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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374
VIA - Art. 27 d.lgs. n. 152/2006 - Natura - Subprocedimento autonomo -
Immediata impugnabilità. Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il
legislatore ha inteso riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura
di vero e proprio sub-procedimento autonomo che si perfeziona con un
provvedimento immediatamente impugnabile. Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante -
Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise
(avv. Scarano) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e altri (Avv. Stato), Provincia di Campobasso (avv.ti Corbo e Iacovelli) e
altro (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374
DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali eoliche off-shore - Interessi incisi -
Interesse all’approvvigionamento energetico - Navigazione e utilizzo del demanio
marittimo - Dimensione ultraregionale - Interesse ambientale - Criterio della
vicinitas - Impugnazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale -
Competenza territoriale del TAR - Individuazione. In tema di centrali
eoliche off shore, l’interesse ambientale inciso dalla realizzazione
dell’impianto, diversamente dall’’interesse all’approvvigionamento energetico
(affidato al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione unica) e dall’interesse alla navigazione ed
all’utilizzo del demanio marittimo (affidato alla ponderazione dell’autorità
marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo sub-procedimento di rilascio della
concessione demaniale all’uopo prevista cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29
dicembre 2003, n. 387), non ha dimensione ultraregionale. Ciò in quanto gli
effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall’impianto di
produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale
(uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4
d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas: il maggiore
o minore impatto dell’opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla
dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma
ad elevato “impatto visivo”. Ne deriva che, a fronte dell’impugnazione del
giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’opera in questione, va
ritenuto competente il Tribunale amministrativo avente sede nella Regione il cui
territorio è inciso dagli effetti dell’impianto (nella specie, è stata ritenuta
la competenza per territorio del TAR Molise per l’annullamento della valutazione
favorevole di compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale
eolica offshore per la produzione di energia elettrica da ubicare di fronte alla
costa di Termoli) Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Azienda Regionale per lo
Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise (avv. Scarano) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato),
Provincia di Campobasso (avv.ti Corbo e Iacovelli) e altro (n.c.) - TAR
MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374
N. 00374/2010 REG.SEN.
N. 00022/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto dall’Arsiam - Azienda Regionale per lo Sviluppo e
l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Scarano presso il cui
studio in Campobasso, via Umberto I° N. 43 elegge domicilio;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del
Ministro pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona
del Ministro pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
persona del Ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico in persona
del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa in persona del Ministro pro
tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del
Consiglio, Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso,
via Garibaldi, 124;
Provincia di Campobasso in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Ilenia Corbo e Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso
lo studio del secondo in Campobasso, via Roma, 47;
Regione Molise in Persona del Presidente pro tempore;
nei confronti di
Effeventi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Michele Coromano in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n.
DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009 con cui si è espresso giudizio favorevole di
compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul "progetto di una centrale eolica
offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli (CB)",
presentato dalla Effeventi s.r.l.; del parere favorevole con prescrizioni n. 62
del 20.6.08 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale
VIA-VIAS; del parere n. 298 del 25.6.09 della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA-VIAS; del parere favorevole n.
DG-PAAC-34.19.04/3699/2009 del 17.3.09 del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali; di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque connessi,
ivi compresi tutti i verbali, i pareri, nulla osta, relazioni, atti e documenti
istruttori nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12.5.10, della
relazione prot. DVA - 2010 - 0004489 del 18.2.10 del Ministero dell'Ambiente.
Vista l’istanza di regolamento di competenza notificata dall’Avvocatura dello
Stato nell’interesse delle amministrazioni statali intimate;
Vista la mancata adesione dell’Arsiam alla predetta istanza formalizzata
all’odierna camera di consiglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza notificata in data 19 gennaio 2010 e depositata il successivo 29
gennaio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo economico, il
Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ed il Ministero della Difesa, tutti resistenti nel giudizio
promosso dall’Arsiam (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura nel Molise) per l’annullamento della valutazione favorevole di
compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale eolica offshore per
la produzione di energia elettrica di fronte alla costa di Termoli (Cb), hanno
proposto istanza di regolamento di competenza per vedere dichiarare la
competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere sull’impugnativa degli
atti gravati dal predetto Ente, previa eventuale remissione degli atti al
Consiglio di Stato.
Assumono, in particolare, che il decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministro per i
Beni e le Attività Culturali n. DSA-DEC-2009-0001345 del 14.10.2009, con cui è
stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed i pareri resi
dagli uffici consultivi statali, sarebbero atti ad efficacia ultraregionale
emessi da amministrazioni statali con sede in Roma, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, ultimo comma della legge 1034 del 1971.
Deducono che la natura ultraregionale dell’efficacia di tali atti si evincerebbe
in particolare dalla inerenza del procedimento principale al demanio marittimo,
in modo indistinto, e come tale, per definizione, statale e dal richiamo, nel
decreto impugnato, di competenze statali in tema di VIA.
Inoltre il TAR periferico adito dovrebbe ritenersi certamente incompetente in
ordine alla impugnazione degli atti di nomina dei membri di una commissione
nazionale ed operante sul territorio nazionale qual è la commissione tecnica
ministeriale VIA-VAS.
All’odierna camera di consiglio la difesa dell’Arsiam non ha aderito
all’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale che, a sua volta,
ha insistito per la remissione degli atti al Consiglio di Stato, previa
delibazione di non manifesta infondatezza dell’istanza.
L’istanza va dichiarata manifestamente infondata.
Quanto agli atti di nomina dei membri della commissione tecnica ministeriale
VIA-VAS (nella composizione statuita con i decreti di nomina del Ministro
dell’Ambiente n. GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008, n. GAB/DEC/194/2008 del 23
giugno 2008, n. GAB/DEC/217/2008 del 28 luglio 2008, n. GAB/DEC/205/2008 e n.
GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008) osserva il collegio che l’azienda ricorrente
non ha formulato alcuna specifica domanda di annullamento e neppure articolato
censura alcuna sicchè la doglianza articolata sul punto deve, in realtà,
ritenersi finalizzata all’accertamento dell’effetto c.d. espansivo esterno,
derivante dall’annullamento dei predetti atti di nomina disposto con sentenza
del TAR del Lazio, sez. II bis n. 10606 del 30 ottobre 2009, sugli atti dalla
medesima commissione adottati e che costituiscono, con specifico riferimento ai
pareri n. 62 del 20.6.2008 e n. 298 del 25.6.2009, atti presupposti della
valutazione di impatto ambientale.
Poiché tuttavia la predetta sentenza del TAR del Lazio è stata annullata dal
Consiglio di Stato con decisione n. 8253 del 17.12.2009, sul punto deve
ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere non venendo in
rilievo né un’autonoma domanda di annullamento dei decreti di nomina, non
specificamente articolata, e neppure l’interesse all’accertamento di un effetto
caducante derivante da una sentenza di annullamento successivamente riformata in
appello.
Quanto alla valenza ultraregionale degli effetti promananti dal decreto
ministeriale impugnato dall’Arsiam in via principale, reputa il collegio che
l’eccezione di incompetenza del TAR adito sia, del pari, manifestamente
infondata.
Premesso infatti che l’accertamento circa la natura degli effetti degli atti
emessi da organi centrali dello Stato – se cioè abbiano valenza ultraregionale o
limitata alla circoscrizione del TAR – deve essere condotto in concreto, alla
luce dei motivi di doglianza dedotti, osserva il collegio che nel caso di specie
l’Arsiam contesta in via principale la carenza di potere in capo al Ministero
dell’Ambiente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell’opera,
assumendo che la relativa competenza spetterebbe alla Regione Molise in forza
della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza (31 luglio
2006) sulla scorta di un iter argomentativo fatto oggetto di approfondita
disamina, di recente, da Corte Costituzionale sentenza 13 maggio 2010, n. 171
(punto 4.2. in diritto). La predetta Azienda lamenta pertanto che con il decreto
in parola il superiore Ministero avrebbe invaso una sfera di attribuzione
riservata dalla legge alla competenza regionale sicchè gli effetti dell’atto
impugnato che vengono in rilievo restano necessariamente circoscritti al
territorio regionale, determinando, nella prospettazione attorea, una indebita
compressione della sfera di competenza riconosciuta dalla legge all’ente
esponenziale della comunità molisana e degli stessi enti regionali strumentali.
Poiché dunque l’effetto lesivo attinge in via esclusiva la competenza
amministrativa della Regione Molise la conseguente controversia non può che
spettare al TAR del Molise.
Sotto diversa angolazione e venendo al merito della controversia, deve del pari
ribadirsi la competenza territoriale del TAR molisano atteso che il decreto
recante la valutazione di impatto ambientale produce effetti limitati al
territorio della Regione Molise.
Se infatti, in via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da
fonti rinnovabili è certamente idoneo ad intercettare interessi pubblici di
dimensione ultraregionale, occorre tuttavia osservare che il legislatore ha
inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici
implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal
fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio “procedimento di
procedimenti” scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta
finalizzati all’esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio
marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell’energia
elettrica.
Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1,
comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla
verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento
autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile.
Se l’interesse all’approvigionamento energetico ha certamente dimensione
ultraregionale e viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo
economico nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e
se analoga dimensione ultraregionale riveste l’interesse alla navigazione ed
all’utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell’autorità
marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della
concessione demaniale all’uopo prevista (cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29
dicembre 2003, n. 387), non può del pari accedersi alla prospettazione volta a
riconoscere all’interesse ambientale, inciso dall’opera in questione, analoga
dimensione ultraregionale.
Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati
dall’impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del
valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio
culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della
vicinitas in quanto il maggiore o minore impatto dell’opera sui fattori
ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto
in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato “impatto visivo”. La
localizzazione dell’opera in questione infatti non intercetta un valore
ambientale anonimo ed indefinito bensì quelle componenti, geograficamente
determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie
delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell’ecosistema e
delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di
quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a
quella immediatamente prossimo.
La stessa istruttoria condotta ha ad oggetto lo studio dei fattori ambientali
che insistono sul territorio molisano, caratterizzandolo in vario modo e ciò
anche con riferimento all’habitat marino che pure è stato studiato in relazione
alle peculiari caratteristiche dello specchio di mare antistante la costa
molisana; non è invece emerso in questa fase alcun profilo di gestione o di
utilizzo del demanio marittimo suscettibile di involgere interessi
ultraregionali (con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione),
trattandosi di aspetti rimessi ex lege al successivo sub procedimento di
rilascio della concessione demaniale.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’eccezione di incompetenza
territoriale del TAR adito deve, in definitiva, essere respinta in quanto dal
decreto impugnato discendono effetti incidenti in via esclusiva sul territorio
della Regione Molise.
Attesa la novità della questione di competenza, reputa il collegio che
sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese
della presente fase incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando
così provvede:
-dichiara la manifesta infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza;
-compensa le spese di giudizio tra le parti limitatamente alla decisione sulla
questione di competenza territoriale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010
con l'intervento dei Signori:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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