AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 1552
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strumenti convenzionali per l’esercizio di poteri
amministrativi - Giurisdizione esclusiva del G.A. La giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in tema di accordi concerne controversie aventi ad
oggetto principale e diretto le pattuizioni infra-procedimentali, ovvero quelle
sostitutive di provvedimenti, in cui l’Amministrazione utilizzi strumenti
convenzionali per l’esercizio di poteri amministrativi, di guisa che l’azione
volta all’accertamento degli obblighi di esecuzione dell’accordo rientra nelle
controversie attinenti alla fase esecutiva dell’accordo medesimo, la cui
giurisdizione è radicata dinanzi al giudice amministrativo in via esclusiva
(cfr.: Cons. Stato V, 27.1.2006 n. 236; T.A.R. Campania Napoli III, 13.1.2010 n.
86; Cass. Civile sez. un., 30.1.2008 n. 2029). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti -
N. s.r.l. (avv. Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e
Iannarelli) - TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Risoluzione di controversie derivanti da contratti
- Possibilità di avvalersi dell’arbitrato irrituale o libero - Esclusione -
Ragioni. Benché l’Amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un
piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena e
assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, essendo essa
portatrice di un interesse pubblico, a cui il suo agire deve ispirarsi in ogni
caso. Ne consegue che all’Amministrazione è preclusa la possibilità di
avvalersi, nella risoluzione di controversie derivanti da contratti, accordi o
convenzioni, del cosiddetto <<arbitrato irrituale o libero>>, poiché - in tal
modo - il componimento della vertenza sarebbe affidato a soggetti (gli arbitri
irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in
difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, privo di
adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta (cfr.: Cass. Civile
sez. un., 16.4.2009 n. 8987). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - N. s.r.l. (avv.
Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e Iannarelli) -
TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accordi integrativi e sostitutivi tra privati e
P.A. - Applicazione dei principi civilistici - Art. 11, c. 2 L. n. 241/1990 -
Inadempimento di una delle parti - Art. 1456 c.c. - Risoluzione di diritto in
presenza di clausola risolutiva espressa - Applicabilità. A tenore dell’art.
11 comma secondo della legge n. 241/1990, agli accordi integrativi e sostitutivi
tra privati e P.A. si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti, talché si possono ritenere
applicabili alla fattispecie non solo i principi di cui all’art. 1453 del codice
civile, per il caso di inadempimento di una delle parti, ma anche quelli di cui
al successivo art. 1456, che consentono la risoluzione di diritto di un accordo
o contratto, quando una determinata obbligazione non sia adempiuta, in presenza
di una clausola risolutiva espressa. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - N. s.r.l.
(avv. Neri) c. Comune di Sant’Angelo del Pesco (avv.ti Giallonardi e Iannarelli)
- TAR MOLISE, Sez. I - 16 dicembre 2010, n.1552
N. 01552/2010 REG.SEN.
N. 00251/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2004, proposto da Nuova Energia
s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., e Arteco Bau Projekt
Generalunternehmer Gmbh, con sede in Berlino, in persona di un procuratore
speciale, rappresentate e difese dall’avv. Claudio Neri, con elezione di
domicilio in Campobasso, via Mazzini n. 107,
contro
il Comune di Sant’Angelo del Pesco, in persona del Sindaco p. t., rappresentato
e difeso dagli avv.ti Anton Giulio Giallonardi e Giovanna Iannarelli, con
elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I, n. 43, presso lo studio
Priolo,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la delibera consiliare n. 30 del 27.12.2003, comunicata con
nota prot. n. 565 datata 28.2.2004, a firma del responsabile del Servizio
tecnico Comunale, con la quale il Comune di Sant’Angelo del Pesco ha proceduto
alla risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata con le ditte
ricorrenti, per la realizzazione di un impianto eolico; 2)ogni atto connesso,
preordinato, presupposto, comprese la proposta di deliberazione approvata,
l’indicata nota di comunicazione ed eventuali atti istruttori;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria di parte
ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 3 novembre 2010, la relazione del Consigliere,
dott. Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Le ricorrenti società, avendo stipulato con il Comune resistente la
convenzione n. 313/2001, per la concessione della realizzazione e gestione di un
impianto eolico, insorgono per impugnare i seguenti atti: 1)la delibera
consiliare n. 30 del 27.12.2003, comunicata con nota prot. n. 565 datata
28.2.2004, a firma del responsabile del Servizio Tecnico Comunale, con la quale
il Comune di Sant’Angelo del Pesco ha proceduto alla risoluzione per
inadempimento della convenzione stipulata con le ditte ricorrenti, per la
realizzazione di un impianto eolico; 2)ogni atto connesso, preordinato,
presupposto, comprese la proposta di deliberazione approvata, l’indicata nota di
comunicazione ed eventuali atti istruttori. Le ricorrenti deducono i seguenti
motivi: eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta,
difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, violazione e falsa
applicazione degli artt. 1453 ss. del codice civile, violazione ed errata
applicazione delle norme di cui alla legge n. 109/1994, violazione delle
disposizioni della convenzione.
Con la nota datata 8 giugno 2004, l’amministratore unico della Arteco Bau
Projekt Generalunternehmer Gmbh disconosce ogni attività giudiziale e
stragiudiziale posta in essere dalla Nuova Energia s.r.l. anche in nome e per
conto della medesima società Arteco. Tale nota è stata peraltro preceduta dalla
nota datata 19.12.2002, di analogo tenore, indirizzata al Comune, a firma
dell’avv. Giustino Sartorelli, all’uopo incaricato dalla società Arteco.
Con la memoria del 22.10.2010, la ricorrente Nuova Energia s.r.l. ribadisce e
precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Comune intimato, deducendo il difetto di giurisdizione,
l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
All’udienza del 3 novembre 2010, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile, stante la ritenuta giurisdizione del giudice
amministrativo in materia.
Si tratta di una convenzione con la quale un Comune e due società private si
accordano tra loro per attuare un programma di realizzazione di impianti eolici.
In particolare, il Comune si impegna a mettere a disposizione i propri terreni,
ovvero a rendere disponibili suoli di proprietà privata, nonché a porre in
essere le procedure necessarie per l’installazione di anemometri e per
l’eventuale successiva realizzazione di impianti eolici. L’atto - finalizzato a
programmare e realizzare attività tecnico-amministrative ed economiche - rientra
nel paradigma dell’accordo tra privati e pubblica Amministrazione, inteso a
determinare il contenuto discrezionale di successivi provvedimenti
amministrativi, di guisa che la giurisdizione – a tenore di quanto previsto
dall’art. 11 commi primo e quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. –
appartiene, in via esclusiva, al giudice amministrativo. Invero, la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di accordi concerne
controversie aventi ad oggetto principale e diretto le pattuizioni
infra-procedimentali, ovvero quelle sostitutive di provvedimenti, in cui
l’Amministrazione utilizzi strumenti convenzionali per l’esercizio di poteri
amministrativi, di guisa che l’azione volta all’accertamento degli obblighi di
esecuzione dell’accordo rientra nelle controversie attinenti alla fase esecutiva
dell’accordo medesimo, la cui giurisdizione è radicata dinanzi al giudice
amministrativo in via esclusiva (cfr.: Cons. Stato V, 27.1.2006 n. 236; T.A.R.
Campania Napoli III, 13.1.2010 n. 86; Cass. Civile sez. un., 30.1.2008 n. 2029).
La clausola compromissoria – contenuta nell’art. 13 della convenzione - con la
quale si demanda a un <<collegio arbitrale>> la determinazione di diritti e
obblighi delle parti, secondo il rapporto dedotto in convenzione, è da ritenersi
nulla per difetto di giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: Cass. Civile
sez. un., 5.5.2008 n. 10969; T.A.R. Umbria Perugina, 24.3.1999 n. 218). Benché
l’Amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a
quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena e assoluta
equiparazione della sua posizione a quella del privato, essendo essa portatrice
di un interesse pubblico, a cui il suo agire deve ispirarsi in ogni caso. Ne
consegue che all’Amministrazione è preclusa la possibilità di avvalersi, nella
risoluzione di controversie derivanti da contratti, accordi o convenzioni, del
cosiddetto <<arbitrato irrituale o libero>>, poiché - in tal modo - il
componimento della vertenza sarebbe affidato a soggetti (gli arbitri irrituali)
individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di
qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, privo di adeguate
garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta (cfr.: Cass. Civile sez. un.,
16.4.2009 n. 8987).
III – Il ricorso è, altresì, ammissibile, sotto il profilo della legittimazione
attiva e dell’interesse ad agire, ma con riguardo esclusivo alla ricorrente
Nuova Energia s.r.l. Infatti, l’amministratore unico della Nuova Energia s.r.l.
ha conferito la procura “ad litem” per il ricorso, non solo nella qualità di
rappresentante legale della Nuova Energia s.r.l., ma anche in qualità di
procuratore speciale della società Arteco, con sede in Berlino. Sennonché, la
detta procura speciale – datata 11.7.2003 – non comprende tra i poteri conferiti
all’amministratore della società Nuova Energia anche il potere di promuovere
azioni processuali, di guisa che, mancando la capacità processuale in capo al
procuratore speciale, la società Arteco deve essere estromessa dal giudizio.
Ciò, anche in considerazione di quanto riferito nella nota datata 8 giugno 2004,
con la quale l’amministratore unico della società Arteco disconosce ogni
attività giudiziale e stragiudiziale posta in essere dalla Nuova Energia s.r.l.
in nome e per conto della medesima società Arteco, nonché nella nota datata
19.12.2002, di analogo tenore, indirizzata al Comune, a firma dell’avv. Giustino
Sartorelli, all’uopo incaricato sempre dalla società Arteco.
IV - Il ricorso è - tuttavia - infondato nel merito.
V – Il Collegio ritiene del tutto legittima e motivata la delibera consiliare n.
30 del 27.12.2003, con la quale il Comune di Sant’Angelo del Pesco ha proceduto
alla risoluzione per inadempimento della convenzione stipulata con le ditte
Nuova Energia e Arteco, per la realizzazione di un impianto eolico. L’art. 3
della convenzione prevede che, ultimata la fase di monitoraggio del vento, nei
successivi trenta giorni, le società concessionarie dovessero presentare al
Comune i dati acquisiti e comunicare la propria determinazione sulla possibile
installazione degli impianti eolici. Nei successivi sei mesi – sempre a tenore
della convenzione – le società avrebbero dovuto presentare al Comune il progetto
esecutivo per la realizzazione di un campo eolico. Tali obblighi non sono stati
puntualmente assolti dalle società. In particolare, il progetto esecutivo
presentato al Comune risulta essere lacunoso, in quanto carente di elaborati
grafici, relazioni specialistiche, piani di manutenzione e di sicurezza, computo
metrico, quadro economico, crono-programma. Il progetto manca altresì della
valutazione della pericolosità sismica. Si tratta dunque non già di un progetto
esecutivo, bensì di un mero progetto preliminare, come tale insufficiente a far
considerare assolti gli obblighi delle società convenzionate. La risoluzione di
diritto della convenzione è giustificata e legittima, in quanto si è realizzata
una situazione prevista dalla clausola risolutiva espressa, contenuta nell’art.
9 della convenzione.
Per esplicita ammissione della ricorrente Nuova Energia, il progetto presentato
al Comune è un semplice <<progetto preliminare>>: sennonché, la ricorrente
ritiene che la convenzione qualifichi erroneamente il progetto come
<<esecutivo>>, laddove avrebbe dovuto indicare, all’art. 3, il mero obbligo di
presentazione di un progetto preliminare. Ciò, in quanto si tratterebbe di una
progettazione provvisoria e indicativa, suscettibile di integrazioni e
aggiustamenti, a seguito della fase delle procedure amministrative di assenso.
L’argomento non persuade ed è privo di qualsivoglia fondamento
logico-dimostrativo. Non vi è prova che le parti stipulanti intendessero
indicare, all’art 3 della convenzione, con la locuzione <<progetto esecutivo>>,
il semplice <<progetto preliminare>> del polo eolico. Anche un progetto
esecutivo è sempre suscettibile di modifiche e integrazioni, di talché appare
inconferente che le parti si siano potute accordare per acquisire un progetto
esecutivo – piuttosto che preliminare - in una fase antecedente alle procedure
amministrative di assenso, lasciandosi comunque aperta la possibilità di
successive modifiche. Anche a voler prescindere dalla normativa sugli appalti
pubblici, non vi è modo di interpretare l’espressione <<progetto esecutivo>> in
un significato diverso da quello testuale, considerata la sostanziale differenza
– non solo lessicale, ma anche giuridico-amministrativa - sussistente tra
progettazione <<preliminare>> ed <<esecutiva>> (cfr.: Cons. Stato IV, 22.6.2006
n. 3949). Peraltro, la convenzione prevede la possibilità che siano poste in
essere procedure ablatorie di pubblica utilità (art. 3 pag. 4), per realizzare
le quali il semplice progetto preliminare non sarebbe affatto sufficiente,
occorrendo quantomeno un progetto definitivo (cfr.: Cons. Stato IV, 11.5.2004 n.
2930). Miglior risultato ermeneutico non può ottenersi, ricorrendo ai metodi
interpretativi previsti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Pertanto,
l’obbligo posto dall’art. 3 della convenzione in capo alle ditte concessionarie
è da intendersi proprio quello di presentare un progetto esecutivo del parco
eolico, entro 180 giorni dalla conclusione del monitoraggio anemometrico e dalla
presentazione dei risultati di esso.
E’ vero che l’art. 9 della convenzione prevede la risoluzione di diritto solo
nei casi in cui le società concessionarie non ottengano gli atti di assenso o
non realizzino nei termini previsti le opere, ma è altresì vero che la mancata
tempestività nella presentazione del progetto esecutivo ha, nei fatti,
determinato, come inevitabile conseguenza, la mancata realizzazione dell’opera
nei termini previsti dall’art. 3 della convenzione. Infatti, la convenzione,
stipulata il 28 luglio 2001, prevede una tempistica precisa, con termini in
sequenza indicati dall’art. 3 (un anno per il monitoraggio, 30 giorni per la
presentazione dei dati, 180 giorni per il progetto esecutivo e per l’avvio delle
procedure amministrative, tre mesi per l’inizio dei lavori), in ragione della
quale, ad agosto 2003, avrebbero dovuto quantomeno essere avviate le procedure
di esproprio e di autorizzazione. Il Comune ha atteso fino a febbraio 2004 (data
del provvedimento impugnato), per prendere atto del verificarsi di una
condizione di inadempienza che produce, come ineluttabile conseguenza, la
mancata tempestiva realizzazione delle opere. L’art. 3 non prevede un termine
ultimo per la realizzazione delle opere, ma solo un termine di inizio delle
stesse, talché l’art. 9 della convenzione può essere interpretato solo nel senso
che la convenzione è risolubile di diritto, quando siano inutilmente scaduti i
termini indicati nell’art. 3, senza che la società concessionarie abbiano
assolto ai propri obblighi. E’ evidente che la mancata presentazione del
progetto esecutivo produca l’effetto della risoluzione di diritto della
convenzione, in presenza della clausola risolutoria espressa, considerato,
peraltro, che è intercorsa, nel frattempo, una diffida ad adempiere datata
15.7.2003, alla quale le società concessionarie ritengono erroneamente di aver
ottemperato, ma che in realtà è rimasta ineseguita.
Non si ravvisa, nella fattispecie, la violazione degli artt. 1453 e seguenti del
codice civile. Invero, a tenore dell’art. 11 comma secondo della citata legge n.
241/1990, agli accordi integrativi e sostitutivi tra privati e p.A. si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti, talché si possono ritenere applicabili alla
fattispecie non solo i principi di cui all’art. 1453 del codice civile, per il
caso di inadempimento di una delle parti, ma anche quelli di cui al successivo
art. 1456, che consentono la risoluzione di diritto di un accordo o contratto,
quando una determinata obbligazione non sia adempiuta, in presenza di una
clausola risolutiva espressa.
I motivi del ricorso sono dunque destituiti di fondamento.
Non sussiste alcun travisamento dei fatti, né illogicità manifesta, né difetto
di istruttoria e di motivazione, nel provvedimento impugnato, che – nella
corretta esecuzione di quanto previsto dall’art 9 della medesima convenzione –
ha risolto di diritto la convenzione tra Comune e società concessionarie. Non è
neppure ravvisabile, nella fattispecie, alcuno sviamento, o eccesso di potere, o
violazione delle disposizioni della convenzione, in quanto il Comune ha dato
semplicemente esecuzione a quanto previsto dalla convenzione medesima.
VI – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in euro 1500,00
(millecinquecento) al lordo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estromissione
dal giudizio della società Arteco, e respinge il ricorso, perché infondato.
Condanna la ricorrente Nuova Energia s.r.l., in persona del legale
rappresentante p. t., alle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in
euro 1500,00 (millecinquecento) al lordo.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio
del 3 novembre 2010, dal Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it