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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 giugno 2010, n. 2662


DIRITTO URBANISTICO - Impianto tecnologico - Nozione. Il concetto di “impianto tecnologico”, posto al servizio di un fabbricato esistente, presuppone in primo luogo l'esiguità quantitativa del manufatto - nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio - ed inoltre, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tale manufatto e la cosa principale, con conseguente impossibilità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 25.11.2005, n. 1186). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.s.p.a. (avv.ti De Nora, Manganiello e Salvi) c. Comune di Agrate Brianza (avv. Pintucci), Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 giugno 2010, n. 2662
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02662/2010 REG.SEN.
N. 01913/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2009, proposto da:
Galstaff Multiresine Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Nora, Massimiliano Manganiello e Matteo Salvi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Visconti di Modrone, 8/1;

 

contro


Comune di Agrate Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pintucci, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via G. Donizetti, 38;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani ed Alessandra Zimmitti dell’Avvocatura Provinciale, domiciliata presso gli uffici della medesima in Milano, via Vivaio, 1;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a. del provvedimento prot. n. 13247 del 1.6.2009, di determinazione definitiva del contributo di costruzione relativo alla realizzazione di una tettoia nell'insediamento industriale di cui la ricorrente è titolare;

b. della determinazione dirigenziale prot. n. 4723 del 26.2.2009 di determinazione del contributo di costruzione;

c. della determinazione dirigenziale prot. n. 7274 del 27.3.2009;

d. dell'art. 3 f) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Agrate Brianza e della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del P.R.G., non nota;

e. nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi preordinato, conseguente o, comunque connesso, ivi incluso, occorrendo, l'art. 13.5.14 delle Norme di Governo del P.G.T., e della deliberazione di Giunta Provinciale di verifica della compatibilità del P.G.T., non nota;

e per la condanna

dell'Amministrazione comunale alla restituzione degli importi indebitamente ed illegittimamente richiesti e percepiti a titolo di contributo di costruzione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agrate Brianza e della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori: Matteo Salvi per la società ricorrente; Francesco Pintucci per il Comune di Agrate Brianza; Nadia Marina Gabigliani, presente in preliminari, per la Provincia di Milano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società esponente, proprietaria di un complesso industriale in Comune di Agrate Brianza, presentava a quest’ultimo in data 9.1.2009 una denuncia di inizio attività (DIA), per la realizzazione di una nuova tettoia di stoccaggio di prodotti, con struttura in carpenteria metallica, come da prescrizioni impartite dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dai Vigili del Fuoco.

In relazione a tale intervento edilizio, gli uffici comunali procedevano alla liquidazione del contributo di costruzione con nota del 18.2.2009, per un importo complessivo di euro 46.192,30 per oneri di urbanizzazione, oltre ad euro 5.039,16 per smaltimento rifiuti, euro 1.573,80 per monetizzazione di aree a parcheggio ed euro 259,00 per diritti di segreteria.

La società contestava tale importo; seguiva di conseguenza un fitto scambio di corrispondenza fra le parti, ma l’Amministrazione comunale confermava il proprio orientamento con i provvedimenti del 27.3.2009 e del 1.6.2009.

L’esponente provvedeva al pagamento di quanto richiesto, proponendo però il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per l’annullamento delle tre determinazioni comunali di cui sopra e di altri atti della Regione Lombardia e della Provincia di Milano e per la condanna del Comune alla restituzione delle somme nel frattempo versate.

Questi, in sintesi, i motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 3 f) delle NTA del PRG e dell’art. 13.5.14 delle Norme di governo del PGT, eccesso di potere per illogicità, travisamento, erroneità manifesta, contraddittorietà, applicazione retroattiva di norme, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione; nel quale si sostiene l’erronea applicazione dell’art. 3 f) delle NTA, che imporrebbe - a detta dell’esponente - l’esclusione dal contributo per le tettoie aperte su uno dei lati maggiori, come quella di cui è causa;

2) violazione degli articoli 33 e 43 della legge regionale 12/2005, degli articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare 16.11.1977 n. 1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; ove si sostiene che l’opera realizzata sarebbe riconducibile ad un impianto tecnologico, non soggetto a contributo di costruzione;

3) violazione degli articoli 33 e 43 della legge regionale 12/2005, degli articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare 16.11.1977 n. 1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; con tale mezzo, proposto in via subordinata, viene impugnato l’art. 3 f) delle NTA del Comune di Agrate Brianza;

4) violazione degli articoli 27, 33 e 43 della legge regionale 12/2005, degli articoli 6 e16 del DPR 380/2001, anche in relazione alla circolare 16.11.1977 n. 1918 ed eccesso di potere sotto vari profili; con l’ultimo motivo, proposto in via di ulteriore ed estremo subordine, è denunciata l’illegittimità dell’art. 13.5.14 delle Norme di Governo del PGT, adottato nel frattempo in sostituzione del previgente PRG.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la Provincia di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 10.9.2009, la domanda di sospensiva era rinunciata.

Alla pubblica udienza del 9.6.2010, la causa era trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Nel primo mezzo di gravame è lamentata l’erronea applicazione dell’art. 3 f) delle NTA del PRG del Comune di Agrate Brianza.

La norma citata prevede, al primo comma, che sono escluse dal computo della superficie lorda di pavimento (Slp), fra le altre, le <<tettoie aperte su uno dei lati maggiori>>.

Al comma secondo è stabilito che nelle zone produttive siano escluse dal computo le superfici occupate da impianti e manufatti aventi funzioni e caratteristiche di cui ai punti 1-3-11-13 della circolare del Ministero dei lavori pubblici 16.11.1977 n° 1918.

Il contenuto dei quattro punti della menzionata circolare è riportato nella memoria del Comune depositata il 26.5.2010, a pag. 5; in sintesi si tratta di: costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate per la protezione di determinati apparecchi o sistemi (punto 1); serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere (punto 3); attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti, ferrocisterne e navi (punto 11) e tettoie di protezione di mezzi meccanici (punto 13).

Secondo l’esponente, essendo l’opera una tettoia aperta sul lato maggiore, la stessa sarebbe irrilevante ai fini della Slp ed esente da contributo in forza della generale previsione del primo comma dell’art. 3 f), mentre il secondo comma indicherebbe ulteriori ipotesi di irrilevanza della Slp nelle zone produttive (come è, pacificamente, la zona di cui è causa).

La decisione del motivo implica necessariamente la corretta interpretazione dell’art. 3 f) delle NTA.

L’articolo enuncia la regola generale (comma primo), secondo la quale sono escluse dal computo della Slp le tettorie aperte su uno dei lati maggiori e questo, evidentemente, nel presupposto che tali opere non diano luogo ad effettiva trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, non apparendo rilevanti sotto il profilo della nuova superficie realizzata.

Per le zone produttive, l’art. 3 f) contiene una disposizione speciale al secondo comma (il cui rapporto con il primo è quello di species a genus), che esclude dal computo della Slp le superfici occupate da impianti e manufatti individuati ai punti 1, 3, 11 e 13 della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1918 del 1977.

I manufatti di cui ai punti suindicati, come già sopra evidenziato, si caratterizzano per il loro basso – o nullo – impatto edilizio o urbanistico, per cui le superfici dagli stessi occupate risultano irrilevanti sotto il profilo dell’incidenza sul territorio.

L’elencazione della circolare n. 1918, richiamata dall’art. 3 f), può – ad avviso del Collegio – ritenersi esemplificativa; tuttavia l’irrilevanza della Slp presuppone sempre che l’intervento non realizzi una effettiva trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, in applicazione del resto alle regole generali (cfr. agli articoli 27 e 33 della legge regionale 12/2005 sulla nozione di “nuova costruzione” e sui presupposti per l’obbligatorietà del permesso di costruire).

Ciò premesso, l’opera realizzata attraverso la DIA di cui è causa non può essere annoverata, per le proprie caratteristiche costruttive e per la propria specifica funzione, fra i manufatti la cui superficie è irrilevante ai fini del calcolo della Slp.

Infatti, se si esamina la documentazione tecnica e fotografica versata in atti dall’Amministrazione comunale (cfr. doc. 2 del Comune depositato il 19.5.2010 e la copia della DIA con annessa planimetria, doc. 1 del Comune depositato il 9.9.2009), si perviene alla conclusione che la tettoia di cui è causa costituisce una struttura edilizia imponente, destinata ad essere utilizzata sostanzialmente come deposito e magazzino di prodotti pericolosi impiegati negli ordinari processi industriali dell’impresa ricorrente e nella quale la presenza umana, per le operazioni di carico e scarico della merce, è piuttosto frequente, perlomeno nel corso della normale attività lavorativa.

Non si tratta, quindi, di una piccola struttura di protezione di impianti tecnologici e senza presenza umana – quale può essere ad esempio una cabina elettrica – ma di un’opera essenziale per l’esercizio dell’impresa, il cui impatto edilizio-urbanistico non può certo dirsi irrilevante, sicché l’estesa superficie da essa occupata (circa 800 metri quadrati, come ammesso a pag. 3 del ricorso), non può essere trascurata al fine del computo della Slp.

La giurisprudenza amministrativa, del resto, ha previsto l’assoggettamento a concessione edilizia (ora, ovviamente, permesso di costruire), per le tettoie e strutture similari quando, per le loro consistenti dimensioni, arrecano una visibile alterazione all’edificio o alle parti in cui vengono inserite, non avendo quindi più carattere accessorio dell’edificio principale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 10.12.2009, n. 8619).

Nel primo mezzo di gravame, la società esponente denuncia altresì il richiamo, effettuato dal Comune negli atti impugnati, all’art. 13.5.14 delle Norme di Governo del Piano di Governo del Territorio (PGT), che però, al momento della vicenda di cui è causa, non era ancora efficace.

Sul punto, reputa il Tribunale che il riferimento ad una norma di piano non ancora produttiva di effetti giuridici costituisca tutt’al più una mera svista o un’irregolarità dell’azione amministrativa, che non incide però di per sé sulla legittimità degli atti impugnati, visto che dall’esame complessivo degli stessi è agevole comprendere che la normativa applicata dal Comune è stata in realtà quella allora vigente del PRG (appunto, il più volte citato art. 3 f delle NTA).

In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.

2. Nel secondo mezzo l’esponente sostiene che la tettoia di cui è causa costituirebbe in realtà un impianto tecnologico, realizzato quale intervento di ordinaria manutenzione, non soggetto pertanto ad alcun contributo.

La censura è priva di pregio, viste le caratteristiche dell’opera in esame, come indicate in sede di trattazione del primo motivo e tenuto conto che il concetto di “impianto tecnologico”, posto al servizio di un fabbricato esistente, presuppone in primo luogo l'esiguità quantitativa del manufatto - nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio – ed inoltre, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tale manufatto e la cosa principale, con conseguente impossibilità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 25.11.2005, n. 1186).

Nel caso di specie, come già sopra evidenziato, l’opera realizzata non è certo esigua ed avendo destinazione di deposito/magazzino, potrebbe essere utilizzato anche prescindendo dalla cosa principale, vale a dire dall’impianto produttivo vero e proprio.

3. Con il terzo mezzo, proposto in via subordinata, è denunciata la presunta illegittimità dell’art. 3 f) delle NTA, così come interpretato dall’Amministrazione resistente.

La censura deve respingersi, alla luce delle considerazioni sopra svolte nell’esame dei primi due motivi: l’art. 3 f) deve interpretarsi nel senso che, nelle zone produttive del Comune di Agrate Brianza, non sono soggette a contributo le attività non comportanti trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, alcune delle quali sono indicate, in via esemplificativa, attraverso il richiamo alla circolare ministeriale del 1977.

L’opera di cui alla DIA presentata dall’esponente, tuttavia, non può essere ricondotta all’attività edilizia c.d. libera, per le ragioni suesposte, per cui non si ravvisa alcuna illegittimità della norma del PRG di cui è stata fatta applicazione nel caso concreto.

4. Nel quarto motivo, proposto in via di estremo subordine, è denunciata l’illegittimità dell’art. 13.5.14 delle Norme di Governo del PGT del Comune di Agrate Brianza, qualora l’articolo dovesse trovare applicazione nella presente fattispecie.

In realtà, come già sopra evidenziato, la norma in questione non trova applicazione alla presente controversia, per cui il riferimento alla stessa, contenuto negli atti impugnati, può essere considerato tutt’al più una semplice irregolarità, che non inficia di per sé la decisione dell’Amministrazione, fondata invece sulle norme del PRG e su quelle di legge – statali e regionali – vigenti al momento dell’adozione dei provvedimenti gravati.

In conclusione, anche l’ultimo mezzo deve respingersi.

La reiezione del ricorso riguarda ogni domanda con lo stesso proposta, quindi sia quella di annullamento sia quella di condanna.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune e della Provincia di Milano, mentre non occorre provvedere nei confronti dell’altra parte evocata in giudizio e non costituita.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in ogni sua domanda.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Agrate Brianza, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) ed a favore della Provincia di Milano, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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