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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -
Ricorso alle migliori tecniche disponibili - Strumento alternativo,
complementare ed elastico rispetto alla fissazione di limiti inderogabili -
Progressivo adattamento degli impianti - Art. 2, c. 7 d.P.R. n. 203/88 -
Direttiva 96/61/CE - D.lgs. n. 152/2006 - Elevato livello di protezione
ambientale. L’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988 impone un “sistema
tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento
e/o la riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della
salute e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti
costi eccessivi”. Tale imposizione ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa
risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs
152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell’ambiente; tecniche e modalità che
risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto
industriale. Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno
strumento alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente
rispondente al progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a
quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio
di sostanze inquinanti. Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988,
l’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera è tenuta a progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista
del progressivo adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica
disponibile. Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente)
c. Regione Piemonte (avv. Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n.
214
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -
Fissazione di un termine di scadenza - Principio generale di derivazione
comunitaria - Necessità di aggiornamento delle autorizzazioni - Evoluzione della
migliore tecnologia disponibile - Art. 11, d.P.R. n. 203/88 - Direttiva
96/61/CE. La fissazione di un termine scadenza alle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla
necessità di un aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo
un canone posto a livello comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei
considerando e artt. 10-13), recepiti nel nostro sistema nazionale (cfr. art.
11, d.P.R. n. 203/88, il quale dispone che le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia
disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale. Pres. Bianchi,
Est. Lotti - S.s.r.l. (avv. Barosio e Inserviente) c. Regione Piemonte (avv.
Rava). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00214/2010 REG.SEN.
N. 00596/1998 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 596 del 1998, proposto da:
Sirelma Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Vittorio Barosio ed Enrico Inserviente,
con domicilio eletto presso l’avv. Prof. Vittorio Barosio in Torino, corso G.
Ferraris, 120;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Alessandra Rava, con domicilio eletto presso la medesima in Torino,
piazza Castello, 165;
per l'annullamento
-a) della determinazione 10.12.1997, prot. n. 13624, con cui la Regione Piemonte
- Assessorato all'Ambiente ha stabilito: " - che l'autorizzazione rilasciata con
D.G.R. n. 182-31487, scheda n. 168/1, del 30.12.1993, alla ditta SIRELMA, per
installare nel proprio stabilimento di Bussano (TO) due gruppi motore a
combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energie
elettrica, è modificata con l'introduzione della scadenza al 31.12.1998 della
sua validità, - che entro tale data devono pertanto cessare le emissioni
derivanti dall'esercizio dell'impianto a suo tempo installato; - che, qualora
l'impresa intenda proseguire nella autoriproduzione di energia elettrica, dovrà
presentare domanda di autorizzazione preventiva per l'installazione di un
impianto, con caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento
delle prestazioni emissive allineate, in termini di fattori di emissione, con
quelle derivanti dai motori a combustione interna "a ciclo Otto alimentati a gas
o dai gruppi turbogas alimentati a gas";
-b) della delibera 8.11.1997, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha
stabilito gli "Indirizzi al Sevizio Risanamento Atmosferico in relazione alla
modifica delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate per
l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la
produzione in continuo di energia elettrica";
-3) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Primo Referendario dott.
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone di svolgere nel proprio
stabilimento di Busano un’attività industriale di stampaggio a caldo e di
lavorazioni meccaniche e che, al fine di far funzionare le proprie macchine
anche per la produzione di calore nel proprio stabilimento, aveva chiesto ed
ottenuto dalla Regione Piemonte l’autorizzazione 30.12.1993 ad installare nel
suddetto stabilimento due gruppi motore a combustione interna a ciclo diesel,
per la produzione in continuo di energia elettrica e di calore.
Si espone che, con determinazione 10.12.1998, la Regione Piemonte aveva
modificato l’autorizzazione già rilasciata alla ricorrente stessa, con
l’introduzione di una scadenza di validità al 31.12.1998: entro tale data
dovevano, pertanto, cessare le emissioni derivanti dall’impianto installato;
tale provvedimento era basato anche sulla delibera della Giunta Regionale
18.11.1997, n. 21-23158, che nel provvedimento stesso era richiamata.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe
illegittimo, per i seguenti motivi:
1 - Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria Violazione di
legge, con riferimento alle “regole di buona tecnica” in materia. Eccesso di
potere per motivazione illogica ed irrazionale; ciò in quanto l’inquinamento
prodotto dai motori diesel è un fenomeno conosciuto e studiato da parecchi
decenni e non potrebbe essere oggetto di una conoscenza sopravvenuta da parte
della Regione rispetto all’autorizzazione inizialmente rilasciata, tale da
giustificarne il sostanziale ritiro.
2 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; ciò in quanto
sarebbe dimostrato che la ricorrente ha sempre mantenuto i valori di emissione
entro quelli imposti con l’autorizzazione regionale e, anzi, le emissioni
provenienti dai gruppi motore in questione risulterebbero al di sotto dei valori
regionali.
3 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione illogica ed
incongruo; ciò in quanto nella determinazione 10.12.1997 e nella delibera
18.11.1997, si afferma che qualora l’impresa intendesse proseguire
nell’autoproduzione di energia elettrica, avrebbe dovuto presentare domanda di
autorizzazione preventiva per l’installazione di un impianto, con
caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento di prestazioni
emissive allineate, in termini di fattori di emissione, con quelle derivanti dai
motori a combustione interna a ciclo Otto alimentati a gas o dai gruppi turbogas
alimentati a gas; tale soluzione non sarebbe tecnicamente e scientificamente
praticabile.
4 - Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà; ciò in quanto la
società ricorrente aveva ottenuto dalla Regione Piemonte la concessione di un
contributo in conto capitale (a norma dell’art. 3 della legge regionale
23.3.1984, n. 19), proprio in relazione alla installazione dei due gruppi motore
diesel per la coproduzione di energia elettrica e di calore.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009, il ricorso veniva posto in
decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità e
improcedibilità del ricorso sono infondate.
Infatti, in primo luogo, i provvedimenti 18.11.1997 e 10.12.1997 con i quali
l’Amministrazione regionale ha limitato al 31.12.1998 la validità
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata alla
società ricorrente non può ritenersi superata dal fatto che, in ottemperanza a
quanto in essi stabilito, in data 22.12.1998, la ricorrente stessa aveva
presentato domanda di autorizzazione per l’installazione di un impianto di
cogenerazione alimentato a gas metano in sostituzione di quelli con bruciatore a
gasolio.
E’ evidente che l'acquiescenza ad un provvedimento presuppone il compimento di
atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario
dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne
gli effetti e l'operatività, e che si riferiscono ad un momento successivo a
quello in cui si verifica la lesione dell'interesse legittimo successivamente
azionato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5883): in
presenza di una scadenza di autorizzazione derivante da provvedimenti impugnati,
ma efficaci, non sussiste quella condizione di libertà nel prestare
acquiescenza, essenziale per realizzarne la fattispecie.
Parimenti, il fatto che la ricorrente, che lamenta l’introduzione,
nell’originaria autorizzazione rilasciata nel 1993, del termine di scadenza al
31.12.1998, poi prorogata al 30.6.1999, con D.G.R. 21.12.1998, non abbia
impugnato tale ultimo atto non è rilevante, posto che tale atto non è quello
lesivo dell’interesse e atteso che la volontà provvedimentale riguarda
l’apposizione di un termine all’autorizzazione originariamente rilasciata: tale
volontà scaturiva dal primo provvedimento impugnato e non dalla successiva
proroga che, sotto questo profilo, è meramente confermativa.
Né rileva il fatto che la Regione abbia delegato le competenze in materia di
controllo delle emissioni in atmosfera alle province e che non consti che la
competente Provincia di Torino abbia inibito alla ricorrente la prosecuzione
dell’esercizio dei cogeneratori a motore a suo tempo autorizzati dalla Regione;
infatti, la circostanza che, allo stato, in virtù dell’art. 281 comma primo,
lett. b), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, la ricorrente sia legittimata a mantenere
in funzione i propri impianti di autoproduzione di energia, subordinatamente
alla presentazione di apposita domanda di autorizzazione alla Provincia
competente nei termini prescritti, è estranea al presente giudizio e riguarda il
diverso rapporto amministrativo ricorrente-Provincia non oggetto del presente
scrutinio giudiziale.
Nel merito, il Collegio osserva che il ricorso è infondato atteso che dagli
studi effettuati dall’Amministrazione è emerso che gli impianti a gasolio non
erano più adeguati alla migliore tecnica disponibile, in base a quanto disposto
dall’art. 2, punto 7, del DPR 203/1988, che impone un “sistema tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione, delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute
e dell’ambiente, sempre che l’applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi”.
Tale imposizione, peraltro, ha una rilevanza comunitaria, atteso che essa
risulta dalla Direttiva 96/61/CE ed è recepita dal D.Lgs. 59/2005 e dal D.Lgs
152/2006; la norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell’ambiente, particolarmente sentito come
interesse della collettività non solo europea, ma mondiale; tecniche e modalità
che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente
comparto industriale.
Il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce uno strumento
alternativo, complementare ed elastico (in punto maggiormente rispondente al
progresso tecnologico e alle esigenze industriali), rispetto a quello
consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di
sostanze inquinanti.
Infatti, nel sistema tratteggiato dal D.P.R. 203/1988, l’impresa che intende
ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tenuta a
progettare e ad adottare tutte le misure adeguate in vista del progressivo
adattamento degli impianti esistenti alla migliore tecnica disponibile, con un
obbligo speciale, imposto alle imprese che inquinano, a protezione del bene
supremo dell’ambiente.
Peraltro, infatti, la D.G.R. 18.11.1997 ammetteva la possibilità di scelta tra
l’installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni dei motori Diesel
esistenti e la loro sostituzione con motori a metano; inoltre, proprio in
ossequio al sistema delineato dal DPR citato, sono stati più volte modificati i
termini di scadenza previsti per l’adeguamento degli impianti alle migliori
tecniche del tempo, in funzione delle esigenze manifestate dalle imprese.
La fissazione di un termine scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un
aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a
livello comunitario con la Direttiva 96/61 CE (punto 22 dei considerando e artt.
10-13), recepiti nel nostro sistema nazionale, pertanto, per converso, sarebbe
stato illegittimo e contrastante con tali principi far permanere
un’autorizzazione sine die, che non si rivelava più adeguata alle novità
tecniche relative al contenimento dell’inquinamento.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere
respinto, in quanto infondato, atteso che è da ritenersi imposto dal sistema
normativo comunitario, nonché dal DPR 203 del 1988, il cui art. 11 dispone,
infatti, che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in
seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché
all'evoluzione della situazione ambientale, l’opposizione di un termine alle
autorizzazioni del tipo rilasciate nel caso di specie.
Quindi, sintetizzando in conclusione, nel caso di specie:
- è stato legittimo l’intervento della Regione limitativo temporalmente
dell’autorizzazione;
- effettivamente erano disponibili tecniche di adeguamento dell’impianto o la
sua sostituzione con un impianto a metano, come è stato effettivamente fatto dal
ricorrente; tali adeguamenti non riguardano la sopravvenuta conoscenza
dell’inquinamento derivante dal diesel, ma la disponibilità di nuove tecniche,
naturalmente diffuse e a conoscenza dell’Amministrazione, di abbattimento delle
emissioni;
- non vi sono, pertanto contraddizioni o insufficienze istruttorie, atteso che
il provvedimento ruota intorno alle esigenze di contenimento degli inquinanti,
contenimento possibile sulla base di nuove tecniche di adeguamento (o di nuovi
impianti).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Richard Goso, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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