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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione disposta dal Sindaco di immobile
vincolato - Tutela della pubblica incolumità - Condotta del Sindaco -
Adempimento di un dovere - Assenza di antigiuridicità - Sanzione ripristinatoria
- Illegittimità. La possibilità di qualificare l’intervento di demolizione
di un immobile vincolante, disposto dal Sindaco, come adempimento di un dovere
(nella specie, tutela dell’incolumità pubblica dal pericolo di crollo), fa venir
meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto:
ciò rende illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici,
Artistici e Storici. Pres. Leo, Est. De Vita -Comune di Lecco (avv. Pedrazzini)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01734/2010 REG.SEN.
N. 02080/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2080 del 1999, proposto da:
- Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Mario Pedrazzini, ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso XXII
Marzo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Angelo Fischetti;
contro
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e
domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto emesso il 5 febbraio 1999 dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici,
notificato in data 9 aprile 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1671/1999 con cui è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario
Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 marzo 2010, l’Avv. Mario Pedrazzini, per il
Comune di Lecco, e l’Avv. dello Stato Alessandro Pastorino Olmi, per il
Ministero resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 2 giugno 1999 e depositato il 10 giugno
successivo, il Comune ricorrente ha impugnato il decreto emesso il 5 febbraio
1999 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i
Beni Archeologici, Artistici e Storici, con cui è stato ordinato al predetto
Comune di ricostruire l’edificio denominato ex Caserma Sirtori, abbattuto in
seguito ad un’ordinanza sindacale finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità
dei cittadini.
Avverso il predetto provvedimento viene dedotta la censura di violazione di
legge per illegittimità intrinseca del decreto impugnato.
La sentenza della Cassazione (Sez. III penale, n. 1907/1999, depositata il 15
febbraio 1999) che ha assolto il Sindaco dai reati allo stesso contestati
(violazione degli artt. 11, 18 e 20 della legge n. 1089 del 1939), avrebbe
affermato la legittimità dell’ordinanza sindacale di demolizione dell’immobile
pericolante, in quanto emessa nella sussistenza di tutti i presupposti sia di
fatto (il pericolo per la pubblica incolumità), che di diritto (in materia di
edilizia e polizia locale, in assenza di divieti o di riserve ad altri poteri
previsti dalla legge).
Ulteriore censura attiene all’eccesso di potere per carenza dei presupposti per
l’emanazione dell’atto impugnato.
Avendo il Sindaco operato secondo diritto, non si può configurare l’ipotesi di
distruzione di un bene in violazione delle norme di conservazione contenute
nella legge n. 1089 del 1939.
Infine, viene dedotta la violazione di legge per carenza di legittimazione
passiva.
Il Comune di Lecco non sarebbe legittimato passivo nel presente giudizio, visto
che il Sindaco, nell’adozione dell’ordinanza di demolizione, avrebbe agito nella
veste di Ufficiale di Governo e non di vertice dell’Amministrazione comunale.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Con ordinanza n. 1671/1999 è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, su conforme richiesta dei procuratori
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, in quanto
connessi, il Comune ricorrente sostiene che l’ordinanza sindacale di demolizione
dell’immobile pericolante, in quanto emessa nella sussistenza di tutti i
presupposti sia di fatto, che di diritto, è legittima e quindi il provvedimento
impugnato non avrebbe potuto sanzionare il comportamento del Sindaco, anche in
considerazione di quanto previsto dall’art. 59 della legge n. 1089 del 1939 (ora
art. 160 del D. Lgs. n. 42 del 2004).
2.1. L’assunto attoreo è fondato.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale),
“non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell’adempimento di un dovere”. Nel caso di specie, come emerge anche dalla
sentenza della Cassazione penale che ha assolto il Sindaco di Lecco dai reati
allo stesso contestati, l’ordine di demolizione dell’immobile vincolato è
scaturito dalla necessità di evitare che il crollo dello stesso potesse arrecare
danni alla pubblica incolumità. Il predetto provvedimento infatti si fonda sul
disposto dell’allora vigente art. 38 della legge n. 142 del 1990 (ora sostituito
dall’art. 54 del T.U.E.L.) che attribuiva al Sindaco il potere di adottare
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e
polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano
l’incolumità dei cittadini.
Nelle premesse dell’ordinanza sindacale vengono individuati tutti i presupposti
fattuali che hanno indotto l’autorità locale ad adottare l’ordinanza di
demolizione, in particolare le perizie dei tecnici comunali, unitamente
all’evidenziazione della circostanza che non appariva possibile eliminare
altrimenti il pericolo di crollo.
Pertanto, il Sindaco nell’adempimento di un preciso dovere (per le conseguenze
in caso di omissione, cfr. Cassazione penale, VI, 3 aprile 2003, n. 24602) non
poteva che adottare l’ordinanza di demolizione (si veda il punto 7 della
motivazione di Cassazione penale, III, sentenza 15 febbraio 1999, n. 1907).
2.2. Qualificando l’intervento del Sindaco come adempimento di un dovere, viene
meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto
(cfr. Cassazione penale, III, sentenza 15 febbraio 1999, n. 1907): ciò rende
illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e
Storici e, di conseguenza, la stessa va annullata.
3. La fondatezza dei primi due motivi determina l’accoglimento del ricorso e,
per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato. La restante doglianza
può essere assorbita.
4. In relazione alla peculiarità della controversia, le spese possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 marzo 2010 con
l’intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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