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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Art. 242, cc. 1 e 11 d.lgs. n.
152/2006 - Distinzione in rapporto alla presenza, o meno, di rischio immediato
per l’ambiente - Destinatario degli obblighi - Individuazione. Con
riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in sicurezza
dell’area, la legge distingue, in merito alle contaminazioni storiche, tra
quelle che comportano rischio immediato per l’ambiente (o rischi di
aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, e quelle
che non presentano tale rischio, disciplinate dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs.
152/2006. Per le prime il destinatario dell’obbligo è il responsabile
dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto interessato. Pres. Leo, Est. Di
Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010,
n.408
INQUINAMENTO - Contaminazioni storiche - Impresa fallita - Obblighi di cui
all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione del destinatario - Curatore
fallimentare - Esclusione - Principio “chi inquina paga”. Il potere del
curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della
procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta,
necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi
finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da
fattori inquinanti; la curatela fallimentare non subentra infatti negli obblighi
più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno
che non vi sia una prosecuzione nell’attività. Ne consegue l’illegittima
individuazione del curatore quale destinatario degli obblighi di cui all’art.
242 d.lgs. n. 152/2006,poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del
principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano
alcun collegamento con l’inquinamento. (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16
giugno 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c.
Comune di Monza (avv.ti Bragante e Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010, n.408
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Ordine di
smaltimento - Autore dell’abbandono - Responsabilità a titolo di dolo o colpa.
In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa
l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto
nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 - l’ordine di smaltimento presuppone
l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo
all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o
titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga
chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17
aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Pres. Leo, Est. Di Mario -
Falimento T. s.r.l. (avv. Grella) c. Comune di Monza (avv.ti Bragante e
Brambilla) e altri (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 12 febbraio 2010,
n.408
N. 00408/2010 REG.SEN.
N. 02935/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2006, proposto da:
Fallimento Terruzzi Mario Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;
contro
Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Bragante, Paola
Brambilla, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 8;
Provincia di Milano, non costituita;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa, non costituita;
nei confronti di
Immobiliare Mose' Srl, non costituita;
Terruzzi Maria Luisa, non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006 notificata in
data 14.11.2006, recante ordine di effettuare la messa in sicurezza dell’area
detenuta dalla fallita società Terrazzi Mario s.r.l. e presentare l’indagine
preliminare ex art. 242 D. Lgs. 152/2006;
- dell’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006 notificata in
data 14.11.2006 recante ordine di rimuovere i rifiuti e provvedere al ripristino
dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, sede di Milano, sez. II, 14 dicembre 2006
n. 2335;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il fallimento ricorrente è il destinatario di due provvedimenti aventi la stessa
data e, stranamente, anche lo stesso numero di protocollo, con i quali il Comune
di Monza ordina al curatore fallimentare di effettuare la messa in sicurezza
dell’area ai sensi dell’art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e di rimuovere i
rifiuti posti sull’area dello stabilimento dell’impresa fallita.
Contro i suddetti provvedimenti il fallimento ricorrente solleva i seguenti
motivi di ricorso in fatto ed in diritto.
I) Difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare in quanto il
curatore del fallimento sarebbe estraneo al compimento dell’attività di
contaminazione e di abbandono di rifiuti perchè egli avrebbe assunto le funzioni
dopo la cessazione dell’attività d’impresa, non sarebbe subentrato nel contratto
di comodato tra il proprietario dell’area (Immobiliare Mosì s.r.l.) e la società
poi fallita e, da ultimo, non potrebbe considerarsi possessore dell’area.
II) Incompetenza in quanto l’art. 197 e l’art. 244 del D. Lgs. 152/2006
attribuirebbero la competenza ad adottare i provvedimenti di bonifica e
monitoraggio alla Provincia.
III) Difetto di motivazione in merito ai rischi di contaminazione che
legittimano ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 l’emanazione dell’ordine
di effettuare la messa in sicurezza, in quanto il Comune di Monza, diffidando
dall’ormai lontano 1995 la proprietà ad effettuare le opere di messa in
sicurezza senza mai provvedere all’esecuzione d’ufficio, dimostrerebbe
implicitamente che non sussiste alcun rischio grave ed irreparabile che
legittimi l’uso di questi poteri.
La difesa comunale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica
all’ASL3 in qualità di controinteressata, con riferimento all’impugnazione
dell’ordine di bonifica, e per mancata notifica ai proprietari dell’area in
qualità di controinteressati, con riferimento all’ordine di rimozione dei
rifiuti.
In ordine all’ordinanza di rimozione dei rifiuti il Comune sostiene che tale
ordine rientrerebbe nella competenza comunale per effetto dell’art. 192 comma 3
e 4 del D. Lgs. 152/2006 e la responsabilità del curatore si desumerebbe dalla
stessa norma che prevederebbe una responsabilità in solido tra il responsabile
ed il proprietario od altro titolare di diritti reali o personali di godimento
sull’area.
Con riferimento alla messa in sicurezza dell’area rientrerebbe nella competenza
comunale, anche ai sensi dell’art. 245 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, la
richiesta di effettuare un’indagine preliminare mentre sarebbero di competenza
provinciale i successivi atti, come l’approvazione del progetto di bonifica.
In merito alla legittimazione passiva del curatore del fallimento la difesa
comunale sostiene che egli avrebbe la disponibilità giuridica dei beni del
fallimento e quindi anche di quelli nocivi con i conseguenti obblighi di messa
in sicurezza.
All’udienza del 12 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
In primo luogo occorre respingere le eccezioni processuali sollevate dalla
difesa comunale.
Infatti il ricorso introduttivo non andava notificato all’ASL3 in quanto essa
non è né coautrice dell’atto impugnato né controinteressata al ricorso.
Non è coautrice perché, per avendo partecipato al procedimento con atti
prodromici al provvedimento impugnato, non ha partecipato alla sua adozione, che
rientra nella responsabilità esclusiva del Comune. Gli accertamenti tecnici
svolti dall’ASL3, infatti, costituiscono esclusivamente il presupposto per
l’esercizio dei poteri che il Comune ha ritenuto necessario attivare per
l’eliminazione dei danni ambientali accertati, senza che l’atto finale del
procedimento possa in alcun modo essere imputato, nella sua fase decisionale,
anche all’ASL3.
Non è controinteressata all’accoglimento del ricorso perché, secondo la
giurisprudenza, i presupposti essenziali che integrano la nozione di
controinteressato in senso proprio sono l'elemento formale (ossia la menzione
espressa della persona nell'atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità)
e l'elemento sostanziale, cioè l'interesse immediato e differenziato, rispetto a
quello del quivis de populo, a mantenere gli effetti del provvedimento
impugnato. Nel caso in questione mancano, nei confronti dell’ASL3, entrambi i
requisiti, in quanto tale ente non è destinatario formale dell’atto né ha un
interesse differenziato e qualificato al suo mantenimento, trattandosi di atto
esclusivamente riferibile ad altro ente e che, come tale, fuoriesce dalle sue
competenze e dalla sua responsabilità (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 19
dicembre 2006 , n. 4131).
Neppure può ritenersi che siano controinteressati i proprietari dei mappali sui
quali la Terruzzi Mario srl ha svolto la propria attività perché i provvedimenti
impugnati riconoscono la loro responsabilità nell’inquinamento. L’ordinanza di
rimozione dei rifiuti è addirittura diretta anche nei loro confronti, mentre
quella di messa in sicurezza afferma la responsabilità dei precedenti gestori
dell’impresa e proprietari, esponendoli quindi all’affermazione della loro
responsabilità a vario titolo nella vicenda. Ne consegue che essi sono in realtà
dei cointeressati a tutti gli effetti all’accoglimento del ricorso e quindi non
debbono essere destinatari della notificazione dell’atto.
Venendo ora al merito, il ricorso è fondato.
Con riferimento all’ordinanza di messa in sicurezza e di effettuazione
dell’indagine preliminare, adottata dal Comune ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.
152/2006 sussiste, a tacer d’altro, il vizio di difetto di legittimazione
passiva del curatore fallimentare.
Infatti, con riferimento ai destinatari dell’obbligo di effettuare la messa in
sicurezza dell’area, la legge distingue, con riferimento alle contaminazioni
storiche, qual è quella in giudizio, tra quelle che comportano rischio immediato
per l’ambiente (o rischi di aggravamento), disciplinate dell’art. 242 comma 1
del D. Lgs. 152/2006, e quelle che non presentano tale rischio, disciplinate
dell’art. 242 comma 11 del D. Lgs. 152/2006. Per le prime il destinatario
dell’obbligo è il responsabile dell'inquinamento, per le seconde è il soggetto
interessato.
Poiché il Comune, nelle premesse dell’atto ha chiarito che “sussiste ancora
sull’area in questione un pericolo concreto ed attuale di superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione” si applica l’art. 242 comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 secondo il quale “al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi
di aggravamento della situazione di contaminazione.” La norma è quindi chiara
nello stabilire che il destinatario degli atti di messa in sicurezza è il
responsabile dell'inquinamento.
Con riferimento all’indagine preliminare l’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/2006
stabilisce che “il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine
preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento”. La norma è chiara, quindi,
nell’individuare, per tale attività, il responsabile dell'inquinamento.
Per quanto riguarda, poi, l’individuazione del responsabile, la giurisprudenza
ha chiarito che tale non può essere il curatore fallimentare, almeno nel caso,
come quello in questione, in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine
dell’attività produttiva. La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del
16 giugno 2009) ha chiarito infatti che il potere del curatore di disporre dei
beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e
sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, necessariamente, il
dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela
sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e che la
curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati
alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una
prosecuzione nell’attività. Ne consegue che non può accettarsi che la
legittimazione passiva sia del curatore (poiché ciò, inoltre, determinerebbe un
sovvertimento del principio “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori
che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento).
Anche in riferimento all’ordine di smaltimento dei rifiuti il ricorso è fondato
con riferimento all’individuazione del soggetto passivo.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che, in conformità con gli orientamenti
maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs.
n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine
di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo
quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso
vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area
interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr.
T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che
consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via
presuntiva, alla curatela fallimentare della Terrazzi Mario srl, ultima società
operativa presso lo stabilimento in questione, non essendovi prova, a tacer
d’altro, che la curatela sia stata autorizzata a proseguire l’attività
d’impresa; con la conseguente illegittimità dell’ordine impartito al fallimento
ricorrente dal Comune di Monza, il quale avrebbe semmai dovuto procedere
all’esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al
passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente
credito (TAR Toscana sez. II, 17 settembre 2009 n. 1447).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione
quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Monza prot. 0084171 del 6.11.2006,
recante ordine di effettuare la messa in sicurezza dell’area detenuta dalla
fallita società Terrazzi Mario s.r.l. e presentare l’indagine preliminare ex
art. 242 D. Lgs. 152/2006 ed annulla l’ordinanza del Comune di Monza prot.
0084171 del 6.11.2006 notificata in data 14.11.2006 recante ordine di rimuovere
i rifiuti e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. i provvedimenti
impugnati nella parte in cui è diretta nei confronti del curatore fallimentare.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente,
che liquida nella misura di euro duemilacinquecento/00 (2.500,00) oltre IVA e
CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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