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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 10 settembre 2010, n. 5655
DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di un titolo edilizio - Apposizione di
condizioni - Limiti - Fattispecie: rinuncia all’indennizzo nel caso di futura
espropriazione dell’opera - Invalidità della condizione. L’apposizione di
una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi
generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla
realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che
strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge
o regolamento. Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo
edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio.
Ne deriva che il Comune non può assentire una concessione edilizia
subordinatamente all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel
caso di futura espropriazione dell’opera, “in quanto tale condizione non è volta
a perseguire alcun interesse pubblico riconducibile alla materia
urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tipicità dei
provvedimenti amministrativi” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153;
cfr. altresì Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2001, n. 1702) .A ciò consegue
certamente l’invalidità della condizione apposta, senza tuttavia che ciò ridondi
sulla validità complessiva della concessione assentita (cfr. T.A.R. Abruzzo,
Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153). Pres. Lao, Est. De Vita - L. s.n.c. e
altri (avv.ti Righi e Villata) c. Comune di Abbadia Lariana (n.c.) - TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 10 settembre 2010, n. 5655
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05655/2010 REG.SEN.
N. 04203/1999 REG.RIC
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4203 del 1999, proposto da:
- Lariovela di Folli Alessandro & C. S.n.c., Cantoni S.r.l., Hotel Ristorante al
Verde di De Marcellis Italo e C. S.a.s. e Zuccoli Ercole di Ercole Zuccoli & C.
S.a.s., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, e Volinio
Ada, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Righi e Riccardo Villata, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via S. Barnaba
n. 30;
contro
- il Comune di Abbadia Lariana, in persona del Sindaco pro-tempore, non
costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della condizione apposta al provvedimento 11 agosto 1999, prot. n. 5547 del
responsabile del Servizio tecnico del Comune di Abbadia Lariana avente ad
oggetto “l’avviso di emanazione dei provvedimenti di concessione edilizia” per
la “realizzazione di area a parcheggio sull’area al mapp. 3487 in Comune
Censuario di Abbadia Lariana”, nella parte in cui il rilascio della concessione
edilizia è stato subordinato alla consegna da parte degli odierni ricorrenti di
una “dichiarazione di non indennizzabilità delle opere realizzate in caso di
eventuale esproprio”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 3268/99 con cui è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’11 maggio 2010, l’Avv. M. Minuzzo, su delega
dell’Avv. R. Villata, per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 12 novembre 1999 e depositato il 22 novembre
successivo, i ricorrenti hanno impugnato la condizione apposta al provvedimento
11 agosto 1999, prot. n. 5547 del responsabile del Servizio tecnico del Comune
di Abbadia Lariana avente ad oggetto “l’avviso di emanazione dei provvedimenti
di concessione edilizia” per la “realizzazione di area a parcheggio sull’area al
mapp. 3487 in Comune Censuario di Abbadia Lariana”, nella parte in cui il
rilascio della concessione edilizia è stato subordinato alla consegna da parte
degli odierni ricorrenti di una “dichiarazione di non indennizzabilità delle
opere realizzate in caso di eventuale esproprio”.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli
artt. 3, 23, 42 e 97 della Costituzione, dei principi desumibili dall’art. 1
della legge n. 241 del 1990, dei principi desumibili dall’art. 31 della legge n.
1150 del 1942 e dagli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 10 del 1977, dei principi
desumibili dall’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, dei principi desumibili
dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e dei principi desumibili dagli artt.
1175 e 1375 del cod. civ.
Il Comune resistente avrebbe illegittimamente preteso dai ricorrenti, a fronte
del rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio
privato, l’impegno a rinunciare ex ante all’indennizzo dovuto, nel caso di
futura espropriazione dell’opera. Ciò sarebbe stato stabilito in via del tutto
arbitraria ed in contrasto con i principi, anche costituzionali, desumibili sia
dalla normativa in campo urbanistico-edilizio che da quella in materia
espropriativa. Difatti l’attività edilizia libera, come quella in oggetto, non
potrebbe subire delle limitazioni se non con riferimento ad aspetti legati alla
normativa edilizia vigente e strettamente legati alla costruzione da realizzare.
Con ordinanza n. 3268/99 è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2010, su conforme richiesta del procuratore
dei ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’unica, articolata censura i ricorrenti assumono l’illegittimità del
richiesto impegno a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura
espropriazione dell’opera, in quanto contrastante con i principi costituzionali
e legislativi ordinari in materia sia edilizia che espropriativa.
2.1. La doglianza è fondata.
L’apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può
ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti
legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista
tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una
norma di legge o regolamento.
Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano
estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio.
Difatti, il Comune non può assentire una concessione edilizia subordinatamente
all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura
espropriazione dell’opera, “in quanto tale condizione non è volta a perseguire
alcun interesse pubblico riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si
pone in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi”
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153).
In tal modo, infatti, si tende al perseguimento di finalità estranee a quelle
sottese al potere esercitato, legato allo svolgimento dell’attività
edificatoria, funzionalizzando l’attività amministrativa ad interessi avulsi
rispetto a quelli tipizzati dal legislatore: del resto, in sede di rilascio di
concessioni edilizie, non si può, in via generale, apporre condizioni, sia
sospensive che risolutive, ai predetti titoli abilitativi, salvi i casi
espressamente previsti dalla legge, stante la natura di accertamento costitutivo
a carattere non negoziale di detti provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, V, 24
marzo 2001, n. 1702).
2.2. A ciò consegue certamente l’invalidità della condizione apposta, senza
tuttavia che ciò ridondi sulla validità complessiva della concessione assentita,
“dal momento che l’invalidità di una condizione apposta all’atto amministrativo
comporta la invalidità totale dell’atto stesso solo qualora il contenuto della
condizione abbia costituito il motivo essenziale della dichiarazione di volontà,
la quale presumibilmente non vi sarebbe stata senza di quella (“vitiatur et
vitiat”); ma la nullità e l’invalidità totale dell’atto amministrativo, a
cagione dell’invalidità della condizione, non può certamente prodursi quando si
tratti – come nel caso di specie – di atti dovuti (nei quali cioè non vi sia
discrezionalità nell’an) e quando l’autorità amministrativa, che si determina
per il provvedimento, dovrà dare ad esso il contenuto predeterminato dalle fonti
normative, in assenza di discrezionalità nel quid” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8
febbraio 2007, n. 153).
2.3. Infine, va evidenziato che la specifica condizione apposta contrasta anche
con il principio di rango costituzionale – ribadito anche a livello
sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [Grande Camera,
Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso Scordino contro Italia (n.1)] – che
subordina necessariamente l’espropriazione alla corresponsione di un indennizzo
(art. 42, terzo comma, Cost.): difatti, pur non essendo necessario che il
predetto indennizzo “debba consistere nell’integrale riparazione della perdita
subita, non può essere fissato, nondimeno, in misura irrisoria o meramente
simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro, espressione di un ragionevole
legame con il valore venale, come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo” (Cassazione civile, I, 22 gennaio 2009, n. 1606; altresì, Corte
costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348).
3. In conclusione, la fondatezza della censura determina l’accoglimento del
ricorso, cui consegue l’annullamento della condizione apposta in sede di
rilascio della concessione edilizia, secondo quanto in precedenza specificato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per l’effetto, annulla nella parte corrispondente il provvedimento impugnato
con lo stesso ricorso.
Condanna il Comune di Abbadia Lariana al pagamento delle spese di giudizio in
favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’11 maggio 2010 con
l’intervento dei Signori:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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