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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 21 dicembre 2010, n. 7659
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di risparmio energetico - AEEG - Valutazione
- Discrezionalità - Limiti - Parametri oggettivi e predeterminati - Modalità di
realizzazione - Scelte delle singole imprese - Corretta esecuzione dei progetti
- Obbligazione di risultato. Sebbene sussista un certo margine di
discrezionalità dell’AEEG nella valutazione delle modalità di esecuzione dei
progetti di risparmio energetico di cui è richiesta la certificazione, tale
valutazione non può basarsi su criteri costruiti a posteriori ma deve, invece,
improntarsi a parametri oggettivi e predeterminati. I progetti in questione,
infatti, sono stati predisposti sulla base di apposite linee guida approvate
dalla stessa Autorità che non contenevano precise indicazioni circa le modalità
da seguire per la diffusione dei prodotti a basso consumo energetico presso le
utenze domestiche, né prevedevano che la certificazione positiva fosse
subordinata al raggiungimento di una determinata soglia minima di tassi di
ritorno. Ne consegue che le modalità di realizzazione dei progetti dovevano
intendersi rimesse alle scelte delle singole imprese censurabili solo in
relazione al riscontro di carenze gravi e manifeste e non di parametri esecutivi
non intellegibili ex ante. Tanto più che (Consiglio di Stato n.
1635/2010), la corretta esecuzione dei progetti di risparmio energetico appare
essere più che un’obbligazione di mezzi, un’obbligazione di risultato, in quanto
la relativa remunerazione in termini di certificati bianchi, in caso di
controllo, non deve essere necessariamente parametrata al dato forfettario del
50% dei buoni inviati, ma deve essere, invece, commisurata alle percentuali di
effettiva utilizzazione degli stessi da parte dei consumatori finali. Pres.
Giordano, Est. Gisondi - T. s.r.l. (avv.ti Napolitano e Salvatori) c. Autorità
per L'Energia Elettrica e il Gas (avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez.
III - 21 dicembre 2010, n. 7659
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07659/2010 REG.SEN.
N. 02457/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2457 del 2009, proposto da:
Tep Energy Solution S.r.l., con gli avv.ti Luigi Napolitano e Leonardo
Salvatori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella Buonvino in
Milano, piazza Gramsci, 2;
contro
Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas, con l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano, ed ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia,
1;
per l'annullamento
della delibera EEN 14/09 e delle note del 30/06/2009 e del 6/07/2009 che ne
costituiscono il presupposto, nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per L'Energia Elettrica e
il Gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Raffaello
Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1101 in data 4/02/2009 questo Tribunale annullava la delibera
EEN 20/08 con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas aveva
denegato l’approvazione di un progetto di risparmio energetico presentato dalla
società ricorrente consistente nella attivazione di una campagna promozionale
volta alla diffusione presso utenze domestiche di apparecchiature a basso
consumo.
L’annullamento veniva disposto in quanto l’Autorità aveva illegittimamente
ritenuto tardiva la produzione di taluni documenti volti a comprovare la
regolare esecuzione del progetto in sede di audizione finale.
La Sezione, con la sentenza sopra menzionata, riteneva, invece, che la
produzione di tali documenti fosse stata tempestiva e che, pertanto, l’AEEG
avrebbe dovuto rivalutare l’istanza di certificazione tenendone conto.
La sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale con
ordinanza n. 1766 del 7 aprile 2009 respingeva l’istanza di sospensione.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas procedeva, quindi, al rinnovo del
procedimento di verificazione del progetto a conclusione del quale rigettava
nuovamente la richiesta della TEP Energy Solution, ritenendo che la Società non
avesse eseguito il progetto con il dovuto standard di diligenza.
Secondo l’AEEG, infatti, il brevissimo periodo di tempo di soli 4 giorni
assegnato agli utenti per avvalersi dei buoni d’acquisto relativi ai prodotti a
basso consumo recandosi nei centri convenzionati per il loro ritiro avrebbe
compromesso la buona riuscita del progetto causando un basso tasso di ritorno
dei buoni distribuiti pari al 26%.
Avverso la predetta decisione è nuovamente insorta la Tep Energy Solution che ha
cumulativamente proposto il giudizio di esecuzione delle sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato per l’inottemperanza alla sentenza di primo grado non
ancora passata in giudicato e l’ordinario giudizio di impugnazione.
Con sentenza parziale n. 978 del 6 aprile 2010 la Sezione ha rigettato la
domanda di esecuzione della sentenza non sospesa.
Viene ora in decisione la parte del ricorso avente ad oggetto la domanda di
annullamento della delibera EEN n. 14/09 che è basata su un’unica censura con la
quale la TEP Energy Solution denuncia i vizi di eccesso di potere sotto il
profilo della erronea valutazione dei presupposti di fatto, della
contraddittorietà e dello sviamento di potere.
Asserisce la Società ricorrente che la motivazione addotta dalla AEEG per
rigettare nuovamente l’istanza di certificazione del progetto sarebbe del tutto
pretestuosa in quanto basata su un parametro di diligenza non contemplato dalle
linee guida che disciplinano il procedimento di approvazione dei progetti di
risparmio energetico e creato solo a posteriori dalla AEEG al precipuo fine di
confermare il suo intendimento negativo. Tanto è vero che l’Autorità avrebbe in
precedenza approvato analoghi progetti presentati dalla medesima TEP Energy
Solution aventi tassi di ritorno dei buoni uguali se non addirittura inferiori a
quelli relativi al progetto che costituisce oggetto del presente ricorso.
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 4 novembre 2010, sentiti gli avvocati delle parti come da
separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che a conclusione della istruttoria relativa alla domanda di
certificazione presentata dalla TEP Energy Solution, conclusasi con la delibera
EEN 20/08, la AEEG, aveva riscontrato “l’adeguatezza della documentazione
fornita dalla Società in merito alla quantità di unità fisiche di riferimento
ottenibili da parte dei clienti finali, all’avvenuto invio dei buoni d’acquisito
ed alle modalità di invio adottate”, censurando unicamente i profili relativi al
rispetto del settore di intervento che doveva intendersi limitato alle utenze
domestiche.
Nella rinnovazione del procedimento di esame della istanza di certificazione, la
AEEG, pur avendo superato i precedenti dubbi relativi all’invio dei buoni di
acquisito ad utilizzatori domestici, ha tuttavia rilevato elementi di criticità
della esecuzione del progetto in precedenza non evidenziati che afferirebbero
alla eccessiva brevità del termine concesso ai destinatari dei buoni di acquisto
per richiedere presso i centri convenzionati i prodotti a basso consumo
energetico.
Rileva il Collegio che poiché la nuova motivazione si sovrappone ad una
precedente valutazione positiva circa le modalità di attuazione del progetto,
essa debba essere valutata con particolare rigore.
Rileva, inoltre il Collegio che, sebbene sussista un certo margine di
discrezionalità dell’AEEG nella valutazione delle modalità di esecuzione dei
progetti di risparmio energetico di cui è richiesta la certificazione, tale
valutazione non può basarsi su criteri costruiti a posteriori ma deve, invece,
improntarsi a parametri oggettivi e predeterminati.
I progetti in questione, infatti, sono stati predisposti sulla base di apposite
linee guida approvate dalla stessa Autorità che non contenevano precise
indicazioni circa le modalità da seguire per la diffusione dei prodotti a basso
consumo energetico presso le utenze domestiche, né prevedevano che la
certificazione positiva fosse subordinata al raggiungimento di una determinata
soglia minima di tassi di ritorno.
Ne consegue che le modalità di realizzazione dei progetti dovevano intendersi
rimesse alle scelte delle singole imprese censurabili solo in relazione al
riscontro di carenze gravi e manifeste e non di parametri esecutivi non
intellegibili ex ante.
Tanto più che alla luce della interpretazione del sistema offerta dal Consiglio
di Stato nella sentenza della Sezione VI n. 1635 del 22 marzo 2010, la corretta
esecuzione dei progetti di risparmio energetico appare essere più che
un’obbligazione di mezzi, un’obbligazione di risultato, in quanto la relativa
remunerazione in termini di certificati bianchi, in caso di controllo, non deve
essere necessariamente parametrata al dato forfettario del 50% dei buoni
inviati, ma deve essere, invece, commisurata alle percentuali di effettiva
utilizzazione degli stessi da parte dei consumatori finali.
Premesso ciò, ritiene il Collegio che il criterio di valutazione adottato dalla
AEEG per rigettare nuovamente la richiesta di certificazione non possegga i
richiamati caratteri di oggettività e certezza ma appare, invece, come una
scelta metodologica operata in limine dalla Autorità in relazione ad un singolo
progetto.
Non si spiega altrimenti il perché l’AEEG non abbia censurato la brevità del
termine di quattro giorni assegnato ai destinatari dei buoni d’acquisto per
ritirare la merce già nella prima istruttoria conclusasi con la delibera EEN
20/08; né si spiega il perché l’Autorità, in precedenza, abbia approvato
progetti che, analogamente a quello di specie, prevedevano solo 4 giorni per
l’utilizzazione dei buoni, ma hanno avuto un tasso di ritorno addirittura
inferiore (il riferimento è al progetto approvato con delibera EEN 12 del 2008
di cui si dà conto nella nota AEEG del 11/05/2010 resa a seguito di apposita
istruttoria disposta dal Collegio).
Il Collegio ritiene, pertanto, fondata la censura di eccesso di potere per
contraddittorietà e sviamento e, per l’effetto, meritevole di accoglimento il
ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo
l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato
dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato
dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie, e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento impugnato;
b) assegna all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas il termine di 90
giorni per dare esecuzione alla presente sentenza nominando fin d’ora in caso di
inadempimento quale commissario ad acta il prof. Pippo Ranci Ortigosa, Docente
di economia dell'energia presso l’Università Cattolica di Milano;
c) condanna l’AEEG alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro
3.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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