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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
RIFIUTI - Impianto di trattamento - Definizione del procedimento di
approvazione - Termine - Art. 27 d.lgs. n. 22/97 - Natura ordinatoria. Il
termine indicato dalla norma ex art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per la definizione
del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente
ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna
sanzione e tanto meno la decadenza dell'esercizio della relativa funzione
(T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 marzo 2006 , n. 204). TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
RIFIUTI - Art. 27 d.gls. n. 22/97 - Conferenza di servizi - Natura
istruttoria. La conferenza dei servizi prevista dall’art. 27 del d.lgs. n.
22/97 ha natura istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n.
3917): si deve pertanto escludere che ad essa si applichino le disposizioni
dell’art. 14-ter della L. 241/90 relative alla conferenza decisoria che siano
incompatibili con la natura della conferenza istruttoria, quali quelle che
regolano gli effetti della mancata partecipazione alla conferenza. TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AREE PROTETTE - Autorizzazione paesistica -
Parere del Parco - Provvedimenti distinti - Beni giuridici tutelati - Diversità.
L’autorizzazione paesistica non può superare il parere del Parco. Infatti i due
atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima ha lo scopo di valutare la
conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9
della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986;
182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio
indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non
è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni
materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il
parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed
ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce
un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009
n. 12). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02992/2010 REG.SEN.
N. 02470/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2006, proposto da:
La Porta Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Dal Molin, Graziano
Dal Molin, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Leopardi,
22;
contro
Parco Agricolo Sud Milano, non costituito;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo,
Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani,
Alessandra Zimmitti, domiciliata per legge in Milano, via Vivaio, 1;
Regione Lombardia, non costituita;
Comune di Bareggio, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Pagliosa, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bareggio, p.zza Cavour;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 19/2006 con la quale il Consiglio Direttivo del Parco
Agricolo Sud Milano ha deliberato di esprimere parere non favorevole per
l’impianto di trattamento rifiuti da posizionarsi in Bareggio via Cusago n. 118,
località Cascina Bergamina su richiesta della ditta La Porta Mario;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi in particolare della
deliberazione del consiglio direttivo del 27/09/2005 n. 29/2005, (atti
192096/03/73/03);
- degli artt. 25 e 45 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con
deliberazione della G.R. 3 agosto 2000 n. 7/818;
e per l’impugnazione, con motivi aggiunti,
- della disposizione dirigenziale del Vice direttore centrale Risorse Ambientali
Settore rifiuti e bonifiche della Provincia di Milano n. 309 del 11.09.2009,
prot. 198888/2009 notificata alla ricorrente il 21-23/09/2009 recante diniego
all’istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto in Bareggio, via per Cusago 118, nonché autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di riserva (R13), deposito preliminare (D15) e
recupero (R4, R5) presentata ai sensi dell’art. 208 comma 1 dall’Impresa
individuale La Porta Mario con sede legale in Comune di Lainate, via Rubicone n.
8;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ed in particolare
dell’avviso di diniego dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90
del responsabile giuridico della D.C. Risorse Ambientali della Provincia di
Milano del 19/09/2008, ricevuto dalla ricorrente il 16/12/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano e del
Comune di Bareggio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è un’impresa che utilizza per la sua attività di scavo,
riempimento terra, sbancamenti ecc. un’area sita nel Comune di Bareggio,
all’interno del Parco Agricolo Sud Milano ed avente come destinazione “terreni
agricoli di cintura metropolitana”.
Essa ha presentato in data 07/05/2002 al Comune una d.i.a. per la realizzazione
di un impianto di deposito, trattamento e recupero di rifiuti inerti mentre in
data 12.12.2001 aveva già presentato domanda alla Regione per ottenere
l’autorizzazione alla gestione dell’impianto.
Il Comune ha dichiarato procedibile la d.i.a. in data 24.03.2003, mentre a
seguito di conferenza dei servizi il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione
n. 19 del 06.06.2006 impugnata ha espresso parere non favorevole per l’impianto
in esame.
Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli
artt. 14 ss. della legge 241/90. Secondo la ricorrente il parere del Parco
sarebbe illegittimo in quanto tardivo.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco
Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere
interpretata nel senso che è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti
entro il limite del 20% una tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale
favorevole avrebbe creato un legittimo affidamento nel privato.
III) In via subordinata illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC
del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme,
interpretate nel senso che impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo
edificio e l’apertura di nuove cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, in
particolare con riferimento agli impianti che la ricorrente intende realizzare,
perchè la collocazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non potrebbe
che avvenire in aperta campagna.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego
della Provincia di Milano all’istanza di approvazione del progetto ed
autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, nonché autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di riserva (R13), deposito preliminare (D15) e
recupero (R4, R5) presentata ai sensi dell’art. 208 comma 1 del Codice
dell’Ambiente per i seguenti motivi.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco
Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed eccesso di potere
in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto con le norme del
Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della destinazione d’uso ma
semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli con
aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito dall’art. 25 delle
n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune.
V) Violazione dell’art. 2 della L. 241/90, del divieto di aggravamento del
procedimento ed eccesso di potere.
Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo
alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben
sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando
il parere favorevole del Parco.
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere
negativo del Parco.
VI) Illegittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29
del 27/09/2005 per eccesso di potere in quanto essa si porrebbe in contrasto con
l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della
L.R. 86/1983.
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di
trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del
Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del
Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del
Consiglio Direttivo.
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed
irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali
attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.
Resiste la Provincia la quale ritiene infondato il primo motivo del ricorso
principale in quanto il parere emanato il 06.06.2006 dal Parco sarebbe
tempestivo visto che è stato richiesto in data 26.04.2006.
Ritiene poi infondato il secondo motivo in quanto l’istanza presentata dalla
ricorrente comporterebbe il mutamento della destinazione d’uso dei capannoni e
del piazzale esistente in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del
Parco.
Con riferimento al terzo motivo sostiene che le previsioni contenute nelle norme
impugnate sarebbero ragionevoli in quanto finalizzate a tutelare l’agricoltura.
La Provincia chiede poi la reiezione del primo motivo del ricorso per motivi
aggiunti in quanto l’attività di recupero dei rifiuti costituirebbe un mutamento
di destinazione d’uso vietato dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco. Né in
contrario varrebbe quanto affermato dal Comune in quanto non tocca a tale ente
certificare la conformità alle disposizioni del piano del Parco.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sostiene che
non vi sarebbe stato aggravio del procedimento da parte della Provincia nel
richiedere la presentazione della documentazione necessaria al rilascio
dell’autorizzazione paesistica in quanto si tratterebbe di un atto necessario al
rilascio dell’autorizzazione finale poichè l’area è soggetta a vincolo
paesistico.
Ritiene quindi che l’autorizzazione paesistica non elimini il parere del Parco.
Con riferimento al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti afferma che
l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del
27.09.2005 sarebbe tardiva in quanto di tale deliberazione la ricorrente era a
conoscenza fin dalla proposizione del ricorso originario. Nel merito ritiene
tale deliberazione conforme alle norme del Parco ed alla L.R. 86/1983 in quanto
la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti costituisce attività
particolarmente invasiva per le aree agricole.
All’udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli artt. 14 ss. della legge 241/90 in
quanto il parere del Parco sarebbe tardivo rispetto ai termini stabiliti per la
conferenza dei servizi dall’art. 27 del D. Lgs. 22/1997 e quindi illegittimo.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine indicato dalla norma ex
art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per la definizione del procedimento di approvazione
di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua
scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza
dell'esercizio della relativa funzione (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 marzo
2006 , n. 204). Da ciò consegue che, anche ad ammettere che il parere sia
tardivo, si deve escludere che esso sia per ciò solo illegittimo. In secondo
luogo poiché la conferenza dei servizi prevista dalla norma in parola ha natura
istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n. 3917), si deve
escludere che ad essa si applichino le disposizioni dell’art. 14-ter della L.
241/90 relative alla conferenza decisoria che siano incompatibili con la natura
della conferenza istruttoria, quali quelle che regolano gli effetti della
mancata partecipazione alla conferenza.
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa
applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed
eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che
è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti entro il limite del 20% una
tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale favorevole avrebbe creato un
legittimo affidamento nel privato.
Il motivo è infondato.
L’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco, invocato dalla ricorrente, stabilisce,
al comma 6, rubricato “Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli”, che “gli
edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad
impieghi diversi da quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola,
possono mantenere la destinazione d’uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto
delle prescrizioni di ambito o di zona dei PTC e delle normative comunali
vigenti, con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile una
tantum”.
La norma è chiara nel legare l’aumento dell’edificabilità a fini non agricoli a
due requisiti: a) l’esistenza di edifici destinati ad impieghi diversi da quello
agricolo; b) il mantenimento della destinazione d’uso in atto.
Nel caso in giudizio mancano entrambi i requisiti. Il progetto presentato non
comporta l’utilizzo di un edificio esistente ma comporta la realizzazione di un
nuovo manufatto, come si desume dalla d.i.a. presentata al Comune. In secondo
luogo comporta una modificazione d’uso in quanto nessuno degli edifici esistenti
è destinato allo svolgimento di attività di recupero di rifiuti. Deve quindi
escludersi che la norma possa essere letta nel senso che sia sufficiente la
semplice continuità dell’attività esistente per legittimare l’ampliamento delle
costruzioni esistenti e l’inserimento di una nuova attività produttiva.
Neppure può ritenersi sufficiente il parere espresso dal Comune a creare nella
ricorrente un affidamento tutelabile in quanto l’affidamento legittimo e
ragionevole oggetto di tutela presuppone che il privato abbia ottenuto
dall’amministrazione titolare del potere un vantaggio od un bene od una utilità
conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della
pubblica amministrazione all’uopo diretto. Tali requisiti non sussistono le caso
in questione in quanto il parere favorevole è stato emanato da amministrazione
diversa da quella competente ad esprimersi in merito alla conformità con le
disposizioni del Parco e la cui competenza non può essere sostituita da quella
di altro ente.
Venendo al terzo motivo la ricorrente denuncia in via subordinata
l’illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud
Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme, interpretate nel senso che
impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio e l’apertura di nuove
cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, con particolare riferimento agli
impianti che la ricorrente intende realizzare, perchè la collocazione di un
impianto di trattamento di rifiuti inerti non potrebbe che avvenire in aperta
campagna.
Il motivo non è fondato con riferimento all’art. 25 delle n.t.a. del PTC del
Parco in quanto, sebbene la collocazione di simili attività sia sicuramente
appropriata in aree lontane da presenze antropiche, è altrettanto vero che si
tratta di attività estranee a quelle agricole che il Parco intende garantire nei
territori agricoli di cintura metropolitana, e quindi deve ritenersi legittima
una disciplina che, ai fini urbanistici, intenda evitare l’ulteriore consumo di
territorio mediante la realizzazione di nuovi manufatti ad uso non agricolo.
D’altro canto la giurisprudenza, nel tentativo di preservare comunque il verde
agricolo, soprattutto nelle aree periurbane come quella in giudizio, ha sempre
ritenuto la destinazione a verde di aree sotto il profilo urbanistico, non in
quanto vocate ad un’attività agricola ma in quanto spazi necessari, corridoi
naturali, destinati a mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni, attribuendo
loro non solo la funzione di tutelare l’agricoltura ma anche quella di tutelare
la natura (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652). La qualificazione
dell’area interessata quale “territorio agricolo di cintura metropolitana” vale
quindi ad assegnare a tali aree una spiccata funzione agricola e ad escludere
l’ulteriore espansione urbanistica delle attività non agricole, legittimando la
previsione di un divieto di costruzione con finalità non agricole.
Deve invece ritenersi inammissibile l’impugnazione dell’art. 45 delle n.t.a. del
PTC del Parco in quanto tale norma non è fonte di alcun divieto di realizzazione
di impianti di recupero di rifiuti quale quello oggetto del ricorso.
Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il diniego di
autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti ai sensi dell’art. 208 c. 1 del D. Lgs. 152/2006 denunciando, con il
quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del
PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed
eccesso di potere in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto
con le norme del Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della
destinazione d’uso ma semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi
non agricoli con aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito
dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune.
Il motivo è identico a quello già scrutinato con riferimento al parere del Parco
al quale la Provincia rimanda e quindi dev’essere respinto per gli stessi motivi
già indicati sopra.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della L.
241/90, del divieto di aggravamento del procedimento ed eccesso di potere.
Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo
alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben
sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando
il parere favorevole del Parco.
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere
negativo del Parco.
Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che la Provincia avrebbe
aggravato il procedimento in quanto il procedimento di autorizzazione paesistica
è iniziato a richiesta del privato, come si desume dalle premesse dell’atto
impugnato. Questo fatto comporta l’impossibilità di imputare all’amministrazione
l’ulteriore corso del procedimento, che è stato espressamente richiesto dal
privato, evidentemente nel tentativo di cercare di eliminare tutti gli
impedimenti alla realizzazione dell’opera.
In secondo luogo deve escludersi che l’autorizzazione paesistica possa superare
il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi.
La prima infatti ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il
paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di
un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche
“assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente
l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto
astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o
le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.
Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette,
ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che
costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23
gennaio 2009 n. 12). La diversità dei beni giuridici protetti comporta che
l’autorizzazione paesistica non può sostituire il parere del Parco.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione
del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 per eccesso di potere in
quanto essa si porrebbe in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del
Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. 86/1983.
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di
trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del
Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del
Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del
Consiglio Direttivo.
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed
irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali
attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.
Il motivo è inammissibile per tardività. La difesa provinciale ha infatti
evidenziato che la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del
27/09/2005 risulta già citata nel provvedimento impugnato con il ricorso
originario e quindi i termini a ricorrere decorrono dalla conoscenza dell’atto
nel quale essa è stata richiamata quale parte integrante della motivazione, con
la conseguenza che deve ritenersi tardiva l’impugnazione effettuata con il
ricorso per motivi aggiunti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge. Dichiara
inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del
Parco n. 29 del 27/09/2005.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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