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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2647


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso - Atti estranei - Discrimen - Individuazione - Fattispecie: atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato. Il discrimen tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli privatistici, bensì, nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialità (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., decisioni nn. 4 e 5 del 1999; nonché, Cons. St. Sez., VI^, 5 marzo 2002 n. 1303). Tale è il caso degli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro che rimane, così, vincolato dai parametri costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Pres. Leo, Est. Plantamura - A.L.R. (avv. Cefalì) c. P.s.p.a. (avv. Severino) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 28 giugno 2010, n. 2647
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02647/2010 REG.SEN.
N. 00916/2010 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 916 del 2010, proposto da:
Antonino La Rocca, rappresentato e difeso dall'avv. Giovambattista Cefali', con domicilio eletto presso la sede dell’Ass. ASPES in Milano, via Lucca N. 44;


contro


Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Severino, con domicilio eletto presso la Filiale di Poste Italiane - Area Legale, in Milano, via Cordusio n. 4;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del diniego implicito di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente (ovvero: e) il registro delle presenze modello 70 P, relativo al CMP di Recapito di Basiano, con l’indicazione delle generalità dei dipendenti in organico e della relativa applicazione nel reparto, prima e dopo l’assunzione dell’esponente; b) la pianta organica dell’unità produttiva di Recapito di Basiano, completa delle indicazioni delle generalità dei dipendenti in organico, relative alle mansioni ed al reparto di applicazione, in riferimento sia al trimestre precedente che a quello successivo al 01/07/2009, nonché al trimestre successivo al 30/9/2009; c) la pianta organica dell’unità produttiva cit. del personale a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato al 31.12.2008 ed al 01.01.2009;

la pianta organica relativa a tutto il personale in organico a tempo indeterminato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al 31.12.2008 e 01.01.2009 e degli assunti a tempo determinato di tutti gli uffici postali della Regione Lombardia al 31.12.2008 e 01.01.2009; d) CTD del personale assunto completo delle generalità dei dipendenti e relativa applicazione nel reparto, nel trimestre precedente al 01.07.2009, nel trimestre successivo al 01.07.2009 e nel trimestre successivo al 30.09.2009, presso l’unità produttiva di Peschiera Borromeo e dichiarato alle OO.SS.;

- affinché sia ordinato, di conseguenza, a Poste Italiane spa di consentire la estrazione di copia conforme della documentazione come sopra richiesta e indicata nell’istanza inviata il 16/02/2010 a mezzo racc. A/R., ricevuta da Poste Italiane in data 18.02.2010.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato da Poste Italiane spa nel periodo dal 01/7/2009 al 31/9/2009 con sede di servizio presso l’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Basiano.

In data 16/02/2010 l’esponente ha trasmesso un’istanza di accesso per ottenere copia degli atti specificati in epigrafe. Nella stessa data il ricorrente ha inviato alla DPL di Milano e a Poste Italiane la richiesta di fissazione della data del tentativo obbligatorio di conciliazione in vista del ricorso giurisdizionale diretto a fare dichiarare la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro.

Soltanto con fax del 12.03.2010 Poste Italiane ha risposto alla su indicata istanza di accesso, comunicando di potere fornire soltanto una parte dei documenti richiesti.

Il ricorrente, ritenendo che i documenti sui quali parte resistente ha manifestato la propria disponibilità all’ostensione non collimano con quelli richiesti e si palesano inutili ai fini della tutela giurisdizionale dinanzi al giudice del lavoro, ha impugnato il parziale diniego di accesso ai documenti richiesti, deducendo la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., nonché, l’eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita con contro-ricorso Poste Italiane spa, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato.

La Sezione ritiene di non doversi discostare dal prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 ottobre 2009 n. 5987 – che conferma TAR Lombardia, IV^, n.406/2009; Cons. Stato VI^ 26 gennaio 2006, n. 229; idem, n. 4152/2002; n. 2855/2002; n. 67/2002; n. 654/2001; T.A.R. Lombardia Brescia, 14 marzo 2005 , n. 159;T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 5.8.2004, n. 3292, TAR Lombardia Milano 21.11.2007 n.6406; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 06 marzo 2009, n. 655; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 novembre 2008 , n. 1880).

In alcune delle predette decisioni è stato, altresì, affermato che i dipendenti di Poste Italiane S.p.a., anche cessati dal rapporto, hanno diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società, quali, tra l’altro, i fogli firma delle presenze giornaliere.

In tali casi, infatti, l'attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al servizio gestito dalla società e potenzialmente incidente sulla qualità di un servizio il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto, non solo, della dimensione oggettiva ma, anche, di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane (cfr. TAR Lombardia, Sez. Brescia 9.1.2004, n. 16 e 8.7.2004, n. 740).

In tal senso, il Collegio deve ribadire, con ciò dissentendo da quanto ritenuto nella sentenza del TAR Campania n. 4077/2009 (richiamata nel ricorso introduttivo) come il discrimen tra gli atti che devono considerarsi rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina dell’accesso e quelli destinati a rimanerne fuori, non va identificato nella distinzione tra attività posta in essere nell’esercizio di potestà pubbliche e attività condotta secondo moduli privatistici, bensì, nella sottoposizione o meno del soggetto preposto al suo espletamento al dovere di imparzialità (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., decisioni nn. 4 e 5 del 1999; nonché, Cons. St. Sez., VI^, 5 marzo 2002 n. 1303, per cui: “non può essere più ascritto alcun rilievo dirimente al dato, meccanicistico e tendenzialmente neutro, della veste privatistica dell’atto di cui si chiede l’ostensione, dovendosi invece verificare se il segmento di attività, cui la documentazione da visionare si riferisce, debba essere esercitata nel rispetto del principio di imparzialità”.).

Tale è, appunto, il caso degli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro che rimane, così, vincolato dai parametri costituzionali di cui all’art. 97 Cost. (cfr., ancora, Cons. St., Sez. VI^, 5 marzo 2002 n. 1303 che, proprio in una controversia in materia di accesso ad atti di Poste Italiane spa ha, tra l’altro, affermato che: “la conformazione in senso pubblicistico di talune strutture soggettive finisce inevitabilmente per ampliare il novero delle attività nel cui esercizio si impone la rigorosa osservanza del principio di imparzialità, nonché per condizionare l’individuazione degli atti che, pur non direttamente afferenti la gestione del servizio, devono essere adottati nella prevalente prospettiva del perseguimento imparziale dell’interesse pubblico, talvolta definito sulla scorta di determinazioni eteronome, non direttamente imputabili, cioè, al gestore stesso.”).

Quanto alla osservazione di parte resistente secondo cui non esisterebbero documenti qualificabili come “pianta organica”, “CTD del personale assunto”, ecc., osserva il Collegio che, poiché dagli atti di causa risulta che il periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro del dipendente è successivo all’entrata in vigore dell’art. 39, d.l. n. 112/2008, che ha previsto il cit. “libro unico del lavoro”, il documento da esibire andrà individuato proprio nel predetto libro unico del lavoro (ovviamente, nelle parti contenenti le informazioni richieste dall’esponente).

Quanto alla ulteriore controdeduzione con cui si lamenta che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane potrà, ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. in terminis Consiglio di Stato Sez. VI n. 5987/09 cit.).

È utile, infine, per ribadire l’orientamento prevalente sulle questioni di fondo che si agitano in subjecta materia, rammentare quanto - a proposito dell’accesso - ha ritenuto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella nota decisione n.7 del 20.04.2006, ove si è chiarito, tra l’altro, che: “L’accesso è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente, in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto.

Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)….”.

Nel caso all’esame del Collegio, non v’è dubbio che l’istante abbia un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, essendo lo stesso volto alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, sia pure indirettamente, al servizio postale, allo scopo di rinvenire elementi utili per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, a dimostrazione dell’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato da parte dell’intimata società (cfr. da ultimo, a conferma dell’orientamento prevalente su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, Consiglio di Stato, decisione n.189/2010.

Per le suesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che Poste Italiane S.p.a. sia soggetta alla disciplina in tema di accesso e, quindi, obbligata all’esibizione della documentazione richiesta, tenendo conto che, qualora, come sostenuto da parte resistente, le informazioni contenute in taluni degli atti riportati nell’istanza di accesso, siano contenute in documenti aventi denominazione diversa da quella riportata nella ridetta istanza (com’è, per i documenti le cui informazioni sono riportate nel “libro unico del lavoro”, di cui all’art. 39 del D.L.n.112/1998), su tali documenti dovrà ex officio essere indirizzata la richiesta di accesso sopra menzionata.

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l'esercizio del diritto di accesso ed il ricorso va accolto, previo annullamento del provvedimento di parziale rifiuto opposto dall’ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” di Poste Italiane Spa.

L’accesso andrà consentito entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con le modalità sopra esposte.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. IV^, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane spa il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna S.p.a. Poste Italiane alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oneri di legge esclusi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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