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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7312
INQUINAMENTO ACUSTICO - Controlli accertamenti o ispezioni - Partecipazione
di tutti i soggetti interessati - Necessità - Esclusione - Compromissione della
genuinità dell’attività istruttoria. Non può pretendersi che
l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba
operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati,
laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività
istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003 n. 1224; 18
maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009,
n. 1530). (fattispecie relativa alle rilevazioni dei livelli di inquinamento
acustico). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - L. s.p.a. (avv. Ravizzoli) c. Comune di
Bollate (avv. Brambilla Pisoni) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22
novembre 2010, n. 7312
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07312/2010 REG.SEN.
N. 01143/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2006, proposto da:
La Forgia di Bollate s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli,
domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n.
39;
contro
Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni,
presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6, è elettivamente
domiciliato;
per l'annullamento
della nota prot 7676 del 21.2.06 del Responsabile Area Ambiente del Comune di
Bollate di avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di contenimento
emissioni acustiche nonché per la presentazione di piano di risanamento
acustico, con gli atti presupposti, in particolare la relazione a.r.p.a.
relativa agli accertamenti effettuati tra il 19 ed il 20 dicembre 2005 presso
l’abitazione dei sig.ri Pardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la dott.ssa Silvia
Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Angelo Ravizzoli e Antonia Strafezza (in
sostituzione di Brambilla Pisoni);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna la nota prot. n. 0007676 del 21.2.2006 con cui il Comune
di Bollate ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione di un’ordinanza
di contenimento emissioni ed ha altresì richiesto la presentazione del piano di
risanamento acustico dell’impresa.
Queste le doglianze: I. in via derivata per i vizi proposti con il ricorso n.
2877/2003; II. eccesso di potere per violazione del principio del
contraddittorio in materia di rilevazioni acustiche; difetto di motivazione;
travisamento ed erronea istruttoria in quanto la società ricorrente non avrebbe
partecipato alle rilevazioni acustiche effettuate dai tecnici dell’a.r.p.a. nei
giorni 19 e 20 dicembre 2005, presso l’abitazione dei sig.ri Pardo; III. eccesso
di potere per violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 14.11.1997, dell’art.
3, d.m. 11.12.1996, dell’art. 15, l. n. 447/1995 e dell’art. 10, l. Regione
Lombardia n. 13/2001; difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti;
perplessità.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo
l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Preme preliminarmente precisare che l’atto impugnato, contrariamente a quanto
indicato nell’oggetto, non contiene solo una mera comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, ma pone a carico della
destinataria l’obbligo di presentare un piano di risanamento acustico
dell’impresa, redatto secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/6906 del
16.11.2001, fissando altresì un termine entro il quale provvedere a tale
adempimento, ed è dunque, in tale parte, immediatamente lesivo e pertanto
autonomamente impugnabile.
Le censure di illegittimità derivata, proposte con il primo motivo di ricorso,
sono infondate per quanto affermato con la sentenza di questo Tribunale n. 1091
del 15 aprile 2010, cui si fa rinvio.
È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la
violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non avere preso
parte ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’a.r.p.a. il 19 e 20 dicembre
2005, a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti nell’immobile sito in
via Dante, n. 57.
Non può invero pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli,
accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di
tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la
genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21
gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez.
II, 17 settembre 2009, n. 1530).
Nel caso di specie, il coinvolgimento della ricorrente avrebbe certamente potuto
incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la
sorgente dell’inquinamento acustico era rappresentata proprio dall’attività
della società La Forgia e la misurazione, per poter fornire un valore
rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che le misure del rumore
ambientale diurno sarebbero state eseguite dall’a.r.p.a. il 20.12.2005 dalle ore
15 alle ore 16, rilevando solo il livello di rumore emesso durante la fase 4
dell’attività lavorativa: sarebbe stato, così, violato il d.m. del 16.3.1998 il
quale prescrive che il livello di rumore ambientale (LA), da confrontarsi con i
valori limite assoluti, debba essere valutato sull’intero periodo di riferimento
(TR), dimodo che venga considerata la durata delle singole fasi, caratterizzate
da diverse condizioni di funzionamento degli impianti. Nel caso di specie, il
tempo di riferimento (TR) avrebbe dovuto essere compreso nell’intervallo tra le
ore 6.00 e le ore 22.00.
Con ordinanza n. 47 del 12 marzo 2010, questo Tribunale di disposto una
consulenza tecnica al fine di verificare se le modalità di misura dei livelli di
rumore, seguite dall’a.r.p.a. con le misurazioni effettuate presso la società La
Forgia il 19 e 20 dicembre 2005, fossero rispondenti a quelle indicate nel d.m.
16 marzo 1998.
Il consulente tecnico, nella sua relazione finale, ha rilevato che il rilievo
fonometrico effettuato dall’a.r.p.a. ha tenuto compiutamente conto di tutte le
fasi di lavorazione e pausa attuate presso la La Forgia s.p.a.
La misura del livello sonoro notturno ha, difatti, avuto una durata di 7 ore e
12 minuti (dalle ore 22.48 del 19.12.2005 alle ore 6.00 del 20.12.2005). Tale
durata è stata giudicata dal consulente più che sufficiente a fornire un valore
rappresentativo dell’intero periodo di riferimento notturno.
La misura del livello sonoro diurno ha, invece, avuto una durata di 16 ore,
pari, dunque, all’intero periodo di riferimento (dalle ore 6.00 alle ore 22.00
del 20 dicembre 2005).
Il consulente ha unicamente rilevato - a fronte di una corretta rilevazione dal
punto di vista tecnico e strumentale, rispondente a quanto previsto dal d.m. del
16 marzo 1998 - l’erroneità della relazione dell’a.r.p.a. del 6 febbraio 2006,
quanto al dato relativo al tempo di osservazione ivi indicato: il tecnico dell’a.r.p.a.
avrebbe indicato i tempi in cui egli stesso era presente accanto alla postazione
di rilievo fonometrico, mentre avrebbe, invece, dovuto indicare un tempo di
osservazione coincidente con l’intero tempo di riferimento.
Il Collegio condivide appieno le valutazioni del consulente tecnico: in
considerazione della adeguata durata del monitoraggio, ben superiore a quanto
erroneamente indicato nella relazione del 6 febbraio 2006, la rilevazione è da
ritenersi effettuata nel pieno rispetto delle previsioni del d.m. del 16 marzo
1998. Il motivo di ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la ricorrente contesta il
certificato di taratura del calibratore utilizzato dall’a.r.p.a. - che sarebbe
datato 17.2.2003, oltre cioè il limite dei due anni previsti dal d.m. del
16.3.1998 - ed il mancato utilizzo di una stazione meteo, per cui non sarebbe
possibile stabilire se, durante la misurazione, le condizioni meteo abbiano
rispettato o meno quanto richiesto dal citato d.m.
Queste osservazioni, pur richiamando un motivo già dedotto con l’atto
introduttivo del giudizio, introducono, in realtà, nuovi elementi di valutazione
che non sono riconducibili alle argomentazioni espresse con il terzo motivo di
ricorso, con cui veniva contestata unicamente l’erroneità del tempo di
riferimento della misurazione. Le censure sono, pertanto, inammissibili, non
essendo state introdotte con memoria notificata alla controparte, nella forma
del ricorso per motivi aggiunti.
Sempre con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’erroneità della
valutazione del livello di rumore ambientale per la verifica del rispetto del
limite assoluto di immissione notturno: i livelli di rumore ambientale, nei dati
emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in una causa civile tra La
Forgia s.p.a. e i sig.ri Pardo, sarebbero sensibilmente inferiori ai livelli di
rumore misurati dall’a.r.p.a.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività del
deposito di tale atto, rispetto al termine fissato da questo Tar con ordinanza
istruttoria n. 224 del 25.11.2009, sollevata dalla difesa dell’amministrazione
resistente, stante l’infondatezza nel merito della censura.
Attesa la correttezza e rispondenza ai dettami del d.m. 16 marzo 1998 delle
misurazioni dei livelli di rumore eseguite dall’a.r.p.a., non può, invero,
ritenersi che le stesse siano inficiate dalle risultanze di una misurazione,
svolta con differenti modalità e strumentazione, oltretutto in gran parte
confermativa della eccedenza dei livelli di rumore rispetto ai limiti previsti.
Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.
In considerazione della complessità delle questioni affrontate il Collegio
ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente
giudizio. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della
soccombente e si liquidano con apposito decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese di giudizio compensate. Le spese della consulenza tecnica sono poste a
carico della ricorrente e sono liquidate con apposito decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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