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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2647
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti
rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso - Atti estranei -
Discrimen - Individuazione - Fattispecie: atti di gestione del rapporto di
lavoro privatizzato. Il discrimen tra gli atti che devono considerarsi
rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso e quelli
destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività
posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo
moduli privatistici, bensì, nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al
suo espletamento al dovere di imparzialità (cfr. in tal senso Consiglio di
Stato, Ad. Plen., decisioni nn. 4 e 5 del 1999; nonché, Cons. St. Sez., VI^, 5
marzo 2002 n. 1303). Tale è il caso degli atti di gestione del rapporto di
lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali
all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro che rimane, così, vincolato
dai parametri costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Pres. Leo, Est. Plantamura
- A.L.R. (avv. Cefalì) c. P.s.p.a. (avv. Severino) - TAR LOMBARDIA, Milano,
Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02647/2010 REG.SEN.
N. 00916/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2010, proposto da:
Antonino La Rocca, rappresentato e difeso dall'avv. Giovambattista Cefali', con
domicilio eletto presso la sede dell’Ass. ASPES in Milano, via Lucca N. 44;
contro
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Severino, con domicilio eletto presso la
Filiale di Poste Italiane - Area Legale, in Milano, via Cordusio n. 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del diniego implicito di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente
(ovvero: e) il registro delle presenze modello 70 P, relativo al CMP di Recapito
di Basiano, con l’indicazione delle generalità dei dipendenti in organico e
della relativa applicazione nel reparto, prima e dopo l’assunzione
dell’esponente; b) la pianta organica dell’unità produttiva di Recapito di
Basiano, completa delle indicazioni delle generalità dei dipendenti in organico,
relative alle mansioni ed al reparto di applicazione, in riferimento sia al
trimestre precedente che a quello successivo al 01/07/2009, nonché al trimestre
successivo al 30/9/2009; c) la pianta organica dell’unità produttiva cit. del
personale a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato al 31.12.2008 ed
al 01.01.2009;
la pianta organica relativa a tutto il personale in organico a tempo
indeterminato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al
31.12.2008 e 01.01.2009 e degli assunti a tempo determinato di tutti gli uffici
postali della Regione Lombardia al 31.12.2008 e 01.01.2009; d) CTD del personale
assunto completo delle generalità dei dipendenti e relativa applicazione nel
reparto, nel trimestre precedente al 01.07.2009, nel trimestre successivo al
01.07.2009 e nel trimestre successivo al 30.09.2009, presso l’unità produttiva
di Peschiera Borromeo e dichiarato alle OO.SS.;
- affinché sia ordinato, di conseguenza, a Poste Italiane spa di consentire la
estrazione di copia conforme della documentazione come sopra richiesta e
indicata nell’istanza inviata il 16/02/2010 a mezzo racc. A/R., ricevuta da
Poste Italiane in data 18.02.2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010 la dott. Concetta
Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato da Poste Italiane spa nel
periodo dal 01/7/2009 al 31/9/2009 con sede di servizio presso l’Area Logistica
Territoriale Lombardia – Recapito di Basiano.
In data 16/02/2010 l’esponente ha trasmesso un’istanza di accesso per ottenere
copia degli atti specificati in epigrafe. Nella stessa data il ricorrente ha
inviato alla DPL di Milano e a Poste Italiane la richiesta di fissazione della
data del tentativo obbligatorio di conciliazione in vista del ricorso
giurisdizionale diretto a fare dichiarare la nullità del termine finale apposto
al contratto di lavoro.
Soltanto con fax del 12.03.2010 Poste Italiane ha risposto alla su indicata
istanza di accesso, comunicando di potere fornire soltanto una parte dei
documenti richiesti.
Il ricorrente, ritenendo che i documenti sui quali parte resistente ha
manifestato la propria disponibilità all’ostensione non collimano con quelli
richiesti e si palesano inutili ai fini della tutela giurisdizionale dinanzi al
giudice del lavoro, ha impugnato il parziale diniego di accesso ai documenti
richiesti, deducendo la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge n.
241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché, l’eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita con contro-ricorso Poste Italiane spa, chiedendo la reiezione
del ricorso.
All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Sezione ritiene di non doversi discostare dal prevalente orientamento della
giurisprudenza amministrativa secondo cui l'attività amministrativa, alla quale
gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso,
ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma anche quella di
diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che,
pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a
quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante
soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (cfr. Consiglio di Stato,
sez. VI, 2 ottobre 2009 n. 5987 – che conferma TAR Lombardia, IV^, n.406/2009;
Cons. Stato VI^ 26 gennaio 2006, n. 229; idem, n. 4152/2002; n. 2855/2002; n.
67/2002; n. 654/2001; T.A.R. Lombardia Brescia, 14 marzo 2005 , n. 159;T.A.R.
Lombardia Milano, Sez. I, 5.8.2004, n. 3292, TAR Lombardia Milano 21.11.2007
n.6406; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 06 marzo 2009, n. 655; T.A.R. Marche
Ancona, sez. I, 12 novembre 2008 , n. 1880).
In alcune delle predette decisioni è stato, altresì, affermato che i dipendenti
di Poste Italiane S.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere
ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società, quali, tra
l’altro, i fogli firma delle presenze giornaliere.
In tali casi, infatti, l'attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del
rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al
servizio gestito dalla società e potenzialmente incidente sulla qualità di un
servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto, non solo, della
dimensione oggettiva ma, anche, di quella propriamente soggettiva di Poste
Italiane (cfr. TAR Lombardia, Sez. Brescia 9.1.2004, n. 16 e 8.7.2004, n. 740).
In tal senso, il Collegio deve ribadire, con ciò dissentendo da quanto ritenuto
nella sentenza del TAR Campania n. 4077/2009 (richiamata nel ricorso
introduttivo) come il discrimen tra gli atti che devono considerarsi rientranti
nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso e quelli destinati a
rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in
essere nell’esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli
privatistici, bensì, nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo
espletamento al dovere di imparzialità (cfr. in tal senso Consiglio di Stato,
Ad. Plen., decisioni nn. 4 e 5 del 1999; nonché, Cons. St. Sez., VI^, 5 marzo
2002 n. 1303, per cui: “non può essere più ascritto alcun rilievo dirimente al
dato, meccanicistico e tendenzialmente neutro, della veste privatistica
dell’atto di cui si chiede l’ostensione, dovendosi invece verificare se il
segmento di attività, cui la documentazione da visionare si riferisce, debba
essere esercitata nel rispetto del principio di imparzialità”.).
Tale è, appunto, il caso degli atti di gestione del rapporto di lavoro
privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali
all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro che rimane, così, vincolato
dai parametri costituzionali di cui all’art. 97 Cost. (cfr., ancora, Cons. St.,
Sez. VI^, 5 marzo 2002 n. 1303 che, proprio in una controversia in materia di
accesso ad atti di Poste Italiane spa ha, tra l’altro, affermato che: “la
conformazione in senso pubblicistico di talune strutture soggettive finisce
inevitabilmente per ampliare il novero delle attività nel cui esercizio si
impone la rigorosa osservanza del principio di imparzialità, nonché per
condizionare l’individuazione degli atti che, pur non direttamente afferenti la
gestione del servizio, devono essere adottati nella prevalente prospettiva del
perseguimento imparziale dell’interesse pubblico, talvolta definito sulla scorta
di determinazioni eteronome, non direttamente imputabili, cioè, al gestore
stesso.”).
Quanto alla osservazione di parte resistente secondo cui non esisterebbero
documenti qualificabili come “pianta organica”, “CTD del personale assunto”,
ecc., osserva il Collegio che, poiché dagli atti di causa risulta che il periodo
in cui si è svolto il rapporto di lavoro del dipendente è successivo all’entrata
in vigore dell’art. 39, d.l. n. 112/2008, che ha previsto il cit. “libro unico
del lavoro”, il documento da esibire andrà individuato proprio nel predetto
libro unico del lavoro (ovviamente, nelle parti contenenti le informazioni
richieste dall’esponente).
Quanto alla ulteriore controdeduzione con cui si lamenta che il dovere di
consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di
dati, va precisato che Poste Italiane potrà, ove non sia in possesso di dati
aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo
dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo
a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di
aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. in terminis
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5987/09 cit.).
È utile, infine, per ribadire l’orientamento prevalente sulle questioni di fondo
che si agitano in subjecta materia, rammentare quanto - a proposito dell’accesso
- ha ritenuto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella nota decisione
n.7 del 20.04.2006, ove si è chiarito, tra l’altro, che: “L’accesso è collegato
a una riforma di fondo dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità
e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario
nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto
all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente, in tale
contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di
interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro:
interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto.
Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità
finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma
anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di
offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in
senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti
o interessi)….”.
Nel caso all’esame del Collegio, non v’è dubbio che l’istante abbia un interesse
giuridicamente rilevante all’accesso, essendo lo stesso volto alla predetta
attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, sia pure
indirettamente, al servizio postale, allo scopo di rinvenire elementi utili per
instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, a
dimostrazione dell’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato da
parte dell’intimata società (cfr. da ultimo, a conferma dell’orientamento
prevalente su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, Consiglio di
Stato, decisione n.189/2010.
Per le suesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che Poste Italiane
S.p.a. sia soggetta alla disciplina in tema di accesso e, quindi, obbligata
all’esibizione della documentazione richiesta, tenendo conto che, qualora, come
sostenuto da parte resistente, le informazioni contenute in taluni degli atti
riportati nell’istanza di accesso, siano contenute in documenti aventi
denominazione diversa da quella riportata nella ridetta istanza (com’è, per i
documenti le cui informazioni sono riportate nel “libro unico del lavoro”, di
cui all’art. 39 del D.L.n.112/1998), su tali documenti dovrà ex officio essere
indirizzata la richiesta di accesso sopra menzionata.
Sussistono, in definitiva, i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso
ed il ricorso va accolto, previo annullamento del provvedimento di parziale
rifiuto opposto dall’ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” di Poste Italiane
Spa.
L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti
dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente
sentenza, con le modalità sopra esposte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. IV^, pronunciando
sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane
spa il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui
in motivazione.
Condanna S.p.a. Poste Italiane alla rifusione delle spese di lite in favore del
ricorrente, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oneri di legge esclusi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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