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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758
INQUINAMENTO - Siti inquinati - Competenza provinciale - Esclusività - Nei
soli procedimenti ordinari -Potere di ordinanza contingibile e urgente -
Sussistenza - Applicabilità della disciplina generale ex art. 50, c. 5 d.lgs. n.
267/2000 - Presupposti - Artt. 244 e 191 d.lgs. n. 152/2006. La competenza
della Provincia in materia di superamento dei valori di concentrazione soglia in
ordine al livello di contaminazione di un sito (art. 244 d.lgs. n. 152/2006) può
essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti
ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico
riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di
provvedere (per una fattispecie opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente
l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs.
n. 152 del 2006). Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si
occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si
deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere
atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste
dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne
configurino i relativi presupposti: sussistenza di una situazione di effettivo
pericolo grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con
gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito
di approfondita istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n.
3765; II, parere 24 ottobre 2007, n. 2210; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16
luglio 2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De Vita - C. s.p.a. (avv.ti Toppan
e Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola, Dal Toso e Surano) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758
INQUINAMENTO - Siti inquinati - Ordinanza contingibile e urgente - Previa
individuazione del soggetto responsabile - Necessità - Esclusione - Destinatario
dell’ordine - Proprietario dell’area inquinata. In tema di siti inquinati,
l’astratta configurabilità del potere di ordinanza contiingibile e urgente di
cui all’art. 50, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000 consente di prescindere dalla
previa individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, rendendo
possibile indirizzare l’ordine di intervento direttamente al proprietario
dell’area inquinata (Consiglio di Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R.
Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379). Pres. Leo, Est. De Vita - C.
s.p.a. (avv.ti Toppan e Tabellini) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola, Dal
Toso e Surano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 giugno 2010, n. 1758
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01758/2010 REG.SEN.
N. 00086/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 86 del 2010, proposto da:
- Co.Fi.Se. – Compagnia Finanza e Servizi S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Attilio Toppan
ed Enrico Maria Tabellini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli
stessi in Milano, Via Donizetti n. 20;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Salvatore Ammendola, Marco Dal Toso e Maria Rita Surano, ed
elettivamente domiciliato in Milano, Via Andreani n. 10, presso la sede
dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Milano in data 23 ottobre 2009, n.
40/2009 registro ordinanze sindacali, n. 79289/2009 P.G., notificata alla
ricorrente in data 9 novembre 2009, avente ad oggetto il “Sistema di sbarramento
idraulico d’emergenza per le acque di falda dell’area occupata dall’immobile di
Via Mecenate 76 a Milano di proprietà di Co.Fi.Se. s.p.a. – Ordinanza
contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 marzo 2010, l’Avv. Attilio Toppan, per la
società ricorrente, e l’Avv. Marco Dal Toso, per il Comune di Milano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2009 e depositato il 15 gennaio 2010,
la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza emessa dal Sindaco di Milano in
data 23 ottobre 2009, n. 40/2009 registro ordinanze sindacali, n. 79289/2009
P.G., notificata in data 9 novembre 2009, con cui è stato ordinato di attivare
immediatamente lo sbarramento idraulico nell’area di proprietà della stessa
ricorrente, sita in Milano, Via Mecenate n. 76.
Avverso il predetto provvedimento viene dedotta, innanzitutto, la censura di
incompetenza del Sindaco del Comune di Milano ex art. 244 del D. Lgs. n. 152 del
2006.
Secondo la previsione della norma in precedenza indicata, il procedimento
finalizzato alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti inquinati
rientrerebbe nella competenza della Provincia e non del Comune, con la
conseguente illegittimità dell’ordinanza comunale impugnata.
Altre censure attengono alla violazione dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n.
267 del 2000 e degli artt. 239 e 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ed eccesso di
potere per sviamento.
L’ordinanza contingibile e urgente dovrebbe essere finalizzata a fronteggiare
una situazione di emergenza e non invece diretta a coartare un soggetto per
costringerlo ad adempiere ad un onere discendente da un ordinario procedimento
amministrativo. Di conseguenza, non avendo l’Amministrazione individuato con
certezza i responsabili dell’inquinamento, per eludere il contenuto della
normativa in materia di responsabilità per inquinamento ambientale, avrebbe
utilizzato uno strumento non pertinente e con palese sviamento di potere; ciò
anche in relazione all’asserita competenza in materia della Provincia.
Ulteriore doglianza riguarda la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del
1990.
Nessun avviso di avvio del procedimento sarebbe stato indirizzato alla
ricorrente, pur non ricorrendo le ragioni per ometterlo. Difatti, anche per
l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sarebbe richiesto il
predetto avviso, tranne che non siano indicate le ragioni specifiche che
avrebbero imposto l’urgenza di provvedere, che nel caso di specie non sarebbero
state evidenziate.
Infine, viene eccepita l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione
dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed eccesso di potere per
difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
L’atto impugnato non avrebbe dimostrato la sussistenza dell’attualità del
pericolo e l’esigenza di provvedere. Del resto non sarebbe stato evidenziato
alcun avvenimento recente che ha indotto l’Amministrazione ad intervenire,
considerato che si farebbe riferimento all’inquinamento del sito già noto a
partire dal 2001-2002: ciò peraltro avrebbe richiesto l’utilizzo dei poteri
ordinari previsti dall’art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006. Nemmeno sarebbero
state compiute verifiche recenti per supportare la decisione di intervenire
attraverso modalità così repentine e invasive, oltretutto in assenza di
effettive indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell’inquinamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le
parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, su conforme richiesta dei procuratori
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Tutte le censure indirizzate avverso l’impugnata ordinanza devono essere
trattate congiuntamente, in quanto connesse.
Sostanzialmente la ricorrente lamenta l’incompetenza del Sindaco del Comune di
Milano ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente in materia di
inquinamento ambientale sia sul presupposto che, ordinariamente, in siffatto
ambito la competenza spetterebbe alla Provincia (ex art. 244 del D. Lgs. n. 152
del 2006), sia perché difetterebbero comunque i presupposti richiesti per un
intervento urgente, oltretutto a carico di un soggetto non responsabile dello
stesso. Inoltre non sarebbe stata rispettata nemmeno la normativa sul
procedimento amministrativo, negandosi la partecipazione della ricorrente alla
fase prodromica all’adozione del provvedimento impugnato.
2.1. Le doglianze sono complessivamente fondate, secondo quanto di seguito
specificato.
L’accertamento del superamento dei valori di concentrazione soglia in ordine al
livello di contaminazione di un sito, impone alla Provincia, dopo aver svolto le
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento e sentito
il comune, di diffidare “con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione” a provvedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale
del sito inquinato (art. 244, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006).
La previsione normativa sopra indicata sembrerebbe pertanto escludere il
concorso di altri enti nell’attività successiva all’accertamento
dell’inquinamento di un sito.
Tuttavia la competenza in materia della Provincia può essere considerata come
esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma
attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui
si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere (per una fattispecie
opposta, ossia in cui è prevista esplicitamente l’emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti, si veda l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 2006).
Di conseguenza, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola,
dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere
applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale,
in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5,
del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi
presupposti (cfr. Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3765; II, parere 24
ottobre 2007, n. 2210; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).
2.2. L’astratta configurabilità di un tale modus operandi consente, altresì, di
prescindere, in tale fase, dalla previa individuazione del soggetto responsabile
dell’inquinamento, rendendo possibile indirizzare l’ordine di intervento
direttamente al proprietario dell’area inquinata (Consiglio di Stato, V, 7
settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379).
Similmente, con riferimento al mancato avviso di avvio del procedimento, va
evidenziato che, pur in assenza di specifiche motivazioni che ne giustifichino
l’omissione, qualora emergessero comunque le ragioni dell’urgenza e
dell’indifferibilità dell’intervento, non si potrebbe annullare per tale
esclusiva ragione il provvedimento sindacale (cfr., in tal senso, T.A.R.
Campania, Napoli, II, 27 marzo 2009, n. 1650).
2.3. Pur essendo, quindi, astrattamente utilizzabile lo strumento dell’ordinanza
contingibile e urgente, è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti
affinché tale potere possa essere legittimamente esercitato.
Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza “il potere sindacale di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267
del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di
danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli
ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di
approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione
dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del
carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati
ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non
fare a carico del privato” (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010, n. 868).
Nel caso di specie, dal preambolo del provvedimento impugnato si evince che
l’urgenza di provvedere è ricavata da una nota dell’A.R.P.A. risalente al 23
gennaio 2002, cui non hanno fatto seguito ulteriori e più recenti verifiche ed
attività istruttorie per appurare se la situazione di inquinamento fosse
fronteggiabile con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 del D. Lgs. n. 152
del 2006. Di conseguenza, il precedente di questa Sezione – T.A.R. Lombardia,
Milano, IV, 16 luglio 2009, n. 4379 – richiamato da entrambe le parti, va
interpretato nel senso che, soltanto in presenza di una idonea e completa
istruttoria, si può giustificare e ritenere legittimo l’utilizzo dello strumento
provvedimentale previsto dall’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
Del resto, se può ammettersi, come già evidenziato in precedenza, un potere di
intervento extra ordinem del Sindaco, pur in presenza di una competenza di altro
ente, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere
individuati e verificati nella loro esistenza in modo rigoroso, rischiandosi
altrimenti di derogare all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione
di legge.
2.4. Per ragioni di completezza espositiva va esaminata, da ultimo, la tesi
sostenuta nelle difese dell’Amministrazione, con la quale si afferma che la
competenza ad emanare il provvedimento impugnato spettasse al Comune, in ragione
della circostanza che il procedimento allo stesso presupposto fosse iniziato
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006 e quindi fosse da
ricondurre sotto il regime del D. Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi).
2.5. Tale tesi non appare fondata, giacché, come affermato con riferimento
all’applicazione dello ius superveniens dalla costante giurisprudenza, “il
principio secondo cui tempus regit actum – principio che, com’è noto, regola
l’azione dei pubblici poteri – è pacificamente inteso nel senso che
l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento
dell’adozione del provvedimento definitivo (quand’anche sopravvenuta) e non già
– salvo che espresse norme statuiscano diversamente – quella in vigore al
momento dell’avvio del procedimento” (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 31 luglio
2008, n. 1812).
3. La fondatezza della predetta censura determina l’accoglimento del ricorso,
cui consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.
4. In relazione alla peculiarità della controversia, le spese possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla
l’ordinanza con lo stesso ricorso impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 marzo 2010 con
l’intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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