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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2995
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazione non riconosciuta - Legittimazione a
ricorrere - Elementi qualificanti. Ai fini della legittimazione a ricorrere
di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non
rientrante nell’elencazione di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349
(sistema di accreditamento confermato dall’art.17, comma 46, della legge 15
maggio 1997, n.127), non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia
fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella Provincia in cui
è posta l’area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia
stata costituita appositamente per la tutela dell’area” medesima, ma richiede
l’esistenza di elementi qualificanti in concreto la differenziazione della
posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento
stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un
periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata
consistenza nonché rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare,
anche con riferimento al numero ed alla qualità degli associati, sì da
illustrare l’effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente
delineato, del pregiudizio allegato (Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2008, n.
3234; altresì, T.A.R. Toscana, Firenze, II, 3 marzo 2010, n. 591). Pres. Lao,
Est. De Vita - Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune
di Milano (avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV -
15 luglio 2010, n. 2995
INQUINAMENTO - Tariffa ecopass - Esenzione generalizzata per tutti i veicoli
con filtro antiparticolato - Irragionevolezza - Ragioni. Come emerge dalla
normativa in materia di filtri antiparticolato - da ultimo il D.M. 10 agosto
2009 -non tutti i filtri garantiscono lo stesso livello di abbattimento
dell’inquinamento da particolato ed anche la stessa tipologia di filtro
garantisce riduzioni differenti a seconda della classe Euro del veicolo sulla
quale è installata. Oltretutto i filtri garantiscono l’abbattimento solo
dell’inquinamento da particolato, non essendo in grado di agire sugli altri
inquinanti, come invece avviene con il sistema di classificazione dei veicoli
(Euro 1, 2, ecc.). L’esenzione generalizzata dal pagamento della tariffa Ecopass
per tutti i veicoli che hanno installato un qualsivoglia filtro antiparticolato
determina, di conseguenza, una irragionevole equiparazione sia tra coloro che
hanno montato una diversa tipologia di filtro antiparticolato - chiuso o aperto,
con diversi livelli di abbattimento, ecc. - su differenti classi di veicoli -
Euro 1, 2, ecc. - sia tra questi ultimi e i soggetti in possesso di una vettura
Euro 5, parimenti esentati dal pagamento della tariffa. Pres. Lao, Est. De Vita
- Genitori Antismog e altri (avv.ti Gerometta e Murtula) c. Comune di Milano
(avv.ti Surano, Calì e Ceccoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio
2010, n. 2995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02995/2010 REG.SEN.
N. 00726/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 726 del 2010, proposto da:
- Genitori Antismog, WWF Italia Onlus e Associazione Nazionale Italia Nostra
Onlus, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Gerometta ed Enrico Murtula, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Milano, Via Ludovico
da Viadana n. 9;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano, Massimo Calì e Paola Maria Ceccoli, ed
elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 8, presso la sede
dell’Avvocatura comunale;
nei confronti di
- Agenzia Milanese Mobilità Ambiente, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in
giudizio;
- Karina Dabizzi, non costituita in giudizio;
- Elisabetta Gavazzi, non costituita in giudizio;
- Claudio Madia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera di Giunta Comunale n. 3595 del 24 dicembre 2009, con la quale è
stato disposto “di prorogare sino al 31 dicembre 2010 il periodo di esenzione
dal pagamento della tariffa di accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni, dei
veicoli di trasporto persone fino a nove posti e trasporto merci euro 4 ed euro
5 diesel senza filtro antiparticolato”;
- della delibera di Giunta Comunale n. 3594 del 24 dicembre 2009, limitatamente
alla parte in cui tale delibera prevede che tutti i veicoli diesel destinati al
trasporto di persone fino a 9 posti e al trasporto merci “con filtro
antiparticolato omologato” siano inseriti nella classe di inquinamento “II”;
- per quanto occorrer possa, delle ordinanze sindacali n. 63775 del 24 dicembre
2009 PG 979374/2009 e n. 1 del 29 gennaio 2010 PG 72354/2010, delle
deliberazioni della Giunta Comunale n. 2812 del 23 novembre 2007 e n. 3388 del
30 dicembre 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 323/2010, con cui è stata respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza
pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visto il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti, riservato a separato
procedimento;
Vista la memoria depositata dai ricorrenti in data 28 maggio 2010 con cui è
stata in parte dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e in parte
rinunciata l’impugnazione della delibera n. 3595 del 24 dicembre 2009, con
l’affermazione della permanenza dell’interesse all’annullamento della delibera
n. 3594 del 24 dicembre 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica dell’8 giugno 2010, l’Avv. Anna Gerometta e l’Avv.
Enrico Murtula, per i ricorrenti, e l’Avv. Massimo Calì, per il Comune di
Milano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 marzo 2010 e depositato il 2 aprile
successivo, i ricorrenti hanno impugnato: a) la delibera di Giunta Comunale n.
3595 del 24 dicembre 2009, con la quale è stato disposto “di prorogare sino al
31 dicembre 2010 il periodo di esenzione dal pagamento della tariffa di accesso
alla ZTL Cerchia dei Bastioni, dei veicoli di trasporto persone fino a nove
posti e trasporto merci euro 4 ed euro 5 diesel senza filtro antiparticolato”;
b) la delibera di Giunta Comunale n. 3594 del 24 dicembre 2009, limitatamente
alla parte in cui tale delibera prevede che tutti i veicoli diesel destinati al
trasporto di persone fino a 9 posti e al trasporto merci “con filtro
antiparticolato omologato” siano inseriti nella classe di inquinamento “II”; c)
per quanto occorrer possa, le ordinanze sindacali n. 63775 del 24 dicembre 2009
PG 979374/2009 e n. 1 del 29 gennaio 2010 PG 72354/2010, le deliberazioni della
Giunta Comunale n. 2812 del 23 novembre 2007 e n. 3388 del 30 dicembre 2008.
2. In via preliminare, i ricorrenti affermano la loro legittimazione ad agire in
quanto associazioni costituite per il perseguimento della tutela ambientale.
2.1. Avverso la delibera n. 3595 del 24 dicembre 2009 – che stabilisce
l’esenzione dal pagamento di Ecopass per tutto il 2010 per i veicoli diesel Euro
4 ed Euro 5 senza filtro antiparticolato – vengono dedotte le censure di
violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, dell’art. 191 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea, delle Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE,
2004/35/CE e 2008/50/CE, dell’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, degli
artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del
1992, eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, del
travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, dell’illogicità, della
contraddittorietà e dello sviamento.
La scelta di confermare l’esenzione del pagamento di Ecopass anche per tutto il
2010 per i veicoli diesel Euro 4 ed Euro 5 senza filtro antiparticolato
sembrerebbe illogica ed in contrasto con il principio “chi inquina paga”.
Difatti i veicoli delle predette classi inquinerebbero in misura superiore alla
soglia prevista, ossia l’emissione di PM10 sarebbe superiore a 10 mg/km. Inoltre
a fronte di una categoria che costituisce il 12% dei veicoli circolanti in Area
Ecopass, si avrebbe un inquinamento pari al 24%. Non priva di rilievo sarebbe la
circostanza che il sistema di esenzione, pur definito come provvisorio, fino ad
oggi sarebbe stato sempre oggetto di proroga.
Viene altresì dedotta la violazione degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267 del
2000, degli artt. 34 e 43 dello Statuto del Comune di Milano, dell’art. 3 della
legge n. 241 del 1990.
La deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28 luglio 2006, che avrebbe
fornito il presupposto per l’istituzione del sistema Ecopass, avrebbe recepito
il principio comunitario “chi inquina paga” e il mancato adeguamento da parte
della Giunta comunale rappresenterebbe una chiara violazione degli indirizzi
consiliari, cui deriverebbero anche conseguenze negative da un punto di vista
economico, in relazione ai mancati introiti dovuti alle deroghe.
Ulteriori doglianze attengono alla violazione dell’art. 32 della Costituzione,
delle Direttive 1996/62/CE, 1999/30/CE, 2004/35/CE e 2008/50/CE, dell’art.
3-quater del D. Lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del
1990 e all’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.
Vi sarebbero delle carenze motivazionali ed istruttorie, in quanto non sarebbe
stata presa in considerazione la migliore tecnologia disponibile al momento
dell’adozione della delibera impugnata, ma si sarebbero ripetuti dei riferimenti
a standard contenuti in precedenti delibere e certamente superati
dall’evoluzione tecnologica. Ciò avrebbe avuto un effetto contraddittorio anche
in relazione alla finalità di incentivare il rinnovo del parco veicolare, visto
che le continue proroghe avrebbero indotto all’acquisto di veicoli non sempre
dotati della migliore tecnologia anti-inquinamento. In ogni caso sarebbero
disponibili sul mercato dei dispositivi di abbattimento dell’inquinamento, come
dimostrato sia dai decreti ministeriali emanati che dall’esaurimento degli
incentivi erogati dalla Regione Lombardia. Nella delibera impugnata non sarebbe
stato considerato nemmeno il livello di inquinamento raggiunto nel periodo
precedente, al fine di individuare ed introdurre i dovuti correttivi, con la
conseguenza che vi sarebbe un assoluto difetto di istruttoria e una mancanza di
motivazione, pur in presenza di una consapevolezza del Comune in relazione alla
circostanza che gli effetti dell’inquinamento siano negativi per la salute dei
cittadini.
Infine, vengono dedotti la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli
artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del
2000, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e l’eccesso di potere sotto i
profili dell’illogicità e della contraddittorietà.
La contraddittorietà della scelta dell’Amministrazione emergerebbe anche in
seguito all’adozione dell’ordinanza sindacale n. 1 del 29 gennaio 2010 con la
quale è stato previsto di sospendere la delibera impugnata allorché si fosse
verificato il superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro
cubo di PM10 per venti giorni consecutivi. Ciò dimostrerebbe l’effetto negativo
delle contestate esenzioni. Tuttavia, anche la citata ordinanza n. 1 del 2010
sarebbe illegittima, atteso che prevedrebbe la sospensione delle esenzioni del
sistema Ecopass in caso di superamento del livello di inquinamento protrattosi
per oltre venti giorni consecutivi, mentre per il suo ripristino basterebbero
tre giorni consecutivi al di sotto dei limiti di legge.
2.2. Avverso la delibera n. 3594 del 24 dicembre 2009 – che stabilisce
l’esenzione dal pagamento di Ecopass per i veicoli con filtro antiparticolato
omologato, indipendentemente dalla classe di efficacia per la quale è stata
ottenuta l’omologazione del filtro – vengono dedotte le censure di violazione
dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dell’art. 2
della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per disparità di trattamento,
illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti.
La delibera impugnata disporrebbe illegittimamente un’equiparazione assoluta tra
tutti i veicoli con filtro antiparticolato omologato, indipendentemente
dall’effettivo valore inquinante del veicolo in seguito all’installazione del
filtro. Difatti le differenze di emissioni inquinanti tra le diverse categorie
di veicoli e la diversa efficacia dei filtri – come evidenziato anche dal 1°
Rapporto del JRC (Joint Research Centre – European Commission) – combinandosi
tra di loro, determinerebbero disuguali livelli di inquinamento che giammai
avrebbero potuto dar luogo ad un identico trattamento da un punto di vista
dell’esenzione dal pagamento della tariffa Ecopass. Inoltre più la classe del
veicolo sarebbe risalente e maggiore sarebbe l’inquinamento anche in relazione
ad altri elementi nocivi.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che, dopo aver sollevato
alcune eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame, ha chiesto, nel
merito, il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 323/2010 è stata respinta la domanda di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica di
trattazione del merito della controversia.
5. In data 11 maggio 2010, una delle ricorrenti – l’Associazione Genitori
Antismog – ha depositato ricorso ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 avverso
il silenzio rigetto in ordine all’accesso ad alcuni atti in materia ambientale
richiesti in data 4 febbraio 2010.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i
ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno dichiarato, in parte,
l’avvenuta cessazione della materia del contendere e, in parte, la rinuncia al
ricorso laddove si censura la delibera n. 3595 del 24 dicembre 2009, in
considerazione dell’adozione della delibera della Giunta comunale n. 1457 del 14
maggio 2010, che ha revocato parzialmente l’impugnata delibera n. 3595 del 24
dicembre 2009. In ordine all’impugnazione della delibera n. 3594 del 29 dicembre
2009, hanno confermato il persistere dell’interesse ad una decisione di merito.
Con riferimento al ricorso per l’accesso agli atti, anche in considerazione del
deposito documentale effettuato in giudizio dal Comune, vi è stata la rinuncia,
come risulta da separata ordinanza collegiale.
7. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010, su conforme richiesta dei difensori
delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione
attiva da parte di una delle ricorrenti – Associazione Genitori Antismog – in
quanto non appartenente alle associazioni legittimate ad agire ex art. 18 della
legge n. 349 del 1986.
1.1. L’eccezione non è fondata.
La predetta Associazione, pur non essendo iscritta nell’elenco di cui all’art.
13 della legge sopra richiamata, persegue statutariamente le finalità di tutela
ambientale, con particolare riferimento all’ambito urbano milanese (artt. 2 e 3
dello Statuto allegato). L’attività svolta e la sua rappresentatività sono
dimostrati, oltre che dalla proposizione di svariati contenziosi in materia
ambientale a partire dal 2006, anche dalle numerose iniziative riprese dalla
stampa, non solo locale, finalizzate alla sensibilizzazione in campo ambientale
e alla tutela della vivibilità in ambito urbano. Il tutto è riportato nel sito
internet dell’Associazione – www.genitoriantismog.it – laddove sono evidenziati
tutti gli aspetti di rilievo in relazione all’attività svolta e al collegamento
con le tematiche ambientali riguardanti la città di Milano.
Di conseguenza, come evidenziato dalla giurisprudenza, “ai fini della
legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura
soggettiva equivalente, non rientrante nell’elencazione di cui all’art.13 della
legge 8 luglio 1986, n.349 (sistema di accreditamento confermato dall’art.17,
comma 46, della legge 15 maggio 1997, n.127), non è sufficiente allegare che la
figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi
nella Provincia in cui è posta l’area su cui incide il provvedimento
amministrativo contestato o sia stata costituita “appositamente per la tutela
dell’area” medesima [ma richiede l’esistenza di] elementi qualificanti in
concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali,
necessariamente, il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè
consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché
un’azione associativa dotata di adeguata consistenza nonché rappresentatività
degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero ed
alla qualità degli associati, sì da illustrare l’effettività e riferibilità, ad
un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato” (Consiglio di
Stato, VI, 25 giugno 2008, n. 3234; altresì, T.A.R. Toscana, Firenze, II, 3
marzo 2010, n. 591).
1.2. In ogni caso va evidenziato che, essendo stato il ricorso proposto anche da
altri soggetti, sicuramente legittimati in relazione alla presente controversia,
l’eventuale estromissione dell’Associazione sopra indicata non avrebbe potuto
determinare la declaratoria di inammissibilità del predetto ricorso.
2. Sempre in via preliminare va scrutinata l’ulteriore eccezione formulata dal
Comune e riguardante l’asserito difetto di interesse al ricorso sulla scorta
dell’esiguità del numero dei veicoli interessati all’esenzione, con la
conseguenza che nessun concreto vantaggio per la qualità dell’aria potrebbe
determinarsi nel caso di annullamento degli atti impugnati.
2.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.
Infatti, anche a voler prescindere dalle tesi esposte dai ricorrenti, che invece
ritengono rilevante l’impatto inquinante dei veicoli esentati dal pagamento
della tariffa Ecopass (generatori di circa il 24% dell’inquinamento nella zona
di riferimento), è la stessa Amministrazione comunale attraverso l’ordinanza n.
1 del 2010 ad ammettere la presenza di un impatto non trascurabile dei veicoli
predetti, visto che si sospende l’esenzione dal pagamento della tariffa Ecopass
qualora vengano superati per un certo periodo di giorni consecutivi i livelli di
PM10.
3. Passando al merito della controversia, va, in primo luogo, dichiarata – con
riferimento all’impugnazione della delibera n. 3595 del 24 dicembre 2009 – in
parte la cessata materia del contendere – in seguito all’adozione della delibera
della Giunta comunale n. 1457 del 14 maggio 2010, che ha revocato parzialmente
la predetta delibera n. 3595, e in parte va preso atto della rinuncia alle
restanti censure, sempre rivolte avverso quest’ultima delibera.
4. Di conseguenza, possono essere scrutinate le censure avverso la delibera n.
3594 del 24 dicembre 2009, in ordine alla quale si è ribadita la persistenza
dell’interesse ad una decisione di merito.
4.1. Nella sostanza le ricorrenti censurano il predetto provvedimento – che
stabilisce l’esenzione dal pagamento di Ecopass per i veicoli diesel con filtro
antiparticolato omologato, indipendentemente dalla classe di efficacia per la
quale è stata ottenuta l’omologazione del filtro – in quanto con lo stesso si
sarebbe disposta, illegittimamente, un’equiparazione tra tutti i veicoli dotati
di un qualsivoglia filtro antiparticolato omologato, indipendentemente
dall’effettivo inquinamento prodotto dal veicolo, anche in seguito
all’installazione del filtro. Il tutto prescindendo dall’effettuazione di una
verifica finalizzata ad appurare l’omogeneità degli effetti dei vari filtri in
commercio, in relazione alle differenti categorie di veicoli sui quali avrebbero
potuto essere installati.
4.2. Prima di scrutinare la proposta doglianza, appare opportuno esaminare la
circostanza, evidenziata dal Comune, in ordine al ridotto numero dei veicoli che
utilizzerebbero il filtro antiparticolato, da cui deriverebbe un impatto degli
stessi scarsamente significativo sul sistema complessivo della predetta
esenzione.
Tale rilievo non sembra fondato per una serie di concorrenti ragioni. In primo
luogo, le parti in causa non concordano sul limitato effetto di una tale misura,
in quanto dai dati forniti dal Comune non si riesce a ricavare con certezza
l’impatto che l’esenzione tariffaria per tutti i veicoli diesel dotati di un
filtro antiparticolato produrrebbe sull’aria cittadina. Infatti, nella premessa
del documento comunale relativo alla stima delle installazioni after market
(post vendita) di filtri antiparticolato (doc. 18 del Comune) si chiarisce che,
per diverse ragioni, l’analisi si basa su un campione di dati che non è certo
essere corrispondente all’effettivo numero di veicoli circolanti che hanno
installato i filtri.
L’altro aspetto da considerare riguarda la circostanza che, anche ove si
trattasse di un numero limitato di veicoli interessati all’installazione after
market, l’eventuale abbattimento dell’inquinamento prodotto dagli stessi, pure
se in misura ridotta, contribuirebbe al miglioramento delle condizioni di
salubrità dell’ambiente. Essendo l’inquinamento, anche quello atmosferico,
provocato da una serie convergente di fattori, l’eliminazione di uno di questi,
oltre a ridurre in valore assoluto lo stesso, potrebbe anche incidere in misura
più ampia, agendo sulla parte di inquinamento determinato da una combinazione di
più elementi (come lo smog), con la conseguenza di garantire un beneficio
maggiore rispetto a quello riferibile alla sua incidenza diretta e al suo valore
assoluto.
Infine, come evidenziato anche dai ricorrenti, il perseguimento di obiettivi in
materia di politica ambientale è legato anche all’adozione di comportamenti
virtuosi da parte dei cittadini, che debbono essere indirizzati dalle politiche
pubbliche verso condotte ecocompatibili: l’esenzione dalla tariffa Ecopass
legata alla sola installazione del filtro antiparticolato, indipendentemente dal
suo impatto sull’ambiente, potrebbe indurre anche gli automobilisti non ancora
in possesso del filtro, ad installarlo – tenuto conto anche delle conseguenze
legate al recente provvedimento che ha esteso il pagamento della tariffa di
ingresso anche agli Euro 4 diesel – con un aumento progressivo e consistente, in
un futuro più o meno prossimo, del numero di veicoli appartenenti a questa
categoria e conseguentemente del loro eventuale impatto inquinante sul sistema
complessivo.
4.3. Passando al merito della doglianza, la stessa è fondata.
La delibera n. 3594 del 2009 non risulta congruamente motivata nella parte in
cui – prorogando il sistema di tariffazione previsto con la delibera n. 3387 del
30 dicembre 2008 – stabilisce, recependo l’equiparazione delle diverse tipologie
di veicoli diesel, l’esenzione totale dal pagamento della tariffa Ecopass a
favore dei veicoli diesel che hanno installato un filtro antiparticolato
omologato.
Come emerge dalla normativa in materia di filtri antiparticolato – da ultimo il
D.M. 10 agosto 2009 – e dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti (docc.
41-44) non tutti i filtri garantiscono lo stesso livello di abbattimento
dell’inquinamento da particolato ed anche la stessa tipologia di filtro
garantisce riduzioni differenti a seconda della classe Euro del veicolo sulla
quale è installata.
I filtri possono essere chiusi o aperti: per i primi, molto più efficaci, che
possono essere installati soltanto su determinate tipologie di autovetture,
l’abbattimento del gas di scarico raggiunge oltre il 90%, mentre per i filtri
aperti, utilizzabili in modo molto più esteso, l’abbattimento medio raggiunge
circa il 30% (doc. 18 delle ricorrenti).
Oltretutto i filtri – come già evidenziato, molto diversi anche tra di loro –
garantiscono l’abbattimento solo dell’inquinamento da particolato, non essendo
in grado di agire sugli altri inquinanti, come invece avviene con il sistema di
classificazione dei veicoli (Euro 1, 2, ecc.).
L’esenzione generalizzata dal pagamento della tariffa Ecopass per tutti i
veicoli che hanno installato un qualsivoglia filtro antiparticolato determina,
di conseguenza, una irragionevole equiparazione sia tra coloro che hanno montato
una diversa tipologia di filtro antiparticolato – chiuso o aperto, con diversi
livelli di abbattimento, ecc. – su differenti classi di veicoli – Euro 1, 2,
ecc. – sia tra questi ultimi e i soggetti in possesso di una vettura Euro 5,
parimenti esentati dal pagamento della tariffa.
Difatti, applicando la delibera impugnata accade che un veicolo classificato
Euro 1, su cui si provvede a montare un filtro aperto che garantisce un
abbattimento del particolato di circa il 30%, viene esentato alla stregua di un
veicolo Euro 4 diesel che, oltre ad emettere un quantitativo inferiore di
particolato, garantisce una minore emissione anche di ulteriori inquinanti. Il
tutto in aperta contraddizione con i principi di proporzionalità e del “chi
inquina paga”, che impongono di addossare gli eventuali costi del sistema in
modo proporzionale all’incidenza negativa che ogni soggetto esercita
sull’ambiente complessivo.
5. In conclusione, il ricorso, in relazione alla delibera n. 3595 del 24
dicembre 2009, va in parte dichiarato estinto, per rinuncia, e in parte va
dichiarata la cessazione della materia del contendere; in relazione alla
delibera n. 3594 del 24 dicembre 2009, il gravame va accolto e, per l’effetto,
va disposto l’annullamento, nella parte corrispondente, della predetta delibera.
6. In ragione della complessità della controversia, le spese possono essere
compensate tra le parti in causa, anche con riferimento al ricorso in materia di
accesso, definito con separata ordinanza. Va, tuttavia disposta la rifusione del
contributo unificato a favore delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando:
- in relazione alla delibera n. 3595 del 24 dicembre 2009, dichiara, in parte,
la cessazione della materia del contendere e, in parte, prende atto della
rinuncia all’impugnazione;
- in relazione alla delibera n. 3594 del 24 dicembre 2009, accoglie il ricorso
e, per l’effetto, dispone l’annullamento, nella parte corrispondente, della
predetta delibera.
Spese compensate. Si dispone, in ogni caso, la rifusione del contributo
unificato a carico del Comune di Milano e a favore delle parti ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010 con
l’intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
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