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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 6879


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Impugnazione degli atti “presupposti, connessi e conseguenti” - Formula di stile - Atti non specificamente indicati nel ricorso - Estensione dell’impugnazione - Esclusione. La formula di stile, con cui vengono cautelativamente impugnati "gli atti presupposti, connessi e conseguenti", non vale ad estendere l'impugnazione nei riguardi di atti non specificamente indicati nel ricorso, atteso che detta formula è priva di qualsiasi valore processuale, non essendo idonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo una non equivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 14 gennaio 2010 , n. 200, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 26 luglio 2007 n. 7013, Consiglio Stato Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6018, Consiglio Stato Sez. VI 07 luglio 2003 , n. 4037). Pres. f.f. Quadri, Est. Gatti - C. Scpa (avv.ti Cazzola e Pozzato) c. Comune di Turbigo (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 6 ottobre 2010, n. 6879

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06879/2010 REG.SEN.
N. 02469/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2009, proposto da:
Cooperativa Primavera Scpa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cazzola, Paola Pozzato, con domicilio eletto presso Paola Pozzato in Milano 4383af, via Valparaiso, 7/A;


contro


Comune di Turbigo, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ravizzoli, con domicilio eletto presso Rossana Colombo in Gallarate 7115af, via S. Ronchetti N.8;

nei confronti di

Sodexo Italia Spa;

per l'annullamento:

degli atti e verbali di gara di pubblico incanto “appalto gestione servizio refezione scolastica e servizi ristorativi comunali, periodo 01.10.2009-31.08.2010”, nonché della Determinazione del Comune di Turbigo n. 1340 del 30.09.2009, sottoscritta dal Responsabile dell’Area 1, nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Turbigo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2010 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori Luigi Cazzola per la parte ricorrente; Francesca Signorini, in sostituzione di Ravizzoli, per il Comune di Turbigo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il gravame in epigrafe indicato, la ricorrente impugnava la propria esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica e servizi ristorativi comunali, indetta dall’Amministrazione resistente.

Può prescindersi dallo scrutinio delle censure di merito, poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in parziale accoglimento della censura sul punto prospettata dalla difesa comunale.

Con la memoria depositata in data 23.06.2010, la difesa dell’Amministrazione resistente ha prodotto la determinazione n. 1389 del 03.11.2009, di aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi alla Ditta Sodexo, sollevando altresì un’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della stessa aggiudicazione definitiva, senza tuttavia dimostrare di aver comunicato il predetto atto di aggiudicazione alla ricorrente.

Il ricorrente, neppure successivamente al 23.06.2010, ha peraltro proposto impugnazione avverso il predetto atto di aggiudicazione definitiva, e ciò rende il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Il deposito di un documento nel corso del giudizio comporta per il ricorrente la presunzione della sua conoscenza ai fini dell'impugnativa tramite motivi aggiunti. Ne segue che la mancata impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una gara di appalto, depositato nel corso del giudizio dall'amministrazione intimata, non può che determinare l'improcedibilità del ricorso stesso (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 24 gennaio 2003 n. 55).

Nel corso dell’udienza di discussione il ricorrente ha peraltro replicato oralmente alla predetta eccezione preliminare, dichiarando non necessaria l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, avendo esteso l’impugnazione a tutti gli atti della procedura, compresi, espressamente, quelli “connessi e conseguenti”.

L’argomento non può essere condiviso. E’ principio pacifico e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la formula di stile, con cui vengono cautelativamente impugnati "gli atti presupposti, connessi e conseguenti", non vale ad estendere l'impugnazione nei riguardi di atti non specificamente indicati nel ricorso, atteso che detta formula è priva di qualsiasi valore processuale, non essendo idonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo una non equivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 14 gennaio 2010 , n. 200, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 26 luglio 2007 n. 7013, Consiglio Stato Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6018, Consiglio Stato Sez. VI 07 luglio 2003 , n. 4037).

Il ricorrente si è limitato ad impugnare il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria, senza invece impugnare l’aggiudicazione definitiva, pur avendone la possibilità.

In disparte il Collegio osserva altresì come alla data dell’udienza pubblica fosse in ogni caso decorso il termine di decadenza di cui all’art. 245 c. 2 quinquies D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 8, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, vigente dal 27.04.2010.

La mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva rende improcedibile il ricorso avverso l’atto di esclusione (Consiglio Stato , sez. V, 02 settembre 2005 n. 4472).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione del complessivo andamento della causa.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF
Mauro Gatti, Referendario, Estensore
Laura Marzano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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