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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione disposta dal Sindaco di immobile vincolato - Tutela della pubblica incolumità - Condotta del Sindaco - Adempimento di un dovere - Assenza di antigiuridicità - Sanzione ripristinatoria - Illegittimità.
La possibilità di qualificare l’intervento di demolizione di un immobile vincolante, disposto dal Sindaco, come adempimento di un dovere (nella specie, tutela dell’incolumità pubblica dal pericolo di crollo), fa venir meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto: ciò rende illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici. Pres. Leo, Est. De Vita -Comune di Lecco (avv. Pedrazzini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01734/2010 REG.SEN.
N. 02080/1999 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2080 del 1999, proposto da:
- Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Pedrazzini, ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Angelo Fischetti;


contro


- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto emesso il 5 febbraio 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici, notificato in data 9 aprile 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1671/1999 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 9 marzo 2010, l’Avv. Mario Pedrazzini, per il Comune di Lecco, e l’Avv. dello Stato Alessandro Pastorino Olmi, per il Ministero resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 2 giugno 1999 e depositato il 10 giugno successivo, il Comune ricorrente ha impugnato il decreto emesso il 5 febbraio 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici, con cui è stato ordinato al predetto Comune di ricostruire l’edificio denominato ex Caserma Sirtori, abbattuto in seguito ad un’ordinanza sindacale finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Avverso il predetto provvedimento viene dedotta la censura di violazione di legge per illegittimità intrinseca del decreto impugnato.

La sentenza della Cassazione (Sez. III penale, n. 1907/1999, depositata il 15 febbraio 1999) che ha assolto il Sindaco dai reati allo stesso contestati (violazione degli artt. 11, 18 e 20 della legge n. 1089 del 1939), avrebbe affermato la legittimità dell’ordinanza sindacale di demolizione dell’immobile pericolante, in quanto emessa nella sussistenza di tutti i presupposti sia di fatto (il pericolo per la pubblica incolumità), che di diritto (in materia di edilizia e polizia locale, in assenza di divieti o di riserve ad altri poteri previsti dalla legge).

Ulteriore censura attiene all’eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto impugnato.

Avendo il Sindaco operato secondo diritto, non si può configurare l’ipotesi di distruzione di un bene in violazione delle norme di conservazione contenute nella legge n. 1089 del 1939.

Infine, viene dedotta la violazione di legge per carenza di legittimazione passiva.

Il Comune di Lecco non sarebbe legittimato passivo nel presente giudizio, visto che il Sindaco, nell’adozione dell’ordinanza di demolizione, avrebbe agito nella veste di Ufficiale di Governo e non di vertice dell’Amministrazione comunale.

Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1671/1999 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.

2. Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, il Comune ricorrente sostiene che l’ordinanza sindacale di demolizione dell’immobile pericolante, in quanto emessa nella sussistenza di tutti i presupposti sia di fatto, che di diritto, è legittima e quindi il provvedimento impugnato non avrebbe potuto sanzionare il comportamento del Sindaco, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 59 della legge n. 1089 del 1939 (ora art. 160 del D. Lgs. n. 42 del 2004).

2.1. L’assunto attoreo è fondato.

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere”. Nel caso di specie, come emerge anche dalla sentenza della Cassazione penale che ha assolto il Sindaco di Lecco dai reati allo stesso contestati, l’ordine di demolizione dell’immobile vincolato è scaturito dalla necessità di evitare che il crollo dello stesso potesse arrecare danni alla pubblica incolumità. Il predetto provvedimento infatti si fonda sul disposto dell’allora vigente art. 38 della legge n. 142 del 1990 (ora sostituito dall’art. 54 del T.U.E.L.) che attribuiva al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità dei cittadini.

Nelle premesse dell’ordinanza sindacale vengono individuati tutti i presupposti fattuali che hanno indotto l’autorità locale ad adottare l’ordinanza di demolizione, in particolare le perizie dei tecnici comunali, unitamente all’evidenziazione della circostanza che non appariva possibile eliminare altrimenti il pericolo di crollo.

Pertanto, il Sindaco nell’adempimento di un preciso dovere (per le conseguenze in caso di omissione, cfr. Cassazione penale, VI, 3 aprile 2003, n. 24602) non poteva che adottare l’ordinanza di demolizione (si veda il punto 7 della motivazione di Cassazione penale, III, sentenza 15 febbraio 1999, n. 1907).

2.2. Qualificando l’intervento del Sindaco come adempimento di un dovere, viene meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto (cfr. Cassazione penale, III, sentenza 15 febbraio 1999, n. 1907): ciò rende illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici e, di conseguenza, la stessa va annullata.

3. La fondatezza dei primi due motivi determina l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato. La restante doglianza può essere assorbita.

4. In relazione alla peculiarità della controversia, le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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