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T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2388
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consorzio tra comuni - Natura - Finalità -
Adesione o recesso - Esercizio del potere discrezionale - Controversie -
Giurisdizione - Giudice amministrativo. Il consorzio tra Comuni è una
particolare forma associativa prevista dalla legge (art. 31 del d.lgs. n. 267
del 2000), avente natura di ente pubblico (cfr. Cass., sez. un., n. 14475 del
2002), “per la gestione associata di uno o più servizi” nonché “per l’esercizio
associato di funzioni”: esso è quindi preordinato alla realizzazione di un
servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, date le circostanze del
caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, maggiore
affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle
amministrazioni singolarmente. La decisione di entrare a far parte di un
consorzio - e, correlativamente, quella di recedervi - è quindi preordinata alla
migliore gestione del servizio pubblico che di volta in volta viene in
considerazione: le relative deliberazioni prese dall’Ente locale, pertanto,
rappresentano una modalità di esercizio del potere discrezionale che la legge
conferisce all’amministrazione locale per la migliore gestione del servizio
pubblico. Non può dunque sostenersi che i rapporti tra il consorzio e gli enti
che ne fanno parte siano da inquadrare nei binari del diritto soggettivo e non
dell’interesse legittimo: ne deriva, per le relative controversie, in base ai
principi generali, la giurisdizione del giudice amministrativo. Pres. Calvo,
Est. Masaracchia - Consorzio B. (avv.ti Scacchi e Scaparone) c. Comune di
Cavallirio (avv. Dal Piaz) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2388
N. 02388/2010 REG.SEN.
N. 01607/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1607 del 1996, proposto da:
CONSORZIO BASSA VALSESIA PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, in
persona del Presidente sig. Zanaroli Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pierangelo Scacchi e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;
contro
il Comune di Cavallirio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, via S. Agostino, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Consiglio Comunale di Cavallirio in data 30.3.1996 n. 15 di
recesso dal Consorzio Bassa Valsesia per la raccolta e la depurazione delle
acque reflue, nonchè di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallirio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Antonino
Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I Comuni di Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Ghemme, Sizzano, Fava
Novarese, Cavallirio, Carpignano Sesia e Briona si sono costituiti in consorzio,
ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142 del 1990, per gestire, in forma
associata, i servizi relativi al disinquinamento delle acque e al trattamento
dei liquami e dei sottoprodotti, con riferimento alla zona complessivamente
insistente sui rispettivi territori comunali.
Il consorzio, già costituito negli anni ’80, ha ufficialmente acquisito la
denominazione di “Consorzio Bassa Valsesia per la Raccolta e la Depurazione
delle Acque Reflue” a seguito di atto di trasformazione (rep. n. 15958, racc. n.
3611, in data 23 febbraio 1994) redatto, ai sensi degli artt. 60 e 24 della
legge n. 142 del 1990, dal notaio Gian Vittorio Cafagno del Collegio notarile
dei Distretti riuniti di Novara e Vercelli.
Con deliberazione del Consiglio comunale, n. 15 del 30 marzo 1996, il Comune di
Cavallirio (NO) ha deciso di recedere dal suddetto consorzio, cui aveva aderito
sin dal 6 marzo 1986, adducendo quale motivazione le seguenti circostanze: 1) il
Comune di Cavallirio non era “ancora allacciato alla rete del Consorzio e quindi
non usufruisce del servizio” nonostante che, già sette anni prima, “gli fu
assicurato che in breve tempo si sarebbe provveduto ai lavori di allacciamento”;
2) anche in caso di allacciamento, “potrebbe essere smaltito solamente il 50%
del territorio comunale e ciò a causa della configurazione del terreno e della
situazione della rete fognaria comunale”; 3) “i costi che il Consorzio deve
sopportare per la sua gestione risulterebbero troppo elevati rispetto ad una
gestione diretta del Comune e tali da non giustificare comunque la permanenza
nel suddetto Ente”.
2. Avverso tale deliberazione il Consorzio Bassa Valsesia per la Raccolta e la
Depurazione delle Acque Reflue, in persona del proprio Presidente, ha presentato
ricorso a questo TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di gravame, così rubricato: “Eccesso di
potere per mancanza od insufficienza di motivazione e falso presupposto, nonchè
violazione della norma dell’art. 4, 3° comma, della convenzione tra i Comuni
consortisti”.
La norma della convenzione appena citata, pur riconoscendo ai singoli Comuni
partecipanti al consorzio il potere di revoca della scelta di aderirvi, “impone,
quale limitazione di esercizio dello stesso, la motivazione della decisione”. A
parere del ricorrente, la delibera impugnata risulterebbe “proprio viziata dalla
mancanza o dalla insufficienza della motivazione”.
Sul primo motivo sollevato dal Comune di Cavallirio, il consorzio, pur
riconoscendo che la mancanza dell’allacciamento costituisce “un fatto
incontrovertibile”, replica che il tratto di canalizzazione realizzato raggiunge
“quasi” il territorio del Comune di Cavallirio “nei tre punti ove è prevista la
raccolta dei reflui”: i lavori di completamento dell’allacciamento “potrebbero
essere eseguiti con una spesa modesta in confronto all’intervento già
effettuato”, sicché non parrebbe dubbio “che il primo motivo di recesso poggi su
basi scarsamente salde”.
Sul secondo motivo di recesso, il consorzio replica che “il progetto consortile
[...] soddisfa pienamente le esigenze del predetto comune, intervenendo su tutto
il territorio dell’ente locale” e che comunque eventuali ostacoli legati alla
configurazione del terreno sarebbero stati superati con realizzazione di una
copertura integrale del territorio del Comune recedente.
Sul terzo motivo, il consorzio replica che esso “è totalmente indimostrato”, non
avendo il Comune compiuto “il minimo sforzo per dar corpo all’argomento
dedotto”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallirio, in persona del proprio
Sindaco, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di
stile.
3.1. Con successiva memoria, depositata il 3 settembre 1996, il Comune di
Cavallirio ha precisato le proprie difese, eccependo preliminarmente il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo. I rapporti tra Comuni consorziati
ed il consorzio non sarebbero qualificabili in termini di interesse legittimo,
“sibbene di diritto soggettivo, se si vuole di diritto pubblico soggettivo”. Le
amministrazioni partecipanti al consorzio, infatti, “si presentano nei
rispettivi confronti e nei confronti dell’Ente consortile come dei soggetti in
posizione di autonomia e non come delle pubbliche autorità”.
Nel merito, l’amministrazione resistente sostiene che, una volta che sia
consentita la possibilità di recesso da specifica disposizione dello statuto
consortile, “questa possibilità viene esercitata da ciascuno dei partecipanti al
Consorzio sulla base di una propria autonoma scelta, che non è in alcun modo
sindacabile dagli altri partecipanti nè dal Consorzio e che non può, perciò,
essere contestata avanti l’autorità giurisdizionale”. Né, del resto, la
controparte potrebbe “dedurre un preteso danno dal recesso”, posto che il
previsto meccanismo del “preavviso” è “istituzionalmente deputato ad evitare il
verificarsi di qualsivoglia danno nei rapporti tra i consorziati”. Non si
tratterebbe, pertanto, di un atto di autotutela, ma solo della scelta di “porre
termine al rapporto di durata, qual è l’adesione ad un Consorzio”.
In ogni caso, prosegue la resistente, “le ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione comunale di Cavallirio a recedere dal Consorzio sono state
esaurientemente chiarite”, anche in considerazione della circostanza che il
medesimo Comune “ha, nel tempo, visto modificare le proprie esigenze e che è in
grado di provvedere autonomamente alle sue necessità”.
4. Alla camera di consiglio del 9 ottobre 1996, chiamata per la discussione
dell’incidente cautelare, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla
sospensiva.
5. In prossimità della pubblica udienza di discussione, in data 2 aprile 2010 il
Comune di Cavallirio ha depositato una memoria, argomentando il venir meno, in
capo al ricorrente, di un “interesse concreto ed attuale alla coltivazione della
presente vertenza”.
Sostiene il Comune che, a seguito delle modificazioni che hanno interessato la
disciplina sulla gestione dei servizi idrici, la convenzione che ha dato vita al
consorzio de quo sarebbe da considerare ormai “superata”. In particolare, a
seguito della legge n. 36 del 1994, che ha previsto un unico “Sistema idrico
integrato” anche per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, e
della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1997, che l’ha attuata, la forma di
collaborazione tra gli Enti locali è, ormai, quella della “convenzione” ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 142 del 1990, che dà vita ad un organismo denominato
“Autorità d’Ambito”, il quale “esercita le proprie funzioni in nome e per conto
di tutti gli Enti Locali appartenenti all’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale”. Dal 1 luglio 2007 il servizio di depurazione delle acque per il
territorio delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola è stato affidato,
in base ad apposita convenzione, alla società “Acqua Novara VCO” s.p.a.: i
vecchi consorzi, pertanto, “sono divenuti mere società patrimoniali” le quali,
“di fatto, non svolgono più alcuna attività di gestione del servizio un tempo
loro affidato”.
6. Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della deliberazione con la
quale il Comune di Cavallirio, già membro del “Consorzio Bassa Valsesia per la
Raccolta e la Depurazione delle Acque Reflue” (costituito ai sensi dell’art. 25
della legge n. 142 del 1990, ora confluito nell’art. 31 del d.lgs. n. 267 del
2000), ha deciso di recedere dal medesimo consorzio.
Il consorzio ricorrente deduce la mancanza o, comunque, l’insufficienza della
motivazione addotta dal Comune recedente e su tale esclusiva base chiede
l’annullamento della delibera.
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal Comune di
Cavallirio.
L’eccezione non è fondata.
Rileva il Collegio che, allorché uno degli Enti locali partecipanti deliberi di
recedere dal consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267 del
2000, ci si trova in presenza dell’esercizio di un potere discrezionale
conferito dalla legge in capo allo stesso Ente deliberante, tale da radicare la
giurisdizione del giudice amministrativo. Il consorzio tra Comuni è una
particolare forma associativa prevista dalla legge, avente natura di ente
pubblico (cfr. Cassaz., sez. un., n. 14475 del 2002), “per la gestione associata
di uno o più servizi” nonché “per l’esercizio associato di funzioni”: esso è
quindi preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica
tale da assicurare, date le circostanze del caso concreto e previa valutazione
delle necessità del territorio, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una
gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente.
La decisione di entrare a far parte di un consorzio – e, correlativamente,
quella di recedervi – è quindi preordinata alla migliore gestione (o almeno, a
quella discrezionalmente ritenuta tale) del servizio pubblico che di volta in
volta viene in considerazione: le relative deliberazioni prese dall’Ente locale,
pertanto, rappresentano una modalità di esercizio del potere discrezionale che
la legge conferisce all’amministrazione locale per la migliore gestione del
servizio pubblico.
Non può dunque sostenersi, come fa l’amministrazione resistente, che i rapporti
tra il consorzio e gli enti che ne fanno parte siano da inquadrare nei binari
del diritto soggettivo e non dell’interesse legittimo: ne deriva, per le
relative controversie, in base ai principi generali, la giurisdizione del
giudice amministrativo.
3. Non è fondata nemmeno l’eccezione con la quale il Comune di Cavallirio ha
sostenuto la sopravvenuta carenza di interesse in capo al consorzio ricorrente.
E’ sufficiente osservare, al riguardo, che il nuovo statuto del consorzio,
approvato nel 2005 in occasione della trasformazione del consorzio in società
per azioni (con la denominazione di “Servizi Idrici Bassa Valsesia s.p.a.”: doc.
n. 2, depositato dal ricorrente in data 31 agosto 2009), prevede che oggetto
sociale di tale organismo è, pur sempre, la gestione del servizio idrico “nelle
fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione”, nonché
lo svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di impianti anche di
“distribuzione e raccolta delle acque e della loro depurazione” (art. 4 dello
statuto). Si tratta, in sostanza, di attività assimilabili a quelle che il
consorzio già svolgeva all’epoca in cui il Comune di Cavallirio ha deciso di
recedere (si vd. l’art. 2 dello statuto approvato nel 1994: doc. n. 2
dell’amministrazione resistente), senza che pertanto, nonostante il passare del
tempo e le modificazioni intervenute nelle forme di gestione dei servizi idrici,
possa essere venuto meno l’assetto di interessi che, già all’epoca, aveva
caratterizzato i rapporti tra il consorzio medesimo ed i Comuni che ne facevano
parte.
4. Nel merito, il ricorso non è fondato.
L’unico motivo di censura sviluppato dal ricorrente consiste nella presunta
mancanza od insufficienza della motivazione che il Comune recedente ha addotto
per giustificare il venir meno della propria partecipazione.
Al riguardo, l’art. 4, comma 2, dello statuto consortile del 1994 (doc. n. 2
dell’amministrazione resistente) aveva previsto che “i singoli Comuni hanno la
possibilità, previa deliberazione motivata adottata dal competente organo, di
recedere con preavviso da comunicare entro il 30 giugno dell’anno precedente”.
Ai fini del recesso, pertanto, era necessaria e sufficiente una “deliberazione
motivata”: che è precisamente ciò che il Comune di Cavallirio ha fatto con la
deliberazione in questa sede impugnata.
Tale deliberazione, invero, reca, con sufficiente esaustività, le ragioni che,
secondo il discrezionale apprezzamento del Consiglio comunale, non facevano
ritenere opportuno il proseguimento della partecipazione al consorzio: si legge,
infatti, che tale partecipazione – oltre a determinare costi superiori rispetto
a quelli derivanti da una gestione diretta, da parte del Comune, del servizio –
non avrebbe comunque garantito la totale copertura del servizio per il
territorio comunale, posto che l’allacciamento del Comune alla rete consortile
non era ancora avvenuto (dopo ben dieci anni dall’entrata del Comune di
Cavallirio nel consorzio) e che, comunque, l’eventuale allacciamento avrebbe
coperto solo il 50% delle effettive necessità. Ragioni che, a tutta evidenza,
sono da considerarsi sufficienti per spiegare, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
dello statuto consortile, la decisione adottata dall’amministrazione comunale
resistente.
5. Le spese di giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono da
liquidarsi, con valutazione equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente
pronunciando,
Respinge
il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di
Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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