AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7312


INQUINAMENTO ACUSTICO - Controlli accertamenti o ispezioni - Partecipazione di tutti i soggetti interessati - Necessità - Esclusione - Compromissione della genuinità dell’attività istruttoria. Non può pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009, n. 1530). (fattispecie relativa alle rilevazioni dei livelli di inquinamento acustico). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - L. s.p.a. (avv. Ravizzoli) c. Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7312
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 07312/2010 REG.SEN.
N. 01143/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2006, proposto da:
La Forgia di Bollate s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli, domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;


contro


Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della nota prot 7676 del 21.2.06 del Responsabile Area Ambiente del Comune di Bollate di avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di contenimento emissioni acustiche nonché per la presentazione di piano di risanamento acustico, con gli atti presupposti, in particolare la relazione a.r.p.a. relativa agli accertamenti effettuati tra il 19 ed il 20 dicembre 2005 presso l’abitazione dei sig.ri Pardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Angelo Ravizzoli e Antonia Strafezza (in sostituzione di Brambilla Pisoni);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La ricorrente impugna la nota prot. n. 0007676 del 21.2.2006 con cui il Comune di Bollate ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione di un’ordinanza di contenimento emissioni ed ha altresì richiesto la presentazione del piano di risanamento acustico dell’impresa.

Queste le doglianze: I. in via derivata per i vizi proposti con il ricorso n. 2877/2003; II. eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio in materia di rilevazioni acustiche; difetto di motivazione; travisamento ed erronea istruttoria in quanto la società ricorrente non avrebbe partecipato alle rilevazioni acustiche effettuate dai tecnici dell’a.r.p.a. nei giorni 19 e 20 dicembre 2005, presso l’abitazione dei sig.ri Pardo; III. eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 14.11.1997, dell’art. 3, d.m. 11.12.1996, dell’art. 15, l. n. 447/1995 e dell’art. 10, l. Regione Lombardia n. 13/2001; difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; perplessità.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Preme preliminarmente precisare che l’atto impugnato, contrariamente a quanto indicato nell’oggetto, non contiene solo una mera comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, ma pone a carico della destinataria l’obbligo di presentare un piano di risanamento acustico dell’impresa, redatto secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/6906 del 16.11.2001, fissando altresì un termine entro il quale provvedere a tale adempimento, ed è dunque, in tale parte, immediatamente lesivo e pertanto autonomamente impugnabile.

Le censure di illegittimità derivata, proposte con il primo motivo di ricorso, sono infondate per quanto affermato con la sentenza di questo Tribunale n. 1091 del 15 aprile 2010, cui si fa rinvio.

È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per non avere preso parte ai sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’a.r.p.a. il 19 e 20 dicembre 2005, a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti nell’immobile sito in via Dante, n. 57.

Non può invero pretendersi che l’amministrazione, nell’effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell’attività istruttoria compiuta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2003 n. 1224; 18 maggio 2004, n. 3190; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 settembre 2009, n. 1530).

Nel caso di specie, il coinvolgimento della ricorrente avrebbe certamente potuto incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la sorgente dell’inquinamento acustico era rappresentata proprio dall’attività della società La Forgia e la misurazione, per poter fornire un valore rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che le misure del rumore ambientale diurno sarebbero state eseguite dall’a.r.p.a. il 20.12.2005 dalle ore 15 alle ore 16, rilevando solo il livello di rumore emesso durante la fase 4 dell’attività lavorativa: sarebbe stato, così, violato il d.m. del 16.3.1998 il quale prescrive che il livello di rumore ambientale (LA), da confrontarsi con i valori limite assoluti, debba essere valutato sull’intero periodo di riferimento (TR), dimodo che venga considerata la durata delle singole fasi, caratterizzate da diverse condizioni di funzionamento degli impianti. Nel caso di specie, il tempo di riferimento (TR) avrebbe dovuto essere compreso nell’intervallo tra le ore 6.00 e le ore 22.00.

Con ordinanza n. 47 del 12 marzo 2010, questo Tribunale di disposto una consulenza tecnica al fine di verificare se le modalità di misura dei livelli di rumore, seguite dall’a.r.p.a. con le misurazioni effettuate presso la società La Forgia il 19 e 20 dicembre 2005, fossero rispondenti a quelle indicate nel d.m. 16 marzo 1998.

Il consulente tecnico, nella sua relazione finale, ha rilevato che il rilievo fonometrico effettuato dall’a.r.p.a. ha tenuto compiutamente conto di tutte le fasi di lavorazione e pausa attuate presso la La Forgia s.p.a.

La misura del livello sonoro notturno ha, difatti, avuto una durata di 7 ore e 12 minuti (dalle ore 22.48 del 19.12.2005 alle ore 6.00 del 20.12.2005). Tale durata è stata giudicata dal consulente più che sufficiente a fornire un valore rappresentativo dell’intero periodo di riferimento notturno.

La misura del livello sonoro diurno ha, invece, avuto una durata di 16 ore, pari, dunque, all’intero periodo di riferimento (dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del 20 dicembre 2005).

Il consulente ha unicamente rilevato - a fronte di una corretta rilevazione dal punto di vista tecnico e strumentale, rispondente a quanto previsto dal d.m. del 16 marzo 1998 - l’erroneità della relazione dell’a.r.p.a. del 6 febbraio 2006, quanto al dato relativo al tempo di osservazione ivi indicato: il tecnico dell’a.r.p.a. avrebbe indicato i tempi in cui egli stesso era presente accanto alla postazione di rilievo fonometrico, mentre avrebbe, invece, dovuto indicare un tempo di osservazione coincidente con l’intero tempo di riferimento.

Il Collegio condivide appieno le valutazioni del consulente tecnico: in considerazione della adeguata durata del monitoraggio, ben superiore a quanto erroneamente indicato nella relazione del 6 febbraio 2006, la rilevazione è da ritenersi effettuata nel pieno rispetto delle previsioni del d.m. del 16 marzo 1998. Il motivo di ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

Con memoria depositata il 24 settembre 2010, la ricorrente contesta il certificato di taratura del calibratore utilizzato dall’a.r.p.a. - che sarebbe datato 17.2.2003, oltre cioè il limite dei due anni previsti dal d.m. del 16.3.1998 - ed il mancato utilizzo di una stazione meteo, per cui non sarebbe possibile stabilire se, durante la misurazione, le condizioni meteo abbiano rispettato o meno quanto richiesto dal citato d.m.

Queste osservazioni, pur richiamando un motivo già dedotto con l’atto introduttivo del giudizio, introducono, in realtà, nuovi elementi di valutazione che non sono riconducibili alle argomentazioni espresse con il terzo motivo di ricorso, con cui veniva contestata unicamente l’erroneità del tempo di riferimento della misurazione. Le censure sono, pertanto, inammissibili, non essendo state introdotte con memoria notificata alla controparte, nella forma del ricorso per motivi aggiunti.

Sempre con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’erroneità della valutazione del livello di rumore ambientale per la verifica del rispetto del limite assoluto di immissione notturno: i livelli di rumore ambientale, nei dati emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in una causa civile tra La Forgia s.p.a. e i sig.ri Pardo, sarebbero sensibilmente inferiori ai livelli di rumore misurati dall’a.r.p.a.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività del deposito di tale atto, rispetto al termine fissato da questo Tar con ordinanza istruttoria n. 224 del 25.11.2009, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito della censura.

Attesa la correttezza e rispondenza ai dettami del d.m. 16 marzo 1998 delle misurazioni dei livelli di rumore eseguite dall’a.r.p.a., non può, invero, ritenersi che le stesse siano inficiate dalle risultanze di una misurazione, svolta con differenti modalità e strumentazione, oltretutto in gran parte confermativa della eccedenza dei livelli di rumore rispetto ai limiti previsti.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

In considerazione della complessità delle questioni affrontate il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della soccombente e si liquidano con apposito decreto.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di giudizio compensate. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate con apposito decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it