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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 maggio 2010, n. 1236
VIA - Progetti di sviluppo di aree urbane - Sottoposizione a VIA - Superfici
inferiori a 40 ha - Esclusione - All. B, punto 7, lett. b) d.P.R. 12 aprile
1996. Ai sensi dell' all. B punto 7 lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996,
devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti
di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici
superiori ai 40 ha, sicchè è correttamente escluso dal procedimento in questione
il progetto inerente un’area di superficie inferiore. Pres. Arosio, Est. Bini -
B.L. e altro (avv. Losa) c. Comune di Legnano (avv. Ugoccioni), Azienda
Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano (avv. Ferrari), Azienda Sanitaria
Locale di Milano 1 (avv. Bottini) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano,
Sez. II - 5 maggio 2010, n. 1236
ESPROPRIAZIONE - Decreto di occupazione anticipata dei beni - Art. 22 bis
d.P.R. n. 327/2001 - Destinatari della procedura espropriativa - Numero
superiore a 50 - Vincolo preordinato all’esproprio - Dichiarazione di pubblica
utilità - Immissione in possesso. L’art 22 bis DPR 327/2001 prevede
testualmente che il decreto di occupazione anticipata dei beni immobili
necessari possa essere emanato senza particolari indagini o formalità, allorché
il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
Secondo l’interpretazione prevalente, in presenza dei presupposti procedimentali
prescritti dalla norma per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza
(vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilit)à,
l'Amministrazione può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione
della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata
l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo
sufficiente che l'ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente
la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che
consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere (Consiglio Stato,
sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3353). Pres. Arosio, Est. Bini - B.L. e altro
(avv. Losa) c. Comune di Legnano (avv. Ugoccioni), Azienda Ospedaliera -
Ospedale Civile di Legnano (avv. Ferrari), Azienda Sanitaria Locale di Milano 1
(avv. Bottini) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 maggio
2010, n. 1236
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01236/2010 REG.SEN.
N. 03127/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2005, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Bottini Luciana e Bottini Sandra, rappresentate e difese dall'avv. Liberto Losa,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Aurelio Saffi 10;
contro
Comune di Legnano, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boccaccio 19;
Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Milano, via Larga 23;
Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, rappresentata e difesa dall'avv. Marino
Bottini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione
Lombardia, in Milano, via F. Filzi, 22;
Provincia di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa e
Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Genesi Uno Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Bembo e Antonino
Cimellaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, corso di
Porta Vittoria, 17;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Viviana Fidani e Piera
Pujatti, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;
a) con il ricorso principale degli atti di adozione e di definitiva approvazione
del Programma Integrato di Intervento denominato PII 9 area nuovo Ospedale del
Comune di Legnano;
di tutti gli atti del procedimento espropriativo e di occupazione d’urgenza dei
mappali 35, 36 e 124 del Foglio 48 del Comune di Legnano,
del provvedimento prot. 17130 del 2.7.2005, con cui l’Azienda Ospedaliera di
Legnano ha autorizzato la Società Genesi Uno Spa all’accesso alle aree sopra
indicate;
b) con i primi motivi aggiunti depositati il 10.2.2006 di tutti gli atti della
conferenza di servizio indetta dall’Azienda Ospedaliera di Legnano in data
25.7.2005 e conclusasi con la riunione del 19.9.2005;
della delibera del Direttore Generale n. 608 del 15.11.2005 avente ad oggetto
l’approvazione del progetto definitivo;
del decreto di occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data
27.12.2005;
dell’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti, notificato
unitamente al decreto di occupazione d’urgenza;
c) con i secondi motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2006 degli atti
sopra indicati, oltre degli atti di assenso espressi dall’ARPA, dall’ASL di
Milano 1, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Regione Lombardia e dalla
Provincia di Milano nella seduta della conferenza di servizi del 19.9.2005;
d) con i terzi motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007 del decreto di
esproprio n. 1/2007 del 7.5.2007, con cui il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Legnano ha disposto l’espropriazione delle aree delle ricorrenti;
e) con i quarti motivi aggiunti depositati in data 27.02.2007 dell’atto di
rettifica del 15.11.2007 del decreto di esproprio;
f) con i quinti motivi aggiunti depositati in data 5.3.2010 di tutti i
provvedimenti già impugnati.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Legnano, dell’Azienda
Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, della Società Genesi Uno Spa,
dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 e della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2010, relatore la dott.ssa
Silvana Bini, l’avv. Cristina Belvisi, in sostituzione dell’avv. Losa, per i
ricorrenti; l’avv. Joseph Brigandì, in sostituzione dell’avv. Ugoccioni, per il
Comune di Legnano; l’avv. Max Diego Benedetti, in sostituzione dell’avv.
Ferrari, per l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”; l’avv. Marino
Bottini per l’A.S.L. di Milano 1 ; l’avv. Pietro Bembo per la società Genesi Uno
Spa e l’avv. Viviana Fidani per la Regione Lombardia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti, proprietarie di terreni nel Comune di Legnano, contraddistinti al
Fg. 48, mapp. 35, 36 e 124, affermano di aver ricevuto nei mesi di luglio e
agosto 2005 due comunicazioni provenienti dalla Società Genesi Uno, da cui hanno
appreso che la suddetta società è concessionaria dell’Azienda Ospedaliera di
Legnano della gestione e realizzazione del nuovo ospedale di Legnano in forza di
una convenzione stipulata in data 23.3.2005.
La suddetta concessionaria aveva ottenuto in data 22.7.2005 da parte
dell’Azienda Ospedaliera l’autorizzazione ex art 15 DPR 327/2001 all’accesso sui
loro terreni, al fine di effettuare rilievi e sondaggi, nonché tutte le
operazioni preliminari alla progettazione.
Dalle sopra citate comunicazioni le ricorrenti sono venute a conoscenza che
l’opera da realizzare è ricompresa in un PII – Programma integrato di intervento
n. 9 - adottato e approvato nel corso del 2005.
Gli atti del PII, nonché tutti gli atti del procedimento preordinato
all’esproprio, sono stati impugnati con il ricorso principale, per i seguenti
motivi:
1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; artt. 11, 12 e 16 DPR 237/2001;
eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di buon
andamento della PA; carenza istruttoria: le ricorrenti non hanno ricevuto alcuna
previa comunicazione dell’approvazione del PII, che vale come approvazione di
opera pubblica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza.
Il ricorso veniva notificato al Comune di Legnano, all’Azienda Ospedaliera e
alla Società Genesi Uno nei giorni del 24 e 25 ottobre e depositato il
successivo 21 novembre.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto
del ricorso.
Con nota del 30.11.2005 la Soc. Genesi Uno comunicava alle ricorrenti che “con
delibera n. 608 del 15.11.2005 era stato approvato il progetto definitivo
inerente la realizzazione del nuovo Ospedale e con il medesimo atto è stata
dichiarata ed è divenuta efficace la pubblica utilità dell’opera”. Veniva
altresì reso noto che a conclusione della conferenza di servizi conclusasi il
19.9.2005 era stata emanata una “determinazione costituente vincolo preordinato
all’esproprio delle aree de quibus”.
Seguiva poi la notifica del decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione
dell’indennità provvisoria in data 27.12.2005.
Le ricorrenti presentavano allora una domanda di accesso, impugnando
contestualmente con i primi motivi aggiunti depositati in data 10.2.2006, gli
atti della conferenza di servizi indetta dall’Azienda ospedaliera di Legnano in
data 25.7.2005 conclusasi con la riunione del 19.9.2005, la delibera del
Direttore Generale dell’Ospedale di Legnano n. 608 del 15.11.2005 avente ad
oggetto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale; il decreto di
occupazione d’urgenza emesso in data 14.12.2005 a firma del Direttore Generale
dell’Ospedale civile di Legnano; l’avviso di immissione in possesso delle aree
soggette ad occupazione d’urgenza, per i seguenti motivi:
A) quanto al Programma Integrato di intervento n. 9
1.1) violazione di legge: L.R. 12/2005 art 14; incompetenza organica: il PII è
stato adottato dal Consiglio Comunale, mentre la competenza rientrebbe nella
Giunta, in quanto non comportava alcuna variante urbanistica;
1.2) violazione di legge: art 92, commi 3,4,5 e 6 L.R. 12/2005, art 34 D. L.vo
267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria: il PII, presentando
interesse regionale, avrebbe dovuto essere approvato seguendo il procedimento
dell’accordo di programma, con atto finale della Regione;
1.3) violazione di legge: art 92 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di
istruttoria, per la mancanza del parere di compatibilità del PTCP;
b) quanto agli atti della conferenza di servizi e al provvedimento del Direttore
Generale di approvazione del progetto:
2.1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; art. 11,12 e 16 DPR 327/2001;
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e di buon andamento
della P.A.; carenza di istruttoria: i procedimenti di imposizione del vincolo e
di esproprio sono distinti da quello di pubblica utilità: per ciascuno è
necessario il rispetto della garanzia partecipativa; mentre nel caso de quo gli
atti della conferenza di servizi non sono stati preceduti dalla comunicazione di
avvio del procedimento;
2.2) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge: direttive del
Consiglio 97/11/CEE del 3.3.1997; L. 22.2.1994, 146 art 40 comma 1; DPR
12.6.1996 art 1 e 10, all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1 lett. d);
eccesso di potere per carenza di istruttoria: il progetto non è stato sottoposto
a VIA;
2.3) violazione di legge: DPR 327/2001, art 16 comma 2; DPR 21.12.1999 n. 554
art 25; eccesso di potere per indeterminatezza dei contenuti: mancano il piano
particellare di esproprio e l’indicazione dei terreni oggetto di espropriazione;
c) quanto al decreto di occupazione d’urgenza:
3.1) invalidità derivata: il decreto è illegittimo per invalidità derivata dai
vizi che inficiano i precedenti atti e in particolare gli atti del PII;
3.2) errata applicazione e violazione di legge: art 20 e 22 bis del DPR
327/2001; art 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di presupposti; difetto
di istruttoria e di motivazione: negli atti non è indicata la ragione
dell’urgenza;
3.3) il decreto è illegittimo per indeterminatezza dei contenuti.
Anche rispetto ai motivi aggiunti si costituivano in giudizio le Amministrazione
intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della domanda di accesso le ricorrenti ottenevano in data 13.3.2006
copia delle delibere di adozione e approvazione del PII.
Le stesse provvedevano ad integrare il contraddittorio, notificando il ricorso
principale all’ASL, all’ARPA; alla Provincia di Milano, alla Regione Lombardia e
al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Si costituivano in giudizio l’ASL e la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto
del ricorso.
In data 31.3.2006 venivano poi notificati i secondi motivi aggiunti, articolando
le seguenti censure, senza impugnare nuovi atti:
Quanto al PII
1.1) violazione di legge: art 14 L.R. Lombardia n. 12/2005; incompetenza
organica: il PII non produce effetti di variante e quindi non doveva essere
adottato e approvato dal Consiglio Comunale, ma dalla Giunta;
1.2) violazione di legge: art 25 comma 7 e art 92, comma 3 L.R. 12/2005, eccesso
di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, non essendo
stato approvato il Documento di inquadramento di cui all’art 25 L.R.12/2005;
Quanto agli atti della conferenza di servizi
2.1) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge e di
regolamenti: direttive del Consiglio 337/85 del 27.6.1985; direttiva 97/11/CEE
del 3.3.1997; art 40 comma 1 L. 22.2.1994, n. 146; art 1 e 10 DPR 12.6.1996,
all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1 lett. d); eccesso di potere per
carenza di istruttoria: il progetto non è stato sottoposto a VIA e mancherebbe
ogni tipo di istruttoria sul punto;
2.2) violazione di direttive comunitarie e di norme legislative e regolamentari:
direttiva del Consiglio della CEE 337/85/CE del 27.6.1985; art 40 L.146/94; art
2 L.R. 20/99; DGR 27.11.1998 n. 39975; eccesso di potere per carenza di
istruttoria: non è stata espletata neppure la procedura di impatto ambientale
imposta dall’art 2 L.R.20/99;
2.3) violazione di legge: art 14 e 19 L. 109/94; art 11 DPR 554/99; art 5 e 7 D.
Lvo 422/97; eccesso di potere per difetto di istruttoria; contraddittorietà
intrinseca: il progetto non è stato preceduto dallo studio di fattibilità;
quanto al decreto di occupazione d’urgenza e agli atti successivi al
procedimento ablatorio: illegittimità derivata.
Anche rispetto ai secondi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le
Amministrazione intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 7.6.2007 e 14.6.2007 le ricorrenti hanno ricevuto il decreto n. 1/2007
con cui il Direttore dell’Azienda Ospedaliera ha disposto l’espropriazione delle
aree, atto impugnato con i terzi motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007,
facendo valere i seguenti profili di illegittimità:
1) invalidità derivata dagli atti viziati presupposti;
2) violazione di legge: artt. 23 e 26 DPR 327/2001; eccesso di potere per
travisamento, per l’erronea indicazione dei proprietari delle aree espropriate.
L’Amministrazione, rilevando l’errata indicazione delle proprietà ha emanato un
atto di rettifica in data 15.11.2007 eliminando il riferimento al proprietario
Sig. Alberto Bottini, che risultava tale in base ai dati catastali.
Con i quarti motivi aggiunti è stato impugnato quest’ultimo atto di rettifica,
per invalidità derivata.
Anche rispetto a questi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le
Amministrazioni intimate.
A fronte del deposito di documentazione da parte del Comune di Legnano della
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 4.5.2004 recante la “seconda
integrazione del Documento di inquadramento dei PII ai sensi della L.R. 9/99.
Documento di attivazione del PII già individuati dal vigente PRG della Città di
Legnano” parte ricorrente ha notificato i quinti motivi aggiunti, articolando le
seguenti censure:
violazione di legge; art 3 L.241/90; artt. 6,25 e 87 L.R. 12/2005; violazione
del PRG; violazione del documento di inquadramento del PII come integrato dalla
delibera del C.C. 50/2004; eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità
manifesta, difetto di istruttoria e motivazione: il PII risulta in contrasto con
il documento di inquadramento, che impone la VIA.
In vista dell’udienza di merito tutte le parti depositavano memorie a difesa
delle proprie posizioni.
All’udienza del 8 Aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Le ricorrenti impugnano con il ricorso principale e i cinque motivi aggiunti
gli atti finalizzati alla realizzazione del nuovo Ospedale di Legnano.
Come evidenziato nelle difese degli enti intimati, l’opera è stata realizzata
secondo la procedura prevista dagli artt. 37 bis della L. 109/94, con un
finanziamento in parte pubblico e in parte privato.
Ad esito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dagli artt. 37
bis L. 109/94, la concessione di costruzione è stata aggiudicata ad un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che ha poi costituito la società ex art 37
quinques L. 109/94, denominata Genesi Uno spa, deputata a realizzare
l’intervento previa acquisizione delle aree interessate dall’intervento per una
porzione di territorio pari a 180.000 mq.
La localizzazione dell’ospedale è stata prevista per la prima volta nel PRG
adottato dal Consiglio Comunale in data 23.4.2004 con delibera n. 38 e
definitivamente approvato con D.G.R. 12783 del 16.4.2003.
Ai sensi dell’art 56 della NTA la realizzazione del nuovo ospedale era
subordinato alla presentazione ed approvazione di un Programma Integrato di
Intervento, denominato PII n. 9 “area nuovo ospedale”.
La comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del PII veniva
pubblicata in data 10.6.2005 all’Albo pretorio, sul sito del Comune e mediante
affissioni murali; quindi il Consiglio Comunale procedeva all’adozione e alla
approvazione rispettivamente con delibere n. 55/2005 e 85/2005.
A fronte del numero dei soggetti espropriati, (ottantatre), l’avviso di avvio
del procedimento espropriativo veniva dato con il sistema degli artt. 11 e 16
DPR 327/2001, ovvero mediante pubblicazione su tre quotidiani (Corriere della
Sera, Repubblica e La Prealpina), nonché sugli Albi Pretori e sui siti internet
degli enti interessati. Alle ricorrenti la prima comunicazione individuale
veniva data con la nota del 4.7.2005, ricevuta dalle stesse il 7.7.2005, con cui
si rendeva noto che la Società Genesi Uno aveva chiesto all’Azienda Sanitaria
l’autorizzazione all’ingresso nelle aree al fine di effettuare le operazioni
altimetriche preordinate all’espropriazione.
Sono poi stati adottati gli atti del procedimento espropriativo, effettuando
altresì l’occupazione d’urgenza.
2) Nel presente giudizio deve trovare applicazione l’art 23 bis L. 1034/1971,
introdotto dalla L. 205/2000, essendo oggetto dell’impugnazione un PII, che, in
base all’art 34 T.U. 267/2000 comporta dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere ivi previste, nonché gli atti della
procedura espropriativa.
2.1) Applicando quindi il c.d. rito accelerato, il ricorso principale è
inammissibile, in quanto depositato oltre il termine dimidiato: l’ultima
notifica è stata ricevuta in data 25 ottobre, ma il deposito è avvenuto il 21
novembre.
Poiché con il ricorso principale sono stati impugnati gli atti del PII e gli
atti del procedimento espropriativo ed in particolare il provvedimento del
22.7.2005 con cui veniva autorizzata l’accesso alle aree delle ricorrenti, tutte
le ulteriori censure, introdotte nei diversi motivi aggiunti, avverso i medesimi
atti, divenuti inoppugnabili, vanno dichiarate inammissibili.
3) Per tale ragione i primi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili,
nella parte in cui sono dedotte le censure avverso il PPI, mentre vanno
esaminate quelle articolate avverso gli atti impugnati per la prima volta, cioè
gli atti della conferenza di servizi, in data 25.7.2005 e conclusasi con la
riunione del 19.9.2005, la delibera del Direttore Generale n. 608 del 15.11.2005
avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo, il decreto di
occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data 27.12.2005, nonché
l’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti, notificato
unitamente al decreto di occupazione d’urgenza.
3.1 Nei confronti degli atti della conferenza di servizi e del provvedimento del
Direttore Generale di approvazione del progetto parte ricorrente articola tre
motivi.
Nel primo lamenta la violazione delle norme in materia di partecipazione, in
quanto non sarebbe stata data alcuna comunicazione individuale di avvio né del
procedimento di imposizione del vincolo espropriativo, né del procedimento
preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né di
approvazione del progetto definitivo, che risulta avvenuta con delibera n.
608/05.
Il motivo non ha pregio.
Come emerge dalla puntuale ricostruzione delle difese delle Amministrazioni, si
sono intersecati due procedimenti, uno pianificatorio, con l’imposizione del
vincolo e l’approvazione del PII e l’altro espropriativo.
La censura per la mancata comunicazione di avvio del procedimento del PII non
può essere presa in considerazione, in quanto inammissibile, per le ragioni
sopra esposte.
Per quanto attiene invece agli altri atti, nel modus operandi
dell’Amministrazione non si ravvede alcuna illegittimità, dal momento che sia
per la convocazione della Conferenza di servizi, sia per il procedimento
espropriativo l’avviso è stato dato con la pubblicazione sui quotidiani, essendo
più di 50 soggetti espropriati, come prescrive l’art 11 comma II DPR 327/2001.
3.2 Nella censura di cui al punto 2.2) si rileva la violazione della normativa
in materia di VIA, in quanto il progetto non sarebbe stato sottoposto a tale
procedimento.
La censura è infondata, dal momento che l’area interessata dalla realizzazione
dell’opera è di 180.000 mq, cioè 18 ettari, mentre ai sensi dell' all. B punto 7
lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla valutazione di
impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha.
3.3 Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il piano particellare di
cui le ricorrenti lamentano l’assenza è allegato sia al progetto definitivo sia
al PII.
3.4 Quanto al decreto di occupazione d’urgenza, viene lamentata oltre alla
invalidità derivata, che può essere respinta fin da subito, essendo legittimi
gli atti presupposti, l’illegittimità per la mancata indicazione delle ragioni
dell’urgenza (motivo di cui al punto 3.2) e la errata indicazione di validità
del decreto di occupazione, posto in 5 anni dalla data di immissione in possesso
(motivo 3.3).
La prima censura è infondata.
L’art 22 bis DPR 327/2001 prevede testualmente che il decreto di occupazione
anticipata dei beni immobili necessari possa essere emanato senza particolari
indagini o formalità, allorché il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50.
Secondo l’interpretazione prevalente, in presenza dei presupposti procedimentali
prescritti dall'art. 22 bis, t.u. 8 giugno 2001 n. 327 per l'emanazione
dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione può
immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta
ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del
progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo sufficiente che
l'ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione
di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che consenta di
rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere (Consiglio Stato, sez. IV, 29
maggio 2009, n. 3353) decisione in cui è stato specificato che “ essendo
divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza,
in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione
dell'ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi
senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza, per realizzare
le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento
delle relative risorse”.
Nel caso di specie, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, la
necessità di espropriare 83 soggetti costituisce non solo la condizione per
adottare il provvedimento di occupazione d’urgenza, ma anche la motivazione del
provvedimento stesso.
Nella censura successiva viene lamentata la violazione del termine di cui
all’art 13 comma 4 del DPR 327/2001, in quanto l’efficacia del decreto di
occupazione, stabilito in cinque anni dalla data di immissione nel possesso,
supererebbe il termine massimo entro cui deve essere pronunciato l’esproprio.
Rispetto a tale rilievo si ritiene venuto meno l’interesse, dal momento che il
decreto di esproprio è stato emanato in data 7.5.2007, ponendo così fine
all’occupazione d’urgenza.
Per le ragioni sopra esposte i primi motivi aggiunti vanno dichiarati in parte
inammissibili e in parte infondati.
4) Con i secondi motivi aggiunti, notificati da ultimo in data 21.3.2006 e
depositati in data 31.3.2006 (è stata depositata infatti una copia, in attesa
del ricevimento delle notifiche), non vengono impugnati nuovi provvedimenti, ma
sono articolate ulteriori censure, avverso gli atti già gravati.
4.1 I motivi avverso il PII sono inammissibili, per quanto sopra già esposto.
4.2 Relativamente agli altri atti parte ricorrente ripropone la censura relativa
alla mancata sottoposizione del progetto alla VIA e in subordine alla verifica
di impatto ambientale di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) L.R. 20/99 e dell’all.
B del DPR 12.4.1996.
Le censure sono infondate: quanto alla VIA si rinvia a quanto sopra dedotto,
mentre rispetto alla mancata verifica di impatto ambientale, si osserva come
anche la norma regionale presupponga che l’opera occupi una superficie superiore
a 40 ettari, circostanza che non sussiste nel caso de quo.
4.3 Nel terzo motivo si rileva come il progetto, inserito nell’atto di
programmazione dell’Azienda ospedaliera fin dal 2003, non sarebbe stato
preceduto dalla studio di fattibilità, di cui all’art 14 L. 109/94 che valuta le
componenti di integrazione urbanistica e socio-economica dell’intervento.
Sarebbe mancata, anche in sede di conferenza di servizi, lo studio preliminare
sull’organizzazione dei trasporti pubblici di collegamento.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività e di carenza di
interesse rispetto a questo motivo, stante la manifesta infondatezza.
Il PII prevede infatti la realizzazione di strutture di collegamento e al
progetto definitivo è allegata una Relazione tecnico-illustrativa sulla
viabilità.
4.4 Avverso il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti successivi al
procedimento ablatorio viene lamenta sola l’illegittimità derivata, senza
tuttavia alcuna specifica.
Il vizio oltre che generico è infondato, essendo stati respinti i motivi avverso
gli atti presupposti e precedenti.
5) Nei terzi motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il decreto di esproprio,
l’unico motivo è l’errata indicazione della proprietà: a fronte del
provvedimento di rettifica con cui sono state riportate esattamente i
proprietari, il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse.
6) I quarti motivi aggiunti avverso l’atto di rettifica sono inammissibili per
violazione del termine di deposito: l’ultima notifica è infatti dell’11.2.2008
ma il deposito è avvenuto in data 27.2.2008, quindi oltre il termine di 15
giorni.
7) I quinti motivi aggiunti sono inammissibili in quanto contengono una sola
censura avverso il PII, lamentando il contrasto del PII n. 9 con le previsioni
del documento di inquadramento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.
50/2004, che imporrebbe per il suddetto Programma Integrato l’espletamento della
VIA.
Poiché, come detto, il PII è stato impugnato con il ricorso principale,
dichiarato inammissibile, per la tardività del deposito, le ulteriori censure
proposte con motivi aggiunti avverso il medesimo atto, divenuto definitivo, sono
inammissibili.
8) Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile; i primi e
i secondi motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati; i terzi
motivi aggiunti improcedibili; i quarti motivi aggiunti inammissibili; i quinti
motivi aggiunti inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente
pronunciando, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti, in parte inammissibili,
in parte infondati e in parte improcedibili.
Condanna i ricorrenti in solido a liquidare la somma di € 5.000/00 (cinquemila)
da ripartirsi in parte uguale a favore del Comune di Legnano, dell’Azienda
Ospedaliera – Ospedale civile di Legnano, dell’Azienda Sanitaria Locale di
Milano 1, della Regione Lombardia e della società Genesi uno Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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