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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 13 dicembre 2010, n. 7545
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Zonizzazione urbanistica
-Corrispondenza - Necessità - Esclusione. Non esiste piena corrispondenza
tra zonizzazione urbanistica ed acustica:la finalità principale del Piano di
zonizzazione acustica è infatti quella della tutela della salute umana in
relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli
scopi propri della pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV,
27 dicembre 2007, n. 6819), con la conseguenza che la classificazione ai fini
urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica. Pres.
Plantamura, Est. Di Mario - Consorzio C. (avv. Grella) c. Comune di Valmadrera
(avv. Romano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 13 dicembre 2010, n. 7545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07545/2010 REG.SEN.
N. 00058/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2005, proposto da:
Ciab Consorzio Intercomunale acquedotto Brianteo, rappresentato e difeso
dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,
via Cesare Battisti 21;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa, non costituita;
Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano, con
domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
nei confronti di
Moro Luigi, non costituito;
Casati Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Casati, con
domicilio eletto presso la segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
a) dell’ordinanza 29 ottobre 2004 n. 47 del Sindaco (prot. n. 19218), avente ad
oggetto interventi contro l’inquinamento acustico relativi ad impianto di
potabilizzazione; b) della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del
25.10.2004 avente per oggetto “zonizzazione acustica del territorio comunale-
controdeduzioni alle osservazioni, approvazione”; c) della deliberazione del
consiglio comunale n. 3 del 26.01.2004 di adozione del piano in questione; d)
della nota prot. 166833 del 15.10.2004 dell’ARPA Dipartimento provinciale di
Lecco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valmadrera e di Casati
Stefano;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, II, 27 gennaio 2005 n. 256;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il dott. Alberto Di
Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è una società partecipata dagli enti locali che gestisce un
impianto di captazione, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile nella
Provincia di Lecco la quale impugna gli atti con i quali il Comune ha approvato
il piano di zonizzazione acustica e l’ordinanza del Sindaco con la quale è stato
chiesto alla ricorrente di conformarsi al piano medesimo.
Contro i suddetti atti la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Il piano di zonizzazione acustica sarebbe illegittimo in quanto non
rispetterebbe i criteri per la redazione di piani di zonizzazione stabiliti
dalla DGR 02/07/2002 ed in particolare il criterio del rispetto della
zonizzazione urbanistica. Inoltre sarebbero violati i criteri di assegnazione
alla classe III stabiliti dal DPCM 14.11.1997.
II) Illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 47/2004 per vizio derivato dal
piano di zonizzazione acustica, incompetenza del Sindaco, inefficacia del piano
al momento dell’emanazione dell’ordinanza per mancata pubblicazione all’albo
pretorio, mancanza di requisiti stabiliti dalla legge per le ordinanza extra
ordinem, irragionevolezza e carenza tecnica.
La difesa comunale sostiene che sussisterebbe carenza sopravvenuta di interesse
a ricorrere nei confronti dell’ordinanza sindacale in quanto la società ha
adempiuto alle richieste del Comune.
Sostiene poi che gli impianti della società ricorrente sarebbero due, costruiti
in epoche diverse e confinanti il primo con area residenziale immediatamente a
ridosso del confine ed il secondo con area residenziale posta ad una certa
distanza. Questo stato di fatto giustificherebbe la diversa collocazione nel
piano acustico dei due impianti, come confermato dall’art. 4 della L.R. 13/2001,
il quale prevede che il Comune deve garantire il coordinamento della
pianificazione acustica con quella urbanistica ma non la sua sovrapposizione.
Ritiene poi che il piano, in quanto atto di natura regolamentare non
richiederebbe una motivazione specifica. Con riferimento alle regole di
individuazione delle classi acustiche il Comune ritiene che la classificazione
delle aree dallo stesso effettuata si giustifica anche con riferimento alle aree
adiacenti gli insediamenti industriali o artigianali ((DGR 9776/2002).
Il controinteressato afferma che il Comune ha operato per finalità pubbliche e
sulla base dei dati tecnici forniti dall’ARPA. In secondo luogo ritiene
legittima la zonizzazione acustica in classe III in quanto non possono essere
valutate solo le esigenze della CIAB ma anche quelle dei residenti, la cui area
avrebbe i requisiti per la classificazione in zona II.
All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
In primo luogo occorre dichiarare sull’accordo delle parti la sopravvenuta
carenza di interesse a ricorrere nei confronti dell’ordinanza 29 ottobre 2004 n.
47 (prot. n. 19218) del Sindaco del Comune di Valmadrera in quanto la ricorrente
ha provveduto agli adempimenti in essa previsti.
Venendo ora alla parte del ricorso che attiene agli atti di zonizzazione
acustica occorre rilevare che il primo motivo di ricorso è infondato in primo
luogo in quanto non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed
acustica. Come affermato da questa Sezione, infatti, “la finalità principale del
Piano di zonizzazione acustica è quella della tutela della salute umana in
relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli
scopi propri della pianificazione urbanistica” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV,
27 dicembre 2007, n. 6819), con la conseguenza che la classificazione ai fini
urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica. Infatti in
Lombardia, la legge regionale 10.8.2001, n. 13, detta norme in materia di
inquinamento acustico e all'art. 4 fa carico ai Comuni di assicurare <<il
coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici>>.
L'utilizzo dell'espressione <<coordinamento>>, se da una parte impone alle
Amministrazioni di prendere certamente in considerazione l'assetto urbanistico
dettato dagli strumenti di pianificazione, dall'altra impedisce di ritenere che
la zonizzazione acustica rifletta meccanicamente la classificazione urbanistica,
quasi che le determinazioni dei piani regolatori possano in qualche modo essere
"travasate" in maniera automatica nei piani di zonizzazione acustica, senza che
il Comune possa (o meglio debba), tenere conto delle peculiari esigenze sottese
alla classificazione acustica del territorio.
Nel caso in questione l’amministrazione ha ritenuto, con valutazione che non
appare microscopicamente illogica, che una parte dell’area, addirittura
prospiciente ad insediamenti residenziali sia qualificabile in zona III di tipo
misto, mentre quella più lontana dagli insediamenti sia inseribile in zona IV
(area di intensa attività umana). In merito all’attribuzione della classe terza,
di tipo misto, alla parte degli impianti che sono prospicienti alle case di via
Bovara, la stessa risponde alla compresenza in un unico ambito, definito
dall’estensione dell’emissione sonora, di due attività umane di rilievo
equivalente, quali la residenza da un lato e, dall’altro, la presenza di una
infrastruttura particolare. non indicata neppure in via esemplificativa né nel
DPCM 14.11.1997, né nella DGR 02/07/2002 n. 7/9776, qual è l’impianto di
depurazione gestito dall’esponente.
D’altro canto la DGR 02/07/2002 n. 7/9776 (v. pag. 2458 del BURL) stabilisce che
la classe III è quella nella quale rientrano “tutti i casi non ricadenti nelle
classi II e IV”. In merito occorre rilevare che l’area in questione non può
essere qualificata “a destinazione prevalentemente residenziale”, in quanto la
presenza da tempo di tali impianti, di interesse pubblico, esclude che l’area
possa essere qualificata tenendo in considerazione soltanto le esigenze dei
residenti. Inoltre, non appare conforme al caso in questione neppure la classe
IV (Aree di intensa attività umana) in quanto l’area si presenta a densità
demografica affatto bassa, non potendosi considerare un impianto di depurazione
come una struttura che attira presenza antropica. Ne consegue che non appare
irragionevole la classificazione in classe III operata dall’amministrazione
comunale.
Non occorre invece analizzare il secondo motivo di ricorso, in quanto sussiste
carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere nei confronti dell’ordinanza
comunale succitata.
In definitiva, il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le
parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
in parte ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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