti dell’atto gravato in via principale, devono ritenersi
assorbite le impugnazioni svolte in via gradata.
Nel merito.
Sul primo motivo di ricorso.
Il Collegio ritiene opportuno premettere – per una migliore comprensione della
concreta fattispecie all’esame – che la materia della tutela delle zone boschive
e dell’ecosistema forestale è disciplinata, a livello statale, dal R.d.l. n.
3267/1923 (recante: “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani”) e dal d.lgs.n. 227/2001 (recante: “Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57”); e, a livello regionale, dalla L.R. Lombardia n.27/2004 (recante:
“ Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia
forestale”).
Indi, come puntualmente rilevato dalla difesa resistente, va chiarito che,
mentre la disciplina normativa forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè
quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la
salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina
paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed
estetici del territorio.
Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona
sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre
distinti atti autorizzativi:
- l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e
4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;
- l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto, ai sensi degli
artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005;
- il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato
soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette
autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto
legale.
Ebbene, secondo quanto asserito dall’ente provinciale qui convenuto, il
ricorrente avrebbe realizzato le costruzioni meglio specificate nella parte in
fatto, in zona sottoposta ad entrambi i vincoli poc’anzi esposti, procedendo
alla trasformazione del bosco senza richiedere le due autorizzazioni,
paesaggistica e forestale, necessarie in considerazione dei suddetti vincoli
gravanti sull’area.
Da ciò i tre provvedimenti sanzionatori adottati dalla Provincia di Como nei
confronti dell’esponente: quello adottato ai sensi della normativa sulla tutela
dei beni paesaggistici, impugnato col ricorso n. 2145/2008 e, gli altri due,
impugnati con l’odierno ricorso e in epigrafe meglio specificati.
Sennonché, il Collegio ritiene opportuno precisare come, tutti i provvedimenti
sanzionatori sopra citati, presentino un medesimo imprescindibile presupposto,
consistente nel verbale di accertamento n.14 del Corpo forestale più volte
citato.
Ebbene, proprio in relazione alle risultanze del predetto verbale, questa
Sezione aveva provveduto, in relazione al ricorso n. 2143 r.g., proposto in
relazione alla medesima vicenda dai sigg.ri Gorla e Castoldi in qualità di
direttori dei lavori, ad espletare apposita istruttoria, al fine di ottenere
dalla Provincia di Como documentati chiarimenti in merito a quanto accertato
dagli agenti del Corpo forestale.
Ebbene, in ottemperanza all’istruttoria disposta da questo Tribunale con
l’ordinanza emessa nell’ambito del predetto ricorso, è emerso che: “…negli
archivi informatici della Provincia non risulta alcuna denuncia per taglio bosco
presentata a nome del sig. Antonino Biuso per gli anni 2000 e 2001 e che non
risulta rilasciata nessuna autorizzazione per trasformazione del bosco” (così la
relazione della Provincia prot. 56597 del 20.11.2008, confermata dalla relazione
del 3.12.2008 prot. 58981).
Ciò posto, il Collegio non può che constatare il venire meno del principale
argomento, su cui è stata basata la tesi della Provincia di Como e, ancor prima,
quella del Corpo Forestale, nel più volte citato verbale n.14, per affermare la
preesistenza del bosco nelle aree interessate dall’edificazione da parte degli
odierni ricorrenti.
Né ha pregio la diversa documentazione fornita dall’ente medesimo, in luogo di
quella richiesta a proposito dell’ipotizzato taglio avvenuto negli anni
2000-2001 e concernente delle foto satellitari, ricavate dall’indirizzo internet
“Google Earth” .
Si tratta, a ben vedere, di documentazione ricavata da un sito web privo di
carattere istituzionale e relativa a foto che risultano, comunque, prive di data
certa.
Sul punto, preme altresì chiarire che, ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., le
rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ebbene, in relazione al
caso che qui occupa, non v’è dubbio che tale disconoscimento emerga dalle
argomentazioni di parte ricorrente, ribadite nelle memorie conclusive, ove si
nega la preesistenza del bosco nell’area interessata dall’edificazione delle
villette in questione.
D’altra parte, quanto all’attestazione del funzionario provinciale sulla
circostanza che “il riferimento temporale indicato sulle foto è effettivamente
conforme al vero”, la stessa risulta sfornita di ogni valenza probatoria. Ciò,
in quanto si tratta di attestazione apposta sulla stampa di pagine ricavate dal
predetto indirizzo web e, quindi, proveniente da un soggetto diverso da quello
che ha formato il documento.
Quanto alla sentenza penale di condanna, depositata da parte resistente durante
l’udienza pubblica, con l’opposizione della parte ricorrente, giova rilevare
come questo Tribunale non possa attingere alcunché dalle valutazioni compiute
dal Giudice penale, stante la diversità dei poteri cognitori e decisori dei due
organi giudicanti implicati nei giudizi de quibus.
Per vero, in disparte la circostanza che la sentenza in questione ai sensi degli
artt. 651 e ss. c.p.p. non potrebbe esplicare effetti nell’odierno giudizio,
deve altresì rilevarsi che - nel caso che qui occupa - il giudizio
amministrativo si accentra sulla legittimità del provvedimento amministrativo
impugnato, vagliata in base ad una valutazione che deve fermarsi all’atto,
ovvero, al procedimento amministrativo che ne è a monte, ma che certamente non
può attingere direttamente al fatto posto a base dell’agire amministrativo e
ricostruito dal Giudice penale sulla base di elementi estrinseci all’atto
stesso, ricavati dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio penale.
Dovendo, quindi, il Giudice amministrativo arrestarsi, qui, alla valutazione
della legittimità dell’atto, sotto il profilo, ritenuto assorbente, del vizio di
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio non
può che concludere per la fondatezza del primo motivo di ricorso, nell’ambito
del quale le predette censure risultano formulate.
Ciò, essenzialmente in quanto l’applicazione della sanzione di cui ai
provvedimenti gravati non risulta preceduta da adeguata istruttoria, specie sul
punto decisivo, concernente il presupposto di fatto della preesistenza di una
superficie a bosco ceduo di complessivi mq 2.380, dei quali 1.428 mq interessati
dalla costruzione delle citate 4 unità abitative.
Stante il carattere pregnante del motivo da ultimo esaminato, avente carattere
assorbente rispetto alle ulteriori censure esposte in fatto, il Collegio ritiene
di accogliere il suesposto gravame, previo assorbimento dei mezzi non
scrutinati.
Per le superiori considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e, per l’effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione con esso impugnate.
Pone le spese di lite a carico della parte resistente e a favore della parte
ricorrente nella misura meglio specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, accoglie nei
sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto,
annulla l’atto con esso gravato.
Condanna la Provincia di Como al pagamento delle spese di lite in favore del
ricorrente, nella misura di euro 1.500,00, oneri di legge esclusi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it